Non possono essere considerati i redditi evidenziati per giustificare l’acquisto dei beni sottoposti a confisca se non sono stati dichiarati al fisco.
Sentenza 23 agosto 2017, n. 39385
Data udienza 25 maggio 2016
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere
Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del 12/05/2015 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 12 maggio 2015 la Corte di appello di Catania ha confermato il decreto del 3 luglio 2012 del Tribunale di Catania che aveva disposto nei confronti di (OMISSIS) – gia’ sottoposto, con decreto n. 127/00, in ragione della sua pericolosita’ qualificata, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, aggravata con due successivi decreti- la confisca di un immobile sito in (OMISSIS) (identificato al NCTU foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub (OMISSIS)), di una impresa individuale con sede in (OMISSIS) (partita IVA (OMISSIS)), e dell’autovettura Fiat Panda (targata (OMISSIS)), intestati alla moglie (OMISSIS), ma ritenuti nella sua disponibilita’.
1.1. La Corte, dopo avere illustrato le doglianze mosse dall’appellante (OMISSIS) a sostegno della sua impugnazione, rilevava che le argomentazioni svolte erano state gia’ esaminate e correttamente valutate dal Tribunale, che aveva rilevato che:
– i redditi evidenziati dalla difesa per giustificare gli acquisti dei beni oggetto di confisca erano, ad eccezione della somma di quindicimila Euro elargita dal padre del proposto nel 1990, redditi non dichiarati al fisco e quindi da ritenersi illeciti e non utilizzabili ai fini della giustificazione della sussistente sproporzione tra spese sostenute e redditi legittimi disponibili;
– in ogni caso, la prova offerta dalla difesa per individuare i redditi utilizzati per l’acquisto dei beni non poteva ritenersi sufficientemente attendibile, in quanto orale e non adeguatamente riscontrata da idonea documentazione.
1.2. Tale valutazione andava confermata alla luce del condiviso principio fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 33541 del 2014, superando la dibattuta questione riguardante la utilizzabilita’ o meno nel procedimento di prevenzione patrimoniale dei redditi evasi al fisco, e alla stregua delle condivise osservazioni pertinenti alle emergenze del quadro probatorio in rapporto alle peculiarita’ del caso specifico.
2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, per mezzo dei comuni difensori avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di terza interessata e in forza dell’allegata procura speciale, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi, alla cui illustrazione hanno premesso la descrizione della ricostruzione analitica, gia’ operata con l’atto di appello, delle poste attive del bilancio familiare, dichiarate o non dichiarate ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali, e la rappresentazione della idoneita’ delle risorse finanziarie del ricorrente (OMISSIS) ad affrontare gli acquisti contestati.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle entrate di (OMISSIS) quale socio di fatto della ditta di trasporti.
Secondo i ricorrenti, la Corte di appello ha omesso ogni riferimento alle questioni prospettate nei motivi di appello, e pertinenti alla contraddizione in cui era incorso il Tribunale che – mentre aveva condiviso la prospettazione difensiva dell’essere i fratelli (OMISSIS) soci di fatto della ditta individuale, intestata formalmente al solo (OMISSIS), e dell’essere stato il ricorrente (OMISSIS) gestore di fatto della ditta di trasporti intestata alla zia (OMISSIS) negli anni 1998-1990, tanto da disattendere la richiesta del Pubblico Ministero di confisca del 50% delle quote della indicata impresa e da affermare la certa riconducibilita’ al detto ricorrente della residua meta’, non ritenuta frutto di attivita’ delittuosa e considerata giustificativa delle costanti erogazioni in suo favore di somme di denaro, a titolo di partecipazione degli utili, da parte del fratello – aveva ignorato ovvero negato la sussistenza di tali redditi, indicati dalla difesa sulla scorta delle stesse prove testimoniali utilizzate al predetto fine.
Ne’ alcun riferimento e’ stato fatto nel decreto impugnato alla conversazione registrata nella sala colloqui del “carcere di (OMISSIS)”, intercorsa tra essi ricorrenti e relativa ai conti delle entrate patrimoniali rappresentate dalle erogazioni settimanali (trecento Euro) da parte di (OMISSIS), indicate dal ricorrente (OMISSIS) alla ricorrente (OMISSIS) come redditi per sostenere le spese familiari.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti specificamente indicati nella enunciazione del motivo, in ordine alla mancata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte acquisita al fascicolo processuale e della conversazione intercettata presso il “carcere di (OMISSIS)”, e travisamento della prova in ordine all’esatto contenuto della indicata consulenza.
