Le massime

1. Il criterio distintivo tra il delitto di cui all’art. 416 c.p. ed il concorso di persone nel reato continuato è individuato nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo: se, per aversi associazione per delinquere, l’accordo deve essere diretto all’attuazione di un più ampio programma criminoso, destinato a durare nel tempo, per la commissione di una serie non determinata di delitti, dando così vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale, perché si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre, invece, che l’accordo intervenga in via occasionale ed accidentale, per la realizzazione di uno o più reati e si esaurisca con la commissione degli stessi, facendo venire meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale.
2. Risponde del reato di falso documentale  colui che integra, anche solo moralmente o a mezzo di un puro supporto incentivo, l’attività dissimulatrice del materiale esecutore del reato. Presupposto del reato di cui all’art. 489 c.p. è l’avvenuta consumazione del reato di falso, cui l’agente non abbia partecipato nemmeno a titolo di concorso morale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 5 ottobre 2012, n.  39378

Svolgimento del processo

 

Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2009 il g.i.p. presso il tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava M.M.; Mi.Fa., T.R.R., R.V. e A.M., colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti – per il M. capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), J) K), L), M), N), O), P), Q), R); per il Mi.

capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R); per il T. capi A), D), E), F), G), H), I); per il R. capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), P), Q); per l’ A. capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M) – previa diversa qualificazione dei delitti di falso contestati nei capi B), D), F), H), J), L), N), P) ed R) in delitti di falsità in scrittura privata ex art. 485 c.p., dichiarando, tuttavia, non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi H);

N); P) ed R) per mancanza di querela; mandando, infine, assolti il M., il Mi., il R. e l’ A. dai delitti di cui ai capi K) ed M) perchè il fatto non sussiste.

Di conseguenza gli imputati, riqualificati, come si diceva, il delitto di frode in assicurazione in quello di falsità in scrittura privata, venivano condannati, previa concessione a tutti delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto degli aumenti di pena effettuati sulla pena base relativa al reato più grave individuato in quello associativo e della riduzione per la scelta del rito alternativo, il T. (capi A, D, E, F, G ed I), alla pena di anni tre mesi due di reclusione; il Mi. (capi A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, O, Q) alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione; il M. (capi A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, O, Q), alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione; il R. (capi A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q) alla pena di anni quattro mesi quattro e giorni venti di reclusione; l’ A. (capi A, B, C, D, E, F, G, I, J, L) alla pena di anni tre mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore delle costituite parti civili.

Secondo l’ipotesi accusatoria, come ricostruita dal g.i.p., gli imputati avevano partecipato, con ruoli diversi, ad un’associazione a delinquere finalizzata a porre in essere una serie indefinita di reati in materia di falsità in scrittura privata e di truffe in danno di istituti bancari, soprattutto elvetici, attraverso l’utilizzo di polizze assicurative “INA ASSITALIA” integralmente contraffatte, prima esibite e poi prodotte quale garanzia per l’apertura di linee di credito, dalle quali, una volta ottenute, venivano prelevate ingenti somme di denaro, ovvero l’impiego di altri strumenti finanziari con i quali ottenere, ugualmente, l’apertura di linee di credito per operare sui relativi conti correnti, sia prelevando denaro contante, sia trasferendo somme su altri conti precedentemente aperti presso altre banche.

Il sodalizio vedeva nel M.M., alias dott. Mo.

C.M., agente “INA ASSITALIA”, nel Mi.Fa., nel T.R.R., nel J.F., nei cui confronti ha proceduto separatamente l’autorità giudiziaria elvetica, nel P.M. (che non ha proposto ricorso per cassazione) i suoi promotori; nel R.V., un ragioniere che ha messo il suo studio a disposizione del sodalizio, trasformandolo nella fittizia sede di un’agenzia “dell’INA ASSITALIA”, un organizzatore e nell’ A. e nel Re. (nei confronti del quale ultimo si è proceduto separatamente) dei semplici partecipanti.

Nei capi diversi da quello contraddistinto dalla lettera A), invece, sono stati contestati una serie di reati-fine, che dimostrano come i componenti del sodalizio operassero sulla base di un collaudato modus operandi, secondo il quale, ottenute e collocate sul mercato dalla coppia M. – Mi. una serie di false polizze vita a premio unico, risultanti emesse dalla “INA ASSITALIA”, i beneficiari di tali polizze (tra cui, oltre allo stesso Mi., vi erano il R., lo J.F., il T., J.G., padre di J.F., Re.Ma.), le utilizzavano per tentare di ottenere, quasi sempre con successo, l’apertura di linee di credito da parte di istituti bancari per lo più elvetici, dalle quali, una volta attive, prelevavano nel corso del tempo ingenti somme di denaro, provvedendo alla ripartizione dei relativi utili al foro interno; a tal fine il sodalizio si avvaleva dello studio del ragioniere R., sito in (OMISSIS), trasformato, come si è detto, in una falsa agenzia dell’INA ASSITALIA, allo scopo di ingannare i funzionari delle banche vittime delle truffe, nel caso in cui avessero voluto procedere a controlli.

L’indirizzo di (OMISSIS), infatti, era riportato sulle polizze vita come quello corrispondente alla inesistente agenzia “INA ASSITALIA” ed i numeri di telefono e di fax dello studio venivano forniti dai beneficiari delle polizze ai funzionari delle banche dove venivano consumate le truffe; inoltre dallo stesso studio, attraverso un fax opportunamente modificato, venivano trasmessi documenti che risultavano fittiziamente ascrivibili all’INA ASSITALIA e gli stessi dipendenti dello studio erano stati istruiti a rispondere ad eventuali telefonate affermando che quella era la sede di un’agenzia dell’INA ASSITALIA e che il dott. M.C.M., l’alias del M., in quel momento non era presente in sede. La corte di appello di Milano, con sentenza del 4 febbraio 2011, si limitava a riformare la sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni civili solo in relazione all’appello incidentale della parte civile “Bipielle Bank Suisse”, in favore della quale estendeva all’imputato R.V. la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal reato, assegnando, inoltre, alla suddetta parte civile una provvisionale di Euro 620.000,00, mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza. Hanno proposto ricorso il Mi., il R., il T. ed il M., a mezzo dei rispettivi difensori, nonchè l’ A. personalmente, articolando autonomi motivi di ricorso.

Iniziando ad esaminare il ricorso del Mi., si osserva che con il primo motivo quest’ultimo eccepisce la erronea applicazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione all’art. 416 c.p., in quanto tutti gli imputati ed, in particolare il Mi., si sono limitati a porre in essere singole condotte illecite, senza alcuna volontà ed intenzione di concorrere alla strutturazione di un vincolo stabile e permanente; inoltre del tutto apodittica è la motivazione nella parte in cui qualifica il Mi. come promotore, desumendo tale qualità dall’assenza di un ruolo specifico dell’imputato, che, viceversa, svolgeva un ruolo non indispensabile, nè infungibile rispetto alla sopravvivenza e allo sviluppo del sodalizio, limitandosi a mantenere i contatti con gli altri coimputati e ad occuparsi di più aspetti legati all’attività truffaldina.

Con il secondo motivo il Mi. lamenta la erronea applicazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al reato di falsificazione materiale, in quanto non essendo dimostrato che il Mi. abbia partecipato, con un qualche contributo, alla fabbricazione delle false polizze, nei suo confronti può configurarsi solo la meno grave ipotesi di reato di cui all’art. 489 c.p., in tema di uso di atto falso. Con il terzo motivo il Mi.

lamenta la erronea applicazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al reato di truffa, in quanto la ritenuta idoneità delle condotte truffatine a trarre in inganno gli istituti finanziari sulla base della verificazione dell’evento illecito, confligge irrimediabilmente con la circostanza, pure emersa processualmente, per cui la stessa natura ordinaria dei controlli esperiti dalle banche e la immediatezza delle verifiche derivatene, relative alla inesistenza della falsa sede dell’INA ASSITALIA e di un funzionario di nome Mo. nel personale della società assicuratrice, ha consentito agli istituti di credito di porre freno alle condotte fraudolente nei loro confronti.

