Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 30 luglio 2014, n. 17374
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/3 – 28/3/2008 la Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’impugnazione principale di M.S. e respingendo quella incidentale della A.C. Siena s.p.a., ha ordinato la reintegra del M. nel posto di lavoro ed ha condannato la predetta società a corrispondergli, detratto il percepito per attività dal medesimo svolta presso altra parte datoriale, le retribuzioni maturate dal licenziamento dell’1/9/2003 alla effettiva reintegra, pari ad Euro 87.400,00 alla data del 31/3/2008, comprensivi di rivalutazione ed interessi legali.
La Corte territoriale ha spiegato che, pur essendo incontestata la circostanza della effettività della riorganizzazione della società, messa in atto a seguito della promozione della squadra nel massimo campionato di calcio italiano, era emersa la radicale illegittimità del licenziamento del M. dovuto a motivi non basati sulle esigenze oggettive della soppressione del posto e delle funzioni del lavoratore, bensì sulla stessa presenza del funzionario, che rappresentava la continuità rispetto alla passata gestione della società che si voleva, invece, senza ragione, evitare. Al riguardo la Corte ha specificato che i compiti di segretario generale del lavoratore licenziato non erano stati eliminati, ma semplicemente suddivisi per la gestione amministrativa, contabile e sportiva della società calcistica. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società A.C. Siena s.p.a. con tre motivi.
Resiste con controricorso M.S. , il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, nonché per vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia e per travisamento dei fatti e delle prove, la ricorrente sostiene che, una volta accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del recesso, dovuto a ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, i giudici d’appello non avrebbero potuto ritenere illegittimo il licenziamento sulla base di una valutazione del comportamento datoriale, che aveva ragion d’essere in scelte imprenditoriali discrezionali riguardanti la necessità di realizzare un nuovo assetto organizzativo della società sportiva. Questo nuovo aspetto comportava l’attribuzione di tutte le funzioni dirigenziali al nuovo direttore generale, che prendeva il posto della precedente figura del segretario generale ricoperta dal M. , né a nulla poteva valere la circostanza che le mansioni da questi esercitate fossero state poi ridistribuite nella nuova squadra di lavoro.
Il motivo è infondato.
Invero, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di tipo logico-giuridico, la Corte territoriale ha evidenziato che dall’istruttoria era emerso chiaramente la mancanza di causa del licenziamento in esame, in quanto non ancorato a ragioni oggettive, quali la soppressione delle mansioni fino ad allora svolte dal M. , ma alla finalità di interrompere la continuità della precedente dirigenza della quale il M. rappresentava il ganglio operativo; il tutto, sulla base dell’aspettativa, avvertita dal medesimo direttore generale e da questi manifestata nel corso della sua deposizione testimoniale, di creare una squadra conforme al suo modo di concepire il ruolo professionale, la qual cosa finiva per tradursi nella scelta di eliminare dalla gestione della società la stessa presenza del funzionario, cioè del M. , che ne rappresentava in qualche modo la continuità.
A conferma della rilevata carenza di un nesso oggettivo tra la ristrutturazione dell’impresa e la risoluzione del rapporto, la stessa Corte ha posto in risalto che dalle deposizioni dei testi era risultato che i compiti svolti in precedenza dal M. non erano stati eliminati, ma semplicemente suddivisi all’interno della nuova squadra per la gestione amministrativa, contabile e sportiva della società; inoltre, la società non aveva allegato, né provato la incollocabilità nell’organigramma aziendale del dipendente licenziato, le cui funzioni erano state di fatto assegnate ad altri soggetti.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 20.5.1970 n. 300 e dell’art. 4 della legge 23.3.1981 n. 91, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto sostiene che ai fini del requisito dimensionale la Corte d’appello non avrebbe potuto computare, unitamente ai lavoratori del settore amministrativo, i collaboratori del settore sportivo, i quali non erano lavoratori dipendenti e facevano parte di un ordinamento contraddistinto dalla citata normativa speciale di cui alla legge n. 91/1981.
Il motivo è infondato.
Invero, la legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista, stabilendo specificamente all’art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell’art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (v. in tal senso Cass. Sez. lav. n. 16849 dell’1/8/2011 e n. 19275 dell’8/9/2006).
Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie risulta dalla sentenza impugnata che non era stato negato che era il vincolo della subordinazione a legare all’epoca dei fatti di causa i calciatori del Siena alla relativa società, per cui correttamente la Corte di merito ha tenuto conto di tali lavoratori subordinati ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale di cui all’art. 35 della legge n. 300/1970 per l’applicazione della tutela reale di cui all’art. 18 della stessa legge.
3. Col terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 300/1970, così come interpretato ed applicato nell’impugnata sentenza in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto sostiene che nel caso in cui si ritenesse di dover conteggiare sempre, ai fini del requisito dimensionale, il numero dei collaboratori del settore sportivo, anche se questi sono a suo giudizio esclusi per legge dall’applicazione dell’art. 18 della predetta legge, si perverrebbe al risultato di veder applicata, comunque, la tutela reale a tutte le società sportive del calcio professionistico, a prescindere dall’eventuale esistenza di un numero di dipendenti del settore amministrativo inferiore alle quindici unità, ipotesi, quest’ultima, in cui non sarebbe possibile disporre un ordine di reintegra in assenza del prescritto requisito dimensionale di cui all’art. 35 della legge n. 300/70.
Il motivo è infondato.
Invero, non può trascurarsi di considerare che il dato oggettivo costituito dalla previsione di un numero minimo di dipendenti (16) per la configurabilità della tutela reale e la necessità che sia fornita la prova del superamento di detto limite numerico rappresentano elementi sufficienti a fugare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente con riguardo alle società sportive. Non bisogna, infatti, dimenticare che le finalità garantiste della tutela reale approntate dall’art. 18 della legge n. 300/1970, che è subordinata alla dimostrazione del superamento del predetto limite numerico, non possono essere disattese od eluse per il solo fatto che nei numero dei lavoratori subordinati dell’impresa, in cui opera il lavoratore licenziato beneficiario della predetta tutela, militino anche lavoratori destinatari di una disciplina speciale, come quella riguardante gli sportivi professionisti.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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