Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 29 maggio 2014, n. 12107
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25041-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimati –
avverso la sentenza n. 765/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2009 R.G.N. 49/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25041-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimati –
avverso la sentenza n. 765/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2009 R.G.N. 49/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.7.04 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) contro la cartella esattoriale notificatagli il 19.9.2000 dalla Concessionaria (OMISSIS) S.p.A. per conto dell’INPS per contributi gestione artigiani omessi relativamente al periodo 1991 – 1998.
Con sentenza depositata il 9.6.09 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento del gravame del (OMISSIS), dichiarava – per quel che rileva nella presente sede -prescritti i contributi relativi al periodo anteriore al 20.9.95.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.
Sia (OMISSIS) sia (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) – anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito – sono rimasti intimati.
Con sentenza depositata il 9.6.09 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento del gravame del (OMISSIS), dichiarava – per quel che rileva nella presente sede -prescritti i contributi relativi al periodo anteriore al 20.9.95.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.
Sia (OMISSIS) sia (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) – anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito – sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10 per non avere l’impugnata sentenza considerato che per i contributi in questione, maturati anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 335 del 1995, il nuovo termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere solo dal 1.1.96, con la conseguenza che la notifica della cartella esattoriale al (OMISSIS), avvenuta il 19.9.2000, ha validamente interrotto il decorso della prescrizione medesima.
Il motivo e’ fondato.
La Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10 stabilisce che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta’ previsto del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 statuisce che “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nell’ipotesi in esame – visto il tenore letterale del cit. comma 9 della Legge n. 335 del 1995, articolo 3 – la data da prendere in considerazione e’ quella del 1.1.96 e non quella della scadenza dei contributi (come, invece, si legge nel precedente di Cass. 20.2.12 n. 2417, precedente rispetto al quale questo Collegio ritiene di andare in parziale contrario avviso, condividendo invece la piu’ recente Cass. n. 21.5.13 n. 12422).
Nel caso di specie la notifica della cartella esattoriale del 19.9.2000 ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione, a quella data non ancora maturata giacche’ dal 1.1.96 al 19.9.2000 non era ancora decorso un quinquennio.
La contraria esegesi che facesse decorrere la prescrizione quinquennale dai singoli crediti retributivi maturati anteriormente al 1. 1.196, oltre a porsi in sostanziale contrasto con il tenore letterale della norma, avrebbe l’effetto di stravolgerne il senso, atteso che il regime transitorio del passaggio dalla prescrizione decennale a quella quinquennale deve pur sempre essere inteso secondo la logica per cui, da un lato, cio’ non deve tradursi in un allungamento dei termini originali e, dall’altro, deve evitare che l’INPS si trovi, per effetto della riforma medesima, gia’ prescritti i propri crediti.
Quest’ultimo esito sarebbe, oltre che costituzionalmente contrario al diritto d’azione dell’INPS ex articolo 24 Cost. e al canone di ragionevolezza dell’articolo 3 Cost., anche contrario alla norma (di portata generale secondo Corte cost. 3.2.94 n. 20 e richiamata anche da Cass. S.U. n. 6173/08) dell’articolo 252 disp. att. c.c..
Secondo tale ultima disposizione, ove una nuova legge stabilisca un termine (nel nostro caso un termine di prescrizione quinquennale) piu’ breve di quello fissato dalla legge anteriore (che era decennale), il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purche’, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore (del nuovo, deve intendersi, cioe’ purche’ non residui un termine inferiore ai cinque anni).
Tale ultima riserva (“purche’, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore”) si spiega in quanto, dato un originario termine di prescrizione decennale, la somma del tempo gia’ trascorso (evidentemente superiore ai cinque anni se la frazione residua e’ inferiore ai cinque anni propri del nuovo termine) e quello ancora da decorrere dall’entrata in vigore della legge (i cinque anni del nuovo termine di prescrizione, se si applicasse alle prescrizioni in corso) sarebbe addirittura superiore all’originario termine decennale.
Non e’ questo l’effetto che si verifica nel caso di specie, poiche’ alla data del primo atto di interruzione della prescrizione (20.9.2000) non era maturato l’originario termine decennale (considerato che oggetto di causa erano contributi relativi agli anni 1991-1998), ne’ era maturato il termine quinquennale a partire dal 1.1.96 (data di entrata in vigore della Legge n. 335 del 1995).