Passando ad esaminare il ricorso del R., va osservato che il ricorrente lamenta l’errata ed incongrua motivazione della Corte Territoriale in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla qualifica di organizzatore del sodalizio attribuita al R. stesso, in quanto in sentenza si desume l’esistenza dell’associazione a delinquere da una serie di elementi sintomatici, come, ad esempio, gli accordi volti alla divisione dei proventi illeciti, che non trovano rispondenza negli atti processuali.

Con particolare riferimento al R., il ricorrente contesta che dall’interrogatorio reso dal Mi. il 27.1.2009 possano ricavarsi elementi di accusa a carico del R.; evidenzia che la riunione svoltasi nello studio del R. tra il Mi. e lo J., uno dei più frequenti utilizzatori delle polizze false, è avvenuta all’insaputa del R. e che in ogni caso tale riunione potrebbe, a tutto concedere, dimostrare la partecipazione del R. ad un solo fatto-reato, inidonea a fondare fa sua partecipazione al sodalizio criminoso; sostiene che l’esortazione trasmessa dal Mi., al R., attraverso F. e V., dopo gli arresti in Svizzera, di “togliere i documenti di mezzo”, anche ammesso che sia stata trasmessa al destinatario, si riferiva proprio a quell’unico reato-fine, per cui, in conclusione, non è possibile affermare che il R. abbia posto in essere alcuna delle condotte illecite da cui è stata ricavata l’esistenza dell’associazione a delinquere di cui si discute. Quanto al ruolo di organizzatore, del pari appare evidente, ad avviso del ricorrente, l’impossibilità di configurarlo a carico del R., in quanto il suo apporto principale, consistito nel trasformare il suo studio di (OMISSIS) in una falsa agenzia INA ASSITALIA, non sarebbe affatto significativo ed infungibile, potendo essere costituita tale falsa agenzia in qualsiasi altro luogo, in quanto per funzionare aveva solo bisogno di una linea telefonica, di un fax e di qualcuno che rispondesse alle eventuali telefonate dei funzionari delle banche truffate, come dimostrato dalla circostanza che, successivamente, la sede della falsa agenzia, su indicazione del Mi., venne spostata in un appartamento di (OMISSIS).

Con riferimento ai reati-fine il ricorrente lamenta, inoltre, una palese violazione di legge per avere i giudici di merito ricavato la responsabilità del R. per i singoli reati-fine dalla sua dimostrata partecipazione alla compagine associativa, non essendovi alcun elemento che consenta di dimostrare il coinvolgimento del R. nei singoli episodi di falsificazione e di truffa in danno degli istituti di credito che gli vengono contestati.

Con particolare riferimento agli episodi di cui ai capi B) e C), ad avviso del ricorrente, non può attribuirsi alcun rilievo all’assegno per un importo di Euro 620.000,00 rinvenuto nella cassaforte dello studio di (OMISSIS) a firma del Re., avente come destinatario il R., in quanto tale assegno non è mai stato posto all’incasso dall’imputato e, in ogni caso, non dimostra di per sè la partecipazione del R. alla truffa consumata in danno della “BPL Bank Suisse”. In relazione, poi, al tentativo di truffa posto in essere attraverso una falsa polizza intestata proprio al R., di cui al capo Q), da un lato errata è la contestazione del danno patrimoniale di particolare rilievo non essendo mai stata erogata alcuna somma, dall’altro non sussiste il requisito della idoneità degli atti, in quanto il R. la diede in visione presso un istituto dove era conosciuto, per poi ritirarla. Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice a determinare in maniera uniforme un aumento sulla pena base inflitta per il reato associativo di cinque mesi per ogni reato-fine consumato e di due mesi per ogni reato-fine tentato.

Quanto al T.R., il ricorrente lamenta la illogicità, la contraddittorietà e l’erronea applicazione della legge penale, sotto diversi profili: 1) non vi sarebbe alcuna prova della partecipazione del T. al sodalizio di cui si discute e men che mai del suo ruolo di promotore, anzi dalla stessa parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si affronta il tema della truffa commessa utilizzando le polizze a sè intestate, si evince che il T. si è avvalso della struttura associativa messa in piedi dal M. e dal Mi., sempre operando, come sottolineato dal ricorrente, autonomamente; 2) non vi è prova che il T. fosse a conoscenza della falsità delle polizze ricevute dal M.; 3) non vi è prova che, nel consentire il trasferimento della somma di denaro di Euro 75.000,00, dovuta dal J. al Mi. per le polizze false ricevute, sul conto corrente di una sua società acceso presso un istituto di credito maltese, su richiesta del Mi., il T. fosse consapevole della causale illecita del trasferimento e che la sua disponibilità fosse oggetto di un preventivo accordo con il Mi. ed il M. e non, come sostenuto dal ricorrente, frutto di una mera contingenza, avendo egli acconsentito all’operazione in quanto in debito con il Mi. in relazione al versamento di quanto dovutogli per l’acquisto della polizza a lui intestata, soprattutto ove si tenga conto che lo stesso Mi., contraddittoriamente, nel momento in cui affermava di non avere esplicitato al T. la provenienza illecita della somma, pur facendo intendere che non ce ne era bisogno, essendo chiara a tutti la natura illecita del denaro, sottolineava come egli non avesse voluto che il Mi. sapesse delle sue provvigioni con lo J. e, comunque, “dei fatti suoi”; 4) sempre con riferimento al versamento della somma di Euro 75.000,00 sul conto corrente maltese, dalla lettura delle conversazioni telefoniche tra il Mi. ed il M. utilizzate a sostegno dell’ipotesi accusatoria, si evince, invece, un ulteriore conforto alla tesi difensiva in ordine alla completa estraneità del T. all’intera operazione, dalla quale egli non ha ricavato alcun utile, in quanto, da un lato lo J. ha affermato nel suo interrogatorio di avere avuto piena consapevolezza che il denaro non era destinato al T., dall’altro appare evidente che la somma di Euro 20.000,00, residuo degli originari Euro 75.000,00, non ancora consegnata dal T. al Mi. ed al M., che ne avevano ricevuti solo Euro 50.000,00, aveva formato oggetto di una richiesta di prestito, tanto che, nella conversazione telefonica intercettata l’8.11.2008, il M. ed il Mi. sono indecisi se informare il T. dell’avvenuto arresto in Svizzera del Re., del P. e dello J., temendo che il T. potesse approfittare dell’occasione per trattenere per sè il denaro, mentre i restanti Euro 5000,00, come dimostrato, erano serviti al pagamento delle imposte maltesi relative all’operazione; 5) le conversazioni intercorse tra il Mi. ed il T. dopo gli arresti in Svizzera, avvalorano ulteriormente la tesi difensiva, in quanto da esse emerge che il T., contrariamente a quanto affermato in sentenza, non ha alcun interesse a quanto accaduto in Svizzera, preoccupandosi solo dell’operazione effettuata con lo J. e che il suo progetto, da intendersi esclusivamente nei sensi del progetto di natura scientifica per finanziare il quale aveva cercato uno strumento di garanzia che gli consentisse di accedere al credito bancario, andasse avanti; 6) del tutto indimostrato è il ruolo epicale del T., definito impropriamente mente strategica del gruppo, come affermato contraddittoriamente in sentenza, in presenza di elementi di chiaro segno contrario non adeguatamente valutati, come l’estraneità del T. alla gran parte delle truffe consumate o tentate, il mancato cambiamento dei propri numeri di telefono in conseguenza degli arresti in territorio elvetico, che non viene nemmeno sollecitato dal Mi. e dal M., i quali, invece, provvedono a cambiare i propri, la richiesta insistita del T. al Mi. di vedere il M., che dimostra l’assenza di collegamenti diretti tra i due; 7) del tutto irrilevante risulta poi il rapporto tra il T. ed il Va.Fl., che, lungi dall’essere un personaggio di spicco dell’associazione, era semplicemente una persona di sua fiducia, di cui l’imputato si serviva per compiti meramente esecutivi, mentre l’assenza di attività di inquinamento probatorio e la mancata frequentazione dello studio del R. dimostrano l’estraneità del T. al sodalizio; 3) risulta violato anche il principio della correlazione tra imputazione e sentenza, nella parte in cui la corte di appello, pur ritenendo la sussistenza del reato associativo, non ha fornito alcuna motivazione con riferimento alla parte dell’imputazione in cui si contesta al T. di avere contattato direttamente o indirettamente gli istituti bancari vittime delle truffe e di avere prospettato agli associati l’utilizzo di strumenti finanziari contraffatti, diversi dalle polizze, per ottenere l’apertura di linee di credito; 9) quanto ai reati di falsificazione e di truffa, poi, contestati al T. in relazione alla vicenda delle polizze false utilizzate dallo J. in danno della “Arner Bank” e della “Deutsche Bank”, ad avviso del ricorrente, non vi è alcuna prova di una partecipazione diretta dell’imputato, che è intervenuto solo in un secondo momento, quando si erano già consumati i falsi documentali ascrivibili allo J., al M. ed al Mi., senza che possa sostenersi, per le ragioni già espresse, che l’imputato, a distanza di circa un anno dalla consumazione della truffa in danno della “Liechhtensteinische Landesbank LTD” (LLB) che gli viene imputata, abbia fornito un preventivo consenso a mettere a disposizione dei coimputati il conto corrente maltese della sua società per farvi transitare le somme destinate al Mi. ed al M.; 10) con riferimento, infine, alla truffa in danno della “LLB”, il ricorrente contesta che la falsità delle polizze potesse apparire chiara al T. sulla base della sola circostanza che egli era perfettamente consapevole di non avere mai versato il premio unico pari a circa cinque milioni di euro, in quanto da un lato, come riferito dal Mi., la carta sulla quale erano stampate le polizze era autentica, dall’altro è assolutamente plausibile la spiegazione fornita dal T., secondo il quale le polizze gli erano state concesse in affitto, per così dire, dal M. e dal Mi., dietro remunerazione; inoltre, ad avviso del ricorrente, erroneamente sarebbe stata ritenuta consumata la truffa in danno della “LLB”, che non può considerarsi nè persona offesa, nè soggetto raggirato, in quanto ha concesso un credito sulla scorta di idonea garanzia costituita dalle quote del fondo “ValorLife”, a loro volta conseguite dall’imputato grazie alle false polizze ottenute, che, in prima battuta, erano state respinte dalla “BPN”, perchè intestate al T., persona non gradita al sistema bancario in quanto pluriprotestato, come dichiarato dal suo socio Ve.C..

