www.studiodisa.it

suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 4 giugno 2014, n. 12562

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19055/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 474/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/07/2010 R.G.N. 50/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per: rigetto del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Matera in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22/8/98 gli eredi di (OMISSIS) esposero che il loro dante causa, dipendente della (OMISSIS) s.p.a. era rimasto vittima di un infortunio mortale in data (OMISSIS) allorquando, nel tentativo di sbloccaggio di un macchinario cui era addetto, era caduto nella vasca ove si riversava il materiale (pietrame) da trattare, rimanendo incastrato nella parte ad imbuto della tramoggia. Nel rilevare responsabilita’ della societa’ in ordine alla determinazione dell’evento dannoso, a cagione della mancata adozione di adeguati presidi atti ad impedire il verificarsi di eventi pregiudizievoli, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Matera la societa’ nonche’ (OMISSIS), dipendente con mansioni di capocantiere e la (OMISSIS) spa onde conseguire l’accertamento della piena responsabilita’ della parte datoriale nella produzione dell’evento dannoso e la condanna al ristoro del danno biologico jure hereditatis subito dal congiunto nonche’ del danno patrimoniale per la mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto mensilmente e del danno morale da morte.
Con separato ricorso depositato in data 3/3/99 l’Inail promosse azione di regresso nei confronti della (OMISSIS) spa con riferimento alle spese sostenute dall’ente per l’assegno funerario e per la rendita ai familiari del de cuius.
Riunite le cause ed espletata attivita’ istruttoria, con sentenza 29/1/09 il giudice adito, esclusa la configurabilita’ di un danno biologico jure hereditatis ed il danno patrimoniale rivendicato dagli eredi, tenuto conto delle tabelle di valutazione stilate dal Tribunale di Milano, condanno’ al risarcimento del danno morale la (OMISSIS) spa e (OMISSIS), nei confronti dei quali accolse altresi’ la domanda di regresso spiegata dall’Inail, liquidando rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Detta pronuncia, e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Potenza che, in accoglimento della censura spiegata dalla societa’ (OMISSIS) e da (OMISSIS), ha condannato i predetti al pagamento degli importi gia’ liquidati dal primo giudice, oltre interessi legali sulle somme devalutate dalla data dell’infortunio e rivalutate annualmente sino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento sino al soddisfo.
Nel pervenire a tali conclusioni in sintesi, la Corte argomenta in ordine alla infondatezza della tesi datoriale secondo cui l’evento dannoso era riconducibile ad un comportamento assolutamente anomalo della vittima. Osservo’ per contro che i cospicui elementi acquisiti al giudizio deponevano in guisa inequivoca nel senso della violazione da parte della societa’, di norme antinfortunistiche cui faceva espresso richiamo, e, per altro verso, che non erano emersi elementi tali da definire in capo al dipendente, una responsabilita’ per aver realizzato un comportamento del tutto esorbitante rispetto alle mansioni a lui ascritte, assolutamente imprevedibile ed inevitabile per il datore di lavoro.
Avverso tale decisione la (OMISSIS) spa e (OMISSIS) hanno interposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c.. Hanno resistito con controricorso gli eredi Cosentino i quali hanno spiegato altresi’ ricorso incidentale articolato in unico motivo.
Si e’ costituito con controricorso l’Inail che ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunziano vizio di violazione di legge ex articolo 360, comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2043 e 2059 c.c., nonche’ all’articolo 1227 c.c., comma 1, e vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Osservano in particolare che la ricostruzione della dinamica dell’evento dannoso operata dalla Corte territoriale, se poteva ritenersi sufficiente ad escludere il comportamento abnorme ed imprevedibile della vittima in guisa tale da interrompere il nesso causale, come rimarcato da numerosi dieta giurisprudenziali, non era ugualmente idonea ad escludere un concorso di colpa del lavoratore, il quale aveva eseguito una manovra imprudente e rischiosa per non aver fermato l’impianto mentre eseguiva le operazioni di sbloccaggio.
In tal senso si palesava l’errore dei giudici di merito che nulla avevano argomentato sulla questione, espressamente sollevata in sede di gravame, limitando l’iter motivazionale al profilo della esclusione di una interruzione del nesso causale ascrivibile alla condotta abnorme dell’infortunato.
Il motivo e’ privo di pregio.
La pronuncia impugnata e’ esente dai vizi denunciati, perche’ coerente con i principi che governano la materia, come enucleati dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Occorre premettere, che una corretta interpretazione dell’articolo 2087 c.c., induce a ritenere che essa sia riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l’insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrita’ fisica e morale del lavoratore.
