Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 20 maggio 2015, n. 10386
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18058/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (TEL. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/05/2014 r.g.n. 1113/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 maggio 2014 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 6 novembre 2013, ha dichiarato la nullita’ del licenziamento intimato il 2 maggio 2012 dalla (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di legge. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia rigettando l’eccezione preliminare relativa alla mancata osservanza della specificita’ dei motivi d’impugnazione di cui all’articolo 434 c.p.c., considerando che il ricorso in appello, sotto forma di reclamo, contiene, infatti, tutti gli elementi utili ad individuare le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado e gli elementi di fatto e di diritto dedotti a supporto delle modifiche che la reclamante ha inteso apportare alla pronuncia del Tribunale. Nel merito la Corte d’appello ha ritenuto il licenziamento in questione ritorsivo sulla base di telefonate registrate e trascritte dalle quali emerge che il licenziamento stesso e’ stato determinato dalle pretese economiche della lavoratrice in relazione al suo rapporto di lavoro.
La (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s..r.l., quale successore a titolo particolare nel rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c., hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.
Resiste la (OMISSIS) con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’articolo 434 c.p.c., come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera c bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012, e difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che l’atto di appello dovrebbe contenere l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende censurare, l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, circostanze queste che non erano contenute nell’atto di appello, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarlo e non limitarsi ad una generica motivazione di rigetto dell’eccezione.
Con il secondo motivo si assume violazione degli articoli 112, 329, 434 e 437 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4. In particolare si lamenta che l’appellante non avrebbe censurato la parte della sentenza di primo grado che aveva escluso il motivo ritorsivo del licenziamento impugnato, per cui il giudice dell’appello avrebbe deciso su questione a lui non sottoposta.
Con il terzo motivo si deduce violazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970, articolo 5, della Legge n. 108 del 1990, articolo 3, in relazione all’articolo 1345 c.c., ed all’articolo 2697 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, ed in ogni caso vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si assume che la Corte d’appello avrebbe ritenuto esistente il processo di riorganizzazione aziendale formalmente posto a fondamento del licenziamento, tanto da ritenere che le pretese economiche della lavoratrice fossero collegate a tale processo.
Con il quarto motivo si lamenta ulteriore violazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970, articolo 5, della Legge n. 108 del 1990, articolo 3, in relazione all’articolo 1345 c.c., ed all’articolo 2697 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, ed in ogni caso vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si contesta che possa costituire motivo ritorsivo l’avere ritenuto incompatibile le pretese economiche di una dipendente con il mantenimento del rapporto di fiducia con la medesima.
Con il quinto motivo si deduce violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ed in ogni caso vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla considerazione data alle telefonate intercorse fra la lavoratrice ed un soggetto estraneo all’azienda.
Il primo motivo non e’ fondato. Questa Corte ha recentemente avuto modo di esaminare la questione interpretativa conseguente all’introduzione della modifica apportata all’articolo 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera c) bis, conv. nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, affermando che tale norma, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’articolo 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum, e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Occorre a questo punto rilevare che con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., comma 1, si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui e’ disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che e’ pertanto ricompreso nella previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1), n. 4. Poiche’ in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si e’ svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimita’ secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di Cassazione e’ anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, cosi’ come avviene nel caso che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Affinche’ questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, e’ necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).
Alla luce di tali principi appare corretta la sintetica affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorso in appello, sotto forma del reclamo, contiene tutti gli elementi utili ad individuare le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado e gli elementi di fatto e di diritto dedotti a supporto delle modifiche che la reclamante ha inteso apportare alla pronuncia di primo grado. In effetti il giudice di primo grado aveva ritenuto di escludere il motivo ritorsivo e l’esistenza della giusta causa del licenziamento in questione, valutando gli elementi di prova raccolti in senso sfavorevole alla ricorrente sia riguardo al progetto di riorganizzazione ed alle pretese economiche della lavoratrice, sia riguardo all’obbligo di repechage. La (OMISSIS) con l’atto di appello, sotto forma di reclamo, ha lamentato la valutazione operata dal primo giudice, riferendo gli elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre alla diversa conclusione del carattere ritorsivo del licenziamento e, conseguentemente, alla sua dichiarazione di illegittimita’, al mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, alla mancata dimostrazione della negativa condizione economica dell’azienda. In altri termini l’allora appellante ha censurato la valutazione fatta dal primo giudice sulla base di precisi elementi di fatto debitamente e dettagliatamente riferiti e contenuti nell’atto di appello, proprio all’evidente fine di dimostrare l’erroneita’ del provvedimento del giudice di primo grado. Deve dunque concludersi che il ricorso in appello e’ stato correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure attinenti la ricostruzione del fatto e/o la violazione di norme di diritto, sviluppate dall’impugnazione, cui ha fatto seguito l’indicazione analitica delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dall’appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata.
Parimente infondato e’ il secondo motivo con cui si lamenta un vizio di ultrapetizione della pronuncia impugnata che ha affermato il carattere ritorsivo del licenziamento in questione, senza esservi alcuna censura sul punto. A tale riguardo si richiama quanto riferito riguardo al primo motivo di ricorso circa la dettagliata esposizione dell’allora appellante a sostegno della pronuncia di primo grado che aveva escluso il carattere ritorsivo del licenziamento. La (OMISSIS) nell’atto di appello ha dettagliatamente esposto le circostanze di fatto che, a suo dire, proverebbero il motivo ritorsivo in questione, tanto che appare anche di difficile comprensione tale motivo di appello che, evidentemente, intende ribadire la assenza di una specifica impugnazione della sentenza impugnata che, per quanto detto trattando il primo motivo, non e’ richiesta nel senso inteso dall’attuale ricorrente.
Il terzo motivo investe un accertamento di fatto riguardo alla riorganizzazione aziendale della societa’ attuale ricorrente e si pretende una diversa valutazione degli elementi istruttori considerati dal giudice dell’appello che, dal canto suo, ha dato conto del suo convincimento con motivazione congrua e logica con la riproduzione analitica di brani di conversazioni telefoniche dalle quali ha ricavato l’esistenza di tale riorganizzazione ed il suo collegamento con le richieste economiche della (OMISSIS) e con il suo successivo licenziamento.
Il quarto motivo e’ pure infondato. La Corte territoriale ha correttamente motivato al riguardo, valutando la prova costituita dalla conversazione telefonica della (OMISSIS) con la (OMISSIS), nel senso del collegamento tra il licenziamento e le pretese economiche dei quest’ultima (vedi l’espressione riferita dalla (OMISSIS) “l’azienda non puo’ investire in una persona che per parlarci ha bisogno di un avvocato”). In questa sede di legittimita’ non e’ possibile rivisitare il giudizio motivato operato dal giudice dell’appello.
Il quinto motivo e’ parimente infondato. E’ del tutto irrilevante la qualita’ dell’interlocutrice delle telefonate poste a fondamento della decisione impugnata nell’accertare il motivo ritorsivo del licenziamento. Evidentemente la Corte territoriale ha tratto motivi di convincimento dal contenuto di dette conversazioni telefoniche indipendentemente dalla qualita’ di dipendente o meno della interlocutrice (OMISSIS) soggetto evidentemente influente nella societa’ datrice di lavoro tanto da esprimersi in nome di questa preannunciando il licenziamento della (OMISSIS).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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