Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 21 ottobre 2014, n. 22297
Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello principale della Azienda USL n. (…) di Empoli avverso la sentenza n. 416 del 2010 del Tribunale di Firenze mentre accoglie l’appello incidentale avverso la stessa sentenza di M.D. e, per l’effetto, condanna la AUSL suindicata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di merito.
La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la Sezione giurisdizionale regionale della Toscana della Corte dei conti, con sentenza n. 78 del 2007 ha accertato la dipendenza da causa di servizio, ai fini della richiesta pensione privilegiata, di alcune delle patologie lamentate dal M. ;
b) dopo la intervenuta dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto contro tale sentenza, ad opera della sentenza della Sezione centrale della Corte dei conti n. 385 dell’8 giugno 2009, il Tribunale di Firenze, avanti al quale pendeva il presente giudizio diretto ad accertare la sussistenza del diritto del ricorrente alla fruizione dell’equo indennizzo, ha emesso la sentenza appellata con la quale ha condannato la AUSL al pagamento dell’equo indennizzo calcolato con riguardo alla medesima categoria per la quale era stata riconosciuta la pensione privilegiata con gli interessi legali e metà delle spese processuali;
c) ebbene, non vi è dubbio che la suddetta sentenza della Corte dei conti – che ha accertato che le patologie in oggetto dipendono da causa di servizio e sono ascrivibili alla VI categoria, tabella A, con decorrenza dall’1 gennaio 2004 – ha acquisito autorità di cosa giudicata;
d) d’altra parte, va ricordato l’orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente di appartenenza al pagamento della pensione privilegiata, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato;
e) inoltre, è pacifico che l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, pur essendo prestazioni differenti da chiedere a giudici diversi, comunque hanno come presupposto comune quello del riconoscimento delle patologie lamentate come dipendenti da causa di servizio;
f) ne consegue che è da condividere l’assunto del primo giudice secondo cui, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, si deve considerare ormai divenuto definitivo – anche ai fini del presente giudizio – l’accertamento compiuto dal Giudice contabile in merito alla sussistenza della causa di servizio, come conferma a livello normativo anche l’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 secondo cui “il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”;
g) per le suesposte ragioni l’appello della AUSL va respinto, mentre va accolto quello incidentale visto che, in primo grado, la soccombenza della Azienda è stata piena e, d’altra parte, l’Azienda stessa, rimasta soccombente anche dinanzi alla Corte dei conti, ha cercato di rimettere qui in discussione una questione ormai definitivamente accertata, con una strategia processuale non consona agli interessi pubblici sottesi e che è stata negativamente influenzata da altri contenziosi insorti, negli anni, tra le parti.
2.- Il ricorso della Azienda USL n. 11 di Empoli domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; M.D. non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Si ricorda che, in base alla giurisprudenza di legittimità, il giudicato non può spiegare efficacia in un diverso giudizio se da esso non sia possibile ricavare la ratio decidendi e comunque esso non può coprire la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.
Si sostiene che la Corte fiorentina, senza tenere conto dei suddetti indirizzi, ha ritenuto di far valere il giudicato formatosi sul diritto alla pensione privilegiata rispetto ad un accertamento in fatto, senza effettuare alcuna valutazione sull’esistenza dei presupposti in base ai quali sarebbe stato possibile fare riferimento al giudicato.
Si aggiunge che il richiamo all’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 è improprio perché: 1) tale norma è stata dettata esclusivamente per evitare che, in sede amministrativa, si verificasse il sovrapporsi o il succedersi di discordanti pareri del medesimo organo (il CPPO – Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie), ma non può avere applicazione nel presente caso in cui si discute degli effetti di un giudicato esterno; 2) comunque senz’altro ad essa non si può ricorrere nella presente fattispecie, anche perché essa è caratterizzata dal fatto che l’organo amministrativo deputato ad esprimere il parere ai sensi del citato d.P.R. aveva escluso il riconoscimento della causa di servizio per tutte le patologie dedotte dal M. .
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 68, comma 8, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 49 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Si ribadisce che per far valere gli effetti del giudicato esterno in argomento, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’adeguatezza, ai propri fini, degli accertamenti svolti da parte del giudice contabile.
