Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 11 novembre 2014, n. 23995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9808-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (gia’ (OMISSIS) S.P.A. e prima ancora (OMISSIS) S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2233/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/11/2012 R.G.N. 546/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che, in accoglimento della domanda di (OMISSIS), impiegato addetto all’ufficio affidamenti con qualifica di 1 livello alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., dall’11 gennaio 1991 al 28 dicembre 1994, aveva condannato la societa’ datrice al pagamento, in suo favore ed a titolo di lavoro straordinario prestato, della somma di euro 50.184,44, oltre interessi e rivalutazione), con sentenza 23 novembre 2012 condannava (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore del medesimo e per detto titolo, della somma di euro 44.511,44, oltre interessi e rivalutazione, compensando interamente tra le parti le spese del grado e ponendo le spese di C.t.u. a carico della societa’ datrice. Esclusi la sussistenza della natura reale del rapporto, in difetto di prova dei requisiti da cui trarre la simulazione o la preordinazione in frode alla legge di un’unica attivita’ tra le imprese (tra cui (OMISSIS) s.p.a., da sola occupante meno di quindici dipendenti) appartenenti al gruppo di (OMISSIS), a fini di maturazione della prescrizione in corso di rapporto, pertanto non verificatasi e la prova di un accordo per la forfettizzazione dello straordinario (oggetto di eccezione per la prima volta formulata in appello e pertanto inammissibile, a norma dell’articolo 437 c.p.c., comma 2), come pure dell’inscindibile connessione dell’attribuzione di un superminimo in busta paga o di benefit al lavoratore alla sua rinuncia ad una maggior retribuzione per lavoro straordinario, la Corte territoriale condivideva, con argomentata illustrazione delle ragioni, la valutazione probatoria del tribunale, rettificandone soltanto il conteggio dello straordinario spettante, in cui erano state computate anche le giornate non lavorate, in esito a supplemento di C.t.u. contabile. (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 35, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale tenuto conto della piu’ recente evoluzione giurisprudenziale di legittimita’, nel senso dell’assunzione, anche nell’ambito di gruppo di imprese non fraudolento, dalla societa’ capogruppo della qualita’ di datrice di lavoro dei dipendenti di societa’ del gruppo nella gestione dei cui rapporti di lavoro concretamente ingeritasi, eccedendo il ruolo di direzione e coordinamento generale, cosi’ effettivamente utilizzandone le prestazioni: nel caso di specie risultando il collegamento societario “e quindi” l’operativita’ di (OMISSIS) anche “per conto delle altre societa’ del (OMISSIS)”, sulla base in particolare della lettera 13 febbraio 1992 e delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) e della propria legale rappresentante nell’interrogatorio formale reso.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 437 c.p.c., comma 2 e articolo 112 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per la non rilevabilita’ d’ufficio dell’inammissibilita’ della novita’ dell’eccezione di forfettizzazione dello straordinario, in quanto eccezione in senso stretto ed in ogni caso la sua tempestiva deduzione in primo grado, fin dalla memoria di costituzione e risposta. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte, sull’erroneo presupposto (invece dimostrato) della carenza di prova della connessione delle attribuzioni patrimoniali e dei benefits al lavoratore alla sua rinuncia alla maggior retribuzione per straordinario, pronunciato sulla questione relativa alla legittimita’ del patto di forfettizzazione dello straordinario, in violazione del principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda.
Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per non avere la Corte territoriale giustificato in alcun modo il mancato accoglimento delle proprie doglianze al conteggio della maggior retribuzione per straordinario rispetto alla determinazione del Tribunale, al di la’ di quella di computo delle effettive giornate lavorate (con esclusione di quelle di ferie, pure computate), riguardanti il numero “esagerato” di ore riconosciuto e la mancata detrazione degli importi corrisposti in via forfettaria, ne’ dei benefits.
Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per mero richiamo della sentenza impugnata della valutazione probatoria del tribunale (cosi’ a pg. 8 della sentenza impugnata).
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 35, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, e’ infondato.
E’ noto che il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da societa’ del medesimo gruppo non sia di per se’ solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilita’ della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. E tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attivita’ fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e cio’ venga accertato in modo adeguato (con valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione), attraverso l’esame delle attivita’ di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei requisiti di unicita’ della struttura organizzativa e produttiva, di integrazione tra le attivita’ esercitate dalle varie imprese del gruppo e del correlativo interesse comune, di coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attivita’ delle singole imprese verso uno scopo comune, di utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie societa’ titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 15 maggio 2006, n. 11107; Cass. 6 aprile 2004, n. 6707).
