Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20710. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato successivamente presentata al magistrato competente per il giudizio

Ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio

 

Ordinanza 4 settembre 2017, n. 20710
Data udienza 23 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 1305 del 2014 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

e nei confronti di:

(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine in data 3 dicembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con istanza Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 124 depositata nella segreteria del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine in data 5 marzo 2013, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ad un giudizio civile nei confronti del condominio (OMISSIS).

Il Consiglio dell’ordine, ritenendo incerto l’esatto reddito del nucleo familiare per il 2012, ha richiesto agli istanti di presentare documentazione che consentisse di determinarne il reddito lordo.

All’esito dell’integrazione documentale richiesta, l’Ordine ha ritenuto la domanda inammissibile, essendo il reddito percepito superiore alla soglia di legge.

Gli istanti hanno quindi proposto la medesima domanda al magistrato competente per il giudizio, nella cui cancelleria l’hanno depositata in data 3 maggio 2013.

Con provvedimento in data 7 maggio 2013, il magistrato, ritenendo soddisfatti il requisito reddituale e le altre condizioni di legge, ha accolto la domanda e ammesso gli istanti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. – Esaurito il processo civile, richiesto della liquidazione delle competenze professionali dell’Avv. (OMISSIS), difensore dei (OMISSIS), il Tribunale di Udine, con decreto in data 28 agosto 2013, ha ritenuto che gli effetti dell’ammissione al beneficio decorrono dalla data del deposito della domanda indirizzata al magistrato, e pertanto non ha liquidato le attivita’ difensive svolte nella fase iniziale del processo, ossia nel periodo compreso tra il deposito dell’istanza all’Ordine degli avvocati e il deposito dell’istanza avanti al magistrato.

3. – Il Tribunale di Udine, con ordinanza in data 3 dicembre 2013, ha rigettato il ricorso in opposizione dell’Avv. (OMISSIS).

Il Tribunale ha rilevato che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non possono retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine, trattandosi di due procedimenti autonomi, non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima.

Per quanto attiene al merito del decreto di liquidazione, il Tribunale lo ha ritenuto esente da censure, avendo il giudice liquidato valori medi per la fase processuale (fase decisoria, non essendovi stata fase istruttoria) in base ai parametri del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, con la riduzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 130 trattandosi di una sola parte, rappresentata dagli eredi del de cuius in persona del genitore esercente la relativa potesta’ sui minori.

4. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Udine l’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

L’intimato Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 109, 126 e 136) ci si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto che gli effetti dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato decorrono dal momento in cui la relativa istanza e’ stata presentata al Consiglio dell’ordine, restando irrilevante che a deliberare l’ammissione sia stato il magistrato competente, dopo che l’organismo forense l’aveva inizialmente respinta.

1.1. – Il motivo e’ fondato.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126 nei dieci giorni successivi a quello in cui e’ presentata o e’ pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilita’ dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio e’ subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa puo’ essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Questa Corte (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2011, n. 24729) ha gia’ rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l’istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell’atto di reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c. in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza – si e’ affermato l’ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria.

Muovendo nella medesima prospettiva, deve ritenersi che ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza e’ stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicche’ sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attivita’ di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio.

E’ bensi’ esatto che l’ordinamento non configura la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilita’, come un rimedio di carattere impugnatorio.

Nondimeno, la ratio di garanzia dell’effettivita’ del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuita’, della medesima istanza gia’ rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine – consenta, nella sua unitarieta’, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, cosi’, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale.

2. – Il secondo mezzo (nullita’ del provvedimento impugnato in relazione all’articolo 112 c.p.c., ovvero violazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 11) lamenta che il giudice a quo, liquidando valori medi per la sola fase decisoria, non abbia considerato che in data 3 maggio 2013 era stata depositata in cancelleria anche una memoria integrativa a seguito del disposto mutamento del rito, memoria integrativa che rientra nella fase introduttiva ovvero nella fase istruttoria.

2.1. – L’esame del motivo resta assorbito, trattandosi di censura articolata per il caso di mancato accoglimento del primo mezzo.

3. – Il terzo motivo denuncia violazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 4, comma 4, per il mancato aumento del compenso derivante dall’avere l’Avv. (OMISSIS) difeso piu’ parti, aumento che si ritiene spettante, posto che la norma non presuppone la difesa di soggetti con posizioni differenziate.

3.1. – Il motivo e’ inammissibile, per difetto di specificita’ della censura.

Essa infatti prospetta l’errore del giudice a quo richiamando il principio secondo cui la facolta’ di aumento fino al doppio, consentita dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, articolo 4, comma 4, riguarda l’ipotesi in cui il professionista assista e difenda piu’ persone aventi la stessa posizione processuale, ma non si correla con la ratio che sostiene la decisione impugnata, fondata sulla circostanza che nella specie si trattava, sostanzialmente, di “una sola parte” ammessa al beneficio, “rappresentata dagli eredi del de cuius in persona del genitore esercente la relativa potesta’ sui minori”.

4. – L’ordinanza impugnata e’ cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Udine, che la decidera’ in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato.

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