Se il Giudice di appello avesse svolto una simile verifica si sarebbe facilmente accorto del fatto che la domanda di pensione privilegiata è stata accolta sulla sola base del parere reso dall’Ufficio IX medico legale del Ministero della Salute, senza svolgere alcuna attività istruttoria in sede giudiziaria.
In tale parere, oltretutto, viene dato rilievo determinante ad una serie di sanzioni disciplinari subite dal M. , facendo derivare un ipotetico uso vessatorio del potere disciplinare dal fatto che tali sanzioni sarebbero state annullate dal Giudice amministrativo.
Ebbene, non solo tale ipotetica situazione non potrebbe comunque dare luogo alla concessione dell’equo indennizzo – comportando caso mai una pretesa risarcitoria del dipendente conseguente ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro – ma essa neppure corrisponde alla realtà.
Risulta, infatti, per tabulas che nel periodo compreso tra il 21 novembre 1988 e il 6 marzo 1997 al M. sono state irrogate nove sanzioni disciplinari, di cui le prime tre non impugnate e, delle altre sei, quattro considerate legittime dal TAR Toscana e solo due annullate dal Giudice amministrativo.
Inoltre, nel suddetto parere, si fa riferimento sempre impropriamente al licenziamento, che peraltro è stato irrogato per fatti gravissimi di rilevanza anche penale e, infine, si fa un cenno fugace all’esistenza di un conflitto tra l’attuale intimato e il primario, ma senza alcuna specificazione.
Poiché la Corte dei conti non ha effettuato alcuna istruttoria sulle circostanze richiamate nel parere che, in quanto tali, non possono certamente dimostrare l’esistenza di fatti integrativi una causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, la relativa pronuncia non avrebbe potuto essere recepita in toto dalla Corte d’appello in modo apodittico e acritico.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 436, secondo comma, cod. proc. civ.
Si rileva che, come risulta dal verbale dell’udienza dell’11 ottobre 2012, la AUSL aveva eccepito la mancata notifica dell’appello incidentale proposto dalla controparte.
La Corte d’appello, come risulta anche dalla sentenza impugnata, non solo non ha tenuto conto di tale eccezione che avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale, ma lo ha addirittura accolto.
II – Esame delle censure.
2.- I primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
3.- In base al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa – vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6241 – l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell’equo indennizzo “sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme”.
Infatti, ai fini della pensione privilegiata “l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità”, mentre nel caso dell’equo indennizzo “la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo”.
Alla anzidetta diversità dell’oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze (fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti, regime che non è certamente previsto per frazionare la tutela inerente lo stesso presupposto in diversi giudizi, a seconda dei vizi, che l’interessato intenda denunciare, ma che ha la sua ragion d’essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi.
Infatti, mentre i giudizi riguardanti l’equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o jure successionis ai suoi eredi nell’ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura dell’ente pubblico datore di lavoro e del rapporto di lavoro medesimo), invece nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del, riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all’assegno accessorio, in ^ favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.
Conseguentemente, è ben possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, l’esistenza di due provvedimenti contrastanti: accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità ai fini pensionistici, ma rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo, non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata ed automatica tra l’uno e l’altro (vedi, per tutte: Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4950; TAR Napoli, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 4181).
4.- Tali principi trovano conferma anche nella giurisprudenza della Corte dei conti – vedi, per tutte: Corte dei conti, sez. giur. Reg. Emilia Romagna, Bologna, 20 aprile 2004, n. 797 – secondo cui: è jus receptum che “la Corte dei conti non ha competenza non solo in tema di giudizi vertenti in materia di equo indennizzo ma anche nei riguardi di controversie concernenti il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, anche se finalizzata alla liquidazione dell’equo indennizzo”. Infatti: “la competenza giurisdizionale della Corte dei conti si realizza solo se la questione della dipendenza da causa di servizio sia funzionalizzata a fini del conseguimento della pensione privilegiata”.
5.- Ne deriva che, nella specie, la Corte d’appello non avrebbe potuto attribuire efficacia vincolante – ai fini della domanda di equo indennizzo che era chiamata ad esaminare – al giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della Sezione centrale della Corte dei conti n. 385 dell’8 giugno 2009.
