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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 20829 del 11 settembre 2013

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva accertato la dequalificazione subita da I.R. e condannato la datrice di lavoro Intesa San Paolo s.p.a. (già San Paolo Imi s.p.a.) al risarcimento del danno alla professionalità in misura pari alla metà delle retribuzioni mensili per tutto il periodo di dequalificazione oltre accessori di legge, ha condannato la Intesa San Paolo s.p.a. al pagamento in favore del lavoratore della ulteriore somma di Euro5.570,42 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno biologico. La Corte territoriale, all’esito del riesame delle emergenze istruttorie, sollecitato con l’appello della società, ha confermato lavalutazione di non equivalenza in concreto delle mansioni assegnate allo I. a partire dal novembre 1995 rispetto a quelle in precedenza svolte dallo stesso quale Vice direttore con compiti di Responsabile dell’Ufficio Organizzazione Esecutiva della Direzione Generale della Banca delle Comunicazioni (da ora BNC) successivamente assorbita da San Paolo Imi s.p.a.. Ha quindi rilevato che lo I. aveva sin dal primo grado esaurientemente allegato e documentato gli effetti del demansionamento sul suo stato di salute ed ha ritenuto, in adesione gli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, la esistenza di un danno biologico permanente nella misura del 6% quantificando il relativo risarcimento, sulla base delle tabelle vigenti presso il Tribunale di Roma, in Euro 5.570,42. In merito alle ulteriori voci di danno confluenti nel danno non patrimoniale ha confermato la determinazione del risarcimento nella misura del 50% della retribuzione.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a due motivi la Intesa Sanpaolo s.p.a..
L’intimato ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società datrice di lavoro deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché carenza e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la impostazione della sentenza appare inficiata da un grave vizio logico rappresentato dalla “sovrapposizione”, ai fini della comparazione delle mansioni, fra i compiti svolti dallo I. presso la Banca nazionale delle Comunicazioni, istituto di credito di piccole dimensioni, e quelli espletati nell’ambito della incorporante Sanpaolo Imi s.p.a., uno dei massimi istituti di credito nazionali; sostiene che le mansioni lavorative del funzionario di una piccola Banca non possono essere ragguagliate a quelle, pure nominalmente identiche, espletate presso un Istituto Bancario di dimensioni peso e prestigio di gran lunga superiori. Censura inoltre l’affermazione del giudice di appello che l’assorbimento della Banca Nazionale delle Comunicazioni in Sanpaolo Imi non poteva giustificare un periodo di assoluta inattività protrattosi per cinque mesi, dal novembre 1995 all’aprile 1996; evidenziando che la sentenza, senza nulla dire in ordine alla provenienza e rispondenza al vero di tale circostanza, aveva omesso di considerare quanto dichiarato a riguardo dal teste C. e trascurato che tale inattività era stata oggetto di contestazione da parte del lavoratore solo con il ricorso introduttivo di primo grado – a circa dieci anni di distanza da detti fatti. Con riferimento al periodo maggio 1996 – luglio 1999, nel quale lo I. era stato distaccato presso il Crediop, evidenzia che contraddittoriamente la Corte territoriale aveva ritenuto di attribuire peso alla diversa dimensione dell’organizzazione imprenditoriale e che era senza riscontro l’affermazione che l’attività del Crediop relative alla concessione dei crediti trattate dal detto istituto, fossero più limitate di quelle svolte presso la BNC che si occupava di tutte le operazioni bancarie. Con riferimento al periodo dal luglio 1999 al febbraio 2000 censura l’accertamento dello svolgimento da parte dello I. di compiti meramente impiegatizi deducendo che esso non era stato suffragato da alcuna risultanza istruttoria e che comunque contrastava con la circostanza, pacifica, della conservazione dell’inquadramento come funzionario di 2 livello. Con riferimento al periodo decorrente dal maggio 2000 in cui lo I. era tornato a ricoprire le mansioni di responsabile del settore affidamenti contesta la ritenuta assenza di poteri decisionali evidenziando che quando il dipendente era responsabile dell’Ufficio Organizzazione Esecutiva della BNC aveva soltanto la facoltà di firma. Parte ricorrente censura quindi l’affermazione secondo la quale solo dal 2004 lo I. era stato assegnato a mansioni equivalenti a quelle svolte presso BNC.
Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218, 1223, 1227 cod. civ. degli artt. 414 e 437 comma 2 cod. proc. civ. e dell’art. 2967 cod. civ. e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Richiamata la sentenza del giudice costituzionale n. 372 del 1994 e la pronuncia a sezioni unite di questa Corte n. 6572 del 2005 deduce la carenza di adeguata allegazione del danno alla professionalità da parte del lavoratore e la genericità di motivazione sul punto da parte del giudice di appello.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416, 434, 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. nonché ai sensi dell’art. 360 comma In. 5 cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo, nel caso in cui dovesse attribuirsi efficacia di giudicato all’affermazione del giudice di appello secondo la quale solo nel 2004 lo I. “sembrava” essere stato restituito a mansioni equivalenti a quelle originarie.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato. Non sussiste il denunziato vizio logico della motivazione con riferimento alla pretesa arbitraria “sovrapposizione” ai fini del giudizio di equivalenza, di realtà aziendali non comparabili per dimensioni ed importanza, in quanto la comparazione tra le mansioni svolte dallo I. presso la BNC e poi presso Sanpaolo Imi non è frutto di tale sovrapposizione ma della verifica in concreto dei concreti compiti espletati dal dipendente presso BNC e presso la incorporante Sanpaolo.

