Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 agosto 2017, n. 19103

L’azienda che licenzia la dipendente accusata di aver denigrato la società, con contestazioni generiche, deve il risarcimento all’erede, in seguito alla morte della donna. L’indennità è commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento illegittimo fino a quello del decesso.

Sentenza 1 agosto 2017, n. 19103

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11427-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS) n.q. di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7996/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 6560/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato PAOLO CENTOLA per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma con sentenza depositata in data 24/2/2015, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimato in data 13/6/2007 dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) e condannava la societa’ al pagamento in favore dell’erede (OMISSIS), pro quota, a titolo di risarcimento del danno, di un’indennita’ commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal di’ del licenziamento sino a quello del decesso.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava, in estrema sintesi, che il licenziamento risultava irrogato per avere la lavoratrice comunicato all’esterno dell’azienda, notizie riservate sulla societa’ e sui suoi dipendenti, esprimendo anche giudizi denigratori nei confronti della azienda, e che la contestazione disciplinare risultava formulata in termini generici, recando riferimenti a fatti privi di collocazione temporale e riferiti da soggetti non specificati. Argomentava quindi che la genericita’ della formulazione degli addebiti ridondava in termini di lesione del diritto di difesa della lavoratrice incolpata, la cui istanza di audizione era stata disattesa in violazione dei dettami di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 7.

Avverso tale pronuncia interpone ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. sostenuto da tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione ex articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che l’iter motivazionale che sostiene la pronuncia impugnata sia connotato da contraddittorieta’ e da incongruita’ nei passaggi logici, tali da non consentire di rivelare la sottesa ratio decidendi.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto generica la formulazione della contestazione, tralasciando di considerare che la lavoratrice, con il proprio scritto difensivo, aveva elaborato una linea che mostrava la piena comprensione degli addebiti ascritti. Gli approdi ai quali e’ pervenuta la Corte si censurano altresi’ per la omessa considerazione di molteplici ed univoci elementi probatori, quali i tabulati telefonici, le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio nonche’ in sede testimoniale, che ben avrebbero potuto condurre a diversi risultati.

2. Con il secondo motivo si denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonche’ degli articoli 434 e 132 c.p.c., ex all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ci si duole che la Corte abbia pronunciato ultra petita laddove ha affermato l’illegittimita’ del licenziamento per mancata audizione quale autonomo vizio procedimentale, in mancanza di una specifica domanda da parte della ricorrente, sotto tale profilo denunciandosi, altresi’, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio nonche’ violazione o falsa applicazione ex articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5.

Si lamenta, in sintesi, che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto di un articolato quadro probatorio che andava a definire specificamente i termini della responsabilita’ della lavoratrice in ordine alle circostanze oggetto di contestazione.

4. I motivi primo e terzo, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, sono privi di pregio.

Non puo’ sottacersi, invero, che pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realta’ si lamenta principalmente una erronea valutazione dei dati istruttori acquisiti che, se rettamente apprezzati, avrebbero dovuto condurre all’accertamento della fondatezza degli addebiti ascritti alla dipendente, dunque, un vizio motivazionale.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste infatti, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n. 195, Cass. 16/7/2010, n. 16698). Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura e’ ammissibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.

Le critiche formulate, tendono, quindi, a pervenire ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali e’ addivenuta la Corte distrettuale, comunque inibita nella presente sede di legittimita’ anche alla luce dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014, n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5), concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

5. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non puo’ prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita una rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a se’ piu’ favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimita’.

Nello specifico la Corte distrettuale, a fondamento del decisum ha rimarcato come nella specie, la contestazione degli addebiti riguardasse “fatti privi di collocazione temporale e riferiti a terzi non meglio specificati”:non era chiarito infatti, il contesto nel quale sarebbero state fornite informazioni ad un ex dipendente successivamente assunto da un’azienda concorrente, ne’ i tempi e i soggetti dai quali sarebbe stata ascoltata la conversazione telefonica nel corso della quale erano state usate dalla lavoratrice, espressioni offensive per l’azienda (definita di “pagliaccetti”).

Sul rilievo che la potenzialita’ lesiva delle condotte contestate e la loro rilevanza esterna producevano rilevanti riflessi sulla valutazione degli esatti contorni della condotta contestata e della loro dannosita’ per la societa’ anche ai fini della valutazione della proporzionalita’ della sanzione, la Corte di merito osservava che si palesava essenziale l’esercizio del diritto di difesa da parte della ricorrente, risultato inibito, in concreto, proprio da una contestazione connotata da evidenti profili di genericita’. Ne’ le prove testimoniali avevano in alcun modo definito specificamente contenuti e margini della condotta addebitata.

Gli approdi ai quali e’ pervenuto il giudice dell’impugnazione, non rispondono, dunque, ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimita’, e si palesano comunque conformi a diritto, laddove e’ stata rimarcata la genericita’ della contestazione.

6. Valorizzando la ratio che la sorregge, dottrina e giurisprudenza di legittimita’ hanno individuato i requisiti fondamentali della contestazione la cui violazione vizia il procedimento disciplinare determinando la nullita’ del provvedimento sanzionatorio irrogato – nella specificita’, immediatezza ed immutabilita’.

Detti requisiti sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non e’ stato messo in condizione di discolparsi, perche’ non tempestivamente contestate, perche’ diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perche’ non adeguatamente definite nelle loro modalita’ essenziali, ed essere cosi’ esattamente individuabili.

In coerenza con detti principi, la Corte distrettuale ha rilevato la violazione procedimento disciplinare come disciplinato dal comma secondo della L. n. 300 del 1970, articolo 7, da cui discende la nullita’ del provvedimento sanzionatorio irrogato con statuizione che, per quanto sinora detto, resiste alle censure all’esame.

In tale prospettiva, anche il secondo motivo va disatteso per carenza del requisito di decisivita’, in quanto inidoneo, anche ove ritenuto fondato, ad inficiare la pronuncia impugnata, che risulta sorretta da autonoma ratio non scalfita dal presente ricorso.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso e’ respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

Si da’ atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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