Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 marzo 2018, n. 5382. Divieto di cumulo tra l’assicurazione Inail e la sociale tedesca in caso di infortunio del lavoratore in Italia.

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Invece, secondo la controricorrente societa’ il lavoratore starebbe percependo due provvidenze, in quanto era stato assicurato anche presso l’Inail durante il periodo in cui aveva lavorato in Italia, con diritto a percepire la relativa rendita e, quindi, l’accoglimento della domanda dell’odierno istituto tedesco la esporrebbe al rischio concreto di subire gli effetti pregiudizievoli di analoga azione di rivalsa da parte dell’Inail per lo stesso fatto. Tra l’altro, non puo’ non rilevarsi, che anche nella sentenza impugnata si fa riferimento al fatto che in Italia l’infortunato ha percepito, per lo stesso evento invalidante, la rendita vitalizia a carico dell’Inail, circostanza, questa, nemmeno messa in dubbio dall’attuale ente ricorrente.
7. Tali essendo i presupposti di fatto della vicenda occorre, anzitutto, rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente istituto, la fattispecie in esame non puo’ che essere disciplinata dalla normativa previdenziale italiana, in base al principio della territorialita’, atteso che l’evento invalidante, rispetto al quale e’ stata riconosciuta la pensione di inabilita’ tedesca per la quale l’odierno ricorrente agisce in surroga, si e’ verificato in Italia. Inoltre, non puo’ sfuggire che la norma di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento CE n. 1408 del 1971, contenuta nel titolo 2 sulla determinazione della legislazione applicabile, stabilisce alla lettera a) – fatta salva la riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17 che nella fattispecie non interessano – che “il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro e’ soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro” (lettera a).
Cio’ chiarito va poi evidenziato che l’articolo 12 stesso regolamento CE, in materia di divieto di cumulo delle prestazioni, stabilisce espressamente nel primo inciso del comma 1 che “Il presente regolamento non puo’ conferire, ne mantenere il diritto a beneficiare di piu’ prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”
La norma prevede che tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidita’, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o piu’ Stati membri ai sensi dell’articolo 41, articolo 43, parr. 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell’articolo 60, par. 1, lettera b), ma tali situazioni specifiche non rilevano ai fini del presente giudizio.
Quanto alla natura giuridica della prestazione in esame giova osservare che nella parte narrativa della sentenza impugnata si da’ atto della circostanza che l’ente pubblico tedesco aveva chiesto di surrogarsi nel diritto del proprio assicurato fino all’ammontare degli importi erogati a titolo di pensione di invalidita’ capitalizzata in Euro 146.727,18 ai sensi dell’articolo 1916 c.c., norma esistente anche nel diritto germanico. Inoltre, nella parte motivazionale, si ribadisce che l’ente tedesco aveva erogato al suo assistito un trattamento pensionistico denominato come “pensione per invalidita’ totale”, cosi’ definita nella stessa missiva di comunicazione di erogazione pensionistica riconducibile, per quanto precisato dalla medesima parte appellante, alla pensione di inabilita’ di cui alla L. n. 222 del 1984, articolo 2. Da parte sua, anche nella parte narrativa del presente ricorso, l’istituto tedesco fa riferimento ad una pensione per invalidita’ da infortunio dell’importo mensile di Euro 761,27 che gli comportera’ un onere complessivo di Euro 146.727,18 (salvo piu’ aggiornati ricalcoli), mentre solo nell’illustrare il quinto motivo avanza la tesi, non suffragata da elementi concreti, che la prestazione in esame non e’ equiparabile alla pensione proveniente dall’Inps, avendo la stessa natura della rendita Inail. Tuttavia, si osserva che tale apodittica affermazione, tra l’altro in contrasto con quella precedente della parte narrativa, viene fatta al solo scopo di supportare la tesi dell’asserita insussistenza, nella fattispecie, del divieto di cumulo tra pensione Inps e rendita Inail.
8. Pertanto, correttamente la Corte di merito ha osservato che, trattandosi di inabilita’ totale riconducibile ad infortunio sul lavoro, trova applicazione nell’ordinamento giuridico interno la regola di cui alla L. n. 222 del 1984, articolo 6, comma 1, lettera b) secondo cui l’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’ ha diritto alla pensione ordinaria di inabilita’ solo quando dall’evento non derivi il diritto a rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente applicazione del divieto di cumulo tra le suddette prestazioni.
In maniera altrettanto corretta la stessa Corte ha tratto la conseguenza che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l’invocata surrogazione da parte dell’istituto di previdenza straniero, non ricorrendo la condizione di reciprocita’, atteso che l’infortunato in Italia aveva percepito, per lo stesso fatto ed evento invalidante, anche la rendita Inail.
La riprova della correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale deriva anche dalla considerazione che la domanda di surrogazione avanzata dall’istituto di previdenza tedesco, una volta accolta, avrebbe comportato l’accettazione del rischio concreto di una iniqua sovrapposizione di un’azione di regresso esperibile dall’Inail, sempre per lo stesso fatto invalidante nei confronto del medesimo soggetto responsabile.
9. In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore della societa’ controricorrente. Non va, invece, adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti di (OMISSIS) che e’ rimasto solo intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 5700,00, di cui Euro 5500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore della societa’ (OMISSIS) s.a.s. Nulla spese nei confronti di (OMISSIS).

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