Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 giugno 2017, n. 13858

Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., esse possono essere validamente eseguite anche in forme equivalenti, tra le quali, ad esempio, il rilascio di copia autentica.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 1 giugno 2017, n. 13858

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27877-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6596/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 1447/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58, depositato il 29.4.2015, la societa’ dell’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora in avanti (OMISSIS)) in liquidazione e concordato preventivo, proponeva reclamo avverso la sentenza depositata il 30.10.14 in sede di opposizione, con cui il Tribunale di Roma dichiaro’ l’inefficacia del licenziamento verbale intimato a (OMISSIS) in data 19.7.2012, ordinando alla societa’ l’immediato ripristino del rapporto e condannandola a pagare le retribuzioni perdute.

Contestava le argomentazioni del Tribunale e chiedeva quindi, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto delle domande.

Il convenuto si costituiva, eccependo l’inammissibilita’ del reclamo per tardivita’ e mancata specificita’ dei motivi, contestandone in subordine la fondatezza e chiedendone quindi il rigetto.

Con sentenza depositata il 28.9.15, la Corte d’appello di Roma, dichiarava l’inammissibilita’ del gravame. Ed infatti, pur avendo accertato che la sentenza gravata non era stata ne’ comunicata, ne’ notificata, ritenne di dover far decorrere il termine di trenta giorni per il reclamo dal momento in cui la societa’ reclamante estrasse copia della sentenza (il 6.11.14), ritenendo cosi’ inammissibile il reclamo proposto con ricorso depositato il 29.4.15.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS), affidato a quattro motivi. Resiste il (OMISSIS) con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58, secondo cui il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione (della sentenza) se anteriore.

Lamenta che la sentenza impugnata, pur verificata la mancanza sia della comunicazione che della notificazione della sentenza, ritenne utile a tal fine il momento in cui la societa’ estrasse copia della sentenza reclamata, da equiparare a suo avviso alla comunicazione della Cancelleria, operando una inammissibile interpretazione estensiva della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58, che, stabilendo un termine di decadenza, doveva ritenersi di stretta interpretazione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 61, secondo cui “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza, si applica l’articolo 327 c.p.c.”. Lamenta che la specifica previsione di cui alla norma citata (comma 61) non consentiva al giudice d’appello di disattendervi, tanto meno in nome di “una disciplina speciale interamente derogatrice di quella generale” (pag. 3 sentenza impugnata).

3.- I primi due motivi, che per connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Non v’e’ infatti dubbio che della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 61, stabilisce espressamente che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza, si applica l’articolo 327 c.p.c.”, termine nel quale la societa’ ricorrente propose pacificamente il reclamo.

La questione, che nulla ha a che vedere con la pronuncia di questa Corte n. 18403/16 in materia di (non) decorrenza del termine per impugnare, sempre con riferimento al cd. ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’†‘ÃÆ’Æ‘âââEurošÂ¬Ã‚ ‘ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¦Ã‚¡ÃÆ’Æ‘âââEurošÂ¬Ã…¡ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’†‘ÃÆ’Æ‘âââEurošÂ¬Ã…¡ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¦Ã‚¡ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¬ÃÆ’Æ‘âââEurošÂ¬Ã‚¦ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¡ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¦Ã‚¡ÃÆ’Æ‘âââEurošÂ¬Ã…¡ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¬ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’†‘ÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’¢âââEurošÂ¬Ã…¡ÃâEurošÃ‚¬ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¹ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’¢â‚¬ÃâEurošÃ‚¦”rito Fornero’, dalla eventuale lettura in udienza del provvedimento impugnato, e’ stata gia’ risolta da questa Corte con sentenza n. 17963/16, ove si e’ affermato che, sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dall’articolo 136 c.p.c. e articolo 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario del testo integrale del provvedimento), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equivalenti, purche’ risulti la certezza dell’avvenuta consegna e dell’individuazione del destinatario. Sicche’ il rispetto di queste condizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il “visto per presa visione” apposto dal procuratore sull’originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice (Cass., n. 11319 del 2004).

Di tale principio si e’ fatta applicazione anche con riguardo al rilascio di copia dell’atto che avrebbe dovuto essere comunicato. Con l’estrazione di copia autentica la forma di conoscenza e’ acquisita in via formale, in quanto trova origine in due convergenti attivita’ tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (articolo 58 c.p.c.).

A questo punto la conoscenza del provvedimento non e’ acquisita in via di mero fatto, ma all’esito di un’attivita’ istituzionale di cancelleria, concretizzatasi in una attivita’ di ufficio regolata dalla legge (il rilascio della copia autentica) che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonche’ dell’annotazione della data di rilascio della copia. Tale attivita’ costituisce quindi forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario (Cass. 24418 del 2008; conf. Cass. n. 9421 del 2012).

L’equiparazione della comunicazione della sentenza impugnata all’estrazione di copia autentica, presso la Cancelleria e da parte del difensore, non puo’ dunque considerarsi in deroga alla disciplina speciale prevista dalla L. n. 92 del 2012 (articolo 1, comma 61), non potendo poggiarsi sul fatto, a questo punto meramente formale, della mancata comunicazione di cancelleria di un provvedimento che la cancelleria ha gia’ provveduto a consegnare integralmente ed in copia autentica alla parte, anche alla luce del principio di accelerazione del rito previsto dalla L. cd.Fornero, non risultando peraltro in alcun modo sostanzialmente violato il diritto di azione e di difesa costituzionalmente tutelato (su cui cfr. da ultimo Cass. n. 18403/16).

4.- Essendo stati respinti i precedenti motivi di ricorso, con conseguente conferma della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilita’ del reclamo, le altre censure, inerenti il merito della controversia, restano assorbite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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