Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 gennaio 2016, n. 668

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26454-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) in persona del Legale Rappresentante pro tempore Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in GENZANO IL 20/2/2015, rep. (OMISSIS);

– ricorrente –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SPA quale rappresentante di (OMISSIS) SA, in persona dei propri rappresentanti legali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in ROMA il 18/11/2014, rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA (nuova denominazione di (OMISSIS) SPA) in persona dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA)in persona dei suoi Dirigenti legali rappresentanti pro tempore Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, (OMISSIS) ASSICURAZIONI SPA (gia’ (OMISSIS) SPA) in persona del Dott. (OMISSIS) Procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce del controricorso e ricorso incidentale;

– intimate e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3064/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2014, R.G.N. 6944/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso principale e incidentale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. (olim, (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) e’ una societa’ commerciale che ha per oggetto sociale la produzione di calcestruzzo. Essa gestisce uno stabilimento nel Comune di (OMISSIS).

A copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attivita’ la (OMISSIS) stipulo’ un contratto di coassicurazione contro i danni con tre coassicuratori: le societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a., e come tale sara’ d’ora innanzi indicata), (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a..

Il contratto prevedeva che l’eventuale indennizzo dovuto dai coassicuratori in caso di sinistro fosse vincolato a beneficio della (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), la quale era creditrice della (OMISSIS) per avere finanziato la costruzione dello stabilimento di (OMISSIS).

2. Il (OMISSIS) in quello stabilimento scoppio’ un’autoclave per la produzione del calcestruzzo, che provoco’ danni devastanti e la morte di una persona. La (OMISSIS) chiese stragiudizialmente ai tre coassicuratori il pagamento dell’indennizzo dovuti per effetto della polizza con essi stipulata.

Dopo lo svolgimento di una perizia contrattuale, nel 2008 i tre coassicuratori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS), chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che i danni causati dallo scoppio non erano indennizzabili, perche’ provocati da un evento non compreso tra quelli previsti dalla polizza.

A fondamento della domanda di accertamento negativo di proprio obbligo indennitario le societa’ attrici dedussero che il contratto di assicurazione copriva i danni derivati da scoppio causato da “eccesso di pressione”, mentre nel caso concreto lo scoppio fu causato non da eccesso di pressione, ma da un “cedimento strutturale” del meccanismo di chiusura dell’autoclave scoppiata.

3. La societa’ (OMISSIS) si costitui’ e, oltre a contestare l’indennizzabilita’ del sinistro, formulo’ domanda riconvenzionale di condanna delle tre societa’ attrici al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

4. Anche la (OMISSIS) (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) si costitui’, chiedendo al Tribunale di “condannare te societa’ attrici, qualora venisse accertato sic l’indennizzabilita’ del sinistro verificatosi il (OMISSIS), a versare alla (OMISSIS) la somma di euro 7.400.000 oltre interessi”.

5. Con sentenza 3.8.2010 n. 18840 il Tribunale di Roma dichiaro’ che il sinistro era indennizzabile a termini di polizza e condanno’ gli assicuratori al pagamento dell’indennizzo, quantificato in 6,4 milioni di euro.

Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, osservo’ che:

(a) il contratto di coassicurazione copriva i danni causati “da scoppio” di macchinari, quale che ne fosse la causa: e quindi tanto nel caso di scoppi dovuti a pressione eccedente quella normale di esercizio; quanto nel caso di scoppi dovuti a difetto dei materiali;

(b) una diversa interpretazione del contratto di assicurazione non era possibile, perche’:

(b1) sarebbe stata incoerente con lo scopo delle parti, che era quello di proteggere l’impianto contro tutti i rischi di scoppio, come si desumeva dal contratto di finanziamento stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nel quale la prima aveva assunto verso il finanziatore l’obbligo di assicurare l’impianto contro il rischio di scoppi di qualsiasi tipo;

(b2) avrebbe privato di ogni efficacia il contratto, dal momento che se per “scoppio” si fosse inteso solo quello causato da una pressione eccedente quella normale di esercizio, mai nessuno scoppio sarebbe stato indennizzabile: la anomala pressione di esercizio, infatti, costituiva un vizio intrinseco della cosa assicurata, del quale gia’ l’articolo 1906 c.c. escludeva l’indennizzabilita’. La sentenza del Tribunale venne appellata da tutte le parti.

6. La Corte d’appello di Roma con sentenza 12.5.2014 n. 3064 accolse il gravame delle tre societa’ assicuratrici, e rigetto’ di conseguenza tanto la domanda dell’assicurata (OMISSIS), quanto della vincolataria (OMISSIS). La Corte d’appello ritenne, in iure, che il lemma “scoppio” usato nella descrizione del rischio assicurato dovesse intendersi secondo il senso comune come “rottura fragorosa dovuta ad un eccesso di pressione dall’interno”; e che il contratto andasse interpretato nel senso che per pressione “eccessiva” del macchinario dovesse intendersi soltanto quella superiore alle capacita’ di resistenza del macchinario sottoposto a pressione, secondo quanto previsto dal progetto.

