In caso di accertato esercizio di mansioni superiori da parte dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri nello svolgimento di servizi effettuati all’estero, la relativa l’indennità può essere corrisposta solo previa allegazione e prova da parte del dipendente della sussistenza in concreto dei requisiti.
Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6039
Data udienza 25 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
Dott. MIGLIO Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4007-2012 proposto da:
MINISTERO AFFARI ESTERI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2648/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2011 r.g.n. 7083/2006.
RILEVATO
che con sentenza in data 3 maggio 2011 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi: MAE) avverso la sentenza n. 8810/2006 del Tribunale di Roma, dichiara il diritto (OMISSIS) a percepire: 1) lo stipendio metropolitano adeguato alla posizione economica (d’ora in poi: p.e.) B2 rispetto alla p.e. Al per i periodi 1 luglio 1998-11 novembre 1998 e 7 marzo 2002-30 marzo 2004, nonche’ rispetto alla p.e. B1 dal 12 novembre 1998 al 6 marzo 2002; 2) l’indennita’ di servizio estero adeguata alla p.e. B2 rispetto alla p.e. A1 per i periodi 1 luglio 1998-28 settembre 2001 e dal 7 agosto 2003 al 30 marzo 2004 nonche’ rispetto alla p.e. B1 dall’1 ottobre 2001 al 6 agosto 2003, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle corrispondenti differenze retributive con gli interessi legali dalla maturazione al’saldo;
che la Corte territoriale, nel pervenire a tale conclusione, precisa che:
a) l’espletamento di fatto delle mansioni descritte in ricorso e’ acclarato, per mancanza di idonea contestazione, tanto piu’ che risulta dimostrato documentalmente;
b) le mansioni in contestazione si inquadrano nel profilo B2 del CCNL del MAE;
c) la speciale normativa che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici all’estero non e’ di ostacolo all’applicazione del principio di cui all’articolo 36 Cost., come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’;
d) la suddetta applicazione, comporta la corresponsione dell’intero trattamento economico, in cui vanno ricompresi gli elementi accessori, quindi, nella specie, l’indennita’ di sede estera nella misura propria della qualifica superiore;
e) va accolto il motivo di appello del MAE, riguardante la determinazione delle date cui vanno riferite le differenze retributive, la cui decorrenza va confermata nel giorno 1 luglio 1998;
che per la cassazione di tale sentenza il MAE propone ricorso affidato a due motivi, al quale oppone difese il (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che il ricorso e’ articolato in due motivi;
che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 6, comma 5, articolo 45, comma 5, e articolo 52; dell’articolo 2697 c.c., nonche’ degli articoli 29 e 34 del CCNL Comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, sostenendosi – invocando, fra l’altro, i decreti consolari e gli ordini di servizio rivolti alla (OMISSIS), nonche’ il contratto integrativo siglato il 28 giugno 2001 dal MAE – che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori e il diritto al trattamento economico corrispondente oltre tutto a due posizioni economiche superiori (anziche’ ad una sola) e con l’inclusione del trattamento accessorio;
che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articoli 170 e 171 e dell’articolo 2697 c.c., per l’erronea attribuzione dell’indennita’ di servizio all’estero che non ha natura retributiva bensi’ risarcitoria e va determinata in ragione del posto funzione assegnato e dei coefficienti di rischio e disagio, dipendenti dalla Sede in cui si presta servizio, con la precisazione che l’eventuale risarcimento del danno derivante da demansionamento e dequalificazione, non ricorre automaticamente;
che il primo motivo e’ inammissibile non solo perche’ con esso, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione del motivo, il Ministero ricorrente esprime nella sostanza un mero, quanto inammissibile, dissenso valutativo delle risultanze di causa e invoca un diverso apprezzamento di merito delle stesse, ma anche perche’ le censure risultano formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione (c.d. autosufficienza);
che, per “diritto vivente”, in base al suindicato principio – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalita’ delle forme processuali” – il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneita’ nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha il duplice onere di: 1) indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale); 2) di fornire al contempo alla Corte elementi sicuri e puntuali per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi cosi’ ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilita’) e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilita’ del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che e’ quello di porre il Giudice di legittimita’ in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprite 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);
che e’ anche pacifico che tali principi si applicano anche ai contratti integrativi del settore pubblico per i quali operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta improcedibile in caso del mancato rispetto dell’onere del deposito e inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l’illogica o contraddittoria interpretazione;
che, infatti, l’esenzione dal suddetto duplice onere deve intendersi limitata ai contratti collettivi nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi sono attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, sicche’ se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno comunque una dimensione di carattere decentrato rispetto al Comparto, e inoltre per essi non e’ previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicita’ di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 47, comma 8, (vedi, per tutte: Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23177; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449);
