cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 20 febbraio 2014, n. 4050

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, dopo aver rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dall’ing. P.V. nei confronti della INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, concernente il pagamento di un credito contributivo relativo all’anno 1994, da questa richiestogli, ha condannato l’ing. P. al pagamento, a favore della controparte, della somma di Euro 385.573,36, oltre accessori di legge, ed ha annullato la sanzione di Euro 246.762,42.
Su impugnazione principale dell’ing. P. ed incidentale di INARCASSA, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 21-26 maggio 2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito contributivo.
Ha osservato la Corte di merito che, anche a voler ritenere che potesse riconoscersi valenza di atto interruttivo alla richiesta di rettifica del credito inoltrata dall’ing. P. a INARCASSA in data 22 settembre 2004, tale richiesta venne inviata quando già il termine prescrizionale quinquennale era ampiamente decorso, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 38 dello Statuto dell’ente previdenziale. Non era, infatti, applicabile la norma di cui all’art. 18 della legge n. 6 del 1981, che prevede il termine decennale di prescrizione, posto che, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, la legge n. 335 del 1995 ha regolato in materia organica e completa l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatorie.
Restava assorbito l’appello incidentale, con il quale INARCASSA aveva chiesto la condanna dell’ing. P. al pagamento delle sanzioni civili, applicandosi ad esse lo stesso termine di prescrizione quinquennale, per avere carattere accessorio del credito principale, del quale seguono la sorte.
Avverso questa sentenza INARCASSA propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria. L’ing. P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95 e 18 L. n. 6/81, la ricorrente deduce che la disciplina dei termini prescrizionali prevista dalla legge 335/95, nonostante il contrario avviso della giurisprudenza, non può trovare applicazione nei confronti degli enti previdenziali privati.
Ed infatti tale legge ha introdotto un criterio generale, ma non integrale, di riforma del sistema previdenziale, lasciando fuori l’intera materia della previdenza delle categorie professionali che resta disciplinata dalla normativa anteriore.
Rileva in particolare la ricorrente:
– che il comma 10 dell’art. 3 cit. disciplina la sospensione dei termini prescrizionali, ma, nel farlo, menziona il D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, nella L. n. 638/83, che non trova applicazione nei confronti delle categorie libere professionali;
– che la riforma generale di cui alla legge n. 335 del 1995 è entrata in vigore negli stessi mesi in cui si è concluso il processo di privatizzazione delle Casse dei liberi professionisti (D. Lgs. n. 509/94), onde “sarebbe…..illogico e incomprensibile se il legislatore fosse intervenuto in materia di prescrizione dei crediti previdenziali dettando norme generali per la previdenza pubblica solo implicitamente estensibili alla previdenza privata delle categorie professionali, come se la (può ben dirsi) rivoluzionaria riforma del 1993-1994 non vi fosse stata”;
– che le disposizioni delle leggi speciali sulla previdenza di ciascuna categoria professionale, espressamente fatte salve dal D. Lgs. n. 509 del 1994, rispondono ad uno specifico interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale e sono improntate al principio solidaristico. Vigendo il regime di integrale autofinanziamento, ogni episodio di prescrizione diminuisce la provvista delle Casse e dunque mette a rischio l’adempimento dei generali doveri di solidarietà endocategoriale, sicché una rilevante abbreviazione dei termini prescrizionali non potrebbe che comportare ripercussioni negative sui risultati di bilancio;
– che l’art. 18 della legge n. 6 del 1981, che prevede la durata decennale del termine di prescrizione, in quanto specificamente riferito alle contribuzioni previdenziali a carico degli ingegneri ed architetti costituisce norma speciale che non è stata abrogata dalla norma generale di cui all’art. 3, comma 9, lettera b), L. 335/95, che ha ridotto a cinque anni tale termine;
– che l’interpretazione seguita dalla sentenza impugnata consentirebbe ai professionisti che si sono sottratti per anni ai propri doveri di solidarietà categoriale di giovarsi di un termine di prescrizione abbreviato, non conosciuto né conoscibile dalle Casse al momento degli inadempimenti.
Deduce infine la ricorrente che, ove le disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 e 10, L. 335/95 dovessero ritenersi applicabili alle Casse dei liberi professionisti, esse sarebbero costituzionalmente illegittime, atteso che la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione determina la lesione del diritto di difesa dell’ente previdenziale, “al quale verrebbe inopinatamente sottratta la possibilità di far valere in sede giudiziale le sue ragioni”. Inoltre l’autofinanziamento dell’ente rende “inaccettabile qualunque intervento legislativo che lo metta in pericolo”.
3. Con il secondo motivo, denunziando le stesse violazioni di legge di cui al primo motivo, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata anche laddove è stato ritenuto che il regime prescrizionale delle sanzioni civili è analogo a quello dei contributi.
Ed infatti il termine quinquennale introdotto dall’art. 3, comma 9, della legge 335/95 fa riferimento alle sole “contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” e non anche alle sanzioni civili, le quali costituiscono obbligazioni di natura diversa dall’obbligazione contributiva e pertanto non sono soggette allo stesso regime prescrizionale.
4. Il primo motivo non è fondato.
La questione dedotta dalla ricorrente è stata posta più volte all’esame di questa Corte e decisa in senso sfavorevole all’ente previdenziale.
Con sentenza del 9 aprile 2003 è stato affermato che l’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. cod. proc. civ., per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali.
Tale principio è stato ribadito da questa Corte (cfr. Cass. 13 febbraio 2006 n. 26621; Cass. 29 novembre 2007 n. 24910; Cass. 6 luglio 2011 n. 14864) con specifico riferimento ai crediti contributivi dell’INARCASSA, per i quali è stato ritenuto che dovesse essere applicata la nuova normativa, diversamente da quanto sostenuto dal predetto ente previdenziale, secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale di cui all’art. 18 della legge n. 6 del 1981 e la prescrizione decennale ivi prevista, in forza del principio lex spedalis derogai legi generali.
Questa Corte ha pure ritenuto l’applicabilità del nono comma dell’art. 3 cit. ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. 1 luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408, Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140.
Ritiene questo Collegio di dover dare seguito al suddetto orientamento, non lasciando spazio ad interpretazioni diverse il tenore della disposizione di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.
Da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti.
Infatti la previsione di cui alla lettera b), riferita a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria.
Appare irrilevante l’argomentazione della ricorrente, secondo cui l’art. 3, comma 10,contiene il richiamo ad una disposizione in tema di sospensione dei termini di prescrizione (art. 2, comma 19, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni nella L. n. 638/83), che non si applicherebbe ai liberi professionisti.
Tale circostanza, infatti, non esclude la portata generale ed organica della normativa in questione, la quale si applica a “tutte” le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatorie, comprese quelle relative ai liberi professionisti.
Patimenti inconferente è il richiamo al processo di privatizzazione delle Casse dei liberi professionisti, al loro regime di autofinanziamento, alle ripercussioni negative che una abbreviazione dei termini prescrizionali potrebbe comportare sui risultati di bilancio degli enti previdenziali, al vantaggio che ricaverebbero da un termine di prescrizione ridotto i professionisti non adempienti all’obbligo contributivo.
Trattasi di questioni che concernono profili, in verità di scarsa rilevanza, tutti superati dalla decisiva circostanza che il testo normativo non contiene limitazioni di sorta. Nessuna deroga, in particolare, è prevista dalla norma per gli enti previdenziali c.d. “privatizzati”, in quanto il D. Lgs. n. 509 del 1994, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, trasformandole in enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l’ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla legge n. 335/1995.
Manifestamente infondata è infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, ove queste disposizioni dovessero ritenersi applicabili alle Casse dei liberi professionisti.
A prescindere che per i contributi relativi al periodo precedente la data di entrata in vigore della legge – come quelli in esame – è stato mantenuto il termine decennale di prescrizione in presenza di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente, per le contribuzioni successive a detto periodo la situazione delle Casse non appare dissimile da quella degli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, onde una eventuale diversità di trattamento con riguardo al termine di prescrizione sarebbe oltre che ingiustificata, irragionevole.
5. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma nono.
A sostegno della censura ha richiamato Cass. 10 agosto 2006 n. 18148, secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non è ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni.
Non ritiene il Collegio di prestare adesione a tale indirizzo, apparendo più convincente il diverso orientamento espresso in più occasioni da questa Corte, secondo cui, in tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (Cass. 4 aprile 2008 n. 8814; Cass. 22 febbraio 2012 n. 2620 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del resistente, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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