Illegittimo il licenziamento quando il motivo posto alla base del recesso per giustificato motivo oggettivo era lo stesso di quello posto a base del recesso per giusta causa
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 19 maggio 2017, n. 12716
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 223h0-2015 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 415/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/06/2015, R.G.N. 306/15;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 415/2014 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 3.4.2015 del Tribunale di Livorno con la quale, rigettata l’eccezione di decadenza, sollevata da (OMISSIS), dall’impugnazione del licenziamento del 29.5.2012, aveva respinto l’opposizione ex L. n. 92 del 2012 avverso l’ordinanza che aveva accolto il ricorso del lavoratore e aveva dichiarato nel merito la illegittimita’ del recesso intimatogli, con condanna della parte datoriale alla reintegra e al risarcimento dei danni.
2. La Corte territoriale, dopo un rapido excursus dei fatti posti a base della vicenda e seguendo uno sviluppo logico parzialmente diverso da quello del Tribunale, ha rilevato che: a) la ragione fondativa del recesso intimato per giustificato motivo oggettivo (29.5.2012) era la stessa di quella posta a base del recesso per giusta causa (16.6.2011), in quanto quest’ultimo era stato intimato per il venir meno del rapporto fiduciario diretto tra datore di lavoro e prestatore mentre il secondo non aveva altra motivazione se non il riflesso del medesimo fatto sul piano della inutilizzabilita’ della prestazione; b) il licenziamento del maggio 2012 si scontrava con il divieto del ne bis in idem riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita’; 3) si doveva, pertanto, dichiarare l’inesistenza, per consunzione, del potere datoriale di recedere unilateralmente dal rapporto, restandone assorbita la questione della decadenza (L. n. 604 del 1966, ex articolo 6) poiche’ quoad nullum est nullum producit effectum.
3. Per la cassazione ricorre la (OMISSIS) con quattro motivi.
4. Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, articolo 359 c.p.c., articoli 24 e 111 Cost., 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4, per avere la Corte di appello errato nel sollevare di ufficio le questioni della violazione del principio del ne bis in idem e della conseguente asserita inesistenza del licenziamento, senza assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle suddette nuove questioni, con conseguente violazione e falsa applicazione degli articoli sopra citati. Si sostiene che mai le parti processuali avevano discusso, nei propri atti difensivi, di inosservanza del principio del ne bis in idem e/o di inesistenza del secondo licenziamento, avendo invece sempre dibattuto unicamente sulla questione preliminare della decadenza L. n. 604 del 1966, ex articolo 6, e sulla asserita illegittimita’ del licenziamento. Da qui la violazione, da parte dei giudici di merito, dei principi costituzionali di difesa, del contraddittorio e la ravvisabilita’ del vizio di ultrapetizione per avere qualificato inesistente il recesso a fronte di una richiesta di illegittimita’.
2. Con il secondo motivo la societa’ si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articoli 1, 2, 3 e 4, e dell’articolo 90 c.p., articolo 39 c.p.c., articolo 1324 c.c., articolo 1418 c.c., articoli 1325 e 1362 e ss c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, Si obietta che la Corte di appello di Firenze ha, altresi’, errato nel qualificare come inesistente il licenziamento comunicato con lettera del 29.5.2012, con conseguente violazione degli articoli indicati non consentendo, ad essa societa’, di difendersi presentando memorie nelle quali avrebbe precisato che non poteva configurarsi, nel caso in esame, alcuna ipotesi di inesistenza del licenziamento. Inoltre, la (OMISSIS) ribadisce che i giudici del merito, errando nel ritenere configurabile nel caso di specie la violazione del principio del ne bis in idem, avevano erroneamente qualificato come sanzionatorio il secondo licenziamento quando, invece, la causale era stata quella della impossibilita’ oggettiva di potere utilizzare le prestazioni con la conseguenza che, applicando correttamente la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 2, e la L. n. 604 del 1966, articolo 6, avrebbero dovuto accertare che il licenziamento del 29.5.2012 non era stato impugnato nel termine di gg. 60 dalla sua comunicazione e avrebbero dovuto dichiarare inammissibile la domanda.
3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come 4 cfr. pag. 25 del ricorso) si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 187 c.p.c., commi 2 e 3, articolo 276 c.p.c., comma 2, articolo 279 c.p.c., comma 2, e articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 e n. 3, per avere errato la Corte di appello nel ritenere assorbita la questione preliminare della intervenuta decadenza che avrebbe dovuto essere esaminata, stante la sua natura, per prima.
4. Il primo motivo non e’ fondato.
5. E’ opportuno precisare che lo sviluppo logico delle argomentazioni poste a base della fondatezza della domanda di (OMISSIS), relativamente alla illegittimita’ del secondo licenziamento, da parte del giudice di primo grado e di quelli di seconde cure, sono solo parzialmente diverse.
6. Invero, il Tribunale ha ritenuto che il secondo licenziamento era fondato sugli stessi fatti che avevano dato origine al primo, sicche’ difettava del requisito della diversita’ e della novita’; la Corte territoriale ha, invece, considerato il secondo licenziamento (motivato sulla inutilizzabilita’ della prestazione) il “riflesso del medesimo fatto (venir meno del rapporto fiduciario)”, poi rivelatosi infondato, posto a base del primo licenziamento. Secondo l’assunto dei giudici di appello cio’ aveva determinato una violazione del ne bis in idem ed una consunzione del potere disciplinare del datore di lavoro con conseguente “inesistenza” del secondo recesso.
7. Cio’ premesso, in relazione alla specifica doglianza di cui al primo motivo di ricorso, si intende dare seguito all’orientamento di questa Corte (Cass. 16.2.2016 n. 2984; Cass. 19.5.2016 n. 10353) secondo cui l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate di ufficio, rafforzato dall’aggiunta dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, ad opera della L. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili di ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio.
8. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti: ipotesi questa che non ricorre nella presente fattispecie per cui la sentenza non puo’ dirsi affetta da nullita’.
9. Ne’, infine, la pronuncia di inesistenza del licenziamento puo’ dirsi viziata ex articolo 112 c.p.c., di ultrapetizione. Infatti, ricorre la violazione dell’articolo 112 c.p.c., solo quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della causa petendi, ponga a fondamento della pronuncia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall’attore e dibattuto in giudizio (cfr. Cass. 16.7.2002 n. 10316).
10. Il ricorrente, nel caso de quo, aveva chiaramente riportato sin dall’atto introduttivo la fattispecie oggetto della doglianza sicche’ non e’ ravvisabile alcuna alterazione dei termini ma solo la soluzione delle ragioni di diritto in applicazione del principio “iura novit curia”.
11. Anche il secondo motivo non e’ meritevole di pregio.
12. La censura riguardante l’asserita erronea qualificazione del secondo licenziamento, come inesistente e non come illegittimo, non presenta il carattere della decisivita’ ai fini del sindacato di legittimita’ atteso che l’interesse ad agire e ad impugnare ex articolo 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale e non tendere alla mera teorica esattezza tecnico – giuridica del prodotto giurisdizionale e dell’iter che lo ha preceduto (cfr. Cass. n. 10353 cit.). Nel caso concreto, la parte avrebbe potuto dolersi del rilievo di ufficio fatto “a sorpresa” solo in motivazione, unicamente se avesse dimostrato che la mancata sollecitazione a prendere posizione sulla questione rilevata di ufficio l’aveva pregiudicata a svolgere nuove attivita’ probatorie ed assertive in punto di fatto, e non mere difese come invece ha prospettato nel motivo.
13. Quanto, invece, alla doglianza riguardante la non corretta applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 2, e l’error in procedendo per non essere stata esaminata in via preliminare la questione sulla decadenza, ritiene la Corte di correggere parzialmente la motivazione ex articolo 384 c.p.c., essendo il dispositivo della gravata sentenza conforme al diritto.
14. I giudici di seconde cure, con l’argomentazione impugnata, hanno ritenuto assorbita la questione della decadenza L. n. 604 del 1966, ex articolo 6, stante l’inesistenza, per consunzione, del potere datoriale di recedere unilateralmente dal rapporto in virtu’ del principio quod nullum est nullum producit effectum.
15. Orbene, in ordine al profilo procedurale, deve rilevarsi che, nell’esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice e’ tenuto a dare priorita’ solo a quelle che, per loro natura e contenuto, meritano logica e giuridica precedenza sicche’ e’ da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimita’ della decisione, la quale puo’ affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta piu’ opportuna.
