www.studiodisa.itLa massima

Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo del ‘consilium fraudis’ è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventus damni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 29 maggio 2012, n.13446

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28 novembre 1997 O.C. convenne innanzi al Tribunale di Mantova G..P. e C..M. per ivi sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ., l’atto in data 6 ottobre 1995 con il quale il P. aveva venduto alla moglie, M.C. , un immobile sito in …, così rendendosi completamente impossidente.
Dedusse di essere creditore del venditore della somma di L. 30.000.000 portata da tre assegni dell’importo di L. 10 milioni cadauno, emessi il 30 settembre 1996, tutti protestati.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 22 agosto 2002 il giudice adito accolse la domanda, per l’effetto dichiarando inefficace, nei confronti dell’attore, l’atto dispositivo posto in essere dai convenuti. Proposto gravame dalla M. , la Corte d’appello di Brescia, in data 19 giugno 2006, l’ha invece rigettata, contestualmente dichiarando inammissibili le domande di condanna del P. al pagamento della somma di L. 51.000.000 e al risarcimento del danno avanzate dall’attore nel corso del giudizio di prime cure.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte O.C. , formulando tre motivi e notificando l’atto a M.C. e a G..P. .
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, la prima, mentre nessuna attività difensiva ha svolto l’altro intimato.

Motivi della decisione

1 Nel motivare il suo convincimento ha evidenziato il decidente che, a fronte della specifica contestazione della M. – che, essendo l’atto impugnato anteriore al sorgere del credito, andava dimostrata la dolosa preordinazione della vendita allo scopo di pregiudicarne il soddisfacimento l’attore aveva dedotto di essere creditore del P. dall’ormai lontano 1993, nella misura di L. 42.975.894, sulla base di due dichiarazioni di debito, rispettivamente del 23 dicembre 1993 e del 17 novembre 1994, così modificando le conclusioni e chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di L. 51.000.000, oltre che al risarcimento di non ben precisati danni.

Secondo la Corte territoriale non solo tali domande, in quanto nuove, erano inammissibili, ma neppure poteva ritenersi consentita l’immutazione dei fatti costitutivi della proposta azione revocatoria, e segnatamente la prospettazione della anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del quale veniva chiesta la declaratoria di inefficacia, risolvendosi detta immutazione nella introduzione di una causa petendi nuova e diversa da quella originaria. E ciò tanto più che, nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., l’attore aveva ulteriormente modificato la ricostruzione dei suoi rapporti con il convenuto, adducendo che il credito per la cui tutela chiedeva la declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita del 6 ottobre 1995 scaturiva da un rapporto fino a quel momento giammai menzionato, e cioè da un contratto di mutuo avente ad oggetto la consegna di lire 30.000.000 in contanti avvenuta nel maggio-giugno 1992.

Rilevato quindi che, in base all’originaria prospettazione, incombeva all’O. dimostrare la dolosa preordinazione della vendita al fine di pregiudicare le sue ragioni, ha evidenziato che nessuna allegazione e prova era stata al riguardo fornita dall’attore, la cui domanda doveva, conseguentemente, essere rigettata.

2 Di tale valutazione si duole dunque il ricorrente che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., sostiene che non poteva essere ravvisata una immutazione della causa petendi nella mera precisazione che i crediti vantati dall’attore nei confronti del P. risalivano agli anni 1993 e 1994, all’uopo producendo due dichiarazioni di debito del convenuto, dimostrative della predetta circostanza. Sostiene quindi che tale prospettazione integrava una mera emendatio libelli, non una mutatio, la quale si verifica solo quando nel processo venga introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia.

3 Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell’art. 2901 cod. civ., il ricorrente ricorda che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente l’esistenza di un credito anche eventuale.

4 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono prive di pregio.

È pacifico e non controverso in causa, che, se l’azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventus damni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (confr. Cass. civ. 9 maggio 2008, n. 11577; Cass. civ. 21 settembre 2001, n. 11916).

Ciò comporta che la prospettazione dell’anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all’atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendvun e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell’un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, si ripete, la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall’atto dispositivo, e nell’altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore : in sostanza la loro calliditas, l’animus nocendi, in luogo della semplice sclentia damai.

Ne deriva che correttamente il giudice di merito ha ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, di una vera e propria mutatio libelli, preclusa dal codice di rito, non valendo certo a scongiurarla la circostanza che la domanda sia pur sempre volta alla declaratoria di inefficacia del contratto. A ben vedere, infatti, quel che muta è proprio il tema di indagine e di decisione, nuova e diversa essendo la causa petendi della pretesa azionata, e tanto a prescindere dal fatto che l’impugnante ignora del tutto i rilievi del giudice di merito in ordine alla ulteriore immutazione degli elementi costitutivi del mezzo di tutela azionato, praticata nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., indice del confuso approccio dell’attore nella ricostruzione dei rapporti intercorsi con il P. .

5 In tale contesto del tutto inconferenti sono le argomentazioni svolte nel secondo motivo di ricorso. La domanda proposta dall’O. è stata infatti rigettata non già per mancanza di prova dell’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, quanto piuttosto per totale assenza di deduzione e dimostrazione della dolosa preordinazione della vendita al fine di pregiudicare le ragioni del creditore, di talché le critiche sono del tutto eccentriche rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

6 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi motivazionali. Sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, posto che nella fattispecie, mentre l’eventus damni era dimostrato dall’effettivo e oggettivo pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di vendita, la sussistenza del consilium fraudis era desumibile in via presuntiva dalla circostanza che, essendo Carmela M. moglie del P. , la stessa non poteva non essere a conoscenza della situazione patrimoniale del marito.

7 Anche tali critiche sono infondate.

Esse, malgrado l’astratto riferimento, nel momento di sintesi, alla pretesa mancanza di prova del dolo specifico del debitore e del terzo, prospettano invero una erronea ricostruzione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, con riferimento però alla scientia damni, e cioè a un requisito correttamente non considerato dal giudice di merito, in quanto ininfluente ai fini del decidere. E invero, rilevante, ai fini del vittorioso esperimento dell’azione, così come proposta, non era la mera consapevolezza del possibile pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo agli interessi del creditore, bensì la vera e propria machinatio, e cioè, si ripete, la dolosa preordinazione dell’atto in pregiudizio dello stesso.

L’aspecificità delle censure si risolve nella sostanziale assenza di critiche alla scelta decisoria operata dal giudice di merito in punto di mancata allegazione e prova, da parte dell’attore, che la vendita fosse stata dolosamente preordinata dal P. e dalla moglie in suo danno.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

L’alterno esito delle fasi di merito consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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