Le società a capitale misto, e in particolare le spa a prevalente capitale pubblico che esercitano attività industriali sono tenute a pagare i contributi previdenziali previsto per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.
Sentenza 16 novembre 2017, n. 27225
Data udienza 4 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18277-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 468/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/08/2011 R.G.N. 75/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 468/2011, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale proposta da (OMISSIS) s.r.l., gia’ denominata (OMISSIS) s.r.l. e facente parte del gruppo (OMISSIS) s.p.a. esercente pubblici servizi in campo energetico ed ambientale. La societa’ aveva opposto di essere in mano pubblica e di applicare contratti collettivi nazionali dell’area pubblicistica per cui non riteneva di essere soggetta al pagamento dei contributi richiesti per disoccupazione involontaria e malattia dal 2004 alla data di deposito del ricorso (22 febbraio 2006) e cio’ anche sul presupposto di aver corrisposto, in base a specifica previsione della contrattazione collettiva, il trattamento economico di malattia per i propri dipendenti.
Nel corso del giudizio d’appello il Ministero del lavoro con decreto n. 42901 del 7 marzo 2008 aveva esonerato tutte le societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a., con decorrenza dal 1 novembre 2002, dall’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria. Inoltre, il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 22 conv. in L. n. 133 del 2008 aveva interpretato la L. n. 138 del 1943, articolo 6 nel senso che non fossero tenuti al pagamento dei contributi per malattia i datori di lavoro che avevano corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti, ferma restando l’acquisizione alla gestione della contribuzione versata per i periodi anteriori al primo gennaio 2009.
Per l’annullamento di tale sentenza (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. L’INPS ha resistito con controricorso.
All’adunanza camerale del 17 maggio 2017 la causa e’ stata rinviata alla pubblica udienza del 4 luglio 2017. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia carenza di motivazione e violazione del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20, comma 1 conv. in L. n. 133 del 2008 e fa riferimento alla pendenza – all’epoca di presentazione del ricorso – del giudizio costituzionale sollevato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 14307 del 2011 in ordine agli effetti del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 sui versamenti precedenti al gennaio 2009.
2. Il secondo motivo e’ relativo alla violazione e o falsa applicazione del Regio Decreto n. 1827 del 1935, articolo 40, n. 2 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 36 con riferimento ai presupposti applicativi di tale norma legati alla stabilita’ d’impiego ed agli effetti del decreto ministeriale che tale condizione ha accertato nel caso di specie. La ricorrente, nelle note illustrative, richiama i precedenti di questa Corte di cassazione nn. 11487, 11488 ed 11489 del 3 giugno 2015, riguardanti altre societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a.
3. Il primo motivo e’ fondato. In particolare, va ricordato che questa Corte di legittimita’ (vd. tra le altre Cass. 24997/2013; 980/2016) ha avuto modo di affermare che il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 ha stabilito una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. La disposizione ha, per un verso ed innovando il diritto vivente, dichiarato non dovuti i contributi di malattia da parte dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento di malattia e, dall’altro, mantenuto fermi i pagamenti eventualmente gia’ eseguiti a tale titolo da quei datori di lavoro.
4. La Corte costituzionale con sentenza n. 48 del 2010 ha ritenuto che la disposizione, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro che corrispondono il trattamento di malattia, costituisce espressione della discrezionalita’ di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva. Discrezionalita’ nella quale rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina. Successivamente il giudice delle leggi con sentenza n. 82 del 2013 ha dichiarato il predetto articolo 20 illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza consacrato nell’articolo 3 Cost., nella parte in cui (articolo 20, comma 1, secondo periodo, originaria formulazione) a fronte della non debenza della prestazione patrimoniale di cui trattasi, prevede l’irripetibilita’ di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realta’ inesistente) obbligazione.