Come si e’ affermato in dottrina, la disposizione in oggetto ha natura polivalente, operando da un lato come fonte di obblighi contrattuali nell’ambito del rapporto negoziale che lega l’imprenditore al dipendente, e dall’altro, come fonte di un dovere di sicurezza che assume indubbiamente profili di natura pubblicistica in ragione delle finalita’ che si intendono perseguire e della natura degli interessi tutelati. Questa prospettazione e’ largamente condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha fra l’altro evidenziato che della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell’articolo 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell’articolo 41 Cost., che pone precisi limiti all’esplicazione dell’iniziativa privata, con lo stabilire, fra l’altro, che la stessa non puo’ svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana” (vedi al riguardo, Cass. 3 luglio 1997 n. 5961, Cass. 17 luglio 1995 n. 7768, Cass. 29 marzo 1995 n. 3738), la sicurezza del lavoratore costituendo un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione, di anteporre al proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vedi sul punto Cass. cit. 30 agosto 2004 n.17314). Nella prospettiva innanzi descritta, deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilita’ della responsabilita” del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocivita’ dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivita’1 svolta nonche’ di aver adottato, ex articolo 2087 c.c., tutte le misure che – in considerazione della peculiarita’ dell’attivita’ e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrita’ del lavoratore, vigilando altresi’ sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore e’ idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioe’ se abbia il carattere dell’abnormita’ per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile (cfr. Cass. 28 luglio 2004 n.14270, cui adde Cass. 13 agosto 2008 n. 21590, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3788, Cass. 26 giugno 2009 n.15078). A siffatti principi deve reputarsi si sia informata la pronuncia impugnata laddove, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in giudizio, e’ pervenuta all’accertamento da parte datoriale, della violazione specifica delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 242, commi 1 e 2, che espressamente prescrive la predisposizione di parapetti di altezza non minore di cm.90 su tutti i lati di vasche, serbatoi e recipienti aperti con bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro, o comunque, la collocazione di solide coperture o altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi, quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto.
Nello specifico la Corte territoriale ha rimarcato come lo stato dei luoghi fosse caratterizzato non solo dalla mancata collocazione di parapetti in prossimita’ della vasca di carico della tramoggia, ma anche dalla mancata apposizione di cartelli di segnalazione di pericolo, il che aveva con il tempo determinato l’instaurarsi della prassi, ampiamente illustrata dai testimoni escussi, dello svolgimento delle operazioni di sbloccaggio del materiale nella vasca dell’impianto, da parte degli operai che operavano sul piano di calpestio cui era adiacente, senza alcun presidio protettivo.
La circostanza, poi, che la parte datoriale fosse ben a conoscenza dello svolgimento delle descritte operazioni secondo le modalita’ illustrate, con abituale sistemazione dei tondini di ferro da utilizzare per lo svolgimento della attivita’ descritta nelle adiacenze dell’imbocco della vasca, e con la macchina in movimento, era desumibile dal fatto che l’impianto era ben visibile dagli uffici amministrativi, come confermato dalle univoche acquisizioni testimoniali in atti.
La Corte ha quindi desunto dall’articolato compendio probatorio acquisito, la violazione da parte della societa’ (OMISSIS) dell’obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attivita’ esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro, ritenendo che la conclamata violazione degli obblighi imposti dal dettato normativo di cui all’articolo 2087 c.c., a carico della parte datoriale, valesse ad escludere qualsiasi interruzione del nesso di causalita’ riconducibile ad un comportamento abnorme del lavoratore.
La complessa motivazione sottesa alla decisione della Corte territoriale, vale altresi’ ad escludere ogni ipotizzato concorso di colpa della vittima dell’infortunio, perche’ la mancata predisposizione dei presidi antinfortunistici richiesti dalla legge, l’inosservanza anche di piu’ semplici prescrizioni dettate dalla comune esperienza e volte ad evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, la consapevolezza delle modalita’ con le quali si svolgevano usualmente le operazioni di sbloccaggio del macchinario, sempre in movimento, erano di tale pregnanza causale da escludere ogni ipotesi anche di un mero concorso di colpa del lavoratore il quale si era attenuto sostanzialmente, alle ordinarie modalita’ di espletamento delle operazioni predette ed avallate dalla parte datoriale, che anche sotto tale profilo era venuta meno ai pregnanti obblighi di prevenzione gravanti a suo carico.
Corollario di quanto sinora detto e’ che la pronuncia impugnata appare ineccepibile anche in relazione all’ulteriore censura formulata dai ricorrenti sotto il profilo della violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione.
Come piu’ volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non e’ certamente riscontrabile allorche’ il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (ex multis, Cass. 9 settembre 2011 n. 18523, Cass. 18 marzo 2011 n. 6288). Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza d’appello consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ai fini del vaglio di congruenza in sede di giudizio di legittimita’ ed appare, per i motivi innanzi esposti, del tutto esaustiva sottraendosi alle censure formulate.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di violazione dell’articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4.
