La massima
L’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza n. 40061 del 10 ottobre 2012
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 24/l/2012 il G.I.P. del Tribunale di Larino disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di T.N., per i delitti di cessione continuata di eroina e per il delitto di cui all’art. 586 c.p. per avere determinato la morte di D.B.M. in conseguenza dell’assunzione della droga ricevuta dall’indagato (acc. in …) .
2. Con ordinanza del 15/2/2012 il Tribunale del riesame di Campobasso, dopo avere premesso che la sera dei fatti certamente l’indagato e la vittima si erano trovati insieme ed unitamente avevano consumato droga, evidenziava che dalle indagini svolte, allo stato, non era certo essere stato il T. a cedere al D.B. la dose letale, ben essendo possibile che a cederla fosse stato tale A.L., senza che l’indagato avesse svolto il ruolo di intermediario nell’acquisto.
Il Tribunale pertanto annullava la misura cautelare e disponeva la liberazione del T., considerato che l’accusa di cessione di droga in favore di altri tossicodipendenti (G.F.), valutata la non particolare gravità del fatto, non giustificava il mantenimento della misura.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, lamentando:
3.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice di merito fatto applicazione dei canoni di cui all’art. 192, co. II, tra cui la “univocità” degli indizi, destinati a disciplinare la materia delle prove, ma non anche (salve le eccezioni di cui al comma 1 bis dell’art. 273) la materia delle misure cautelari;
3.2. il vizio di motivazione ed in particolare la contraddittorietà, laddove il Riesame, dopo avere valutato che effettivamente nel pomeriggio del 21 maggio il T. era stata contattato numerosissime volte dal D. B., evidentemente per procacciarsi l’eroina; dopo avere ritenuto provato che i due si trovassero insieme al momento dell’assunzione della droga ed anche del decesso (tenuto conto che secondo la C.T.U. la morte era intervenuta subito dopo l’assunzione dell’eroina); irragionevolmente aveva ritenuto difettare la univocità degli indizi circa il fatto che fosse stato proprio il T. a procurare alla vittima la droga. Il Tribunale dunque non aveva valorizzato il contesto degli eventi ed il fatto che proprio il T. era stato ripetutamente contattato per l’acquisto della droga, era stato per lungo tempo insieme alla vittima ed era stata l’ultima persona a vederlo in vita: da ciò emergevano gravi indizi che proprio l’indagato avesse ceduto al D.B. la dose letale. Significativa era anche l’intercettazione ambientale del 23/11/2011 in cui il T. N., discorrendo con il fratello Gi., significativamente gli dice, parlando della vicenda. “…..se non mi incontrava quel giorno…..”.
Peraltro dai tabulati acquisiti emergeva il giorno 21 maggio un numero rilevante di contatti del T. con due note spacciatrici, quali M. S. e tale “J.“, a dimostrazione del fatto che quantomeno egli era stato colui che aveva svolto il ruolo di intermediario nell’acquisto della droga.
3.3. il difetto di motivazione ove non era stata ritenuta la presenza di esigenze cautelari, a fronte della presenza di attuali e reiterati contatti del P. con trafficanti di droga.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile in quanto in parte manifestamente infondato e, per altra parte, perché sostenuto da motivi che non sono consentiti nel giudizio di legittimità.
4.1. In ordine al primo motivo di censura va premessa la differenza tra i concetti di “indizi” nell’art. 192 c.p.p. e quelli proposti nell’art. 273 c.p.p.
Nel primo caso si tratta dei c.d. “indizi probatori” che danno rilevanza nel nostro ordinamento alla prova logica o indiretta.
Nel secondo caso si tratta di “indizi di colpevolezza”, per significare che ai fini cautelari è sufficiente, per adottare la misura, un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell’imputato (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, sentenza n. 18103 del 10/01/2003 Cc. (dep. 16/04/2003), Rv. 224395).
La ragione per la quale in sede cautelare viene utilizzato in modo improprio il termine “indizi” va ricercata in una risalente tradizione (cfr. art. 252 del cod. proc. pen. del 1930) e nel fatto che le misure cautelari possono essere adottate sia nella fase delle indagini preliminari che in quella processuale e, pertanto, l’utilizzazione di termini quali “fonti di prova” o “prove” sarebbe stata imprecisa ed insufficiente.
Ciò detto va delibato se per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273) sia necessario utilizzare, in caso di presenza di prove indirette, il canone di valutazione di cui all’art. 192, co. II, c.p.p.
La risposta non può che essere positiva.
Invero la disposizione del citato secondo comma, laddove prevede che gli indizi debbano essere plurimi precisi e concordanti, stabilisce un divieto probatorio di portata generale, derogato, in via di eccezione, nel caso in cui le prove indirette abbiano i suddetti caratteri.
Pertanto in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difettante la certezza del fatto da cui trarre il convincimento.
Né può dirsi che il fatto che non sia richiamato il secondo comma dell’art. 192 in seno all’art. 273 significhi la inapplicabilità della prima disposizione alla materia cautelare.
Infatti, il codice di rito, nel pretendere perché possa essere adottata misura cautelare, la presenza di “gravi indizi di colpevolezza”, non può che richiamare anche il citato secondo comma che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce una canone di prudenza nella valutazione della “probabilità” di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare.
Pertanto non sussiste alcuna incompatibilità applicativa tra il secondo comma dell’art. 192 ed i primi due commi dell’art. 273, norme destinate a svolgere ruoli differenti. Infatti, mentre la prima disposizione indica i criteri in base ai quali possa ritenersi acquisito agli atti un fatto a valenza probatoria; le disposizioni dell’art. 273 prevedono, in sede cautelare, dei criteri di valutazione probatoria basati sul canone della “probabilità”, in deroga al principio del “al di là di ogni ragionevole dubbio” operativo in sede di giudizio.
4.2. Quanto alle doglianze relative alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (ritenute insussistenti), preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare.
In particolare è stato più volte ribadito che “l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Cass. IV, n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. Ili, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).
Le censure mosse dal P.M. all’ordinanza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Si impone per quanto detto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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