Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2017, n. 1179

Il riconoscimento della responsabilità del datore per inadempimento dell’obbligo di prevenzione è subordinato alla “denuncia” al datore di lavoro della patologia connessa all’attività lavorativa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 gennaio 2017, n. 1179

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13223-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8369/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2014 r.g.n. 704/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 febbraio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da (OMISSIS), il quale, assunto alle dipendenze della s.p.a. (OMISSIS) s.p.a. per lo svolgimento di’ mansioni di recupero di crediti, aveva effettuato, seguendo le direttive aziendali, lunghi tragitti alla guida di una autovettura (da ultimo una Opel Corsa), riportando una patologia alla schiena che lo aveva costretto ad assentarsi per lunghi periodi sino a superare il periodo di comporto, cio’ che aveva determinato il suo licenziamento.

Il (OMISSIS) aveva chiesto che fosse riconosciuta la responsabilita’ della societa’ per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c., per non avere adottato le misure idonee alla tutela della sua integrita’ fisica durante la guida, con conseguente non computabilita’ nel periodo di comporto delle assenze dovute alla patologia alla schiena.

La Corte, respingendo il gravame, ha escluso che la patologia lamentata dal ricorrente fosse ricollegabile alla inosservanza di obblighi di comportamento imposti da disposizioni di legge ovvero alla omessa predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il danno alla salute.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di cinque motivi. Resiste la societa’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, denunciandosi violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., si deduce che la Corte di merito, dopo avere affermato che l’uso di un’autovettura non costituisce, di per se’, un fattore morbigeno e che tuttavia lo puo’ diventare al cospetto di particolari condizioni o predisposizioni fisiche, ha erroneamente ritenuto che nella specie il ricorrente aveva omesso di rendere note al datore di lavoro tali peculiari condizioni. La societa’ era infatti al corrente della denuncia della “inadeguatezza” dell’autovettura data in uso al (OMISSIS), in quanto priva di “supporto lombare”, avendo il lavoratore denunciato all’INAIL la malattia professionale, malattia che era stata contestata dalla societa’ sia in sede amministrativa che giudiziale.

2. Con il secondo motivo, denunciandosi le stesse violazioni di cui al primo motivo, si sostiene che erroneamente la Corte di merito non ha ammesso i capitoli di prova volti a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte dei responsabili dell’azienda dell’aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente causate dall’utilizzo dell’autovettura. La prova testimoniale anzidetta era potenzialmente decisiva al fine di comprovare l’effettiva conoscenza, da parte della societa’, dello stato di sofferenza del lavoratore e della sua ascrivibilita’ all’utilizzo dell’autovettura.

3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione degli articoli 2087 c.c. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 172. Si rileva che la societa’ e’ venuta meno all’adempimento degli obblighi di prevenzione ed informazione, derivando dalla prima di dette disposizioni, “l’obbligo di acquisire le necessarie cognizioni tecniche e di aggiornarsi per gli sviluppi delle conoscenze circa gli aspetti rischiosi del lavoro e sulle misure da adottare”, al fine di individuare quali possono essere i rischi e le nocivita’ specifiche di una certa attivita’.

Si aggiunge che, in relazione alla normativa di cui al decreto legislativo sopra citato, il datore di lavoro avrebbe potuto individuare le misure di prevenzione adeguate al caso concreto tramite il proprio medico del lavoro, il quale avrebbe dovuto attivarsi per prevenire peggioramenti della salute del ricorrente, valutando altresi’ l’idoneita’ specifica del medesimo al lavoro svolto.

4. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione dell’articolo 2110 c.c., si deduce che le assenze del lavoratore non sono computabili nel periodo di comporto quando l’infortunio o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. Nella specie ricorreva tale ultima condizione, onde il licenziamento era illegittimo.

5. Con il quinto motivo si sostiene che la mancata ammissione dei mezzi istruttori, oltre che integrare il vizio di violazione di legge, costituisce omesso esame di un fatto decisivo, costituto dalla “avvenuta comunicazione al datore di lavoro del fatto e del nesso causale, cio’ che era stato oggetto di discussione tra le parti”.