Secondo i ricorrenti, dopo l’espletamento, disposto dal Tribunale, della perizia relativa all’appartamento di via (OMISSIS), stimato unitariamente con duplice valutazione, riferita alla data della stipula del contratto preliminare (1990) e a quella della stipula del contratto definitivo (1998), la richiesta, avanzata alla Corte di appello, di acquisire la consulenza tecnica di parte era volta a sottolineare l’erronea valutazione unitaria dell’immobile, costituito invece da due unita’ immobiliari, non collegate tra loro e ubicate a piano terra e al piano seminterrato dello stesso edificio condominale, in vista della verifica della sproporzione del patrimonio con riferimento a ciascun bene.
La Corte, pur disponendo l’acquisizione della consulenza di parte e, quindi, la rinnovazione della istruttoria, che ha pertanto ritenuto assolutamente necessaria ai fini della decisione, si e’ limitata a richiamarla nella premessa stravolgendone il contenuto, senza alcun cenno ai suoi contenuti e al valore separato dei due immobili nella parte restante della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si doveva tenere conto nella sua applicazione e conseguente manifesta illogicita’ della motivazione.
Secondo i ricorrenti, e’ illegittimo il modo di procedere della Corte di appello, che ha richiamato l’intervento delle Sezioni Unite penali sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione e ha affermato che da parte della difesa non vi era stata una sua condivisione.
Si e’, invece, opposto che la sentenza indicata non aveva risolto il quesito pertinente alla identificabilita’ dei redditi derivanti da evasione fiscale con il reddito imponibile ovvero con l’importo corrispondente alla imposta evasa, essendo stata oggetto di apprezzamento, nel caso concreto, una “evasione fiscale di dimensioni colossali e ripetuta nel corso di svariati anni”, si’ da non potersi effettuare, per la confusione di proventi leciti e illeciti, una valutazione sulla quota confiscabile.
L’indicata sentenza, inoltre, ha rimandato alla precedente sentenza di legittimita’ n. 32032 del 10 giugno 2013, che, con riguardo al caso del soggetto dedito in modo massiccio e continuativo a condotte elusive di obblighi contributivi, aveva affermato che la provvista finanziaria fosse da considerare provento del delitto, con la conseguenza che il reinvestimento della quota indebitamente trattenuta in attivita’ di tipo commerciale, non avvenuto invece nella specie, dovesse fare all’evidenza ritenere che i profitti di detta attivita’ fossero “inquinati dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attivita’ elusive”.
Tale principio, ad avviso dei ricorrenti, “implicitamente esclude che l’illiceita’ si estenda all’intero reddito imponibile”.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato il 12 ottobre 2015 requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto per non essere deducibili vizi della motivazione, mentre e’ stato solo formale il riferimento anche alla violazione di legge.
4. All’udienza camerale del 13 maggio 2016 il Collegio ha formulato riserva di decisione che ha sciolto in data odierna, provvedendo come da dispositivo steso in calce alla presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare si osserva che, nella specie, non trova applicazione il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
1.1. L’articolo 117 di detto decreto, prevedendo una disciplina transitoria in vista della definitiva applicazione della nuova regolamentazione delle misure di prevenzione, stabilisce espressamente al comma 1 che “le disposizioni contenute nel libro 1) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia’ stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti”.
La formulazione testuale della norma rende evidente che le nuove disposizioni in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano esclusivamente ai procedimenti in cui sia stata formulata la proposta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, che va collocata al 13 ottobre 2011 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011 – suppl. ordinario n. 214), con conseguente perdurante applicazione della previgente disciplina ai procedimenti nei quali alla detta data sia stata gia’ formulata la proposta applicativa.
1.2. La proposta per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e’ stata avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che ne ha dato atto nel decreto di primo grado integralmente confermato in appello, e al relativo procedimento (n. 136/09) e’ stato riunito, in data 29 giugno 2011, il procedimento (n. 43/10) instaurato a seguito della proposta di applicazione, a carico di (OMISSIS), dell’aggravamento della misura di prevenzione personale irrogatagli con decreto n. 127/00, avanzata dalla Questura di Catania, contestualmente prorogandosi, su istanza della Procura e alla luce della complessita’ della procedura, l’efficacia del sequestro anticipatorio nel termine massimo previsto dalla legge.
