Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 10814 dell’8 maggio 2013
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, nel confermare la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accertato che l’eccezione di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 tardivamente proposta solo con il gravame, era generica e come tale inammissibile. Nel merito ha confermato, anche in esito ad un supplemento istruttorio, che il comportamento contestato dalla ATAHOTELS s.p.a al dipendente A.H., consistito in un acceso diverbio con una collega, per le modalità dell’episodio (discussione culminata nel lancio di un carrello porta vivande che aveva colpito un’altra dipendente)e per la futilità dei motivi che lo avevano scatenato, violasse l’art. 123 del CCNL ed infrangesse irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il lavoratore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il signor A. H. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la ATAHOTELS s.p.a. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la illegittimità dell’iter procedimentale che ha condotto all’irrogazione del licenziamento senza preavviso. Sostiene il ricorrente che la società datrice di lavoro, violando i principi in tema di necessario esperimento del procedimento disciplinare ed in violazione del diritto di difesa garantito anche dall’art. 24 Cost. ha omesso di deferire il dipendente alla commissione di disciplina, privandolo così della possibilità di una difesa effettiva. Inoltre aveva erroneamente affermato che l’eccezione era stata tardivamente formulata solo in appello, laddove invece, trattandosi di una nullità assoluta ed insanabile era rilevabile d’ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, poi, il ricorrente si duole dell’omesso esame delle censure formulate in appello e, conseguentemente denuncia il difetto di motivazione della sentenza con riguardo alla natura aggressiva del comportamento contestatogli ed alla mancanza, sotto il profilo soggettivo, di un animus laedendi.
Quanto al primo motivo di ricorso osserva la Corte che il giudice d’appello ha ritenuto la censura inammissibile sotto due profili distinti.
Da un canto ha rilevato la tardività dell’eccezione sollevata per la prima volta in appello, dall’altro ne ha sottolineato, comunque, la genericità.
Con riguardo a tale secondo aspetto, di per sè autonomo e sufficiente a sorreggere l’affermata inammissibilità della censura, non viene formulata alcuna specifica doglianza nè, in violazione del principio di autosufficienza, è stato chiarito dove e in che termini la censura sia stata specificatamente avanzata.
La doglianza si appalesa, quindi, inammissibile anche nel presente grado di giudizio poichè si limita ad una generica asserzione di un mancato rispetto della procedura senza però chiarire quale specifica disposizione legale o collettiva sia stata violata.
Dalla lettura della sentenza impugnata, al contrario, si evince che l’addebito è stato ritualmente contestato (il 29.8.2003) e che il procedimento disciplinare ha seguito un corso del tutto regolare.
Quanto all’omesso esame dei motivi di appello ed al denunciato difetto di motivazione la censura, nei termini in cui viene formulata, è, ancora una volta, inammissibile posto che con essa si tende ad un riesame delle emergenze istruttorie, sinteticamente ma adeguatamente esaminate dalla corte territoriale, la quale all’esito della loro valutazione ha ritenuto accertato il comportamento (sostanziatosi in un diverbio litigioso con colleghi seguito da vie di fatto), la sua gravità e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario anche sulla base di una esplicita previsione collettiva (art. 123 ccnl).
Sostiene oggi il ricorrente che non si sarebbe trattato di un comportamento aggressivo ma, semmai, di una condotta offensiva che non è riconducibile alla fattispecie collettiva in relazione alla quale è consentita la risoluzione del rapporto.
Appare però evidente, ancora una volta, che la censura, per come è formulata, non investe un giudizio di logicità della motivazione ma pretende una revisione del ragionamento decisorio secondo una ricostruzione che il ricorrente ritiene a sè più favorevole ma non è sostenuta dalla prospettazione alcun elemento di fatto decisivo il cui esame sia stato omesso e che, ove valutato, avrebbe potuto determinare una diversa conclusione del giudizio.
Ancora una volta, in tale prospettiva, il giudizio di proporzionalità della sanzione, rispetto all’addebito contestato, è un giudizio di fatto che è riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione ove sia stato, come nel caso in esame, congruamente, adeguatamente e logicamente motivato.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tenuto conto dello scaglione di riferimento della causa e considerati i parametri generali indicati nell’art. 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A, quanto ai compensi nella misura omnicomprensiva di Euro 3.000,00 mentre per esborsi vanno riconosciuti Euro 50,00. Oltre agli accessori previsti per legge.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali ed in Euro 50,00 per esborsi oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
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