Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 gennaio 2016, n. 709

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13153-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), (societa’ incorporante (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5752/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2012 r.g.n. 9082/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Nola (OMISSIS) esponeva di avere ottenuto una sentenza (n. 3436/06) dichiarativa del licenziamento intimatogli dalla s.p.a. (OMISSIS) e di avere, in data 2 novembre 2006, chiesto l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 nel testo allora vigente. Poiche’ l’indennita’ era stata corrisposta solo il 23 gennaio 2007, lo (OMISSIS) chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni corrispondenti al periodo 2 novembre 2006 – 23 gennaio 2007, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Rigettata la domanda dal Tribunale, con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte d’appello di Napoli riformava ed accoglieva integralmente la pretesa dell’attore, parlando di obbligo di reintegrazione che si estingue solo con l’effettivo pagamento dell’indennita’ sostitutiva e di risarcimento del danno realmente sopportato dal lavoratore a causa dell’inadempimento di quest’obbligo, pari all’ammontare delle retribuzioni perdute.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. (OMISSIS) mentre lo (OMISSIS) resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, commi 4 e 5, nel testo anteriore alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1 affermando l’estinzione del rapporto di lavoro nel momento in cui il lavoratore opta per l’indennita’ sostitutiva, e la misura eccessiva di un risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute, nel caso di ritardo nella corresponsione dell’indennita’.

Contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, la doglianza e’ ammissibile perche’ specifica e diffusamente argomentata. Essa e’ anche fondata.

Come hanno stabilito le Sezioni unite di questa Corte con sentenza 27 agosto 2014 n. 18353, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello dell’articolo 18 cit.), opti per l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facolta’ prevista nel cit. articolo 18, comma 5, il rapporto di lavoro, con comunicazione al datore di tale scelta, si estingue anche se non e’ intervenuto il pagamento dell’indennita’, senza che permanga – per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa non e’ dovuta ne’ puo’ essere pretesa – alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo di pagamento dell’indennita’ e’ soggetto alla disciplina della mora debendi del datore di lavoro, con l’applicazione dell’articolo 429 cod. proc. civ., salva la prova del maggior danno, a carico del lavoratore.

La sentenza impugnata, non conforme a questa massima, deve essere cassata.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di merito poiche’ nella domanda introduttiva di questo processo il ricorrente non prospetto’ elementi di fatto idonei a far ravvisare un danno diverso dagli interessi legali e dalla svalutazione della somma dovuta (articolo 429 c.p.c., comma 3). Il danno corrispondente alle retribuzioni perdute non e’ dovuto, per quanto sopra detto. E’ percio’ possibile decidere nel merito con la condanna di cui all’articolo 429 cit.

Il contrasto di giurisprudenza composto dalle Sezioni unite giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, condanna la datrice di lavoro s.p.a. (OMISSIS) a pagare all’attuale controricorrente rivalutazione e interessi ex articolo 429 c.p.c., comma 3, dal giorno della dichiarazione di opzione per l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione fino all’effettivo pagamento della stessa. Spese compensate per l’intero processo.

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