Risarcimento danni al dirigente della municipalizzata se la società non rispetta il periodo di preavviso e comunica la risoluzione del rapporto solo due giorni prima della scadenza del termine triennale
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 18 gennaio 2017, n. 1174
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16557-2011 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 176/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/02/2011 r.g.n. 142/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 176/2011, depositata il 4 aprile 2011, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande di risarcimento danni da perdita di tre annualita’ retributive e lesione dell’immagine professionale proposte da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS)) per avere la societa’ comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale gia’ in essere con il ricorrente solo due giorni prima della scadenza del termine triennale apposto al relativo contratto in data 7/6/2004 e cioe’ quando il rapporto, in assenza di disdetta anteriore al termine trimestrale dalla scadenza del triennio, doveva ritenersi rinnovato per un eguale periodo, in conformita’ della delibera, con cui era stata disposta l’assunzione, e di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, articolo 35.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, che tale norma, al di la’ di ogni considerazione circa il suo perdurante vigore, era stata dettata per le aziende speciali e conseguentemente non poteva trovare applicazione ad una societa’ di capitali, quale l’appellante; osservava, inoltre, che l’articolo 35 del CCNL di riferimento, nel richiamare (al comma 13) il termine trimestrale da computarsi a ritroso dalla scadenza del termine contrattuale, non aveva inteso fare riferimento ad un meccanismo di rinnovazione o di proroga del contratto a tempo determinato ma solo fissare uno degli estremi temporali su cui calcolare l’indennita’ di mancato preavviso, non ostando a tale ricostruzione il rilievo che l’incremento di tale indennita’, cosi’ come contrattualmente disciplinato, si arrestasse alla data di inizio del termine trimestrale, perche’ cio’ costituiva determinazione indennitaria rimessa alla discrezionalita’ delle parti collettive.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) con tre motivi; la societa’ ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c. per avere la Corte di appello trascurato di considerare che il rapporto di lavoro del ricorrente risultava disciplinato non solo dalle disposizioni del contratto collettivo (articolo 35 CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alla Confederazione Nazionale dei Servizi) ma anche, in ordine alla sussistenza o meno della clausola di rinnovo automatico, dalle previsioni di cui al contratto individuale, come definito dalla Delib. 7 giugno 2004, n. 68 del Consiglio di Amministrazione della societa’, il quale, stabilendo la “facolta’ di disdetta” in relazione all’assunzione a tempo determinato per un periodo di tre anni, conteneva una previsione non altrimenti giustificabile se non con la contestuale, e sia pure implicita, previsione anche della clausola suddetta.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1363, 1367 e 1369 c.c. con riguardo all’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 35, articolo 18 CCNL e del comma 13 della medesima disposizione cui il primo rinvia, nonche’ dei commi 11 e 12 a loro volta richiamati dal comma 13, per avere la Corte di appello escluso l’esistenza nella disciplina collettiva di un meccanismo di rinnovazione tacita del contratto e ritenuto che l’indennita’ sostitutiva del preavviso fosse diretta a compensare il pregiudizio subito dal dirigente che non fosse stato informato della volonta’ datoriale di non addivenire alla stipula di altro contratto dopo la scadenza di quello in essere, peraltro configurando il termine trimestrale (richiamato nella clausola collettiva mediante il riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, articolo 35) come uno degli estremi temporali su cui calcolare la misura dell’indennita’ in questione e con cio’ adottando un’interpretazione in contrasto con la stessa ragione posta a giustificazione della clausola, atteso che il dirigente, superata la soglia del terzo mese anteriore alla scadenza del rapporto, e pur nell’accentuarsi della sua condizione di difficolta’, non avrebbe piu’ diritto ad alcun ristoro di natura economica.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 360 c.p.c., n. 5 per essere la sentenza di appello priva di motivazione, ovvero munita di motivazione solo apparente, nella parte in cui ha ritenuto l’impossibilita’ di estendere ai dirigenti delle societa’ di capitali, che gestiscono servizi pubblici locali, la normativa in tema di rinnovo automatico del rapporto a termine (salvo tempestiva disdetta) gia’ prevista per i dirigenti delle aziende municipalizzate.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
La Corte territoriale ha, infatti, totalmente omesso di considerare, nell’interpretazione dell’articolo 35 CCNL per i Dirigenti delle Imprese aderenti alla Confederazione Nazionale dei Servizi, il contratto individuale di lavoro fra le parti, come definito dalla Delib. Consiglio di Amministrazione della societa’ 7 giugno 2004, n. 68: Delib. che aveva disposto farsi luogo all’assunzione a termine del ricorrente per un periodo di tre anni, con previsione della “facolta’ di disdetta” e di un “periodo di preavviso pari a mesi sei” ai sensi della norma di cui all’articolo 35, penultimo comma CCNL sopra richiamato. Tale norma identifica la categoria dei dirigenti “il cui rapporto di lavoro”, come per il (OMISSIS), “sia disciplinato, in virtu’ di regolamenti aziendali o di patti individuali, da contratto a termine” e stabilisce che “il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto stesso sara’ quello previsto dal relativo regolamento o patto individuale”.
