[….segue pagina antecedente]
4.2. Il profilo riguardante il vizio motivazionale, per non essersi prese in considerazioni le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio, e’ del pari inammissibile.
In realta’ la Corte di appello, come evidenziato in narrativa, non solo ha valutato le osservazioni svolte dal consulente di fiducia di Roma Capitale, ma in buona parte le ha accolte, rettificando il costo di costruzione, nonche’ tenendo conto della cubatura realizzata e di quella realizzabile nel territorio, cosi’ riducendo ancora il valore dell’area espropriata. La sentenza impugnata ha poi dato atto di un ulteriore errore commesso dal consulente tecnico d’ufficio, per non aver sottratto dal lotto complessivo il terreno gia’ edificato, dando luogo a un’indebita duplicazione.
Risulta altresi’ esaminata la questione concernente la determinazione del valore dei fabbricati: sul punto la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata, ragion per cui, in assenza di deduzioni di violazione di legge sotto il profilo della datazione della stima (e dovendosi, del resto, rilevare sul punto un difetto di decisivita’ della censura), la critica si risolve nella richiesta di una diversa valutazione di merito, non predicabile in sede di legittimita’.
5. A sostegno del ricorso vengono richiamate altre decisioni della stessa Corte di appello, relative ad aree inserite nella stessa zona urbanistica, senza che risulti in alcun modo allegato che il terreno espropriato, ancorche’ situati nella stessa zona, presentasse le medesime caratteristiche.
6. Il secondo mezzo, con il quale l’ente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonche’ l’esclusione della riduzione dell’indennita’ nella misura del 25 per cento, trattandosi di espropriazione finalizzata ad attuare un intervento di riforma economico – sociale, e’ in parte inammissibile, ed in parte infondato.
Richiamatele considerazioni sopra svolte in ordine al vizio di omessa pronuncia, deve rilevarsi che, quanto alla mancata decurtazione, viene in considerazione la prospettazione non gia’ di un vizio motivazionale, bensi’ della violazione della norma introdotta dalla L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 89, che ha modificato nel senso sopra indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 37.
6.1. Orbene, anche a voler prescindere dalla rubrica del motivo, in ossequio al principio secondo cui l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina “ex se” l’inammissibilita’, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma e’ solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., 29 agosto 2013, n. 19882; Cass., 30 marzo 2007, n. 7981, proprio in relazione alle ragioni in diritto desumibili dall’esposizione del motivo formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve rilevarsi che la doglianza non si sottrae alla censura di inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..
4.2. Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, in relazione al quale il ricorso non offre alcuna prospettazione per modificarlo, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del criterio di indennizzo di cui al Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, articolo 5 bis convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 37, commi 1 e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 89, si applica retroattivamente, in virtu’ del disposto contenuto nella stessa L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 90, per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (v. per tutte, Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265).
4.3. Il presente procedimento, iniziato con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2004, era gia’ pendente al momento dell’entrata in vigore della norma introdotta con la citata L. n. 244 del 2007, ragion per cui va esclusa in apicibus l’applicabilita’ dell’invocata decurtazione.
7. Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Leave a Reply