6. Il primo e il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.

La Corte di merito, nel rilevare che il riconoscimento della responsabilita’ datoriale per violazione dell’articolo 2087 c.c. presuppone la denuncia al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di una patologia da porre in connessione con l’attivita’ lavorativa, ha escluso che il lavoratore avesse segnalato alla societa’ la incompatibilita’ della conduzione del mezzo con la patologia alla schiena, rilevando che il (OMISSIS) si era limitato ad inviare ad un collega una mail, chiedendo di trasmettere alla Direzione l’autorizzazione all’acquisto di un cuscino lombare, informandolo pero’, subito dopo, di non inoltrare la richiesta, avendo provveduto personalmente all’acquisto del cuscino.

Ha altresi’ osservato che la responsabilita’ del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c. non e’ una responsabilita’ oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; che la verificazione dell’evento lesivo conseguente all’attivita’ lavorativa puo’ dipendere dalla qualita’ intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo piu’ o meno lungo, restandosi’ cosi’ fuori dall’ambito dell’articolo 2087 c.c.; che non trovavano applicazione nella specie le disposizioni in materia di postura obbligata, posto che esse sono previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 172 per i video terminalisti; che l’uso di un’autovettura regolarmente posta sul mercato non costituisce di per se’ un fattore morbigeno, ma puo’ diventarlo al cospetto di peculiari condizioni o predisposizioni fisiche che rendano l’uso stesso nocivo, condizioni che non erano state segnalate agli organi aziendali competenti alla societa’; che il documento di valutazione dei rischi aziendali escludeva l’esposizione dei lavoratori addetti a mansioni esterne itineranti – quale era il (OMISSIS) – “al rischio specifico di vibrazioni al corpo intero, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per gli ambienti di lavoro”; che non sussisteva la responsabilita’ del datore di lavoro per mancata osservanza delle norme di sicurezza in tema di tutela delle condizioni di lavoro (articolo 2087 c.c.); che, in definitiva, non vi erano elementi per ritenere che il danno lamentato dal ricorrente fosse riconducibile all’attivita’ lavorativa svolta.

Alla stregua di tali elementi, non assume rilievo la censura di cui al primo motivo, con il quale si deduce che la societa’ era a conoscenza della patologia alla schiena lamentata dal ricorrente, nonche’ quella di cui al terzo motivo, con la quale si sostiene la riconducibilita’ della dedotta patologia all’attivita’ lavorativa, avendo la sentenza impugnata da un lato escluso la prima circostanza e, dall’altro, ritenuto che non erano state violate da parte del datore di lavoro le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e che non sussisteva il nesso causale tra la dedotta patologia e l’attivita’ lavorativa.

A tale ultimo riguardo, del tutto generico e privo di consistenza si rivela l’assunto del ricorrente il quale richiama, a carico del datore di lavoro, un non meglio precisato “obbligo di acquisire le necessarie cognizioni tecniche e di aggiornarsi per gli sviluppi delle conoscenze circa gli aspetti rischiosi del lavoro e sulle misure da adottare”, avendo la Corte di merito dato compiutamente conto, sul piano giuridico e fattuale, delle ragioni della decisione.

I motivi in esame vanno pertanto respinti.

7. Inammissibili sono il secondo e il quinto motivo, con i quali si lamenta la mancata ammissione delle prove in ordine all’effettiva conoscenza da parte della azienda delle condizioni di salute del ricorrente.

Ed infatti, a prescindere che la questione e’ superata dagli accertamenti – incensurabili in questa sede – eseguiti sul punto dalla Corte territoriale, trattasi di censura inammissibile, potendo essa essere dedotta, a seguito della novella del 2012, nei rigorosi limiti posti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

8. Parimenti inammissibile e’ infine il quarto motivo, posto che esso non contiene censure ma si limita ad affermare il principio che le assenze del lavoratore non sono computabili nel periodo di comporto quando l’infortunio o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il ricorrente e’ tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. articolo 13).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis

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