La norma successiva estende poi, alla medesima categoria di dirigenti, le disposizioni “di cui ai commi 13, 14, 15 e 16” e cio’ in relazione “al periodo di preavviso previsto, per il loro contratto a termine, dai rispettivi regolamenti o patti individuali”.
Ne consegue che il giudice del merito, chiamato a ricostruire la volonta’ delle parti e a pronunciarsi sul complessivo regolamento contrattuale con cui le stesse hanno inteso disciplinare i reciproci interessi, non avrebbe potuto sottrarsi ad un esame anche delle pattuizioni individuali e, soprattutto, delle loro interrelazioni con la disciplina del CCNL di riferimento, alla stregua di una normativa che – come si e’ osservato – dispone in modo dichiarato ed esplicito il concorso, nella regolazione della fattispecie, di una pluralita’ di fonti, sia emanazione dell’autonomia individuale che di quella collettiva.
Ne’ puo’ ritenersi, diversamente da quanto osservato dalla difesa della societa’, che la questione delle pattuizioni individuali e della loro (necessaria) incidenza sulla disciplina del rapporto contrattuale rechi i tratti della novita’ (con la conseguente inammissibilita’ del motivo che tale questione ha posto), dovendosi al riguardo osservare come il fatto della stipula di un contratto individuale, con i contenuti sopra riportati, abbia formato oggetto del corredo di allegazioni tanto del ricorrente, nel primo grado di giudizio, come del lavoratore in sede di memoria difensiva in secondo grado (oltre a risultare pacificamente documentato con la produzione del relativo testo avanti al Tribunale), cosi’ da essere presente alla cognizione del giudice del merito, e non rilevando in senso difforme che il dibattito processuale si sia orientato alla sola disamina del significato delle disposizioni di cui all’articolo 35 CCNL di riferimento, in presenza di un elemento, quale l’esistenza di patti individuali, avente portata costitutiva della fattispecie e, come emerge con chiarezza dalla norme citate, diretta valenza sul piano della disciplina del caso concreto.
Nell’accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo.
E’ altresi’ fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso.
La Corte, infatti, nel trattare (per poi ritenerlo infondato) l’argomento dell’appellato relativo all’applicabilita’ nella specie del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, articolo 35 (recante “Approvazione del nuovo Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali”), al quale e’ fatto riferimento nell’ambito della disposizione di cui all’articolo 35 CCNL, comma 13 ha osservato come non fosse “evidentemente possibile riferire ad una societa’ di capitali… le disposizioni organizzative dettate per le aziende speciali”.
In tal modo peraltro il giudice di merito ha reso sul punto sottoposto alla sua indagine una motivazione palesemente “apparente”, non implicando il concetto di “evidenza”, e cioe’ di indubitabilita’ o di innegabilita’ di un’affermazione, alcun elemento idoneo a consentire il controllo della validita’ delle conclusioni raggiunte, le quali, in definitiva, da null’altro sono precedute che non sia la mera ricognizione della diversita’ dei termini di partenza del problema.
In conclusione, accolti i motivi primo e terzo, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Bologna, la quale procedera’ alla ricostruzione della disciplina del rapporto fra le parti attraverso l’esame non solo dell’articolo 35 CCNL di riferimento ma anche dei patti individuali intercorsi fra le stesse e, ove la questione oggetto del terzo motivo le fosse riproposta, ad un’adeguata motivazione della soluzione raggiunta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna
Leave a Reply