Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27524. Quando il danneggiato già prima del sinistro fosse stato afflitto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti…

Quando il danneggiato già prima del sinistro fosse stato afflitto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo)

Ordinanza 20 novembre 2017, n. 27524

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19105/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) LIMITED C.F. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore speciale elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 636/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
nel 1999 (OMISSIS), mentre attraversava la strada, venne investita da un autoveicolo di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) S.p.A., preso a noleggio dalla societa’ (OMISSIS) S.p.A., condotto da (OMISSIS), ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla societa’ (OMISSIS) s.a.;
nel 2000 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza tutti e quattro i soggetti appena elencati, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’investimento;
con sentenza 6 maggio 2005, n. 796 il Tribunale di Cosenza accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 162.878,45;
la sentenza venne appellata dalla societa’ (OMISSIS) s.a., ad avviso della quale il giudice di primo grado avrebbe adottato una decisione erronea sia per avere escluso qualsiasi concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro, sia per avere sovrastimato il danno;
con sentenza 6 maggio 2014 n. 636 la Corte d’appello di Catanzaro accolse il gravame, attribuendo a (OMISSIS) un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro;
la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi;
ha resistito con controricorso la sola (OMISSIS) Ltd..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
col primo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3; deduce in particolare che la corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2054 c.c., e gli articoli 141, 190 e 191 C.d.S.;
la ricorrente, dopo aver trascritto il testo integrale delle disposizioni sopra ricordate del codice della strada, nonche’ il testo della deposizione resa dal testimone (OMISSIS), conclude che la Corte d’appello, avendo attribuito un concorso di colpa al pedone, non avrebbe tenuto conto del fatto che quest’ultimo aveva al momento dell’investimento quasi ultimato l’attraversamento della strada; soggiunge che la Corte d’appello avrebbe affermato “l’inammissibile principio che, in ogni caso, in assenza di strisce pedonali, la precedena spetta al conducente”;
il motivo e’ inammissibile;

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *