Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 17755 del 16 ottobre 2012

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 4517/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 786/40/2009, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 40 il 20.11.2009 e DEPOSITATA il 28 dicembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R- ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando che l’accertamento era a ritenersi illegittimo, stante la mancata allegazione degli atti richiamati nella relativa motivazione e l’insussistenza di un obbligo della Commissione di utilizzare i poteri istruttori propri, per supplire alle carenze probatorio delle parti.
2 -ll ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA dell’anno 2000, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 comma 2° del d.P.R. n. 600/1973 e 56 comma 5° del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2 del D.Lgs n. 546/1992 e 277 del cpc.
3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso, avuto riguardo al fatto che trattasi di fattispecie cui torna applicabile, ratione temporis, l’art. 7 della Legge n. 212/2000, sembra possa essere definita sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo dell’allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell’esigenza di tutelare l’effettività del diritto di difesa (Cass. n. 17807/2008, n. 1418/2008}.

4 bis – L’Agenzia ricorrente, richiama quell’orientamento giurisprudenziale che esclude l’obbligo dell’allegazione, laddove il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza dell’atto richiamato, per effetto di precedente notificazione, ed all’uopo afferma che il pvc, nel caso, sarebbe stato “notificato al contribuente in data 29.07.2002”.
Ma di tale ultima circostanza resta solo l’affermazione dell’Agenzia, priva di alcun idoneo riferimento alla documentazione in atti ed anzi in contrasto con quanto in precedenza sostenuto e consacrato nelle decisioni di merito; infatti, come desumesi dalla narrativa in fatto della sentenza della CTR, in prime cure, l’accertamento era stato dichiarato nullo per difetto di motivazione, connesso alla mancata allegazione del pvc, e, d’altronde, in appello la difesa dell’Agenzia era stata affidata ad argomentazioni diverse da quella, ex novo rassegnata in questa sede, risultando ivi dedotta, la “non necessarietà dell’allegazione” in quanto la motivazione conteneva “gli elementi essenziali dell’atto richiamato” ed, altresì, il mancato utilizzo dei poteri d’ufficio ex art. 7 del D.Lgs n. 546/l992.

5 – Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, proponendosi il rigetto del primo motivo del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, assorbita ogni altra doglianza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione, che valorizzano le emergenze desumibili dalla decisione della CTR, rispetto alle quali le doglianze risultano non specifiche e nuove;
Considerato, quindi, che, in corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte dell’Agenzia con la memoria depositata in vista dell’udienza camerale;
Considerato, ancore, che nulla va disposto per le spese, in assenze dei relativi presupposti;
Visti gli ertt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2012.

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