Infine ulteriore errore di diritto è stato compiuto dalla corte di appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti, relativi alla comparazione tra attenuanti ed aggravanti ed all’applicazione dei minimi edittali per gli aumenti in continuazione, perchè i motivi di appello riguardavano solo la responsabilità dell’imputato, in quanto nella richiesta assolutoria non potevano non ritenersi compresa anche una richiesta di contenimento della pena.

Passando alla posizione dell’ A., il ricorrente lamenta in primis l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416 c.p., comma 2, in quanto sulla base degli elementi acquisiti sarebbe configurabile nei confronti dell’ A., consapevole per sua stessa ammissione delle truffe ascrivibili al Mi., una semplice ipotesi di connivenza non punibile o, a tutto volere concedere, di favoreggiamento in quanto le sue condotte, consistenti nell’eliminare le tracce dei reati commessi dopo gli arresti in Svizzera e nel conservare presso il residence dove abitava documentazione riconducibile al Mi., si sarebbero concentrate nelle fasi successive alle consumazioni delle truffe in danno degli istituti bancari, reati-fine rispetto ai quali non è stato dimostrato in alcun modo quale sia stato il contributo causale dell’imputato. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale non evidenzia gli elementi in base ai quali ha ritenuto l’ A. responsabile dei delitti di falsificazione e di truffa ascrittigli, facendo derivare indebitamente la responsabilità dell’imputato dalla sua dimostrata partecipazione al sodalizio, affermando apoditticamente che l’ A. avrebbe svolto nelle truffe un ruolo dietro le quinte, che non si è manifestato all’esterno, senza specificare in che cosa tale ruolo consistesse.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo esplicitato la corte territoriale, quali tra i parametri previsti dall’art. 133 c.p., abbia utilizzato per la determinazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto in relazione agli aumenti applicati per la continuazione. Con riferimento, infine, alla posizione del M., va rilevato che il ricorrente lamenta le violazioni di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto appare contraddittoria ed illogica la motivazione nella parte in cui ritiene sussistente un’associazione formata da otto persone, di cui ben sei con il ruolo di promotore o di organizzatore, e due soltanto in qualità di semplici partecipi; nel caso in esame, infatti, non deve ravvisarsi alcun sodalizio criminoso, ma solo un semplice concorso di persone in una pluralità di reati; agli atti, inoltre, non vi è alcuna prova che il M. abbia ricevuto del denaro per le polizze o che sia stato il falsificatore delle stesse, se non una chiamata di correo dell’ A., che afferma di averlo appreso dal Mi., non riscontrata, senza peraltro che si sia proceduto, in generale, ad una valutazione in ordine alla attendibilità dei chiamanti in correità; con riferimento, infine, ai reati di truffa la corte di appello non ha approfondito i profili relativi al mancato svolgimento di adeguati controlli da parte delle banche svizzere ed alle stesse modalità di esecuzione delle truffe, che lasciano fondatamente presumere l’esistenza di complici all’interno degli istituti elvetici, circostanza che ove accertata avrebbe potuto incidere sulla stessa configurazione dei reati, sulla loro gravità ovvero sul trattamento sanzionatorio.

 

Motivi della decisione

 

I ricorsi presentati nell’interesse di M.M., Mi.

F., T.R.R. e R.V. sono infondati e devono integralmente rigettarsi, mentre il ricorso proposto nell’interesse di A.M. è parzialmente fondato e va accolto nei termini che verranno indicati nel prosieguo della motivazione. In via preliminare va rilevato che nell’esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116).

Il motivo di ricorso che appare opportuno affrontare per primo, risulta quello comune agli imputati M., Mi. e R., che contestano la possibilità di qualificare le loro condotte in termini di partecipazione ad un’associazione a delinquere, secondo il paradigma normativo di cui all’art. 416, c.p., non potendosi ravvisare nel caso in esame, come evidenziato, tra gli altri, dal difensore del M., nessun sodalizio criminoso, ma solo un semplice concorso di persone in una pluralità di reati.

Tale doglianza non può essere accolta, dovendosi condividere la valutazione espressa dalla corte di appello di Milano che ha giustamente individuato nell’associazione a delinquere delineata nel capo A) dell’imputazione un “caso di scuola” del reato di cui all’art. 416 c.p. (cfr. pagg. 45-46 della sentenza impugnata, nonchè pagg. 79-81 della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Milano in cui vengono puntualmente illustrati tutti gli elementi costitutivi del sodalizio criminoso di cui si discute).

Ed invero, come è noto, l’interpretazione tradizionale seguita dalla giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere nella formazione e nella permanenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del programma stesso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 22.2.1979, Pino).

Come è stato rilevato, particolarmente variegato è il quadro delle pronunce relative alla determinazione del grado di organizzazione necessario per dar vita all’associazione per delinquere, individuato, di volta in volta, nel mero accordo esteso ad un generico programma criminoso (affectio societatis sceleris: Cass., sez. 1, 23.6.1988, Olivieri); nella semplice e rudimentale predisposizione comune di attività e mezzi tra gli associati (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.1984, Andolina; Cass., sez. fer, 3.9.2004, Bosone); in un minimo di organizzazione che autonomizzi l’associazione dai delitti scopo (cfr. Cass., sez. 1, 24.3.1986, Graziano; Cass., sez. 1, 11.10.2006, D’Attis, secondo cui, in caso di associazione con modesto organigramma, occorre che il vincolo tra i sodali sia continuativo), affermandosi, inoltre, la necessità che l’organizzazione del sodalizio criminoso sia adeguata rispetto al programma criminoso previsto (cfr. Cass., sez. 1, 27.2.1993, Salvo; sulla sufficienza di dimensioni minime della struttura organizzativa, ai fini della prova dell’accordo associativo, cfr. Cass., sez. 6, 25.9.1998, Villani).

