Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 26 settembre 2014, n. 20367
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16679/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1514/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/11/2010 R.G.N. 2153/2008 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Con sentenza del 30/9 – 18/11/2010 la Corte d’appello di Palermo, pronunziando sull’impugnazione proposta dall’ (OMISSIS), ha parzialmente riformato la sentenza gravata stabilendo che il risarcimento del danno doveva decorrere dalla data di notifica del ricorso di primo grado, in quanto solo da tale momento si veniva a determinare una situazione di mora accipiendi della datrice di lavoro in conseguenza dell’offerta della prestazione lavorativa, il tutto con detrazione dell’aliunde perceptum pari ad euro 18.598,98.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’ (OMISSIS) s.r.l. con quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due articolati motivi di censura.
1. Col primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’articolo 2094 c.c. e dell’articolo 11 Cost., per avere la Corte ignorato, nella qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato, i presupposti necessari del relativo vincolo e per aver omesso di motivare, nella ricostruzione delle caratteristiche del rapporto, sugli elementi di prova decisivi prospettati al riguardo.
La ricorrente sostiene che gia’ con l’atto d’appello aveva evidenziato che era mancata la prova del requisito della subordinazione in quanto i testi escussi avevano riferito che la (OMISSIS) rendeva la sua prestazione secondo turni che la medesima concordava con gli altri lavoratori autonomi operanti nell’azienda e che poteva assentarsi semplicemente comunicando al preposto la sua indisponibilita’. Fatta tale precisazione la ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito agli altri elementi di fatto che lo stesso organo giudicante aveva considerato rilevanti ai fini della configurazione della natura subordinata del rapporto lavorativo in esame.
2. Col secondo motivo del ricorso principale e’ posta in evidenza la violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., nonche’ l’omissione ed insufficienza della motivazione.
Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccepita mancanza di prova della sussistenza di un licenziamento verbale, avendo dato per pacifica tale circostanza ad onta del fatto che si era avuta solo un’interruzione di due anni e mezzo del rapporto prima della data di deposito del ricorso. Ne’ sarebbe stata spiegata dalla Corte d’appello la ragione per la quale una tale interruzione doveva essere considerata come atto di recesso datoriale piuttosto che come altra possibile causa di cessazione del rapporto stesso.
3. Col terzo motivo, proposto per violazione dell’articolo 36 Cost. e della Legge n. 604 del 1966 e Legge n. 300 del 1970, la ricorrente agenzia sostiene che la garanzia costituzionale offerta dal precetto di cui all’articolo 36, ai fini delle differenze retributive reclamate in giudizio non poteva valere nella fattispecie, trattandosi di rapporto di natura autonoma, cosi’ come non poteva trovare ingresso, per la stessa ragione, il principio dell’inefficacia del recesso privo del requisito della forma scritta.
4. Col quarto motivo, dedotto per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e per violazione dell’articolo 111 Cost., la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, pur riformando in parte la sentenza di primo grado con riferimento alle differenze retributive, ha finito erroneamente per parametrarle ad una prestazione media di trenta ore settimanali anziche’ di quindici ore, cosi’ come emerse all’esito dell’istruttoria.
Per ragioni di connessione il primo ed il terzo motivo del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente.
Tali motivi sono infondati.
Si osserva, invero, che essi sono entrambi incentrati sulla questione della natura giuridica del rapporto lavorativo in esame che e’ indicato come di tipo autonomo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello che lo ha invece qualificato come subordinato, al punto che la difesa dell’Agenzia sostiene l’inapplicabilita’, nella fattispecie, dei principi in materia di proporzionalita’ della retribuzione alla prestazione resa e di necessita’ della forma scritta per l’atto di recesso che contraddistinguono i rapporti di lavoro subordinato.
In realta’, anche attraverso la denunzia di vizi di violazione di legge, la ricorrente, non solo non spiega in che modo la Corte d’appello avrebbe errato nell’addivenire al convincimento sulla natura subordinata del rapporto e quale diversa regula iuris avrebbe dovuto osservare nel percorrere il relativo processo motivazionale, ma ripropone sostanzialmente questioni attinenti alla configurazione giuridica del rapporto in esame ed alla connessa valutazione del materiale probatorio acquisito, questioni, queste, che risultano essere state adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale nei vari aspetti di fatto e di diritto, con motivazione immune da rilievi di carattere logico-giuridico ed il cui esame non e’, percio’, consentito nella presente sede di legittimita’.
Invero, come e’ stato gia’ statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e’ configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando e’ evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’, invece, quando vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiche’, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.
Comunque, va rilevato che questa Corte, sulla premessa che ogni attivita’ umana economicamente rilevante puo’ essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto e’ costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilita’ del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attivita’ di impresa (tra le numerose decisioni V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251).
Viene, pero’, precisato, in tali pronunzie che l’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificita’ dell’incarico conferito; d’altronde, proprio in relazione alle difficolta’ che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si e’ asserito che in tale ipotesi e’ legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuita’ delle prestazioni e via di seguito. E’ stato, di conseguenza enucleata la regula iuris – che va in questa sede ribadita – secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalita’ di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare puo’ non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuita’ e la durata del rapporto, le modalita’ di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
A tali principi la Corte del merito si e’ attenuta in quanto, sulla premessa che la lavoratrice in causa era addetta a mansioni ripetitive e che tali mansioni, una volta ricevute le istruzioni iniziali, non richiedevano ulteriori direttive e controlli, ha dato rilievo, ai fini di cui trattasi, alle risultanze istruttorie dalle quali emergeva che: i turni settimanali erano predisposti dalla societa’, ancorche’ sulla scorta delle disponibilita’ inizialmente manifestate dal prestatore di lavoro; una volta predisposti i turni la lavoratrice era tenuta a rispettarli e non poteva allontanarsi senza essere autorizzata; in caso d’indisponibilita’ la lavoratrice doveva avvertire preventivamente il preposto; il lavoro veniva svolto nei locali dell’agenzia con l’uso di beni aziendali secondo orari predeterminati; il compenso corrisposto era fisso, senza che vi fosse alcun riferimento al risultato della prestazione; non vi era alcun rischio economico da parte della lavoratrice.
E’, quindi, corretta l’affermazione della Corte del merito secondo la quale il rapporto era connotato dal requisito della subordinazione, intesa come sottoposizione della lavoratrice al potere organizzativo, di controllo e, all’occorrenza, disciplinare da parte del datore di lavoro non ravvisandosi, peraltro, nelle modalita’ delle prestazioni lavorative, come sopra effettuate, margini di autonomia.
Ne’, vale la pena di sottolinearlo, il mancato esercizio del potere disciplinare e’ indice di per se’ di assenza di potere disciplinare. D’altro canto in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie non vi e’ motivazione illogica o non formalmente coerente o, ancora inadeguata, sicche’ anche sotto tale aspetto la censura e’ infondata, non potendo, in tale ambito, il controllo devoluto a questo giudice di legittimita’ andare oltre.
Egualmente infondato e’ il quarto motivo che verte sulla questione della base di calcolo dell’orario di lavoro settimanale ai fini della determinazione delle differenze retributive, atteso che la Corte ha indicato puntualmente le prove testimoniali dalle quali ha desunto il parametro di riferimento delle trenta ore settimanali di lavoro, per cui la motivazione e’ al riguardo immune da rilievi di carattere logico-giuridico.
Infine, quanto al secondo motivo, basato sulla lamentata omessa pronunzia in merito alla eccepita insussistenza della prova del licenziamento orale si rileva che tale vizio non e’ configurabile nella fattispecie, dal momento che deve ritenersi sussistente un implicito rigetto della suddetta eccezione, avendo la Corte emesso delle precise statuizioni sulle conseguenze risarcitorie che presuppongono l’accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento.
Si e’, infatti, affermato (Cass. Sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che “non e’ configurabile il vizio di omessa pronuncia (articolo 112 c.p.c.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata – sia pure con pronuncia implicita – in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice”.
Pertanto, il ricorso principale va rigettato.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la lavoratrice deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1362 e 1365 c.c., travisamento dei fatti, violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 1227 c.c. e articolo 416 c.p.c., nonche’ omessa motivazione su “punto” decisivo.
Assume la ricorrente che la Corte del merito ha errato nell’interpretare il terzo motivo dell’appello della societa’ dove il mero riferimento alla mancata messa a disposizione delle prestazioni lavorative veniva in rilevo quale indicatore di una presunta carenza probatoria.
Aggiunge la lavoratrice che la Corte non ha tenuto conto che con atto dell’11 ottobre 2001, impugnandosi il licenziamento, venne manifestata la volonta’ di proseguire il rapporto di lavoro con esclusione, quindi, di ogni colpevole inerzia.
La censura non e’ esaminabile.
Infatti, la ricorrente incidentale, pur lamentando l’erronea interpretazione dell’atto di appello e la mancata considerazione di un documento, omette del tutto, in violazione de principio di autosufficienza, di trascrivere nel ricorso il testo dell’atto di appello e del documento che sarebbe stato mal valutato (V. Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101 e Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 nonche’ Cass. 19 maggio 2006 n. 11886).
Ne’ tale ultimo documento risulta depositato secondo quanto stabilito, a pena d’improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., n. 4, cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo del 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 7, applicabile “ratione temporis”.
Con la seconda censura del ricorso incidentale la lavoratrice deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., il travisamento dei fatti, la violazione degli articoli 345, 414, 416, 420 e 437 c.p.c., nonche’ l’omessa motivazione su “punto” decisivo. Sostiene al riguardo la ricorrente incidentale che la deduzione da parte della societa’ dell’aliunde perceptum e’ tardiva, sicche’ la Corte del merito non poteva pronunciarsi sulla questione. Ne’, aggiunge, la circostanza di non voler accettare il contraddittorio equivale ad ammissione sull’avvenuta percezione di altri redditi da lavoro. Infine, la lavoratrice si duole della compensazione delle spese di secondo grado che e’ stata disposta per la reciproca soccombenza delle parti, statuizione, quest’ultima, ritenuta iniqua dalla (OMISSIS).
La censura alla luce della giurisprudenza di questa Corte e’ infondata. E’ principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore l’eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non e’ oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi e’ stata allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice puo’ trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 26 ottobre 2010 n. 21919). A tale “regula iuris” il giudice di appello si e’ attenuto traendo dalla mancata negazione, da parte della lavoratrice, e, quindi, dal silenzio della parte interessata, il convincimento della avvenuta corresponsione di altri redditi tali da incidere sulla quantificazione del danno.
E’, altresi’, destituita di fondamento la doglianza riflettente la compensazione delle spese, atteso che la stessa e’ stata disposta dalla Corte d’appello per il doppio grado di giudizio solo parzialmente in ragione di una meta’ in considerazione dell’esito finale della lite che aveva fatto registrare un parziale accoglimento del gravame dell’ (OMISSIS), condannata a pagare l’altra meta’, per cui non e’ addebitabile alla Corte territoriale un cattivo esercizio del governo delle spese di causa.
In conclusione, anche il ricorso incidentale va rigettato.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Leave a Reply