Accerto’, quindi, in facto, che nel caso di specie al momento dello scoppio la pressione all’interno dell’autoclave era inferiore a quella massima consentita; e che la causa dello scoppio fu verosimilmente un deficit strutturale del meccanismo di chiusura dell’autoclave, non una pressione superiore a quella massima tollerata dal macchinario.

Concluse che non si era verificato alcun “eccesso di pressione”, come richiesto dal contratto, e che di conseguenza il sinistro non fosse indennizzabile.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da tutte le parti:

(-) dalla (OMISSIS) in via principale sulla base di tre motivi;

(-) dalla (OMISSIS) in via incidentale sulla base di sette motivi;

(-) dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) in via incidentale condizionata, sulla base di un solo motivo.

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto dai tre coassicuratori; questi ultimi e la (OMISSIS) hanno altresi’ depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

1.1. Le societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) col proprio ricorso incidentale condizionato hanno lamentato che la sentenza impugnata sarebbe affetta da extrapetizione: hanno, dunque, sollevato una questione pregiudiziale di rito.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente e risalente contrasto, hanno stabilito che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorita’ solo se:

(a) le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito poste col ricorso incidentale siano rilevabili d’ufficio;

(b) le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito poste col ricorso incidentale non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito.

Quando, invece, il giudice di merito si sia pronunciato sulle questioni in esame, il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualita’ dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009, Rv. 606973).

1.3. Nel caso di specie si verte nell’ipotesi considerata per ultima. Le tre societa’ assicuratrici controricorrenti, infatti, gia’ in appello lamentarono che la sentenza di primo grado fosse affetta dal vizio di ultrapetizione, e su tale questione la Corte d’appello si pronuncio’, negando l’esistenza del vizio. Trattandosi dunque di questione rilevabile d’ufficio, e proposta e decisa in appello, e poiche’ – per quanto si dira’, il ricorso proposto dalla (OMISSIS) andra’ dichiarato fondato, il ricorso incidentale condizionato va dunque esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2.

1.4 Dopo l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalle tre societa’ assicuratrici, sara’ esaminato per primo il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS), in omaggio al principio della ragione piu’ liquida: infatti, come si dira’ in seguito, mentre tale ricorso va dichiarato fondato nel merito, quello proposto dalla (OMISSIS) va dichiarato inammissibile, e sara’ esaminato al solo fine della regolazione delle spese.

l.5. L’accoglimento del ricorso proposto dalla (OMISSIS), nondimeno, giovera’ alla (OMISSIS), poiche’ l’accertamento della sussistenza o meno del debito dell’assicuratore non puo’ essere difforme per l’assicurato rispetto al terzo vincolatario.

Infatti la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto o la costruzione del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di sinistro, sull’eventuale indennita’ dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 11706 del 20/05/2009, Rv. 608465).

Quale che fosse la qualificazione sostanziale che si volesse attribuire a tale fattispecie (cessione di credito futuro, garanzia atipica, delegatio solvendi), identici restano nel presente giudizio gli effetti sul piano processuale. Infatti, avendo le tre societa’ assicuratrici domandato l’accertamento dell’insussistenza della propria obbligazione tanto nei confronti dell’assicurato, quanto nei confronti del terzo vincolatario, si e’ creata in tal modo una situazione di c.d. litisconsorzio unitario, avendo le attrici di propria iniziativa esteso la lite ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all’articolo 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l’accertamento scaturente da essa (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 22278 del 21/10/2009, Rv. 610406). Da cio’ consegue che l’accoglimento del ricorso della (OMISSIS) estende i propri effetti alla (OMISSIS), trattandosi di cause inscindibili.

1.6. Questo dunque, sara’ l’ordine con cui le questioni poste dalle parti saranno vagliate nella presente decisione:

(a) il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS);

(b) le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS);

(c) il ricorso della (OMISSIS);

(d) il ricorso della (OMISSIS).

2. Il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).

2.1. Le societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto complessivamente quattro ricorsi incidentali condizionati: uno in seguito alla notifica del ricorso principale da parte della (OMISSIS), gli altri tre in seguito alla notifica del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS).

Il primo di tali ricorsi incidentali e’ stato proposto congiuntamente dalle tre societa’ coassicuratrici, e notificato alla (OMISSIS) il 16.12.2014; gli altri tre controricorsi sono stato proposti separatamente, e notificati alla (OMISSIS) tra il 24 ed il 27.1.2015.

Tutti e quattro i ricorsi incidentali di cui si discorre hanno, sul punto qui in esame, identico contenuto.

2.2. I tre coassicuratori nei propri ricorsi incidentali sostengono che la sentenza d’appello sarebbe viziata da nullita’, per avere ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse affetta da ultrapetizione.

Svolgono, al riguardo, la seguente tesi:

(a) nella fase stragiudiziale, l’assicurato ed i tre coassicuratori erano in disaccordo sulla entita’ della pressione che causo’ lo scoppio dell’autoclave: il primo sostenendo che questo fu causato da un picco di pressione superiore a quello massimo tollerato dall’autoclave; i secondi replicando che la pressione della macchina al momento dello scoppio era al di sotto di quella massima tollerabile, e che lo scoppio si verifico’ a causa della difettosa tenuta del portello di chiusura dell’autoclave. Tuttavia nessuna delle parti aveva mai dubitato del fatto che il contratto dovesse interpretarsi nel senso che lo scoppio di macchinari, causato da una pressione inferiore a quella massima da essi tollerata, non rientrasse tra i sinistri indennizzabili;

(b) di conseguenza, con la propria domanda di accertamento, i tre coassicuratori avevano domandato al Tribunale di accertare quale fosse l’entita’ della pressione interna dell’autoclave al momento dello scoppio;

(c) il Tribunale, invece, andando al di la’ di questo thema decidendum, si era spinto a stabilire come dovesse intendersi il contratto, nella parte in cui definiva il concetto di scoppio come “eccesso di pressione interna”, ed aveva concluso che dovesse ritenersi “scoppio” indennizzabile anche quello provocato da una pressione inferiore a quella massima di esercizio, rivelatasi pero’ esiziale a causa di un cedimento strutturale del macchinario.

2.3. Il motivo unico dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.

L’oggetto del giudizio si determina in base sia a quanto richiesto dall’attore, sia a quanto eccepito dal convenuto.

Nel caso di specie le societa’ attrici chiesero ai Tribunale di accertare che esse nulla dovessero all’assicurata; e quest’ultima – cosi’ come il suo finanziatore – chiese in via riconvenzionale di condannare i tre coassicuratori al pagamento dell’indennizzo.

Domanda principale e domanda riconvenzionale investirono dunque il Tribunale del potere di stabilire se lo scoppio di una autoclave obbligasse i coassicuratori al pagamento dell’indennizzo secondo le previsioni del contratto: ed a tanto il Tribunale provvide.

2.4. La (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) sostengono tuttavia che vi sarebbe stata ultrapetizione, perche’ nessuna delle parti, nel giudizio di merito, aveva mai contestato in che modo dovesse intendersi la definizione contrattuale, secondo cui lo scoppio consisteva nel “repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione”.

Sicche’, non essendovi contestazione sul punto, il Tribunale doveva dare per pacifico che, per contratto, lo “scoppio” fosse solo quello causato da una pressione superiore a quella massima di esercizio.

Secondo la prospettazione delle ricorrenti, in sostanza, al giudice cui sia chiesto di accertare in facto se sia verificato il sinistro previsto da una polizza contro i danni, sarebbe inibito stabilire in iure quali fossero le previsioni contrattuali al riguardo, e come dovessero interpretarsi.

2.5. Si tratta di una tesi infondata.

Dinanzi ad un testo contrattuale del quale si invochi o si neghi in giudizio l’efficacia, il giudice di merito ha il compito di accertare se il contratto esista, quale ne sia il contenuto, e quali ne siano gli effetti giuridici. L’accertamento dell’esistenza del contratto, cosi’ come la ricognizione del suo effettivo contenuto, costituiscono questioni di fatto: rispetto ad esse, pertanto, il giudice e’ vincolato dalle deduzioni delle parti, e non puo’ d’ufficio ritenere che le parti abbiano concluso patti di contenuto diverso rispetto a quanto da esse concordemente sostenuto in giudizio.

Individuare gli effetti giuridici della volonta’ manifestata dalle parti, invece, e’ questione di diritto, rispetto alla quale il giudice non e’ vincolato ne’ dalle prospettazioni di parte, ne’ dal principio di non contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 18/03/2005, Rv. 580843).

Pertanto al giudice cui si chieda di affermare l’esistenza d’un diritto di credito in tesi scaturente da un contratto, del quale sia certo il contenuto letterale, non e’ inibito adottare una interpretazione del testo contrattuale diversa da quella adottata dalle parti.

Detto altrimenti, la causa petendi, in base alla quale individuare la domanda di parte, consiste non nelle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensi’ nell’insieme delle circostanze di fatto poste a base di questa. Da cio’ discende che l’interpretazione di un negozio giuridico prospettata dall’attore a sostegno della propria pretesa non vale di per se’ a identificare i limiti della domanda, e non puo’ costituire parametro alla cui stregua valutare la novita’ della domanda o il rispetto da parte del giudice del principio della necessaria corrispondenza della pronunzia alla richiesta (cosi’ Sez. L, Sentenza n. 9176 del 15/09/1997, Rv. 508025). Se, dunque, la domanda si identifica in base ai presupposti di fatto che la sorreggono, non in base alle ragioni in diritto che la illustrano, non sussiste alcun vizio di ultra – od extrapetizione se il giudice qualifichi od interpreti il rapporto controverso in modo diverso rispetto alle parti, come ripetutamente affermato da questa Corte (a partire dalla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 01/10/1976, Rv. 382002, con principio costantemente ribadito, tra le altre, da Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/07/2012, Rv. 624003; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564508, quest’ultima proprio avente ad oggetto un caso in cui il giudice ha interpretato gli effetti giuridici d’un patto contrattuale in modo diverso rispetto alla prospettazione di parte). Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’articolo 112 c.p.c., non vieta dunque al giudice ne’ di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, ne’ di rilevare ex officio – indipendentemente dall’iniziativa del convenuto – la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva della pretesa attorea, “in quanto cio’ non rientra nella configurazione giuridica delle eccezioni in senso tecnico, ma attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge” (cosi’ Sez. L, Sentenza n. 3350 del 20/05/1986, Rv. 446312).