che, nella specie, le censure proposte con il primo motivo sono state formulate invocando il bando del concorso, i decreti consolari e gli ordini di servizio rivolti alla (OMISSIS), nonche’ il contratto integrativo siglato il 28 giugno 2001 dal MAE;
che di tali atti pero’ non sono state trascritte nel corpo del ricorso le parti salienti ne’ risulta che essi siano stati depositati unitamente al ricorso ne’ che siano state forniti alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali;
che tutte le precedenti osservazioni portano all’inammissibilita’ del primo motivo; che, invece, il secondo motivo e’ fondato;
che, come piu’ volte condivisibilmente affermato da questa Corte, la natura non retributiva della indennita’ di servizio all’estero risulta con chiarezza dalla lettura del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articolo 171 richiamato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45, comma 5, (vedi: Cass. 11 luglio 2016, n. 14112 e Cass. 15 giugno 2016, n. 12344):
che, infatti, secondo il citato articolo 171, comma 1: “l’indennita’ di servizio all’estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed e’ ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita’ della prestazione lavorativa all’estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”;
che i commi successivi dell’articolo ribadiscono detta natura dell’indennita’, prevedendo l’aggancio della parte variabile dell’emolumento ai coefficienti di sede da fissare, per le diverse sedi, con decreto interministeriale, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, sulla base del differente costo della vita (comma 3, n. 1), delle necessita’ di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, dalle particolari condizioni locali, dal costo degli alloggi nonche’ del personale domestico e dei servizi (comma 3, n. 2), dal corso dei cambi (comma 3, n. 3);
che ne consegue pur non essendo la speciale normativa che regola il rapporto di lavoro svolto all’estero dai dipendenti del MAE di per se’ impeditiva dell’applicabilita’ del principio di cui all’articolo 36 Cost., tuttavia tale applicabilita’ va effettuata tenendo conto che la citata norma costituzionale si riferisce all’adeguatezza della retribuzione (vedi, tra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2011, n. 3814 e Cass. 19 aprile 2017, n. 9878);
che, pertanto, seppure in base all’articolo 36 Cost. in caso di accertato-svolgimento di mansioni superiori, deve essere riconosciuto l’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, e’ evidente che un simile riconoscimento non puo’ riguardare tout court emolumenti come l’indennita’ di sede estera in un ammontare standard, corrispondente “alla misura propria della qualifica superiore”, secondo quanto affermato nella sentenza qui impugnata (arg. ex Cass. 20 giugno 2008, n. 16866; Cass. 20 novembre 2006, n. 24592; Cass. 1 luglio 2004, n. 12092);
che, infatti, in considerazione della natura non retributiva dell’emolumento in oggetto, il suo eventuale riconoscimento presuppone che l’interessato alleghi e provi la sussistenza in concreto – con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione – delle situazioni indicate dall’articolo 171 cit., commi 3 e 5;
che, del resto, come risulta dall’articolo 171 cit., comma 2 l’indennita’ in argomento e’ costituta da un compenso di base, oggi indicato nella tabella A allegata al Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e da una parte variabile piu’ cospicua, determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione, come si e’ detto;
che a cio’ consegue che, al fine dell’attribuzione dell’indennita’, si deve prendere in considerazione il posto ricoperto anche in via di mero fatto per effetto dell’esercizio di mansioni superiori, non essendovi motivo per dare rilievo al posto-funzione attribuito soltanto formalmente piuttosto che all’esercizio in concreto della funzione, visto che il riconoscimento della indennita’ (destinata a sopperire, per quanto previsto dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 171 agli oneri derivanti dal servizio all’estero) si collega ed e’ parametrato proprio allo svolgimento in concreto di certe attivita’ (in tal senso: Cass. 15 giugno 2016, n. 12344 cit.);
che la Corte d’appello che, nel confermare sul punto la pronuncia di prime cure, ha ritenuto di condannare il MAE a corrispondere alla dipendente l’intero trattamento economico, ricomprendedovi direttamente tra gli elementi accessori “l’indennita’ di sede estera nella misura propria della qualifica superiore” si e’ discostata dalla suindicata normativa, come interpretata da questa Corte;
che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, al riguardo, cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indicata indennita’, si atterra’ a tutti principi sopra enunciati e quindi anche al seguente:
“in caso di accertato esercizio di mansioni superiori da parte dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri nello svolgimento di servizi effettuati all’estero, l’indennita’ di servizio all’estero, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 171 – in considerazione della sua natura non retributiva – puo’ essere eventualmente corrisposta all’interessato, con riferimento al posto corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, ma solo previa allegazione e prova da parte del dipendente della sussistenza in concreto – con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione – delle situazioni indicate dall’articolo 171 cit., dai commi 3 e 5 tenendo conto che tale indennita’, ai sensi dello stesso articolo 171, e’ costituta da un compenso di base (oggi indicato nella tabella A allegata al Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62) e da una parte variabile piu’ cospicua, determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione occupati”;
che il Giudice del rinvio provvedera’ anche a statuire sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
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