Non può, peraltro, disconoscersi, come rilevato in dottrina, che, in sede di prassi applicativa, si è assistito ad una dilatazione della fattispecie, essendo giunta la giurisprudenza ad una estrema rarefazione dei connotati strutturali dell’associazione, ritenendo sufficiente un accordo di carattere generale, volto all’attuazione di un programma del tutto indeterminato di reati-scopo, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva consumazione di questi ultimi (cfr. Cass., sez. 6, 14.6.1995, Montani; Cass., sez. 6, 22.4.1989, Morelli; Cass., sez. 1, 28.11.1988, Donato, Cass., sez. 1, 23.6.1988, Olivieri).

Assolutamente concorde risulta, infine, la giurisprudenza di legittimità nell’individuare il criterio distintivo tra il delitto di cui all’art. 416 c.p., ed il concorso di persone nel reato continuato, nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo: se, per aversi associazione per delinquere, l’accordo deve essere diretto all’attuazione di un più ampio programma criminoso, destinato a durare nel tempo, per la commissione di una serie non determinata di delitti, dando così vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale, perchè si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre, invece, che l’accordo intervenga in via occasionale ed accidentale, per la realizzazione di uno o più reati e si esaurisca con la commissione degli stessi, facendo venire meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale (cfr. Cass., sez. 6, 22.4.1989, Morelli; Cass., sez. 1, 11.10.1991, Niccolai; Cass., sez. 1, 15.1.1993, Ambrosino; Cass., sez. 1, 15,12.1994, Semeraro; Cass., sez. 6, 12.5.1995, Mauriello, Cass., sez. 6, 16.1.1998, Pastori; Cass., sez. 4, 21.4.2006, n. 22824, Q. e altro, rv. 234576; Cass., sez. 6, 24.5.2011, n. 29581).

Orbene nella fattispecie in esame gli imputati hanno agito all’interno di un accordo criminoso, destinato a durare nel tempo, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di falsità in scrittura privata e di truffe in danno di una pluralità non specificamente predeterminata di istituti di credito, italiani e svizzeri, secondo un articolato meccanismo, da essi conosciuto e condiviso. Come si è già detto le risultanze processuali, costituite principalmente dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie degli imputati e dagli esiti delle intercettazioni disposte dall’autorità procedente, nel dimostrare la commissione di una pluralità di truffe, da un lato consumate in danno della “BPL Bank Suisse”, della “Arner Bank” di (OMISSIS), della “Deutsche Bank” di (OMISSIS), della “LLB” di (OMISSIS), dall’altro rimaste nella forma del tentativo in danno della “Banca Popolare di Vicenza” e del “Banco di Brescia”, hanno evidenziato come i componenti del sodalizio operassero sulla base di un collaudato modus operandi, secondo il quale, ottenute e collocate sul mercato dalla coppia M. – Mi. una serie di false polizze vita a premio unico, risultanti emesse dalla “INA ASSITALIA”, i beneficiari di tali polizze (tra cui, oltre allo stesso Mi., vi erano il R., lo J. F., il T., J.G., padre di J. F., Re.Ma.) le utilizzavano per tentare di ottenere, quasi sempre con successo, l’apertura di linee di credito da parte di istituti bancari per lo più elvetici, dalle quali, una volta attive, prelevavano nel corso del tempo ingenti somme di denaro, provvedendo alla ripartizione dei relativi utili al loro interno.

A tal fine il sodalizio si avvaleva, tra l’altro, dello studio del ragioniere R., sito in (OMISSIS), trasformato, come si è rilevato, in una falsa agenzia dell’INA ASSITALIA, allo scopo di ingannare i funzionari delle banche vittime delle truffe, nel caso in cui avessero voluto procedere a controlli.

L’indirizzo di (OMISSIS), infatti, era riportato sulle polizze vita come quello corrispondente alla inesistente agenzia “INA ASSITALIA” ed i numeri di telefono e di fax dello studio venivano forniti dai beneficiari delle polizze ai funzionari delle banche dove venivano consumate le truffe; inoltre, sempre dallo studio del R., attraverso un fax opportunamente modificato, su disposizione di quest’ultimo e del Mi., indicato come assiduo frequentatore di (OMISSIS), venivano trasmessi documenti che risultavano fittiziamente ascrivibili all’INA ASSITALIA; infine i dipendenti dello studio erano stati istruiti dal R. e dal Mi. a rispondere ad eventuali telefonate affermando che quella era la sede di un’agenzia dell’INA ASSITALIA e che il dott. Mo.Ca.Ma., l’alias del M., in quel momento non era presente in sede, in modo che risultasse, fittiziamente, che il Mo. avesse la sua segreteria presso lo studio di (OMISSIS) (come dichiarato da A.E., da G. G.M.; da L.G.S., che ricordava di avere risposto in due occasioni a telefonate il cui destinatario era il ” Mo.”; da V.M., che rammentava di avere risposto ad una telefonata proveniente da una banca svizzera, diretta, anche in questo caso, al Mo.; da B.W.U. e da V.A., amico del R., nel cui studio aveva in uso una postazione di lavoro).

Il portiere dello stabile di (OMISSIS), Q. R., ha, inoltre, riferito di avere consegnato al Mi., da lui riconosciuto in fotografia, due ricevute relative a raccomandate indirizzate ad un ufficio dell’INA ASSITALIA, con sede in (OMISSIS), che lo stesso M. gli aveva chiesto di ritirare per suo conto.

Nell’ottobre/novembre del 2008, peraltro, il Mi. ed il M. aprivano un’altra fittizia agenzia assicurativa, sempre in (OMISSIS), ma alla (OMISSIS), assumendo come segretaria Z.L., conoscente del Mi., alla quale venivano impartite dai due imputati le stesse istruzioni fornite alle dipendenti dello studio R.: anche in questo caso, infatti, alla Z. venne detto che nel giro di poco tempo l’ufficio sarebbe diventato un’agenzia dell’INA ASSITALIA e che se fossero pervenute telefonate con cui si chiedeva di ” Mo.Ca.Ma.” (il nome con cui le si era presentato il M.) o del “dott. mo.”, ne avrebbe dovuto riferire il contenuto allo stesso Mi. (cfr. pagg. 42-53 della sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Milano).

Trova così evidente conferma quanto dichiarato dal coimputato A. M., il quale ha puntualmente descritto il funzionamento del sodalizio criminoso, rivelando che il M. provvedeva a falsificare le polizze INA ASSITALIA “da scontare in banca”, mentre il Mi. aveva il compito di contattare “direttamente o indirettamente personaggi facoltosi o comunque nelle condizioni di essere credibili presso gli istituti bancari”, avendo cura di non presentarsi personalmente nelle agenzie delle banche dove si sarebbero consumate le truffe (presso le quali si recavano, invece, coloro ai quali erano state vendute le polizze false) e “partecipando agli utili nel caso in cui la truffa fosse andata a buon fine”.

Il R., invece, che l’ A. riferiva di avere conosciuto sempre grazie al Mi., era il titolare dello studio dove “aveva sede una finta agenzia INA ASSITALIA che veniva utilizzata allorquando gli istituti bancari richiedevano informazioni in merito all’autenticità della polizza” (cfr. pag. 46 della sentenza della corte territoriale).