2.6. Si applichino ora questi principi al caso di specie. Le due societa’ convenute posero, a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell’indennizzo, le seguenti allegazioni in fatto: (a) l’esistenza d’un contratto di assicurazione; (b) l’esistenza d’una clausola che obbligava l’assicuratore al pagamento d’un indennizzo nel caso di scoppio. Questi erano i presupposti fattuali posti a fondamento della causa petendi. Stabilire, invece, se quella clausola fosse idonea a produrre l’effetto giuridico invocato dall’assicurata, costituiva una valutazione giuridica, per quanto detto sottratta al vincolo della prospettazione di parte.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS).

3.1. Col primo motivo del proprio ricorso incidentale la (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si assume violato l’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe pronunciato una sentenza viziata da nullita’, per non avere esaminato le difese svolte dalla (OMISSIS) nell’appello incidentale, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate in grado di appello.

Lamenta che nei suddetti scritti difensivi aveva sottoposto all’esame della Corte d’appello questioni decisive sia con riferimento alla corretta interpretazione del contratto di assicurazione, sia con riferimento all’individuazione delle reali cause dell’incidente oggetto del contendere. Le une e le altre, tuttavia, erano state trascurate dal giudice d’appello, ne’ la sentenza impugnata mostrava di averle esaminate anche solo al fine di rigettarle.

3.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.

In esso, infatti, nella sostanza la ricorrente lamenta che il giudice non avrebbe esaminato tutte le tesi difensive da essa svolte in grado di appello. Ma il giudice di merito non e’ tenuto a prendere in esame tutte le argomentazioni difensive svolte delle parti, essendo sufficiente che dia conto della propria decisione in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto. Non e’ concepibile, dunque, un autonomo vizio di “omesso esame delle difese delle parti”, perche’ delle due l’una: o la decisione e’ conforme a diritto, ed allora essa e’ incensurabile, abbia o non abbia il giudice esaminato e confutato ogni singolo argomento difensivo. Oppure, all’opposto, la decisione e’ difforme dai diritto, ed allora essa sara’ impugnabile per questa ragione, e non perche’ sia stato omesso l’esame d’una tesi difensiva.

4. Il secondo motivo del ricorso (OMISSIS).

4.1. Col secondo motivo del proprio ricorso incidentale la (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assume violato l’articolo 132 c.p.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Nella illustrazione del motivo vengono formulati piu’ profili di censura:

(a) con un primo profilo si assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perche’, dopo avere affermato che nello stabilimento della (OMISSIS) si verifico’ uno scoppio, ha soggiunto che l’incidente fu causato da un cedimento meccanico e non da “eccesso di pressione”;

(b) con un secondo profilo si assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, la’ dove la Corte d’appello ha rilevato che la polizza garantiva il solo danno dovuto ad “eccesso di pressione”, ed affermato che tale “eccesso” andava determinato con riferimento alla pressione normale di esercizio. Sostiene la (OMISSIS) che tale motivazione sarebbe carente, perche’ la Corte d’appello non ha spiegato perche’ mai doveva ritenersi “eccessiva” solo la pressione eccedente quella normale di esercizio;

(c) con un terzo profilo si assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare il contenuto dell’articolo 11 della polizza, il quale stabiliva l’obbligo di indennizzo per gli scoppi “non causati da ordigni”;

(d) con un quarto profilo di censura, infine, assume la (OMISSIS) che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, la’ dove ha escluso che nell’interpretazione della polizza dovesse tenersi conto della “convenzione” (scilicet, il contratto di finanziamento) stipulata tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), in virtu’ della quale la prima aveva assunto l’obbligo nei confronti della seconda di stipulare una polizza a copertura dei “rischi di scoppio”, senza imitazioni di sorta.

4.2. Il motivo e’ inammissibile in tutti i suoi profili.

La societa’ ricorrente, infatti, col motivo in esame intende dolersi:

(a) della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, in particolare per quanto riguarda le cause dello scoppio;

(b) della interpretazione del contratto di assicurazione adottata dal giudice di merito.

Per farlo, cerca di sostenere la tesi secondo cui, tanto nella ricostruzione dei fatti, quanto nella interpretazione del contratto, la motivazione della Corte d’appello sarebbe cosi’ oscura e contraddittoria da doversi reputare addirittura “mancante”, per i fini di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Si tratta di un tesi insostenibile. La nullita’ della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., e’ infatti prospettabile quando a motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia cosi’ oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.

Non e’ questo il nostro caso: la Corte d’appello ha infatti dedicato ampio spazio ad illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa della (OMISSIS). Ragioni che, giuste o sbagliate che fossero, certamente non possono dirsi ne’ mancanti, ne’ inintelligibili.

5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso (OMISSIS).

5.1. Col terzo, col quarto e col quinto motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1362, 1363 e 1364 c.c., nonche’ l’articolo 132 c.p.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

I tre motivi lamentano nella sostanza la violazione delle regole legali di ermeneutica, e possono essere esaminati congiuntamente.

In essi si sostiene che la polizza stipulata dalla (OMISSIS) garantiva l’assicurato contro il rischio di danni derivati da scoppi provocati da “eccesso di pressione”; il contratto, pero’, non precisava come dovesse intendersi la atecnica espressione di “eccesso di pressione”.

La Corte d’appello – prosegue la ricorrente -, posta dinanzi a questa previsione oggettivamente ambigua, l’aveva interpretata nel senso che per “eccesso di pressione” dovesse intendersi unicamente la pressione eccedente quella massima tollerata dal macchinario scoppiato, secondo le specifiche progettuali.

Cosi’ statuendo, conclude la ricorrente (OMISSIS), la Corte d’appello ha violato vari canoni legali di interpretazione dei contratti, ed in particolare:

(a) l’articolo 1362 c.c., per non avere ricercato la comune volonta’ delle parti, in particolare non tenendo conto del fatto che la polizza era stata stipulata in esecuzione d’un obbligo in tal senso previsto dai contratti di finanziamento stipulati tra (OMISSIS) e (OMISSIS), sicche’ essa doveva essere interpretata anche alla luce delle previsioni di questi ultimi.

(b) l’articolo 1363 c.c., per non avere interpretato le clausole le une per mezzo delle altre;

(c) l’articolo 1367 c.c., per avere adottato una interpretazione che privava il contratto di effetto: l’articolo 12 delle condizioni generali di polizza, infatti, escludeva nel caso di scoppio determinato da difetto di materiale l’indennizzabilita’ dei soli danni alla macchina scoppiata; questa previsione, sostiene la (OMISSIS), non avrebbe avuto alcun senso se davvero la polizza avesse escluso dall’indennizzabilita’ tutti gli scoppi causati da pressioni inferiori a quelle normale di esercizio;

(d) l’articolo 1370 c.c., perche’ al cospetto d’una clausola ambigua l’aveva interpretata a favore del predisponente.

5.2. La (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno eccepito l’inammissibilita’ di questi tre motivi, in ragione della loro novita’. Espongono al riguardo, che in primo grado la (OMISSIS) dichiaro’ espressamente di “non intendere prendere posizione circa l’indennizzabilita’ o meno del sinistro”, limitandosi a chiedere di essere dichiarata creditrice dell’indennizzo, se questo fosse risultato dovuto. Solo con la seconda memoria prevista dall’articolo 183 c.p.c., comma 6, la (OMISSIS) inizio’ a sostenere la tesi della indennizzabilita’ del sinistro, aderendo alle deduzioni sul punto della (OMISSIS).

5.3. L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso incidentale della (OMISSIS) e’ infondata.

E’ vero che la (OMISSIS), a p. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, formulo’ l’affermazione riportata al precedente, e sulla quale le tre societa’ assicuratrici fondano l’eccezione di mutatio libelli. E’ altresi’ vero, tuttavia, che la qualificazione e l’interpretazione cosi’ della domanda, come dell’eccezione, deve avvenire non estrapolando singoli passi dal contesto dell’atto, ma valutando quest’ultimo nel suo complesso, e leggendo tutte le parti insieme.

Nel caso di specie la (OMISSIS) alle pp. 4, 12 e 13 formulo’ una chiara ed inequivoca domanda riconvenzionale di condanna dei tre coassicuratori, pro quota, al pagamento in proprio favore in proprio favore dell’indennizzo contrattualmente dovuto, “qualora venisse accertata l’indennizzabilita’ del sinistro”.

La (OMISSIS), quindi, ha formulato una domanda di condanna, rimettendosi alla valutazione del giudice circa l’accertamento dell’operativita’ del contratto: e dunque in merito ad una valutazione di diritto.

La parte la quale non prenda posizione su una questione in iure, dichiarando di rimettere al giudice la relativa valutazione, non incorre in una inammissibile mutatio libelli se nel corso del giudizio o addirittura in sede di gravame, re melius perpensa, decida di abbandonare questa posizione agnostica, e sposare una delle tesi in discussione.

Si ha, infatti, mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e piu’ ampio oppure una causa petendi fondata su fatti mai prospettati prima, sottoponendo in tal modo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di ampliare non gia’ l’oggetto del pronuntiare, ma anche quello del cognoscere (principi pacifici: da ultimo, in tal senso, Sez. 3, sentenza 24.4.2015 n. 8394).

Nessun ampliamento del cognoscere demandato al giudice si ha, tuttavia, quando il convenuto dapprima dichiari di volersi “rimettere alla giustizia” circa una domanda attorea, e successivamente – in corso di causa o in appello – decida di sostenere o contrastare una determinata questione di diritto, ma non di fatto (come appunto l’interpretazione d’una norma, la qualificazione d’un contratto, l’individuazione degli effetti giuridici d’un negozio).

La dichiarazione di “rimettersi al giudice” o similare, infatti, non costituisce acquiescenza alla domanda attorea, non essendo concepibile una acquiescenza preventiva. Quella dichiarazione significa semplicemente richiedere al giudice la corretta applicazione al caso concrete delle norme di legge che Io disciplinano, secondo il principio iura novit curia. Pertanto la formula predetta non puo’ valere come sostanziale manifestazione di disinteresse di una parte all’esito del giudizio, ne’ come preventiva accettazione di una qualsiasi pronunzia.

Questi principi costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, essendo essi affermati ormai da oltre cinquant’anni: ex multis, in tal senso, Sez. trib., sentenza 27.1.2014 n. 1553, Rv. 629450; Sez. 2, Sentenza n. 23935 del 23/12/2004, Rv. 579478; Sez. 1, Sentenza n. 12419 del 07/07/2004, Rv. 576423; Sez. L, sentenza 13.2.1987 n. 1593; Sez. L, Sentenza n. 3424 del 22/05/1986, Rv. 446380; Sez. L, Sentenza n. 2444 del 12/04/1985, Rv. 440284; Sez. 1, Sentenza n. 5686 del 12/11/1984, Rv. 437360; Sez. 1, Sentenza n. 2889 del 22/07/1976, Rv. 381641; Sez. 2, Sentenza n. 98 del 10/01/1967, Rv. 325778; Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 08/07/1964, Rv. 302571; Sez. 2, Sentenza n. 488 de 12/03/1960, Rv. 880871.

L’atteggiamento processuale di chi “si rimetta” al giudice circa una questione di diritto, pertanto, non preclude ne’ la successiva prospettazione di eccezioni di diritto (ad esclusione ovviamente di quelle in senso stretto, cioe’ riservate all’iniziativa di parte e non rilevabili d’ufficio), ne’ l’esercizio del diritto di impugnativa.

L’eccezione di inammissibilita’ dei tre motivi di ricorso in esame va dunque dichiarata infondata in base al seguente principio di diritto:

La dichiarazione di “rimettersi al giudice” (o similare) in merito ad una determinata valutazione di diritto non costituisce acquiescenza alle richieste di controparte e non impedisce, nel prosieguo del giudizio, di abbandonare tale atteggiamento agnostico e propugnare la correttezza di una soltanto tra le questioni giuridiche oggetto del contendere.

5.4. Nel merito, tutti e tre i motivi di ricorso riassunti al 5.1 sono fondati. Il contratto che la Corte d’appello era chiamata ad interpretare era un contratto di assicurazione contro i danni ad uno stabilimento industriale, nel quale il rischio assicurato era – per quanto qui rileva – descritto nei seguenti termini: “sono oggetto dell’assicurazione i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi”.

Il rischio di scoppio era cosi’ definito dal medesimo contratto: “repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio”.

Lo stesso contratto, infine, con clausola di delimitazione de rischio, escludeva dall’indennizzabilita’ i danni “alla macchina ad all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento e’ determinato da usura, corrosione o difetti di materiale”.

5.5. La Corte d’appello ha accertato in fatto che l’esplosione dell’autoclave fu dovuta ad un vizio strutturale: in buona sostanza, al fatto che un portello di chiusura dell’autoclave non resse alla pressione interna, quantunque quest’ultima non eccedesse quella normale di esercizio.

Dovendo dunque stabilire se il fatto appena descritto rientrasse o meno tra i rischi oggetto del contratto, la Corte d’appello l’ha escluso, cosi’ argomentando:

(a) il contratto definiva “lo scoppio” come il “dirompersi di contenitori” causato da “eccesso di pressione”;

(b) la pressione di un fluido deve ritenersi “eccessiva” solo quando superi le capacita’ progettuali di tenuta del macchinario su cui si esercita;

(c) nel caso di specie, al momento dello scoppio la pressione interna dell’autoclave era inferiore a quella massima consentita;

(d) l’autoclave scoppio’ perche’ si ruppe il sistema di chiusura, progettato in modo difettoso.

La conclusione cui e’ pervenuta la Corte e’ che pertanto nel caso di specie non ci fu alcuno “scoppio” ai sensi di polizza, ma solo un “cedimento strutturale” dell’autoclave, escluso dai danni indennizzabili (cosi’ la sentenza d’appello, p. 13, secondo capoverso, e 15, quarto capoverso).

5.6. La motivazione appena riassunta viola gli articoli 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c..

5.6.1. In primo luogo dal giudice d’appello e’ stato violato l’articolo 1362 c.c., perche’ ha adottato una interpretazione incoerente tanto con la lettera del contratto, quanto con la volonta’ delle parti.

L’interpretazione adottata dalla Corte capitolina (secondo cui ai sensi di polizza si ha “scoppio causato da eccesso di pressione” quando al momento del fatto la pressione interna del macchinario ecceda quella massima tollerata secondo le previsioni progettuali) e’ innanzitutto incoerente col testo del contratto.

