[….segue pagina antecedente]
Oggetto della pretesa del ricorrente e’ il diritto a fruire degli sgravi previsti dal Decreto Legge n. 898 del 1968, articolo 18 conv. in L. n. 1089 del 1968, secondo cui, per quanto qui di interesse, “…. e’ concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano piu’ di trentacinque dipendenti nei territori indicati dall’articolo 1 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, citata dai medesimi ricorrenti (nn. 97/2001;1640/2001; 1351/2001) e che va in questa sede ribadita in quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento, un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa puo’ assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione puo’ essere sufficiente l’idoneita’ almeno tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio stesso.
3. In sostanza, dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione citata si evince che le scuole confessionali possono considerarsi produttrici di un servizio laddove hanno per scopo la gestione di istituti scolastici, senza che rilevi in contrario la qualita’ di congregazione religiosa, propria del gestore, allorche’ il detto servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culti (vedi Cass. S.U., 11 aprile 1994, n. 3353; Cass., 6 settembre 1995, n. 9395).
4. La formula utilizzata contiene elementi eterogenei,quali l’esercizio dell’impresa ed il perseguimento di finalita’ religiose per cui, al fine di operare correttamente la concreta disamina della fattispecie, la giurisprudenza citata ha elaborato il criterio secondo cui, al fine di giungere all’attribuzione della natura di impresa industriale anche all’istituto scolastico confessionale che organizza gli elementi personali e quelli materiali che sono necessari per l’istituzione e il funzionamento del complesso servizio scolastico, va verificata la condizione che tale organizzazione -almeno tendenzialmente- sia diretta a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioe’ a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio.
5. La fattispecie astratta, dunque, tollera la natura confessionale del gestore del soggetto produttore del servizio di istruzione scolastica ma, come e’ naturale, non potrebbe consentire l’obliterazione della funzione economica essenziale di qualunque impresa anche se industriale e cioe’, in altri termini, che si tenda alla compensazione dei fattori della produzione.
6. D’altro canto la L. n. 1089 del 1968, ha ribadito questa Corte di legittimita’ con le citate decisioni, persegue la distinta finalita’ di incremento dell’occupazione con la previsione di particolari agevolazioni contributive valevoli per tutte le imprese industriali operanti nel mezzogiorno – e non solo per gli enti ecclesiastici svolgenti attivita’ scolastica per cui questi ultimi devono conformarsi ai primi per essere assimilati in unica categoria.
7. La Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto si e’ attenuta a tale interpretazione della L. n. 1089 del 1968, articolo 18 posto che, dopo aver ricordato che la giurisprudenza di legittimita’ ha dapprima diversamente valutato l’attivita’ degli istituti scolastici religiosi in materia previdenziale (Cass. n.n. 1246/1989 e 8014/1990) ed in quella giuslavoristica (Cass. n.n.253/1989 e 818/1989) ha ribadito la necessita’ di interpretare la nozione di impresa industriale, richiamata dalla L. n. 1089 del 1968, con finalita’ specifiche di tipo previdenziale, nel senso di includervi anche le scuole religiose che certamente sono produttrici del servizio di diffusione del sapere e della scienza. Ha precisato, inoltre, la sentenza impugnata, che e’ necessario, in via ulteriore, accertare in quale misura l’ispirazione ideale e religiosa condizioni l’organizzazione del complesso dei mezzi economici destinati alla produzione del servizio scolastico e cioe’ a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio.
8. Tale ricostruzione del quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie e’ corretta perche’ in sostanza corrisponde al paradigma tracciato da questa Corte che impone di scindere gli aspetti confessionali da quelli organizzativi dei mezzi di produzione, al fine di ricercare nel peculiare tipo di gestione l’oggettiva aspirazione alla realizzazione della regola di pareggio di bilancio. Nessun errore puo’, quindi, addebitarsi alla sentenza impugnata in punto di diritto, al netto delle affermazioni, prive di sostanziale incidenza sull’oggetto del giudizio, secondo le quali le scuole confessionali dovrebbero essere inquadrate all’interno del cd. lavoro sociale disciplinato dal legislatore tributario con il Decreto Legislativo n. 460 del 1997 ed ai riferimenti alla nozione comunitaria dell’impresa, mentre risulta errata la tesi prospettata dal ricorrente che pretende di poter ottenere il riconoscimento della qualita’ di impresa industriale continuando a dare per ammesso ed addirittura incontestabile che e’ a se’ estraneo ogni fine di lucro.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply