Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte da R.M. , lavoratore socialmente utile, nei confronti del Comune di Olevano Romano, condannando lo stesso Comune al pagamento della complessiva somma di Euro 76.995,97, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive.
Ha osservato la Corte di merito che le prestazioni rese in favore del Comune dal lavoratore non potevano essere ricondotte alla disciplina prevista dai lavoratori socialmente utili poiché erano stati ampiamente superati i termini massimi previsti dalla legge ed egli era stato utilizzato per attività non riconducibili al progetto approvato; che era applicabile l’art. 2126 c.c.; che il progetto relativo ai lavoratori socialmente utili, predisposto dalla Comunità montana dell’Amene ed approvato dal Ministero del Lavoro, aveva ad oggetto la manutenzione del verde pubblico, mentre il lavoratore era stato assegnato ad attività disparate e alla guida dello scuolabus, stante la carenza di personale; che il lavoratore era stato inserito in turni di servizio, con il rispetto dell’orario di lavoro; che da un siffatto rapporto di mero fatto non poteva inferirsi la illegittimità del licenziamento e la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, ostandovi le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 D. Lgs. n. 165/01, secondo cui il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni deve avvenire tramite procedure selettive, a meno che non si tratti di profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo o di categorie protette; che il lavoratore, in virtù delle mansioni svolte, aveva diritto al trattamento economico pari a quello previsto per i dipendenti del Comune assegnati alle medesime mansioni; che era infondata l’eccezione di prescrizione, non essendo il rapporto di lavoro soggetto al regime della stabilità reale e non decorrendo quindi la prescrizione nel corso del rapporto; che era infondata, infine, la domanda di risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico e quella di danni derivanti da mobbing, non ricorrendo nella specie tale ipotesi e non risultando provati i danni lamentati.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Comune sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il lavoratore, il quale propone altresì ricorso incidentale per due motivi.

Motivi della decisione

1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..
2. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunziando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deduce che il R. , quale lavoratore socialmente utile in carico alla Comunità Montana dell’Aniene, a seguito dell’approvazione di taluni progetti e delle relative delibere da parte di tale ente, venne utilizzato presso il Comune di Olevano Romano.
Essendo stato il rapporto instaurato e intrattenuto in forza di atti e progetti della Comunità, il Comune era privo di legittimazione passiva, questione questa che la Corte di merito aveva omesso di esaminare.
3. Con il secondo motivo il Comune, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 D. Lgs. n. 468/97, 3 e 4, comma 1, D. Lgs. n. 81/00, deduce che non è stata violata la disciplina in materia di lavoratori socialmente utili.
Il R. è stato infatti utilizzato dal Comune, a seguito di apposita delibera della Giunta Municipale, quale autista di scuolabus per complessive tre ore giornaliere, oltre il normale lavoro svolto quale lavoratore socialmente utile. Si trattava di un’attività affine a quella contenuta nel progetto, per la quale, ad integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, era stato corrisposto dal Comune un ulteriore importo in proporzione al numero di ore lavorate. Erano state dunque osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 468 del 1997, che, con riguardo alla realizzazione di opere e alla fornitura di servizi di utilità collettiva, non reca un’elencazione tassativa.
4. Con il terzo motivo, nel denunziare omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente principale, nel ribadire che il R. venne utilizzato quale conducente di scuolabus per tre ore al giorno, deduce che, ai fini della determinazione dell’importo integrativo dell’indennità, avrebbe dovuto tenersi conto di tale orario, senza considerare il periodo di sosta in attesa dell’uscita degli scolari dalla scuola.
Inoltre, non gli erano dovute le “ferie retribuite” il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità.
5. Con il quarto motivo il Comune, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e segg. cod. civ., sostiene che avrebbe dovuto essere applicata ai crediti del lavoratore la prescrizione quinquennale, decorrente nel corso del rapporto, essendo questo soggetto al regime di stabilità reale.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il R. , denunziando “erronea applicazione di norme di diritto”, deduce che la Corte di merito ha ingiustificatamente rigettato la domanda di reintegra nel posto di lavoro. Ed infatti, diversamente da quanto dalla medesima affermato, il reclutamento non doveva avvenire tramite procedure selettive, essendo queste escluse per le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo nonché per le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette.
E poiché, aggiunge, la sua qualifica era quella di operaio generico, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, ed egli era altresì iscritto nelle liste del Centro circoscrizionale per l’impiego, non vi erano ragioni ostative all’assunzione.
7. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, nel denunziare l’erronea valutazione delle risultanze di causa, sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento dei danni da mobbing.
Era stata infatti provata la condotta persecutoria e vessatoria posta in essere nei suoi confronti, soprattutto con riguardo alla esasperante ultradecennale attesa della regolarizzazione della posizione lavorativa, sempre promessa e mai realizzata; era stato dimostrato il danno alla salute attraverso la documentazione medica prodotta nonché il nesso di causalità tra la precarietà della condizione lavorativa e la risalente insorgenza della patologia da stress.
8. Il primo motivo del ricorso principale, relativo al difetto di legittimazione passiva del Comune, è inammissibile sotto un duplice profilo.
Da un lato la relativa questione non risulta affrontata dalla Corte di merito ed il ricorrente non deduce di averla proposta in sede d’appello, esponendone i termini. Dall’altro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non produce la copia delle delibere e degli “atti” della Comunità montana richiamati a sostegno della censura né, tanto meno, indica la sede processuale in cui essi risultano prodotti, non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza della censura medesima.
9. Il secondo e il terzo motivo, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
Essi, innanzitutto, muovono da un presupposto erroneo, e cioè che il lavoratore avrebbe svolto, oltre al lavoro di cui al progetto approvato con deliberazione della Comunità montana, appena tre ore al giorno quale conducente di scuolabus.
Al riguardo la Corte di merito ha infatti accertato che le prestazioni rese dal R. non erano riconducibili alla disciplina prevista per i lavoratori socialmente utili essendo stati ampiamente superati i termini previsti dalla legge, aggiungendo che con apposita delibera n. 43 del 2000 il Comune gli assegnò il posto di conducente dello scuolabus per “carenza di personale”, facendogli osservare regolari turni di servizio, con rilevamento delle presenze attraverso un badge magnetico.
Le prestazioni come sopra svolte dal lavoratore hanno correttamente condotto la Corte di merito a riconoscere al ricorrente le differenze retributive – rispetto all’indennità erogatagli dall’INPS – per il lavoro effettivamente prestato, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ..
Così argomentando il Giudice di merito si è uniformato alle pronunce di questa Corte in materia per le quali, in tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione, che, per contenuto ed orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 cod. civ., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248; Cass. 11 maggio 2009 n. 10759).
10. Anche il quarto motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune, rilevando che il rapporto non era assistito da stabilità reale e che, conseguentemente, la prescrizione non decorreva nel corso del rapporto.
Tale assunto si sottrae alle critiche del Comune ricorrente, atteso che, come affermato da questa Corte, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l’occupazione di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente per l’attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell’apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di matrice essenzialmente assistenziale, con la conseguenza che non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, fermo restando tuttavia che lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione deve essere sempre valutato alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza (cfr. Cass. 7 febbraio 2008 n. 2887).
11. Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.
L’istituto dell’assegnazione ai lavori socialmente utili rappresenta, secondo la dottrina e la giurisprudenza, uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione, soprattutto giovanile. Esso nasce con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale ed ha ad oggetto, secondo la disciplina dettata dal d. lgs. n. 468 del 1997, poi modificata dal d. lgs. n. 81/2000, l’esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste) attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di occupazione, ai quali viene riconosciuto un emolumento, prima denominato “sussidio”, che evoca la matrice assistenziale dell’istituto, e poi “assegno”, che mostra invece l’evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato.
Come sopra osservato, l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato (v. altresì, al riguardo, Cass. 19 novembre 2004 n. 21936; Cass. 30 maggio 2005 n. 11346), essendo siffatta natura esplicitamente esclusa dall’art. 8 d. lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto, negli stessi termini, dall’art. 4 d. lgs. n. 81 del 2000, i quali prevedono che l’utilizzazione dei lavoratori in questione “non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro”.
Trattasi viceversa di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l’ente previdenziale erogatore dell’emolumento), avente, oltre alla matrice essenzialmente assistenziale sopra evidenziata, una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso.
In coerenza con la natura del rapporto in esame, deve pertanto escludersi che, ove le prestazioni siano rese dal lavoratore in difformità da quelle previste dal programma originario e comunque in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, possa trovare applicazione, a parte il diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., già riconosciuto al lavoratore, la invocata tutela della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e ciò a prescindere dalla possibilità, evidenziata dal R. , di derogare alla necessità del concorso pubblico richiamato dall’art. 97 Cost., per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d’obbligo.
12. Infondato, è infine il secondo motivo del ricorso incidentale.
La Corte di merito ha escluso che vi fosse stata da parte del Comune una condotta idonea ad integrare la fattispecie del mobbing, e cioè la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico con intento vessatorio; l’evento lesivo della salute o della personalità del lavoratore; il nesso eziologico tra la condotta dei superiori gerarchici del R. e il pregiudizio alla sua integrità psicofisica; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
In replica a tali affermazioni il ricorrente incidentale rileva, senza peraltro denunziare alcuno dei vizi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., che tutti detti elementi erano stati provati e che il giudice d’appello ha erroneamente valutato le risultanze processuali.
Ma, al riguardo deve rilevarsi che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
Conseguentemente sussiste il vizio di motivazione della impugnata sentenza – nella specie, si ribadisce, nemmeno dedotto – solo se nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, mentre tale vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, non essendo consentito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito.
Avendo nella specie la sentenza impugnata dato conto delle ragioni della decisione, con motivazione coerente, congrua e priva di vizi, il motivo in esame deve essere rigettato.
13. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
A norma dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
A norma dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.

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