Come si vede, dunque, la “standardizzazione” del modello operativo prescelto per conseguire gli illeciti profitti derivanti dalle truffe commesse in danno degli istituti di credito, che, a loro volta, presupponevano necessariamente anche la commissione degli indicati delitti di falsità in scrittura privata aventi ad oggetto le polizze- vita, senza la cui costituzione in pegno non era possibile ottenere l’apertura delle linee di credito; la “serialità” delle condotte criminose funzionari a rendere possibile l’illecito arricchimento degli imputati a carico degli istituti bancari e la necessità di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata allo scopo, caratterizzata da una efficace ripartizione di ruoli tra i consociati e dotata di una indispensabile base operativa, rappresentata inizialmente dallo studio del R., poi replicata nell’ufficio di (OMISSIS), la cui operatività venne stroncata sul nascere dagli arresti del Mi. e degli altri imputati, sono tutti elementi assolutamente sintomatici di come sia stato seriamente contratto tra gli imputati quell’accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati che costituisce l’essenza della fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato, rispetto al quale, peraltro, va rammentato, l’elemento dell’organizzazione assume comunque un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare il perfezionarsi del suddetto accordo (cfr. Cass., sez. 4, 21.4.2006, n. 22824, Q. e altro, rv. 234576).

Ulteriore sintomi dell’esistenza di un accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di delitti di falsità in scrittura privata e di truffa, in quanto contribuiscono a disvelare in tutta la sua estensione e concretezza l’elemento organizzativo da cui si desume la serietà del suddetto accordo, vanno individuati, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, anche 1) nell’attività di inquinamento probatorio posta in essere dagli imputati dopo i primi arresti effettuati in territorio svizzero, emersa dagli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate, in cui si parla apertamente della necessità di cambiare le utenze telefoniche, di distruggere i documenti e di “ripulire” i computers, all’evidente scopo di impedire agli organi investigativi di risalire alla struttura associativa 2) nell’esistenza di un accordo in ordine alla ripartizione degli utili conseguiti attraverso le truffe, di cui hanno riferito, non solo l’ A., ma anche il M. (ricordo che la percentuale per me, Mi. ed altri ipotetici funzionari INA era il 30% sul netto scontato”) ed il Mi. (“da Re. ho avuto in due distinte occasioni la somma di Euro 100.000. In entrambe le occasioni era presente il M.. La prima volta a (OMISSIS) Re……..ha consegnato a mani di M. una busta contenente Euro 50.000 in pezzi da 500. Ma. in macchina ha diviso il bottino in parti uguali. Successivamente, ……eravamo in macchina di M…., Re. ha consegnato a me una busta contenente Euro 50.000. Quando è uscito ho contato i soldi ed io e M. li abbiamo nascosti dentro le scarpe”; “ogni volta che ricevevo queste somme le dividevo con M. in parti più o meno uguali”), parte dei quali, ovviamente, veniva percepita da chi appariva formalmente intestatario della falsa polizza-vita, in favore del quale era stata aperta la linea di credito (cfr. pagg. 38; 39 della sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Milano); 3) nel carattere continuativo del vincolo associativo, avendo operato il sodalizio, senza soluzione di continuità, quanto meno dal settembre del 2007 al primo dicembre 2008; 4) nella esistenza di una fitta rete di contatti il cui compito era quello di individuare potenziali soggetti interessati ad ottenere le false polizze-vita procurate dal Mi. e dal M., per conseguire illecitamente finanziamenti da istituti di credito, in cui operavano soggetti come P.M. e J.F. (quest’ultimo giudicato dall’autorità giudiziaria elvetica), il cui contributo appare non di poco momento nell’assicurare la piena operatività e lo sviluppo dell’attività illecita del sodalizio criminoso. Il P., in particolare, che non risulta tra i ricorrenti, appare una figura di assoluto rilievo, che dimostra quanto sia ramificato e stabile il vincolo associativo: egli, infatti, svolge un ruolo decisivo nella truffa in danno della “BPL Bank Suisse” posta in essere mediante la falsa polizza intestata al Re.Ma., mantenendosi in continuo contatto telefonico, come emerge dalle relative intercettazioni, con il Mi. ed il M., che esorta a non commettere gli stessi errori commessi in precedenza, quando le polizze erano state intestate a persone decedute, prospettando, al tempo stesso, l’opportunità che l’organizzazione estenda il suo campo d’azione alla piazza di (OMISSIS), dove, a suo dire, rispetto a (OMISSIS), sussistono condizioni migliori e la possibilità di procedere ad ulteriori operazioni illecite dello stesso tipo di quella posta in essere in danno della “BPL Suisse” (cfr. pagg. 24-30; 70-77 e 81 della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Milano). Ciò posto vanno ora presi in esame i singoli motivi di ricorso proposti da ciascuno degli imputati.

Partendo dal Mi., premesso che per promotore dell’associazione a delinquere deve intendersi non soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, ma anche colui che agisce per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, ad esempio provocando l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma (cfr. Cass. Sez. 1, 22.4.1985, Aslan, nonchè Cass., sez. 6, 21.9.1995, n. 8, Cassuto, secondo cui è ipotizzabile un’associazione a delinquere limitata ai soli promotori), non appare revocabile in dubbio che egli abbia ricoperto tale ruolo all’interno del sodalizio criminoso di cui si discute.

Ed invero basti al riguardo evidenziare come il Mi., tra l’altro, abbia coinvolto nell’attività del sodalizio criminoso il R., trasformando lo studio di quest’ultimo nella base operativa dell’associazione a delinquere; si sia efficacemente adoperato per fornire al suddetto sodalizio un ulteriore supporto operativo, rappresentato dall’ufficio di via (OMISSIS), preoccupandosi anche di reperire un’impiegata che se ne occupasse (la Z.L.); abbia favorito l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi, come nel caso dello J.F. (insieme con il quale vennero poste in essere le truffe in danno della “Arner Bank” e della “Deutsche Bank”), entrato in contatto con il M. ed il Mi. attraverso l’intermediazione di un amico di suo padre G., tal Fe.Gi., che, come dallo stesso Fe. riferito il 17.3.2009, a sua volta, aveva conosciuto in carcere il Mi. ed al quale quest’ultimo si era rivolto, una volta riacquistata la libertà, “esortandolo a trovargli qualche persona che aveva necessità di ottenere dei finanziamenti, che lui e il M. avrebbero potuto aiutare, disponendo di strumenti finanziari da portare in garanzia presso le banche” (cfr. pagg. 20.21 della sentenza della corte di appello), ponendo in essere, dunque, una serie di attività che hanno consentito all’associazione a delinquere di esistere e di rafforzare la sua azione criminale.

In relazione, poi, al secondo motivo di ricorso proposto dal Mi., non può condividersi la tesi difensiva secondo cui egli dovrebbe rispondere non del reato di cui all’art. 485 c.p., ma del delitto meno grave di uso di atto falso, previsto dall’art. 489 c.p..

Orbene, se è vero, come ammesso dagli stessi giudici di merito, che l’attività di indagine non ha consentito di accertare chi sia stato l’autore materiale della falsificazione delle polizze INA ASSITALIA (sul punto, infatti, le dichiarazioni del Mi. e del M. contrastano, in quanto ciascuno dei due accusa l’altro di avervi provveduto: cfr. pagg.19-20 della sentenza del g.i.p.), è tuttavia innegabile che le polizze false sono state effettivamente realizzate e predisposte con tutti i dati necessari, ivi compreso l’indirizzo dello studio del R., per apparire come documenti provenienti dall’INA ASSITALIA ed essere utilizzate per ottenere fraudolentemente l’apertura di linee di credito in favore di chi risultava esserne l’intestatario.

Siffatto risultato è stato reso possibile da chi era in possesso di tali dati e ne ha disposto l’inserimento nelle polizze false, utilizzandole per la perpetrazione delle truffe in danno degli istituti di credito (come il Mi., il M. ed il R.), che, dunque, possono considerarsi concorrenti, quanto meno a titolo di concorso morale, nella materiale falsificazione in ipotesi da altri effettuata, in quanto con la loro condotta hanno rafforzato l’illecito proposito criminoso altrui. Ciò, lo si ripete, a prescindere dalla prova (non raggiunta) di chi abbia materialmente proceduto alla falsificazione, che, come si è detto, il M. attribuiva al Mi., al quale, secondo la sua versione, egli si limitava a fornire una pen-drive contenente la modulistica INA ASSITALIA, aggiungendo che il suo ruolo “nell’associazione” era quello di assicurare una “consulenza” ai suoi “complici”, fornendo loro “le indicazioni per rispondere alle eventuali questioni poste dagli istituti di credito ed esteri”, nella piena consapevolezza che n venivano presentate dall’organizzazione false polizze per ottenere aperture di credito” (attività in tutta evidenza tali da configurare un evidente concorso morale del M. nella falsificazione materiale delle polizze); mentre il Mi. addebitava al M., provvedendo, dalla base operativa di piazza Bonomelli, 4, alla complessa attività di gestione delle singole operazioni illecite, di procacciamento e coordinamento dei sodali, finalizzata, appare superfluo ribadirlo, all’illecito collocamento nel circuito bancario delle polizze false, alla cui falsificazione materiale egli, dunque, ha concorso moralmente (cfr. pagg. 19-21 della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Milano).