Ma l’assunzione in capo alla societa’ capogruppo della qualita’ datoriale, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nel quale l’attivita’ lavorativa e’ inserita con carattere di subordinazione, ricorre pure, nell’ambito di un gruppo di imprese, quando la societa’ capogruppo si ingerisca concretamente nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa’ del gruppo, eccedendo il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attivita’ delle societa’ controllate (Cass. 29 novembre 2011, n. 25270).
Appare evidente come un tale coinvolgimento attivo, integrante requisito di assunzione dalla holding, eccedente la propria funzione di direzione e coordinamento generale, per l’assunzione della qualita’ di datrice di lavoro esiga una prova rigorosa, che nel caso di specie e’ mancata totalmente, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale.
Ed infatti, gli elementi indicati dalla societa’ ricorrente (lettera 13 febbraio 1992 di comunicazione a (OMISSIS) della promozione alla categoria di Quadro super e dichiarazioni del teste (OMISSIS) e della propria legale rappresentante nell’interrogatorio formale reso, a pgg. 10 e 11 del ricorso) si limitano alla prospettazione di eventuale assunzione dal lavoratore di incarichi o mansioni anche per altre societa’ del (OMISSIS), di cui essa e’ parte, e all’identita’ di locali di ubicazione degli uffici di societa’ del gruppo; senza alcun dato in ordine all’effettiva utilizzazione della prestazione e titolarita’ dell’organizzazione produttiva di inserimento dell’attivita’ lavorativa con carattere di subordinazione di (OMISSIS), da parte della societa’ capogruppo e di sua concreta ingerenza nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa’ del gruppo: con la conseguente rilevanza meramente economica e non anche giuridica, per l’autonomia di ogni societa’ partecipe, del gruppo di imprese. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 437 c.p.c., comma 2 e articolo 112 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per la non rilevabilita’ d’ufficio dell’inammissibilita’ della novita’ dell’eccezione di forfettizzazione dello straordinario, in quanto eccezione in senso stretto e per tempestiva deduzione in primo grado, e’ inammissibile.
Al di la’ dell’evidente equivoco dell’obbligo di rilievo della novita’ delle eccezioni in senso proprio dal giudice, a norma dell’articolo 437 c.p.c., comma 2, a garanzia del corretto contraddittorio tra le parti, non disponibile dalle stesse, il motivo difetta di decisivita’ e quindi di rilevanza, per la mancata confutazione del rigetto nel merito dell’eccezione per mancanza di prova (pg. 6 della sentenza impugnata): cosi’ ridondando in un’evidente genericita’, in violazione della prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il terzo motivo, relativo a violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia della Corte, sull’erroneo presupposto di carenza di prova della connessione delle attribuzioni patrimoniali e dei benefits al lavoratore alla sua rinuncia a maggior retribuzione per straordinario, sulla legittimita’ del patto di forfetizzazione dello straordinario, e’ inammissibile.
L’omissione denunciata non integra, infatti, un capo autonomo di domanda denunciabile di error in procedendo per omessa pronuncia (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653), ma tutt’al piu’ un vizio di motivazione, in realta’ neppure sussistente, avendo la Corte territoriale giustificato il ragionamento argomentativo svolto con il ravvisato difetto di prova dell’accordo di forfettizzazione dedotto (a pg. 6 della sentenza impugnata).
Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per difetto di giustificazione del mancato accoglimento delle doglianze della societa’ al conteggio dello straordinario rispetto alla determinazione del Tribunale, al di la’ del computo delle effettive giornate lavorate, e’ infondato.
Addirittura inammissibile la denuncia di violazione di norme di diritto, in quanto esse neppure indicate la parte relativa al vizio di motivazione e’ infondata, avendo la Corte territoriale escluso l’inscindibile connessione delle attribuzioni patrimoniali al lavoratore in busta paga e dei benefits alla maggior retribuzione per lavoro straordinario, con la relativa autonomia delle voci, pertanto non detraibili le prime dal compenso per lavoro straordinario.
Il quinto motivo, relativo a vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per mero richiamo della sentenza impugnata della valutazione probatoria del tribunale, e’ parimente infondato.
Ed infatti, la Corte messinese ha operato una critica ed argomentata valutazione, in riferimento specifico ai testi di cui e’ stata contestata l’attendibilita’ (a pgg. 6, 7 della sentenza), risultando la parte estratta dalla doglianza meramente riassuntiva dell’articolato percorso motivo.
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) s.p.a. in liq. alla rifusione, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..

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