Rilevano che la Corte di merito nell’accogliere il gravame da essi proposto in tema di liquidazione del danno, aveva corretto la statuizione emessa sul punto dal primo giudice, condannando gli appellanti al pagamento degli importi indicati nella sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali sulle somme devalutate dalla data dell’infortunio ((OMISSIS)) e rivalutate annualmente fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Tuttavia, nella opinione dei ricorrenti, la Corte avrebbe omesso di considerare che gli importi riconosciuti in favore degli eredi dal giudice di prima istanza, erano comprensivi di rivalutazione ed interessi maturati alla data di presentazione della domanda (2/5/96). Di conseguenza, la somma liquidata in sentenza avrebbe dovuto esser devalutata con riferimento al (OMISSIS) e da quella data si sarebbero dovute operare annualmente le rivalutazioni e calcolare gli interessi. Gli eredi Cosentino dal canto loro, spiegano ricorso incidentale con il quale denunciano vizio di violazione degli articoli 2056 e 1223 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, vizio di extrapetizione per violazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Lamentano l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver valutato il danno nella misura quantificata dal giudice di prima istanza non con riferimento alla data dell’infortunio bensi’ a quella della sentenza, disponendone la devalutazione con successiva rivalutazione ed interessi fino alla sentenza e, successivamente, dei soli interessi. Cio’ in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2056 – 1223 c.c., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimita’ per cui la valutazione del danno va operata con riferimento al momento in cui si e’ verificato l’evento dannoso, e va adeguata all’attualita’ con riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data della sentenza definitiva e dei soli interessi per l’epoca successiva. Denunciano quindi, difetto di motivazione, avendo i giudici di merito sensibilmente ridotto il valore del danno liquidato dal primo giudice, senza supportare la decisione da adeguata motivazione, lamentando altresi’ error in procedendo ex articolo 112 c.p.c., per aver ridotto l’entita’ del danno iniziale laddove gli appellanti avevano richiesto la sola revisione degli accessori di legge.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente perche’ attinenti di medesimo capo della sentenza impugnata, sono infondate.
Al di la’ di ogni questione attinente all’ammissibilita’ della censura formulata dai ricorrenti principali – i quali hanno evidenziato che la controparte aveva richiesto ed ottenuto condanna al pagamento di importi comprensivi di rivalutazione ed interessi gia’ maturati alla data di deposito del ricorso introduttivo (2/5/96), di un quinquennio successiva a quella del verificarsi dell’evento, oltre ulteriori accessori, non riportando i termini dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in coerenza con il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione – osserva la Corte che i giudici di merito hanno emesso una decisione espressione di una corretta interpretazione della domanda e frutto della applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia.
Infatti e’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello alla cui stregua in caso di mora nella liquidazione di crediti di lavoro, ivi compresi quelli di natura risarcitoria, gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull’importo originario del credito (vedi fra le tante, Cass. 4 maggio 2009 n. 10236, Cass. 2 marzo 2004 n. 4255, Cass. 2 dicembre 2002 n.17071) e la Corte territoriale non si e’ discostata da tali principi laddove ha condannato gli appellanti in solido, al pagamento degli importi indicati nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell’infortunio e rivalutate annualmente fino alla pronuncia della sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento sino al soddisfo. Con il terzo motivo si denuncia vizio di violazione dell’articolo 1916 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 11 e 12, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale liquidato in favore dell’Inail l’importo di euro 292.730,03 senza che l’istituto ne avesse dimostrato l’effettivo fondamento. Si lamenta, invero, che il meccanismo di rivalutazione annuale che avrebbe giustificato, nella prospettazione dell’Inail, l’incremento della rendita agli eredi in relazione alla quale era stata nel ricorso di primo grado formulata da parte dell’Istituto, domanda di pagamento dell’importo di lire 344.655.285 (pari ad euro 177.999,59), non era stato in alcun modo dimostrato.
Si richiama inoltre, l’orientamento di legittimita’ secondo cui e’ consentita la rivalutazione di una rendita non definitiva, solo se la rivalutazione sia imposta da provvedimenti sopravvenuti, e si censurano gli approdi ai quali era pervenuta la Corte di merito che aveva riconosciuto in favore dell’Istituto il maggiore importo liquidato, pur in assenza di alcuna produzione documentale che ne giustificasse l’incremento rispetto al quantum oggetto del ricorso di primo grado proposto dall’Inail.
La censura e’ priva di pregio sotto diversi profili. La pronuncia impugnata appare del tutto ineccepibile laddove ha mostrato di conoscere e condividere la giurisprudenza di legittimita’ alla cui stregua, nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiche’ l’istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimita’ propria di tutti gli atti amministrativi, che puo’ venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto in considerazione sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento. Pertanto, in difetto di contestazioni specifiche deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11617 del 13 maggio 2010). Nella specie i giudici di merito hanno rimarcato che non risultava articolata alcuna specifica contestazione da parte dei convenuti, odierni ricorrenti, in ordine alla liquidazione degli importi oggetto della pretesa azionata da parte dell’Inail sicche’ ben poteva ritenersi che la liquidazione delle prestazioni fosse avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate fosse esattamente quello indicato in sede di regresso sulla base della certificazione redatta dal direttore di sede.
Non puo’ sottacersi, del resto, che il motivo di censura confligge con il principio di autosufficienza del ricorso, non risultando specificamente disposto nel corpo dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, alcun richiamo alle difese articolate in prime cure e ad una specifica contestazione, in quella sede, degli importi oggetto della pretesa azionata dall’Istituto.
In definitiva, i ricorsi spiegati in via principale ed incidentale, devono essere respinti.
Vanno, infine, compensate le spese del giudizio di Cassazione, in ragione della natura e complessita’ delle questioni trattate, nonche’ della situazione di reciproca soccombenza fra i ricorrenti principali ed i controricorrenti eredi Cosentino.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *