Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 16 settembre 2015, n. 18165
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13165-2009 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7792/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2008 R.G. N. 9457/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall’ing. (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) e, riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di dirigente a far tempo dal 1.1.2000, ha dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento intimato dall’Istituto ai sensi della Legge n. 223 del 1991, articolo 24 sul presupposto dell’essere il (OMISSIS) inquadrato nella qualifica di funzionario con il grado di Vice Direttore e con la qualifica di Coordinatore dell’Area Affari; per l’effetto, ha condannato l’appellata al pagamento delle differenze retributive e dell’indennita’ di mancato preavviso, nonche’ alla differenza tra il TFR corrisposto e quello dovuto in base al superiore inquadramento, oltre accessori.
La Corte territoriale ha osservato che:
a) non poteva essere accolta la tesi dell’appellata secondo cui la clausola contrattuale subordinava l’attribuzione della qualifica dirigenziale all’esistenza di un riconoscimento formale da parte del datore di lavoro; se in tal senso dovesse interpretarsi la clausola contrattuale, questa sarebbe nulla, poiche’ in contrasto con l’oggettivita’ dell’inquadramento, entro tali limiti dovendo essere inteso il rinvio operato dall’articolo 2095 c.c. alla disciplina contrattuale;
b) la norma contrattuale di settore, del resto, faceva riferimento alla copertura in azienda di un ruolo comportante un elevato grado di professionalita’, di autonomia e di potere discrezionale nell’esplicazione di funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda, in tal modo richiamando la nozione c.d. ordinamentale di dirigente, secondo cui il tratto distintivo della qualifica dirigenziale rispetto a quella dell’impiegato con funzioni direttive e’ dato dall’ampiezza delle funzioni, estese per la prima qualifica all’intera azienda o ad un ramo autonomo di essa e tali da incidere, per effetto dell’autonomia e delle discrezionalita’ delle decisioni, sull’andamento della stessa azienda e che invece sono circoscritte, nella seconda ipotesi, ad un settore, ramo o servizio o ufficio;
c) nel caso di specie, il ricorrente aveva svolto, dall’ottobre 1999 all’aprile 2001, mansioni di coordinatore dell’Area Affari, in sostituzione del dirigente dr. (OMISSIS), che si era dimesso; in tale Area erano confluiti le attivita’ del Servizio Crediti e del Servizio Commerciale e ad essa appartenevano circa settanta unita’; nella sua qualita’ di coordinatore dell’Area Affari, il ricorrente aveva assunto anche il coordinamento e il controllo operativo dell’attivita’ delle strutture periferiche della Filiale di Milano, degli Uffici di rappresentanza di (OMISSIS), nonche’ delle cinque rappresentanze di (OMISSIS);
d) il quadro delle funzioni ricoperte deponeva per l’esercizio di poteri di rilievo dirigenziale, essendo il ricorrente stato preposto ad un ramo autonomo dell’Azienda, quale l’Area Affari che incorporava il Servizio Clienti e il Servizio Commerciale, con il relativo personale, “servizi che, nell’ambito di un Istituto di credito, con tutta evidenza, si occupano di attivita’ fondamentali per l’Azienda e le cui funzioni incidono, pertanto, immediatamente sugli obiettivi e sulle finalita’ primarie dell’Istituto”;
e) l’incarico era stato conferito al ricorrente direttamente dall’Amministratore delegato dell’Istituto, alle cui dirette dipendenze il ricorrente era posto, svincolato dalla dipendenza gerarchico funzionale dal Direttore Generale; l’attivita’ dell’appellante, al di la’ delle linee generali tracciate dall’Amministratore delegato, era del tutto autonoma e discrezionale; inoltre, l’appellante partecipava, al pari degli altri dirigenti, ai comitati di Direzione presieduti dall’Amministratore delegato; l’ing. (OMISSIS) aveva alle proprie dipendenze funzionali risorse del suo stesso livello di inquadramento e coordinava piu’ funzionari preposti a unita’ organizzative costituenti, nel loro complesso, un settore autonomo dell’Istituto;
f) pure dall’esame delle declaratorie dei profili di cui al CCNL poteva riscontrarsi che le caratteristiche della posizione occupata dal ricorrente non erano riconducibili a quelle esemplificate nel livello dei quadri direttivi;
g) inoltre, non solo il (OMISSIS), ma anche i precedenti responsabili del Servizio erano tutti dirigenti; pertanto, se e’ vero che non esiste nel nostro ordinamento un principio di parita’ intersoggettiva, e’ altresi’ vero che la situazione sopra descritta evidenziava che tale servizio era stato considerato fondamentale dall’Azienda, tale da richiedere che allo stesso fossero preposti dei dirigenti;
h) in conclusione, il licenziamento era inefficace in quanto la Legge n. 223 del 1991 non era applicabile al ricorrente in ragione della qualifica dirigenziale, essendo tale figura estranea al personale soggetto alla procedure di mobilita’, ai sensi del rinvio disposto dall’articolo 24 all’articolo 4, comma 9, della stessa legge.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in otto quesiti di diritto. L’intimato resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa’ ricorrente, denunciando violazione di legge e di contratto collettivo, articola plurimi quesiti di diritto, del seguente tenore:
1) se la sentenza impugnata violi l’articolo 112 cod. proc. civ. e articolo 2077 cod. civ. per non avere posto a base della verifica di congruita’ dell’inquadramento dell’ing. (OMISSIS) le declaratorie dell’articolo 2 del CCNL 1.12.2000 per i Dirigenti Aziende di Credito e dell’articolo 66 del CCNL 11.7.99 per i Quadri Direttivi Aziende di Credito, avendo invece fondato il raffronto su una c.d. nozione ordinamentale di dirigente da essa stessa dettata ed individuata;
2) se contrasti con l’articolo 2 del CCNL 1.12.2000 per i Dirigenti Aziende di Credito la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la non necessarieta’ della formale qualificazione come dirigente da parte dell’Azienda;
3) se sia conforme agli articoli 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’articolo 2 CCNL 1.12.2000 per i Dirigenti Aziende di Credito, la sentenza impugnata laddove ha escluso la considerazione dei poteri decisionali e la formale investitura da parte dei vertici aziendali dalle condizioni di riconoscibilita’ della qualifica dirigenziale;
4) se sia in contrasto con l’articolo 112 cod. proc. civ. la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la nullita’ dell’articolo 2 CCNL 1.12.2000 per i Dirigenti Aziende di Credito nella parte in cui condiziona l’attribuzione della qualifica dirigenziale alla formale investitura da parte dei vertici aziendali;
5) se sia in contrasto con gli articoli 414 e 112 cod. proc. civ. e articolo 2697 cod. civ. la sentenza impugnata laddove ha ritenuto pacifico, senza oggettivi riscontri, che il (OMISSIS) avesse svolto dall’ottobre 1999 all’aprile 2001, mansioni di coordinatore dell’Area Affari, in sostituzione del dirigente dr. (OMISSIS), che si era dimesso; che in tale Area fossero confluiti le attivita’ del Servizio Crediti e del Servizio Commerciale e che ad essa appartenessero circa settanta unita’; che, nella sua qualita’ di coordinatore dell’Area Affari, il ricorrente avesse assunto anche il coordinamento e il controllo operativo dell’attivita’ delle strutture periferiche della Filiale di (OMISSIS), degli Uffici di rappresentanza di (OMISSIS), nonche’ delle cinque rappresentanze di (OMISSIS);
6) se violi l’articolo 2697 cod. civ. la sentenza laddove ha fondato l’attribuzione della qualifica dirigenziale al (OMISSIS) sulla base dei suddetti elementi senza che il dipendente ne avesse offerto la prova rigorosa;
7) se violi l’articolo 2112 cod. civ. la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’Area Affari il cui coordinamento fu temporaneamente assegnato al (OMISSIS) costituisse “ramo autonomo” dell’azienda;
8) se violi gli articoli 414 e 345 cod. proc. civ. la sentenza per non avere rilevato il carattere “nuovo” delle deduzioni svolte in grado di appello dall’ing. (OMISSIS) in ordine alla asserita generalizzata dipendenza dei Quadri da dirigenti dell’Azienda, alla asserita responsabilita’ di coordinamento del dott. (OMISSIS) e dell’ing. (OMISSIS) ed all’asserito coordinamento di non meglio indicati funzionati che sarebbero stati preposti a funzioni costituenti a loro volta settori autonomi dell’Istituto. Nel contesto del medesimo primo motivo si denuncia carente motivazione in ordine alla asserita nullita’ della clausole contrattuali, all’interpretazione dei tratti distintivi della dirigenza secondo la definizione contrattuale e/o ordinamentale, all’accertamento delle funzioni svolte nei termini riferiti nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 46 CCNL 11.7.99 e dell’articolo 2109 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ.; omessa pronuncia in ordine al capo della domanda (accolto dal giudice di appello) avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 4.551,53 a titolo di indennita’ sostitutiva di ferie non godute. L’Istituto aveva dedotto in primo grado, con eccezione reiterata in appello, che, con la comunicazione del recesso, era stato altresi’ disposto che il (OMISSIS) fruisse delle ferie residue a partire dal 2.4.2001, ma il dipendente aveva denunciato l’insorgere di una malattia, consistente in “sindrome depressiva”, con la stessa decorrenza e con durata superiore a quella delle ferie. La sentenza aveva mancato di considerare che la fruizione delle ferie non puo’ essere sospesa dalla malattia se non nei casi in cui la patologia sia di natura tale da impedire il recupero psico-fisico da parte del lavoratore.
Il ricorso e’ infondato.
Quanto alle questioni che vertono sull’interpretazione delle norme dei contratti collettivi, il relativo esame resta precluso dalla improcedibilita’ ai sensi dell’articolo 369 cod. proc. civ., secondo comma, n. 4, per mancato deposito del testo integrale del CCNL 1.12.2000 per i Dirigenti Aziende di Credito, contenente le disposizioni che formano oggetto delle censure; cio’ in particolare per i quesiti di diritto di cui ai punti da 1) a 4) che precedono.
In ogni caso, e’ infondata la tesi che condiziona il riconoscimento della qualifica dirigenziale alla formale investitura da parte dei vertici aziendali. Come affermato da Cass. n. 5809 del 2010, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, e’ necessario e sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o piu’ servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perche’ richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per se’ insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.
Per il resto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio (v. tra le tante, Cass. 27464 del 2006) secondo cui la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalita’ che comportano, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilita’ ad alto livello (c.d. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell’impiegato con funzioni direttive, che e’ preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attivita’ sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilita’ (c.d. pseudo-dirigente).
L’accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l’inquadramento del funzionario nell’una o nell’altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ soltanto per vizi di motivazione (Cass. sent. n. 27464 del 2006 cit).
Nella specie, il riconoscimento della qualifica dirigenziale e’ stata condotta dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di vizi logici, mentre la censura vertente su presunte carenze motivazionali tende ad un riesame del merito della vicenda (v. quesito di cui al precedente punto 5), al pari dell’altra censura vertente sull’apprezzamento degli elementi di fatto sulla cui base e’ stato ritenuto che l’Area Affari costituisse un “ramo autonomo” (censura di cui al punto 7).
La questione (punto 6) relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ. e’ inammissibile. Secondo Cass. n. 15107 del 2013, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura che investe la valutazione (attivita’ regolata, invece, dagli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.) puo’ essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo articolo 360.
Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di cui all’articolo 345 cod. proc. civ. per il (presunto) carattere di novita’ di alcuni elementi apprezzati dal giudice di appello (punto 8), deve rilevarsi l’inammissibilita’ sia per difetto di autosufficienza (articolo 366 c.p.c., n. 3), non avendo la societa’ ricorrente descritto la vicenda processuale con riferimento alla asserita introduzione solo in appello delle circostanze su cui si appunta la censura, sia per la mancanza di corrispondenza testuale tra le circostanze menzionate nel quesito e il tenore della motivazione.
In ordine al secondo motivo, con cui si lamenta contestualmente vizio di omessa pronuncia in ordine ad una questione che si assume riproposta dall’ (OMISSIS) in appello ex articolo 346 cod. proc. civ., nonche’ violazione dell’articolo 2109 cod. civ. e delle disposizioni contrattuali di settore (articolo 46 CCNL), deve rilevarsi l’incompatibilita’ tra la denuncia di error in judicando per violazione di norme di diritto sostanziale (articolo 360 c.p.c., n. 3) – la quale presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente o logicamente errato, verificabile in base al solo esame della sentenza impugnata – e la doglianza afferente l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulla stessa questione, che attiene ad un error in procedendo, ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, verificabile dal giudice di legittimita’ mediante l’esame degli atti del giudizio di merito (v. ex plurimis, Cass. nn. 22759/2014, 1196/2007, 24856/2006, 3190/2006, 1701/2006, 27387/2005, 14003/2004).
In ogni caso, deve osservarsi che il principio della sospensione delle ferie per malattia insorta durante il relativo periodo, stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 616 del 1987, opera ogni qualvolta la fruizione delle ferie risulti pregiudicata in concreto dalla malattia e che spetta al datore di lavoro, una volta che la malattia sia stata certificata, l’onere di provare l’inesistenza di tale pregiudizio (Cass. n. 15768 del 2000, n. 8408 del 1999). Nella specie, non e’ stato neppure dedotto da parte ricorrente di avere offerto la prova della compatibilita’ tra la malattia denunciata dal dipendente e il godimento delle ferie, in relazione alla funzione di recupero psico-fisico cui queste sono preordinate.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di legittimita’, regolate secondo soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 7.000,00 per compensi e euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
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