2. Ulteriore premessa di carattere generale va fatta con riferimento all’ambito del controllo riservato a questa Corte in materia di misure di prevenzione.
Si rileva, al riguardo, che la L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 11, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la moralita’ pubblica)”, alla pari, peraltro, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 3, limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte di appello, e che tale limitazione e’ applicabile anche con riguardo ai provvedimenti di natura patrimoniale in base al richiamo operato dal L. n. 575 del 1965, articolo 3-ter, comma 2.
Nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’articolo 111 Cost. e articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), rientrano -per costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305; Sez. 6 n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n.20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007), rimarcato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) e ritenuto coerente con i dettami costituzionali (Corte Cost. sent. n. 321 del 2004, n. 80 del 2011 e n. 106 del 2015), la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza da parte del giudice di merito dell’obbligo, previsto dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 4, e ora dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 2, di provvedere con decreto motivato, mentre non vi rientra il vizio di mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, suscettibile di denuncia nel giudizio di legittimita’ soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
3. Tanto premesso, l’esame del congiunto ricorso del proposto (OMISSIS) e della terza interessata (OMISSIS) deve procedere avendo riguardo all’indicato ambito del controllo riservato a questa Corte, agli elementi -come sintetizzati nella parte espositiva- ritenuti nel decreto della Corte di appello tali da confermare il decreto di primo grado e ai rilievi -pure gia’ sintetizzati- espressi dai ricorrenti.
4. E’, innanzitutto, inammissibile il primo motivo, che attiene, sotto il profilo del denunciato vizio della motivazione, al rappresentato mancato riferimento nel decreto impugnato alle questioni prospettate in atto di appello circa la contraddittoria e illogica valutazione delle entrate di (OMISSIS), quale socio di fatto della ditta di trasporti intestata al fratello (OMISSIS).
La Corte di appello, movendo dal rilievo conclusivo cui era pervenuto il Tribunale, che, in coerenza con il contesto normativa e con quello fattuale, aveva ritenuto che fossero nella disponibilita’ sostanziale dello (OMISSIS) tutte le utilita’ confiscate, solo formalmente intestate al coniuge (OMISSIS), priva di autonome fonti reddituali, ha dato atto che le osservazioni difensive, senza attingere tale profilo, attenevano alla dedotta, e non apprezzata, corrispondenza e proporzionalita’ tra i redditi disponibili e i beni acquistati e oggetto di confisca.
Il decreto impugnato, premessa la specifica esposizione delle argomentazioni difensive anche relative alle riferite “entrate” da potere di (OMISSIS), ha espressamente rimarcato, in risposta alle censure mosse, che, contrariamente alle stesse, il Tribunale, senza pretermettere quanto enunciato dall’unica parte appellante, ne aveva fatto oggetto di corretta valutazione e le aveva ritenute, in termini condivisi e concludenti, soccombenti rispetto a prevalenti circostanze in diritto e in fatto, ulteriormente sottolineate come pertinenti alla luce di una motivazione rinforzata, spesa a fronte della contestazione della loro sufficienza.
In tal modo, i rilievi difensivi afferenti al discorso giustificativo della decisione, ne’ assolutamente mancante, ne’ apparente, sono in realta’ invasivi di un ambito fattuale e di merito, estraneo al giudizio di legittimita’ e piu’ ancora ai ristretti limiti di tale giudizio nella materia delle misure di prevenzione.
5. Ne’ ha alcun pregio il secondo motivo relativo, sotto il ribadito profilo del vizio motivazionale, a carenze valutative, tradottesi in travisamento della prova, riferite alla consulenza di parte, pur acquisita, e ai contenuti di una conversazione intercettata.
Mentre, invero, anche detta denuncia e’ priva di correlazione con il provvedimento impugnato, che, in continuita’ argomentativa con lo sviluppo decisionale del decreto di primo grado, e sottolineandone i contenuti, ha evidenziato la congruenza dimostrativa delle circostanze in esso valorizzate, non si sono rappresentate in ricorso le ragioni per cui gli elementi fattuali/probatori emergenti dagli indicati atti sarebbero tali da compromettere la tenuta della ravvisata sproporzione dei beni rispetto ai redditi disponibili e da essere incompatibili con la stessa secondo un parametro di rilevanza e di decisivita’ ai fini del decidere, ulteriormente incorrendosi da parte dei ricorrenti in rilievi attinenti alla logicita’ della motivazione e al merito delle valutazioni, preclusi per legge nei confronti del decreto in esame.
6. L’ultimo motivo e’ destituito di fondamento.
6.1. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, citata, Rv. 260244; tra le successive, Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312) sono intervenute sulla questione di diritto, attinente alla deducibilita’ della evasione fiscale al fine di giustificare la ritenuta sproporzione degli accumuli patrimoniali ai fini della confisca di prevenzione, in ordine alla quale questa Sezione ne aveva richiesto l’intervento regolatore (Sez. 1, n. 7289 del 12/12/2013, dep. 2014, Repaci), e, con decisione condivisa dal Collegio, hanno affermato che, in tema di confisca di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 1965, articolo 2-ter (attualmente Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24), la sproporzione tra i beni posseduti e le attivita’ economiche del proposto non puo’ essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilita’ dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attivita’ siano o meno di tipo mafioso.
A fondamento del principio indicato le Sezioni Unite hanno evidenziato, in particolare, che:
– la confisca di prevenzione mira a “impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza”;
– la L. n. 575 del 1965, articolo 2-ter prevede il sequestro, nonche’ la successiva confisca dei beni che risultano essere “il frutto di attivita’ illecite o ne costituiscono il reimpiego”, e “l’evasione fiscale integra ex se attivita’ illecita (contra legem) anche qualora non integri reato”;
– l’ablazione di utilita’ che potrebbero essere il provento di evasione fiscale non sanziona quest’ultima, ma incide su disponibilita’ indebitamente acquisite da soggetti di cui aliunde e’ stata accertata la pericolosita’.
6.2. La Corte di appello – in linea con il Tribunale, che aveva condiviso il principio, gia’ espresso dalla giurisprudenza di legittimita’ in senso nettamente contrario alla deducibilita’ dei rediti non dichiarati al fisco al fine di escludere l’operativita’ della L. n. 575 del 1965, articolo 2-ter, in tal senso giudicando in via principale infondate le argomentazioni difensive – ha ritenuto definitivamente superata la questione alla luce dell’enunciato arresto, la cui applicabilita’ era nella specie del tutto confortata dalla pacifica mancanza di dichiarazioni fiscali di alcun reddito del ricorrente (OMISSIS), oltre che della ricorrente, come era pure pacifico e non contestato.
Ne’ la Corte ha prescisso, in via conclusiva, dal rimarcare che, comunque, l’assenza di documentazione in ordine ad alcuna delle pur allegate operazioni (quali il pagamento di rate di mutuo, la stipula di contratto di affitto, il pagamento di pigioni, gli introiti da attivita’ d’impresa), induceva a un apprezzamento negativo circa l’attendibilita’ degli apporti dichiarativi ai fini della dimostrazione di redditi utilizzati per gli acquisti delle utilita’ confiscate.
6.3. Ne’ ha ragion d’essere la questione posta dai ricorrenti circa l’omessa precisazione da parte delle Sezioni Unite nella indicata decisione se i redditi derivanti da evasione fiscale e inopponibili siano da identificare con l’intero reddito imponibile al lordo della imposta dovuta ovvero solo con l’importo corrispondente alla imposta evasa, poiche’ non solo l’evasione fiscale ripetuta negli anni senza soluzione di continuita’, come pure osservato dalle Sezioni Unite, “preclude di entrare nella valutazione della problematica circa la quota confiscabile (…) essendosi di contro realizzato il reimpiego e la confusione totale tra profitti leciti ed illeciti”, ma, come pure annotato nella ripercorsa sentenza, “e’ del tutto evidente, per legge economica, che le attivita’ lecite non sarebbero state le stesse (…) ove vi fosse stato impiego di capitali minori (solo quelli leciti)” e “l’inquinamento, per definizione e per legge logico-economica, non puo’ non essere onnipervasivo e travolgente”.
7. Il ricorso, essendo le censure infondate ovvero inammissibili, deve essere, in definitiva, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 13 maggio 2016, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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