In altre parole, il meccanismo dell’articolo 252 disp. att. c.c. e’ tale da assicurare (nel caso di passaggio da un termine decennale ad uno quinquennale) che si applichi o per intero l’originario termine decennale a decorrere dalla maturazione del credito retributivo o il piu’ breve termine quinquennale, ma a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge che lo ha ridotto, in modo tale da tenere ben fermi i due pilastri di cui s’e’ detto, per cui la norma transitoria deve da un lato scongiurare l’effetto di prolungare addirittura il termine rispetto a quello originariamente previsto (il che sarebbe contraddittorio rispetto allo spirito della riforma) e, dall’altro, evitare di estinguere tout court per factum principis (cioe’ in forza della nuova legge) crediti contributivi per i quali la previgente prescrizione non era ancora maturata (esito costituzionalmente illegittimo).
Pertanto, si deve constatare che nel caso di specie erroneamente e’ stata dichiarata la prescrizione dei crediti per cui e’ processo.
2- In conclusione, il ricorso e’ da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Il motivo e’ fondato.
La Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10 stabilisce che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta’ previsto del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 statuisce che “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nell’ipotesi in esame – visto il tenore letterale del cit. comma 9 della Legge n. 335 del 1995, articolo 3 – la data da prendere in considerazione e’ quella del 1.1.96 e non quella della scadenza dei contributi (come, invece, si legge nel precedente di Cass. 20.2.12 n. 2417, precedente rispetto al quale questo Collegio ritiene di andare in parziale contrario avviso, condividendo invece la piu’ recente Cass. n. 21.5.13 n. 12422).
Nel caso di specie la notifica della cartella esattoriale del 19.9.2000 ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione, a quella data non ancora maturata giacche’ dal 1.1.96 al 19.9.2000 non era ancora decorso un quinquennio.
La contraria esegesi che facesse decorrere la prescrizione quinquennale dai singoli crediti retributivi maturati anteriormente al 1. 1.196, oltre a porsi in sostanziale contrasto con il tenore letterale della norma, avrebbe l’effetto di stravolgerne il senso, atteso che il regime transitorio del passaggio dalla prescrizione decennale a quella quinquennale deve pur sempre essere inteso secondo la logica per cui, da un lato, cio’ non deve tradursi in un allungamento dei termini originali e, dall’altro, deve evitare che l’INPS si trovi, per effetto della riforma medesima, gia’ prescritti i propri crediti.
Quest’ultimo esito sarebbe, oltre che costituzionalmente contrario al diritto d’azione dell’INPS ex articolo 24 Cost. e al canone di ragionevolezza dell’articolo 3 Cost., anche contrario alla norma (di portata generale secondo Corte cost. 3.2.94 n. 20 e richiamata anche da Cass. S.U. n. 6173/08) dell’articolo 252 disp. att. c.c..
Secondo tale ultima disposizione, ove una nuova legge stabilisca un termine (nel nostro caso un termine di prescrizione quinquennale) piu’ breve di quello fissato dalla legge anteriore (che era decennale), il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purche’, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore (del nuovo, deve intendersi, cioe’ purche’ non residui un termine inferiore ai cinque anni).
Tale ultima riserva (“purche’, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore”) si spiega in quanto, dato un originario termine di prescrizione decennale, la somma del tempo gia’ trascorso (evidentemente superiore ai cinque anni se la frazione residua e’ inferiore ai cinque anni propri del nuovo termine) e quello ancora da decorrere dall’entrata in vigore della legge (i cinque anni del nuovo termine di prescrizione, se si applicasse alle prescrizioni in corso) sarebbe addirittura superiore all’originario termine decennale.
Non e’ questo l’effetto che si verifica nel caso di specie, poiche’ alla data del primo atto di interruzione della prescrizione (20.9.2000) non era maturato l’originario termine decennale (considerato che oggetto di causa erano contributi relativi agli anni 1991-1998), ne’ era maturato il termine quinquennale a partire dal 1.1.96 (data di entrata in vigore della Legge n. 335 del 1995).
In altre parole, il meccanismo dell’articolo 252 disp. att. c.c. e’ tale da assicurare (nel caso di passaggio da un termine decennale ad uno quinquennale) che si applichi o per intero l’originario termine decennale a decorrere dalla maturazione del credito retributivo o il piu’ breve termine quinquennale, ma a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge che lo ha ridotto, in modo tale da tenere ben fermi i due pilastri di cui s’e’ detto, per cui la norma transitoria deve da un lato scongiurare l’effetto di prolungare addirittura il termine rispetto a quello originariamente previsto (il che sarebbe contraddittorio rispetto allo spirito della riforma) e, dall’altro, evitare di estinguere tout court per factum principis (cioe’ in forza della nuova legge) crediti contributivi per i quali la previgente prescrizione non era ancora maturata (esito costituzionalmente illegittimo).
Pertanto, si deve constatare che nel caso di specie erroneamente e’ stata dichiarata la prescrizione dei crediti per cui e’ processo.
2- In conclusione, il ricorso e’ da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
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