Infatti, tale sentenza non ha accertato – né doveva accertare – la sussistenza di un rapporto tra l’infermità lamentata e la menomazione che ne è derivata a causa del lavoro svolto e per la quale è stato chiesto l’indennizzo, ma si è limitata a riconoscere la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie ai soli fini del conseguimento della pensione privilegiata, ascrivendole, sempre soltanto ai siddetti fini, alla VI categoria, tabella A, con decorrenza dall’1 gennaio 2004.
È, pertanto, evidente che, in applicazione dei su riportati orientamenti della giurisprudenza, il suddetto accertamento, avendo avuto un oggetto diverso e più limitato rispetto a quello necessario per il riconoscimento dell’equo indennizzo, non poteva essere considerato vincolante e determinante per il rigetto dell’appello dell’AUSL.
6.- Ne consegue che, in primo luogo, appare improprio il richiamo contenuto nella sentenza impugnata a Cass. 12 aprile 2010, n. 8650, visto che il principio ivi affermato fa riferimento alla situazione di due giudizi tra le stesse parti riguardanti il medesimo rapporto giuridico, di cui uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, mentre, come si è detto, nella specie, tale situazione non ricorre, come dimostra anche il previsto riparto di giurisdizione.
7.- In secondo luogo, è opportuno chiarire che la anzidetta soluzione – diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata – risulta del tutto conforme alla giurisprudenza delle Sezioni unite secondo cui la devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti dei giudizi in materia di pensioni privilegiate – atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia – comprende non soltanto le controversie in cui si chiede l’accertamento della causa di servizio insieme con la conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma quelle in cui si domanda soltanto il mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato (Cass. SU 6 marzo 2009, n. 5467; Cass. SU 24 febbraio 2014, n. 4325).
Infatti, come è facile osservare, la precisazione della ricomprensione anche delle domande di solo accertamento della causa di servizio viene dalle Sezioni unite specificamente limitata agli accertamenti prodromici alla richiesta di una pensione privilegiata, il che, implicitamente, conferma la diversità di tale tipo di accertamento rispetto a quello della causa di servizi, come presupposto dell’equo indennizzo.
8.- D’altra parte, non assume alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, il richiamato art. 12 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il quale, anche in base alla giurisprudenza amministrativa oramai pacifica, è una norma regolamentare diretta ad evitare che, in materia di equo indennizzo, l’Amministrazione abbia a disposizione una serie di pareri equiordinati, resi da diversi organi consultivi dotati di identica competenza sui quali poi orientarsi, affidando ad un organo unico – il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) – il compito di esprimere una valutazione conclusiva sulla richiesta, anche sulla base del parere reso dalla Commissione medica ospedaliera (CMO). Per effetto del suddetto d.P.R. il parere del CPPO, che rappresenta un momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all’Amministrazione, tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e se, in caso di disaccordo, le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dalla CMO, ritenga di non poter aderire al suddetto parere, che è obbligatorio ma non vincolante (fra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 29 dicembre 2005, n. 7559; Consiglio di Stato, sez. IV. 22 settembre 2005, n. 4950; TAR Napoli, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 4181). Peraltro, l’Amministrazione prima di assumere a fondamento delle proprie decisioni il parere reso dal CPPO, pur essendo tenuta a verificare soltanto se esso sia stato formulato sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio che erano stati sottoposti all’esame dell’organo consultivo, deve in primo luogo esaminare il parere della CMO e valutare che non sia affetto da macroscopici vizi logici o da un palese travisamento dei fatti (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 settembre 2005, n. 15606).
III – Conclusioni.
9.- Per le suesposte ragioni devono essere accolti – nei delineati limiti – i primi due mortivi di ricorso, mentre il terzo va dichiarato assorbito, indipendentemente dalla sua formulazione non rispettosa del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, che non rileva ai fini del disposto assorbimento, dovuto alla necessità di consentire alle parti di confrontarsi in sede di giudizio rinvio – nel rispetto dei su affermati principi e del carattere “chiuso” di tale giudizio – su tutte le questioni riguardanti le spese processuali dei diversi gradi del giudizio.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente:
“l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto, alla sentenza della Corte dei conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all’equo indennizzo”.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
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