5. In via consequenziale, poi, la Corte costituzionale con la sentenza in parola ha dichiarato, ai sensi della L. n. 87 del 1953, articolo 27, la illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20, comma 1, secondo periodo, nel testo modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 18, comma 16, lettera b), convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, articolo 1 in quanto tale norma, spostando dal 31 dicembre 2008 al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si riferiscono i contributi i cui versamenti (seppur non dovuti) restano comunque acquisiti all’INPS, si pone in un rapporto di inscindibile connessione con quella dichiarata costituzionalmente illegittima e allo stesso modo si pone in contrasto con il principio di uguaglianza consacrato nell’articolo 3 Cost., perche’ a fronte della non debenza della prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l’irripetibilita’ di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della inesistente obbligazione.
6. Tanto comporta che, non essendovi questione sulla circostanza che la ricorrente ha corrisposto ai propri dipendenti il trattamento di malattia e che ha versato nelle more del giudizio la contribuzione pretesa, il primo motivo va accolto.
7. Il secondo motivo e’ infondato. La questione, riferita ad un ambito normativo ratione temporis precedente alle modifiche in materia di tutela dalla disoccupazione introdotte dalla L. n. 92 del 2012 e dal Decreto Legislativo n. 22 del 2015, si incentra sulla interpretazione del complesso di disposizioni costituito dal R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 40, dalla L. n. 264 del 1949, articolo 32, lettera b) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 36.
8. Come e’ noto, infatti, l’articolo 40 appena citato, nella formulazione all’epoca vigente antecedente alla sua abrogazione da parte della L. n. 92 del 2012, prevedeva che non fossero destinatari dell’indennita’ di disoccupazione “gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonche’ gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilita’ d’impiego”; secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 36 nella versione antecedente alla modifica disposta dalla L. n. 133 del 2008, articolo 20 poi, “Ai fini dell’applicazione del R.Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 40, n. 2, e della L. 29 aprile 1949, n. 264, articolo 32, lettera b), la sussistenza della stabilita’ d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, e’ accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima”. Infine, la L. n. 264 del 1949, articolo 32, lettera b) prevedeva che: “L’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione e’ esteso:… b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita’ di impiego, senza limite di retribuzione”.
9. Il senso delle citate disposizioni e’ che l’erogazione dell’indennita’ di disoccupazione postula la realizzazione dell’evento protetto e cioe’ che ricorra una disoccupazione involontaria con la conseguente esclusione dalla platea dei destinatari di tutti i lavoratori che godono della stabilita’ del posto ai sensi dell’articolo 40 citato; per tale ragione il soggetto tenuto al versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e’ individuato nel datore di lavoro, pubblico o privato, che non garantisca la stabilita’ d’impiego.
10. Le difficolta’ interpretative, laddove il debitore della prestazione contributiva sia una societa’ in mano pubblica, sono sempre state legate alla necessita’ di tracciare i caratteri della fattispecie esonerativa prevista dalla legge tenendo conto della natura ibrida del soggetto datore di lavoro e della disciplina generale dei rapporti di lavoro dei suoi dipendenti con consequenziale incertezza derivante dall’assenza di regole specifiche attestanti la stabilita’ dei rapporti di lavoro.
11. Altro aspetto, logicamente successivo a questo, e’ relativo alla natura ed ai limiti di sindacabilita’ da parte del giudice ordinario dell’attivita’ di accertamento del Ministero competente laddove il datore di lavoro chieda l’affermazione della stabilita’ ai fini di ottenere l’esonero, cosa che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 36, ammette quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi.
12. Questa Corte di legittimita’ interpretando tali norme all’interno di un arco temporale assai esteso, caratterizzato da profonde modificazioni economiche ed organizzative nell’esercizio dell’attivita’ delle imprese pubbliche (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, nn. 11417, 19087, 20818, 20819, 22318, 27444 e 27513 del 2013, nn. 14089, 8212 e 13721 del 2014), e’ giunta ad affermare che la societa’ partecipata da ente pubblico non puo’ identificarsi con le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di societa’ di natura essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresi’ escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.
[…segue pagina successiva]
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