Le conclusioni alle quali si ritiene di pervenire sul punto, appaiono conformi a quanto da tempo affermato in giurisprudenza ed in dottrina a proposito della distinzione tra le due fattispecie di reato di cui agli artt. 485 e 489 c.p..

La Suprema Corte ha, infatti, costantemente affermato che chi abbia comunque agito d’intesa con l’autore materiale della falsificazione, deve rispondere del reato previsto dall’art. 485 c.p. e non di quello ex art. 489 c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 4.7.1978, Davanzo). Presupposto, invece, del delitto di cui all’art. 489 c.p., è l’avvenuta consumazione di un reato di falso, cui l’agente non abbia partecipato nemmeno a titolo di concorso morale (cfr. Cass., sez. 2, 19.10.1981, Iantorno; Cass., sez. 5, 20.4.1978, Fabiani).

Del tutto infondato appare anche l’ultimo motivo di ricorso, in quanto ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dall’esistenza di preventivi controlli, nè dalla scarsa diligenza della persona offesa nell’eseguirli, quando, in concreto, come nel caso in esame, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall’agente e si accerti che tra di esso e l’errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità (cfr. Cass., sez. 5, 27.3.1999, n. 11441, Longarini e altro, nonchè, nello stesso senso, Cass., sez. 2, 17.3.1993, Marcaccio, secondo cui “ai fini della sussistenza del delitto di truffa non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perchè il più delle volte essa è determinata dalla fiducia che il truffatore, con artifici e raggiri, sa suscitare nella parte lesa”, e, più di recente, Cass., sez. 2, 3.7.2009, n. 34059, C, rv. 244948.).

Passando ad affrontare la posizione del R.V., va rilevato che i motivi di ricorso si collocano al confine della inammissibilità, in quanto con essi il ricorrente prospetta censure che sostanzialmente si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell’art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità, come si è detto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).

Orbene nel caso in esame, la corte territoriale, con motivazione approfondita e immune da vizi logici, ha esposto con assoluta chiarezza il percorso logico-giuridico seguito per confermare la decisione di primo grado (cfr., in particolare, pagg. 52-57 della sentenza impugnata). Ed invero sulla base delle emergenze processuali, come in precedenza evidenziate nella parte della presente motivazione dedicata alla ricostruzione della fattispecie associativa, non appare revocabile in dubbio la diretta partecipazione del R. all’associazione a delinquere promossa, tra gli altri, dal Mi. e dal M..

Egli, infatti, ha stabilmente asservito il suo studio professionale di (OMISSIS), alle finalità illecite del sodalizio, divenuto per sua volontà una struttura organizzativa strategica per le attività dell’associazione a delinquere, che, dunque, ha potuto operare con successo e relativa tranquillità proprio grazie alla falsa rappresentazione della realtà assicurata dalla trasformazione del suddetto studio in una falsa agenzia della società assicuratrice “INA ASSITALIA”, in virtù della quale, peraltro, giova ricordarlo, da un lato le false polizze-vita create per essere utilizzate nella consumazione delle truffe in danno di diversi istituti bancari riportavano l’indirizzo di piazza (OMISSIS) come quello corrispondente alla inesistente agenzia “INA ASSITALIA”, dall’altro erano proprio i numeri di telefono e di fax dello studio del R. che i beneficiari delle polizze fornivano ai funzionari delle banche dove venivano consumate le truffe, nel caso in cui questi ultimi avessero voluto effettuare dei controlli.

In questo contesto gli elementi emersi a carico del R., costituiti dalle dichiarazioni dell’ A. e del Mi.; dal rinvenimento presso il suo studio di due assegni per un importo, rispettivamente, di Euro 380.000,00 e di Euro 270.000,00 emessi dal Re., come dichiarato da quest’ultimo, a garanzia dell’operazione che avrebbe dovuto consentirgli di ottenere il rilascio in suo favore di una falsa polizza-vita dell’INA ASSITALIA dell’importo di Euro 1.800.000,00; dalle dichiarazioni del M. che ha evidenziato, confermando sul punto la narrazione del Re., come lo studio R., seguendo le sue istruzioni, avesse fornito i chiarimenti che avevano tranquillizzato i funzionari della “BPL Bank Suisse”; dalle riunioni svoltesi con lo J. F. presso lo studio R. e dalle dichiarazioni dello stesso J., il quale ha riferito che il R. gli era stato presentato dal Mo. e dal Mi. come un soggetto che lavorava “in parte per l’ufficio amministrazione e controllo dell’INA ed in parte in proprio”; dalle dichiarazioni del T. sulla falsa indicazione nella corrispondenza gestita dal Mi. e dal M. del R. quale agente INA; dalle dichiarazioni del F.F. e del V.A., i quali hanno concordemente riferito che tra la fine di ottobre ed il novembre 2008, quindi dopo gli arresti effettuati in Svizzera, il Mi. aveva esortato il F. a mettersi in contatto con il V. (come si ricorderà amico del R., presso il cui studio aveva in uso una postazione di lavoro), affinchè avvisasse il suddetto R. “di far sparire dallo studio tutta la documentazione riguardante il Mi.”; dalla circostanza, in relazione alla tentata truffa in danno della “Banca Popolare di Vicenza”, che il R. non poteva non conoscere la falsità della polizza-vita INA ASSITALIA intestata a suo nome per un importo di Euro 250.000,00, tenuto conto che tale strumento assicurativo prevede, per il rilascio in nome del beneficiario, il versamento integrale del capitale in favore della società assicuratrice, mai effettuato dal ricorrente (cfr. pagg. 52-57 della sentenza della corte territoriale, nonchè pagg. 12-63 della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Milano), convergono nel confermare il complessivo quadro accusatorio a carico del R., quale emerge con assoluta chiarezza dalla sua dimostrata partecipazione all’associazione a delinquere di cui si discute. Ciò consente, disattendendo tutte le censure difensive al riguardo, di affermare la completa responsabilità del R. in ordine non solo al reato associativo, ma anche in relazione a tutti i reati di falsità in scrittura privata e di truffa, tentata o consumata, in danno degli istituti bancari, posti in essere attraverso la creazione e la utilizzazione delle false polizze-vita, sulla base dei generali principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato (puntualmente richiamati dalla corte territoriale: cfr. pag. 56- 57, sui quali si ritornerà affrontando la posizione del T.) ed, allo stesso tempo, di qualificare il suo ruolo all’interno del sodalizio criminoso alla stregua di un organizzatore.

Come è noto, infatti, è organizzatore l’affiliato che, come fatto dal R., esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento e l’impiego razionale delle strutture e risorse associative, nonchè di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (cfr. Cass., sez. 5, 11.2.1994, De Tommasi), senza, peraltro, che sia necessario, a tal fine, che l’organizzatore sia necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell’attività di altri soggetti, richiedendosi soltanto che l’attività di tale soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità (cfr. Cass., sez. 1, 11.12.1993, Algranati), sicuramente riscontrabili nel contributo fornito dal ricorrente, senza il quale l’associazione a delinquere, nella fase storica presa in considerazione, non avrebbe potuto operare.