16. Proprio a tal fine e’ stato affermato nella giurisprudenza di legittimita’ il principio della “ragione piu’ liquida” che consente di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia e celerita’ del giudizio costituzionalizzata nell’articolo 111 Cost. (cfr. tra le altre Cass. Sez. Un. 8.5.2014 n. 9936; Cass. ord. 20.3.2015 n. 5724).
17. Del resto, il mancato rispetto, da parte del giudice, dell’ordine logico in cui si pongono le questioni insite nel processo puo’ rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nella eventualita’ che ne abbia determinato una contraddittorieta’ della motivazione e non gia’ sotto il profilo della violazione dell’articolo 187 c.p.c., il quale si riferisce ai provvedimenti del giudice istruttore e non attiene alla decisione della causa (Cass. 28.3.1991 n. 3360; Cass. 7.5.2004 n. 8720).
18. La Corte territoriale ha, senza incorrere nel vizio di motivazione contraddittoria o illogica, posticipato la trattazione della questione sulla decadenza perche’ ritenuta assorbita dalla pronuncia di inesistenza del recesso, considerato tamquam non esset. E tale costruzione giuridica era coerente con la premessa perche’, non rilevando giuridicamente il recesso, non si poneva neanche un profilo di decadenza dall’esercizio di un diritto connesso ad un fatto considerato inesistente.
19. Cio’ premesso sotto l’aspetto meramente procedurale, nel merito, pero’, questo Collegio ritiene comunque di correggere la motivazione in quanto, in ogni caso, la eccepita decadenza non e’ ravvisabile nel caso di specie.
20. Invero, il secondo licenziamento per giustificato motivo sarebbe divenuto efficace, come indicato nella relativa comunicazione, solo se, ed al momento in cui, fosse stato emesso un provvedimento giudiziale di dichiarazione di illegittimita’ ed inefficacia del recesso per giusta causa gia’ impugnato.
21. La sentenza di accoglimento della prima domanda fu notificata al lavoratore il 12.9.2013 (per mero errore materiale nella impugnata sentenza e’ indicato “12.9.2012” ma e’ pacifico dagli atti di causa che la data esatta e’ il “12.9.2013”) e l’impugnativa del recesso e’ avvenuta l’8.10.2013, entro i 60 giorni previsti dalla legge.
22. Il secondo licenziamento deve, quindi, considerarsi divenuto efficace solo con la declaratoria giudiziale di illegittimita’ del primo.
23. In ordine alla decorrenza del termine, qualora vi sia una discrasia tra la comunicazione e l’efficacia del recesso, si deve avere riguardo al momento in cui l’onerato ha acquistato la titolarita’ del diritto soggetto a decadenza.
24. Infatti, la disposizione in tema di decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento impone la piena possibilita’ dell’esercizio del diritto stesso, perche’ mancando tale possibilita’, verrebbe ad essere vanificata la successiva fase dell’impugnazione giudiziale, da instaurarsi obbligatoriamente nel termine a seguire di 180 giorni: e cio’ in quanto – in relazione al licenziamento eventualmente non ancora efficace – l’interessato si troverebbe comunque costretto ad agire sebbene si trovi in una situazione di ipotetica carenza di interesse ex articolo 100 c.p.c..
25. La scansione temporale, legislativamente fissata in relazione ai termini per l’impugnazione stragiudiziale e giudiziale del licenziamento, richiede, pertanto, la necessita’ di potere azionare in modo integrale la propria pretesa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, con la conseguenza che il diritto non potrebbe che essere esercitato se non da momento in cui si acquisti la titolarita’ dello stesso e, cioe’, da quando il recesso impugnato divenga efficace.
26. Giova precisare che non si verte, nel caso de quo, in una ipotesi di sospensione del termine per impugnare che, essendo posto a pena di decadenza, non e’ suscettibile di interruzione o di sospensione ex articolo 2964, ne’ di ipotesi di differimento della risoluzione ad un momento successivo a quello della comunicazione (che comunque richiede un licenziamento efficace ma posticipato), ma di corretta individuazione della decorrenza del termine per contestare un licenziamento sottoposto a condizione (esito di un giudizio) in relazione ad una fattispecie procedimentale legislativa imperniata su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro.
27. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va respinto.
28. L’intervento correttivo ex articolo 384, comma 2, induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
29. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Leave a Reply