Le censure relative all’accertamento operato dal giudice di appello in riferimento ai vari periodi, in relazione al quale si denunzia l’assenza di riscontri istruttorii non si confrontano né specificamente contrastano la iniziale premessa della decisione sulla assenza di contestazioni in ordine al contenuto materiale delle mansioni svolte nel tempo dal dipendente (v. sentenza pag. 3).

Le ulteriori doglianze che investono il giudizio di non equivalenza della mansioni risultano inidonee a inficiare la congruità e logicità dei criteri ai quali risulta ancorata tale valutazione e si risolvono nella sollecitazione di un diverso giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto, come nel caso di specie da motivazione logica, coerente e completa (cfr, tra le altre Cass. n. 6326 del 2005). In particolare del tutto ininfluente al fine del giudizio di equivalenza si rivela il richiamo alla parallela vicenda giudiziaria inter partes (avente ad oggetto il rilascio di immobile della datrice detenuto dallo I. ) ed alla successiva domanda di reintegrazione nelle mansioni e di risarcimento del danno alla professionalità, prospettata come reazione dello I. all’esito sfavorevole dell’altra vicenda giudiziaria, antomeno assume rilievo la circostanza della conservazione dello originario inquadramento da parte dello I. , avendo il giudice di appello, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. ss.uu. n. 25033 del 2006), affermato che il divieto di variazione in pejus opera pur nella formale equivalenza delle mansioni precedenti con quelle successivamente assegnate di talché ai fini del giudizio di equivalenza occorre verificare in concreto se sia tutelato anche nelle mansioni d nuova assegnazione il livello professionale raggiunto e la utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.
È infondato il secondo motivo di ricorso principale. Il giudice di appello è pervenuto all’accertamento della esistenza del danno non patrimoniale sofferto dal lavoratore sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento ed all’esito finale della dequalificazione subita. Ha in particolare valorizzato la durata della dequalificazione evidenziando che solo a partire dal 2004 lo I. “sembrava” essere stato restituito a mansioni equivalenti. La decisione appare pertanto coerente con l’affermazione di questa Corte sulla possibilità in tema di accertamento del danno derivante da dequalificazione, di ricorrere alla prova per presunzioni (v. in particolare Cass. ss.uu n. 25033 del 2006 cit.).

Parte ricorrente denunzia il ricorso a formule standardizzate nella identificazione del danno; si tratta tuttavia di affermazione generica che non si confronta con gli elementi oggettivi considerati dal giudice di appello rappresentati soprattutto dalla particolare qualificazione dei compiti espletati dallo I. presso BNC e dalla durata obiettivamente protratta del demansionamento, secondo parametri già ritenuti congrui e corretti da questa Corte (v. in particolare Cass. 28274 del 2008).

Consegue il rigetto del ricorso principale.
È altresì inammissibile il motivo di ricorso incidentale. Nell’affermazione del giudice di appello in ordine all’epoca in cui lo I. “sembrerebbe” essere stato restituito alle originarie mansioni, non è ravvisabile alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato, attenendo lo stesso a fatti estranei alla causa petendi della originaria domanda in quanto successivi alla instaurazione del giudizio di primo grado.
Atteso l’esito del giudizio le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale Compensa le spese.

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