Il lemma “eccesso” dal punto di vista della logica formale esprime un concetto relativo, non assoluto. Nulla, infatti, puo’ essere “eccessivo” di per se’, ma puo’ esserlo solo in relazione a qualcos’altro, che costituisca il termine di paragone. Una condanna a 4 anni di reclusione, ad esempio, e’ “eccessiva” per chi abbia rubato una mela, non per chi abbia ucciso un uomo; cosi’ come un carico di 1000 chilogrammi e’ “eccessivo” per una bicicletta, ma non per un autoarticolato. Una pressione di 9 bar, allo stesso modo, puo’ essere “eccessiva” per una autoclave difettosa, ma non per una autoclave efficiente.

Nel caso oggetto del presente giudizio il contratto non stabiliva in alcun modo se la pressione “eccessiva” fosse soltanto quella superiore al valore massimo tollerabile dal macchinario in condizioni normali di esercizio, ovvero potesse essere anche quella idonea a “dirompere” (come recita la polizza) un macchinario difettoso.

La Corte d’appello, pertanto, dinanzi ad una clausola lessicalmente cosi’ ambigua, non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva. Essa, invece, avrebbe dovuto applicare tutti gli altri criteri legali di ermeneutica, che invece sono rimasti inesplorati.

Deve solo aggiungersi come vadano fermamente respinte le osservazioni svolte, in senso contrario, dai tre coassicuratori, in particolare alle pp. 103 – 104 del proprio ricorso incidentale datato 25.11.2014.

Secondo la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS), infatti, l’interpretazione adottata dal Tribunale e disattesa dalla Corte d’appello, finirebbe per tradursi in una autentica manipolazione del contratto, perche’ attribuirebbe all’espressione “dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna” lo stesso significato dell’espressione “repentino dirompersi di contenitori per pressione interna”.

Si tratta di una allegazione dimentica del fatto che la nostra lingua conosce le figure retoriche dell’endiadi (“precipitare dall’alto” nulla aggiunge rispetto a “precipitare”), dell’enfasi (“e’ severamente vietato” non ha nessun significato precettivo maggiore rispetto a “e’ vietato”) e della perifrasi “fare un viaggio” non ha alcun significato diverso da “viaggiare”). Non vi sarebbe dunque nulla di anomalo nell’adottare una interpretazione che intenda l’espressione “scoppio causato da eccesso di pressione interna” come equivalente a “scoppio causato da pressione interna”. La soluzione propugnata dai tre assicuratori qui resistenti si sarebbe potuta sostenere solo a fronte d’una clausola che con inequivoca chiarezza avesse affermato che per “scoppio” dovesse intendersi l’eccesso di pressione rispetto a quella massima tollerabile in condizioni normali di esercizio.

Inequivoca chiarezza che, e’ bene ricordare, in tema di assicurazione e’ imposta dal secolare obbligo di uberrima bona fides gravante su ambo le parti; di cui costituivano espressione, gia’ all’epoca della stipula del contratto, gli articoli 1175 e 1375 c.c.; e che oggi e’ imposta all’assicuratore sia dall’articolo 166 cod. ass., secondo cui “Il contratto (…) va redatto in modo chiaro ed esauriente”, sia dagli articoli 5 e 31 Reg. Isvap 16.10.2006 n. 5, norme che per quanto detto non costituiscono altro che emersione normativa d’un precetto gia’ immanente nell’ordinamento.

Se dunque i compilatori della polizza offerta alla (OMISSIS), ed unilateralmente predisposta, adottarono soluzioni lessicali incerte od ambigue, imputent sibi, restando fermissimamente escluso che possano ricadere sull’assicurato le conseguenze della modestia letteraria o dell’insipienza scrittoria dell’assicuratore.

5.6.2. L’articolo 1362 c.c., poi, e’ stato violato dalla Corte d’appello per avere questa adottato una interpretazione del contratto incoerente con la volonta’ delle parti.

La (OMISSIS), con la polizza oggetto del contendere, aveva inteso assicurare contro i danni uno stabilimento industriale. Lo stabilimento industriale era stato costruito col finanziamento ricevuto da una banca, e quest’ultima aveva accordato il proprio credito all’imprenditore esigendo da questi la stipula d’una polizza a copertura – tra gli altri – dei danni derivanti da “scoppi in genere”.

L’esistenza del finanziamento era nota ai coassicuratori, i quali si erano obbligati in caso di sinistro a versare l’indennizzo al terzo finanziatore. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto in primo luogo domandarsi se fosse ipotizzabile un collegamento negoziale di tipo funzionale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, come rendeva evidente l’esistenza stessa della appendice di vincolo; ed in secondo luogo verificare se tale collegamento funzionale illuminasse o meno lo scopo avuto di mira da assicurato ed assicuratore, ovvero garantire lo stabilimento contro il rischio di “scoppi in genere”, cosi’ come indicato nel contratto di finanziamento.

5.6.3. La Corte d’appello ha, in terzo luogo/violato il combinato disposto degli articoli 1363 e 1367 c.c.;

Essa infatti non ha tenuto conto che la polizza (articolo 12), nel caso di scoppio causato da difetti del macchinario, escludeva la copertura dei soli danni al macchinario scoppiato. Se, dunque, si escludesse l’indennizzabilita’ dei danni da scoppio non causato da eccesso di pressione, quella clausola non avrebbe avuto ragion d’essere, perche’ lo scoppio causato da usura comunque non sarebbe mai stato indennizzabile.

5.6.4. La Corte d’appello ha, in quarto luogo, violato l’articolo 1370 c.c.

Si e’ gia’ detto, infatti, che il contratto di assicurazione definiva il rischio assicurato come “lo scoppio causato da eccesso di pressione”: formula, per quanto detto, assai ambigua.

Questa ambiguita’, ove non fosse stata superabile col ricorso ai criteri di cui agli articoli 1362 – 1369 c.c., avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare il criterio dell’interpretatio contra proferentem, e dunque intenderla in senso sfavorevole a chi quella clausola predispose: ovvero ai coassicuratori, non essendo mai stato in discussione nei presente giudizio che il contratto di assicurazione e’ stato stipulato, come e’ d’uso, sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte.

Nel caso di specie invece, nonostante la rilevata ambiguita’ letterale e nonostante la Corte d’appello non abbia fatto ricorso a nessun altro criterio legale interpretativo, la clausola e’ stata interpretata in modo favorevole al predisponente.

5.7. I tre motivi di ricorso qui in esame vanno dunque accolti, in applicazione del seguente principio di diritto, cui si atterra’ il giudice del rinvio:

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, e’ inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dall’articolo 1362 c.c. e ss., ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’articolo 1370 c.c..

6. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso della (OMISSIS).

6.1. Col sesto e col settimo motivo del proprio ricorso incidentale la (OMISSIS) dichiara di volere impugnare, “per scrupolo di completezza”, due passaggi della sentenza che sono soltanto obiter dicta, nei quali il giudice d’appello – dopo avere escluso l’operativita’ della polizza – si e’ inutilmente soffermato ad esaminare se rilevasse una colpa dell’assicurato ai fini dell’esclusione dell’indennizzo, e se la (OMISSIS) avesse diritto all’indennizzo quale vincolatario.

6.2. Ambedue i motivi sono, ovviamente, inammissibili, perche’ non hanno ad oggetto alcuna concreta statuizione suscettibile di passare in giudicato.

7. Il primo motivo del ricorso (OMISSIS).

7.1. Col primo motivo del proprio ricorso la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare la causa dello scoppio: questo infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, non avvenne affatto a causa della sollecitazione meccanica del portello dell’autoclave, come ritenuto dal giudice d’appello. Da qui la conseguenza che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso che il rischio concretamente avveratosi rientrasse tra quelli previsti dal contratto.

7.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile. Infatti, sebbene il ricorrente dichiari di volersi dolere dell’interpretazione del contratto, tutto il motivo (pp. 45-50 del ricorso (OMISSIS)) si dilunga a disquisire di tipiche questioni di fatto: e cioe’ quale sia stata la dinamica dello scoppio. Questioni che, ricostruite in facto dal giudice di merito, non possono essere (ri)esaminate in questa sede sotto il profilo della violazione di legge.

8. Il secondo motivo del ricorso (OMISSIS).

8.1. Anche col secondo motivo del proprio ricorso la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si deduce, al riguardo, che la (OMISSIS) aveva ottenuto un finanziamento dalla (OMISSIS) per costruire l’impianto distrutto dall’esplosione piu’ volte ricordata.

Nel relativo contratto si imponeva alla (OMISSIS) di stipulare una polizza a copertura dei danni derivanti da “scoppi in genere”. Pertanto, poiche’ l’assicuratore conosceva l’esistenza del contratto di finanziamento e il suo contenuto, la polizza assicurativa andava interpretata alla luce di esso: e dunque ritenendo che i danni da scoppio fossero coperti quale che fosse la causa dello scoppio.

8.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile. Da un lato, perche’ la ricorrente non indica nemmeno una delle norme sull’interpretazione dei contratti che assume essere stata violata, sicche’ non delimita la questione di diritto che intende sottoporre a questa Corte; dall’altro lato, perche’ non trascrive le clausole della cui erronea interpretazione si duole, in violazione del principio di chiarezza e specificita’ del ricorso per cassazione, imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6.

9. Il terzo motivo del ricorso (OMISSIS).

9.1. Col terzo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe esaminato e confutato la nozione di “scoppio” che il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione, e questa omissione costituirebbe un “omesso esame di fatto decisivo”.

9.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.

La sentenza della Corte d’appello impugnata in questa sede e’ stata depositata il 12.5.2014. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte te risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

9.3. Nel caso di specie, le cause e le modalita’ di accadimento del sinistro sono state ampiamente esaminate dalla Corte d’appello, e l’eventualita’ che uno o piu’ degli elementi istruttori acquisiti al giudizio non siano stati da questa sottovalutati e’ circostanza che non consente piu’ il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo.

10. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) accoglie il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a.;

-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a.;

-) rigetta il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., dalla (OMISSIS) s.p.a. e dalla (OMISSIS) s.p.a.;

-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

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