Con riferimento poi ai motivi di ricorso relativi al delitto di cui al capo Q), va rilevato che essi sono inammissibili, in quanto da un lato, la censura sulla contestazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di grave entità non risulta avere formato oggetto di specifica deduzione con i motivi di appello (e, comunque, non appare fondata, in quanto nei reati contro il patrimonio le norme relative all’entità del danno quale circostanza aggravante o attenuante, sono applicabili anche ai reati tentati ogni qual volta sia possibile stabilire, attraverso le modalità del fatto, il valore delle cose che presumibilmente il colpevole avrebbe sottratto se non gli fosse stato impedito di consumare il reato: cfr. Cass., sez. 2, 23.3.1982, Iacobbi), dall’altro assolutamente generico quello relativo alla inidoneità degli atti, che il ricorrente deduce da una ipotetica prospettazione alternativa dei fatti, priva di ogni consistenza, rappresentata dalla circostanza che, essendo il R. noto al personale del “Banco di Brescia”, in quanto correntista presso la filiale dove diede in visione, per poi ritirarla, la falsa polizza-vita a lui intestata, deve ritenersi “improbabile….la configurabilità di un artificio o raggiro idoneo” (cfr. pag. 8 del ricorso). Identiche considerazioni conducono a considerare inammissibile l’ultimo motivo di ricorso per assoluta genericità, avendo, peraltro, i giudici di merito puntualmente motivato in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 57 della sentenza della corte di appello di Milano e pagg. 82-83 della sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Milano). Peraltro non va dimenticato che quando, come nel caso in esame, il giudice di merito abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell’imputato e alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l’obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell’aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (cfr. Cass., sez. 3, 26.9.1997, n. 3034, Coletta).

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione del T.R..

Anche in questo caso, infatti, il ricorrente prospetta censure che sostanzialmente si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, come si è detto preclusa in sede di giudizio di Cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

Ed invero già dalla sentenza di primo grado sì evince con assoluta chiarezza il ruolo fondamentale svolto dal T. all’interno della compagine associativa per cui si è proceduto, alla quale ha fornito continuativamente un contributo causalmente rilevante nel perseguimento degli scopi propri del pactum sceleris. Il T., infatti, ha consentito al sodalizio di cui faceva parte di portare a compimento la truffa di cui al capo G) dell’imputazione, ottenendo due false polizze-vita a premio unico INA ASSITALIA a lui intestate per un importo ciascuna di Euro 2.500.000,00, che gli erano state consegnate dal Mi. e per le quali aveva corrisposto a quest’ultimo la somma di Euro 100.000,00, in due tranches, come affermato con dichiarazioni concordi dallo stesso Mi. e da Va.Fl., definito dallo stesso ricorrente persona di sua fiducia, utilizzate, come scrive il g.i.p. nper dissimulare una solvibilità invero insussistente ed ottenere quote di un fondo della società “VALORLIFE ASSICURAZIONI” di Vaduz”, che, impiegate come garanzia, gli avevano consentito di conseguire l’apertura di una linea di credito presso la “LLB” di (OMISSIS), grazie alla quale, come riconosciuto dallo stesso T., che non ha esitato a definire “tutta l’operazione… una truffa”, quest’ultimo aveva ricevuto “credito per quasi Euro 3 milioni” (cfr. pagg. 33-35 della sentenza di primo grado).

Il T., ovviamente, non poteva non essere a conoscenza della falsità delle polizze-vita da collocare presso la “VALORLIFE”, sia perchè, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, tale strumento assicurativo, come si è detto a proposito del R., presuppone, per il rilascio in nome del beneficiario, il versamento integrale del capitale in favore della società assicuratrice, mai effettuato dal ricorrente, sia perchè già nel febbraio del 2008, esaminando la corrispondenza con la “VALORLIFE”, egli era consapevole che il R. veniva falsamente indicato come agente INA, tanto da suscitare la sua preoccupata reazione, espressa attraverso la e-mail inviata dallo stesso T. al M. il primo gennaio del 2008, dal contenuto inequivocabile. In tale e-mail, infatti, il T. rimprovera aspramente il M., giudicando “l’idea di domiciliare la corrispondenza e quindi niente di meno che l’ufficio della compagnia stessa presso il R.”, una “idea peregrina”, un vero e proprio “”azzardo”, vale a dire un errore che avrebbe potuto far scoprire la natura fittizia delle polizze-vita, come ben si comprende dal successivo passaggio della lettera telematica in cui il ricorrente esorta il M. ad inviargli un indirizzo e-mail della compagnia assicuratrice, in quanto il broker della “VALORLIFE”, che aveva già manifestato qualche titubanza prima che la società accettasse il progetto proprio in ragione del tipo di posta elettronica utilizzata, sapeva bene “che la compagnia dispone dei suo server, dunque non può essere una casella postale di hotmail o altri provider” (cfr. pag. 67 della sentenza di primo grado).

Nè va dimenticato un primo tentativo, non andato a buon fine, di collocare le false polizze-vita presso la “Banca Popolare di Novara”, che aveva visto l’intervento del M., anzi del suo alias ” Mo.Ca.Ma.”, il quale aveva fornito al suddetto istituto di credito, sempre attraverso posta elettronica, false delucidazioni per fugare ogni dubbio dei funzionari della banca sulla genuinità delle polizze (cfr. pag. 66 della sentenza di primo grado).

Del tutto correttamente, poi, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile la truffa in danno della “LLB” di (OMISSIS), in quanto appare evidente che l’apertura di credito concessa da quest’ultima banca al T. si fondava su di una fittizia rappresentazione della realtà, essendo del tutto prive di reale copertura le quote del fondo della “VALORLIFE”, sottoscritte dal ricorrente grazie alla produzione delle false polizze-vita INA ASSITALIA, e fornite in garanzia alla sede di Lugano dell’istituto di credito lussemburghese per ottenere la concessione della linea di credito (cfr., in particolare, pag. 67 della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Milano).

Il danno patrimoniale elemento costitutivo del delitto di truffa, ha investito, infatti, direttamente la “LLB”, i cui funzionar sono stati vittime indirette degli artifizi e raggiri posti in essere nei confronti della “VALORLIFE”, avendo la banca lussemburghese erogato ingenti capitali in favore del T., senza essere munita di alcuna valida garanzia per ottenerne la restituzione (cfr. pagg. 28- 29 della sentenza della corte territoriale).

Ulteriore sintomo della partecipazione al sodalizio criminoso del T. deve ritenersi il contributo dallo stesso garantito alla consumazione delle truffe in danno della “Arner Bank” e della “Deutsche Bank”, consentendo che attraverso il conto corrente acceso presso una banca con sede in (OMISSIS) dalla “CPC”, società riconducibile al T., transitassero Euro 75.000,00, parte della complessiva somma di Euro 230.000,00 pagata dallo J. per ottenere dal Mi. e dal M. le false polizze-vita utilizzate per perpetrare le truffe in danno degli istituti di credito innanzi menzionati.

Come evidenziato dalla corte territoriale, un tale contributo, fornito, si noti bene, in un momento precedente al perfezionarsi della truffa in danno della “LLB”, quando, tuttavia il T. era già in possesso delle false polizze-vita che aveva inutilmente tentato di collocare presso la “BPN” e, quindi, perfettamente consapevole dell’attività illecita in cui erano impegnati il Mi., il M. ed il R., non poteva che avere formato oggetto di un preventivo accordo e come tale era stato percepito dallo stesso J., il quale, pur affermando di avere avuto la consapevolezza che il denaro non fosse destinato al T., aveva evidenziato di avere avuto l’impressione che quest’ultimo fosse già informato di quale fosse il suo ruolo, poichè, nel momento stesso in cui il Mi. gli aveva passato telefonicamente il T., mettendo in contatto i due imputati per la prima volta, senza alcun preambolo, allo scopo di definire l’operazione, quest’ultimo era subito entrato nel merito (cfr. pag. 30 della sentenza della corte di appello di Milano). Ed ovviamente, al fine del contributo fornito alla realizzazione del scopi del sodalizio, non assume rilievo la circostanza per la quale il T. abbia agito, se per “sdebitarsi” con il Mi. ed il M. in relazione alle false polizze-vita ottenute, che poi sarebbero state utilizzate nella truffa in danno della “LLB”, come sostenuto dal ricorrente, ovvero per conseguire un profitto, come ritenuto dai giudici di secondo grado, secondo i quali (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata) il vantaggio economico per il T. sarebbe rappresentato dall’importo di Euro 20.000,00 residuato sul conto corrente della società maltese, come ammesso dallo stesso imputato, che, tuttavia, al riguardo ha sostenuto che la somma sarebbe stata trasferita nel momento in cui la società avesse ricevuto la corrispondente fattura.

Nè va sottaciuto che lo stesso Mi. ha dichiarato che il T. era perfettamente a conoscenza della natura del denaro che sarebbe transitato sul conto maltese della sua società, in quanto provento di una truffa commessa attraverso la costituzione in pegno di false polizze-vita (cfr. pag. 22 della sentenza di secondo grado), affermazione da ritenersi sicuramente riscontrata dalla circostanza che, come si è detto, in quel momento il T. era perfettamente a conoscenza del tipo di attività svolta dal Mi., da M. e dal R., apprestandosi a consumare la truffa in danno della “LLB”, dopo avere fallito il collocamento delle false polizze-vita presso la WBPN”. Risulta, dunque, ampiamente dimostrata la partecipazione del T. al sodalizio criminoso di cui si discute, conformemente ai principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (che valgono ovviamente anche per il M., il Mi. ed il R.), secondo cui, da un lato la persona che attui più volte in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso reati-fine di questo, sia raggiunta, per ciò stesso, da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo (cfr. Cass., sez. 5, 23.3.1997, Puglia), dall’altro che la commissione dei reati-fine può costituire valida prova per la responsabilità del reato associativo, tenuto conto del movente ispiratore degli stessi, quando questo valga ad inquadrarli, come appare evidente nel caso in esame, nelle finalità dell’associazione (cfr. Cass., sez. 1, 3.12.1997, Brevetti).

Peraltro non può non rilevarsi come a delineare la partecipazione del T. all’associazione a delinquere in veste di promotore contribuiscano ulteriori elementi ed, in particolare, i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria, riportati a pagina 32 della sentenza della corte territoriale, dai quali si evince che il T., indicato con il soprannome di “professore”, rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per gli altri associati, tanto da essere subito informato dell’avvenuto arresto del Re., del P. e dello J. in (OMISSIS), in relazione al quale egli addirittura fornisce istruzioni su come reagire, tranquillizzandolo, al Mi., che, dal suo canto, sin dal primo momento aveva comunicato al M. la necessità di avvisare “il professore” di quanto era accaduto, rivolgendosi nei giorni successivi al T. per sapere da lui come avrebbero dovuto comportarsi al riguardo.

Dalle menzionate conversazioni emerge, inoltre, che il T. dimostrava di essere a conoscenza e di partecipare a diverse operazioni illecite attivate dal sodalizio, la cui pericolosità, dunque, egli ha sicuramente rafforzato con il suo contributo, tenuto in massimo conto dal Mi. e dal M..

Le circostanze rappresentate nel ricorso che il T. non ha provveduto a cambiare il numero di telefono dopo gli arresti, a differenza di quanto fatto dagli altri sodali, ovvero che non era riuscito a contattare direttamente il M., non assumono alcun rilievo in senso favorevole alla tesi difensiva, in quanto possono trovare giustificazioni diverse nel susseguirsi incalzante degli eventi (già il 12.11.2008, ad esempio, in una conversazione tra il Mi. ed il T., si sottolinea che la situazione è ormai tranquilla) e, soprattutto, non fanno venir meno i continui contatti tra gli altri associati ed il ricorrente, che evidenziano, come si è detto, l’importante ruolo svolto dal T. all’interno del sodalizio.

Del T., infine, parla anche il v.P., coinvolto nella truffa in danno della “BPL Bank Suisse”, che lo indicava tra i componenti del sodalizio con il soprannome di “prof.”, riconoscendolo in fotografia unitamente al Mi.Fa. (cfr. pag. 29 della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Milano).

Sulla base delle svolte considerazione non appare revocabile in dubbio che il ricorrente debba rispondere a titolo di concorso anche nei singoli reati-fine che gli vengono contestati.

Ciò appare evidente in relazione agli episodi delittuosi culminati nella truffa in danno della “LLB” per le ragioni già esposte in precedenza. Lo stesso dicasi, tuttavia, in conformità ai risultati cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso morale, anche per gli altri episodi che hanno visto il coinvolgimento dello J.F., in quanto in questo caso la dimostrata preventiva disponibilità fornita dal T. al M. ed al Mi. affinchè sul conto corrente acceso presso una banca maltese dalla “CPC” transitassero una parte dei profitti ricavati dalle truffe consumate in danno della “Arner Bank” e della “Deutsche Bank”, ha determinato un rafforzamento della volizione criminosa dei suddetti Mi. e M..

Come è noto, infatti, numerose sono le pronunce che sanciscono la rilevanza penale della mera adesione morale, cui consegua un qualsiasi anche modesto, rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, ritenendosi penalmente rilevante il semplice porre in essere una condotta da cui altri abbia comunque tratto un “motivo di sicurezza” o “di stimolo” nella realizzazione del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 22.1.1996, Giacalone; Cass., sez. 6, 8.3.1991, Jankson; Cass., sez. 1, 4.12.1989, Tafuri).

Del pari non ricorre la denunciata violazione dell’art. 521 c.p.p., in quanto il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata risulta violato solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa, di fronte ad un fatto nuovo, senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 25.11.1998, Pagani A., rv. 212351), il che non si verifica quando, come nel caso in esame, rispetto alla complessiva descrizione del fatto contenuta nel capo A) dell’imputazione, quello ritenuto in sentenza abbia una portata meno ampia, non essendosi soffermati i giudici di merito sulla parte della condotta contestata al T. consistita nel prospettare agli altri associati l’utilizzo, per ottenere l’apertura di linee di credito, di ulteriori strumenti finanziari contraffatti in alternativa alle false polizze assicurative.

Infondato, infine, deve ritenersi anche l’ultimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio: ed invero non può sostenersi, come fatto dal ricorrente, che nella richiesta assolutoria formulata innanzi alla corte di appello di Milano non poteva non ritenersi compresa anche una richiesta di contenimento della pena, non esplicitata originariamente nei motivi di appello, ma contenuta nei motivi aggiunti, in quanto, come affermato dal Supremo Collegio, con sentenza puntualmente richiamata dai giudici di secondo grado, sono inammissibili i motivi nuovi aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio se l’impugnazione della sentenza abbia ad oggetto esclusivamente il punto relativo alla responsabilità (cfr. Cass., sez. 1, 1.10.2009, n. 40174, L, rv. 245351). Quanto al M., il cui ruolo in questa complessa vicenda viene esaurientemente affrontato dalla corte territoriale nelle pagine da 48 a 52 dell’impugnata sentenza, le considerazioni già svolte nei suoi confronti esaminando le posizioni degli altri ricorrenti, alle quali si rimanda, consentono di rigettare, in quanto del tutto infondate, le censure prospettate con il ricorso presentato nel suo interesse (alcune delle quali palesemente infondate, come il rilievo che la compagine di un’associazione a delinquere non possa vedere una prevalenza del numero dei promotori o degli organizzatori su quello dei semplici partecipi).

Appare sufficiente al riguardo evidenziare come il contributo del ricorrente alla nascita ed allo sviluppo dell’associazione sia stato indispensabile, in virtù dell’esperienza e delle specifiche competenze tecniche da lui possedute in qualità di funzionario dell’INA ASSITALIA dell’agenzia di (OMISSIS), che per sua stessa ammissione il M. ha in più occasioni messo a disposizione del sodalizio sia per confezionare le false polizze-vita, che per fugare i dubbi dei funzionari delle banche da truffare sulla genuinità degli strumenti assicurativi costituiti in pegno per ottenere l’apertura delle linee di credito in favore di chi falsamente ne risultava intestatario.

A conclusioni parzialmente diverse si deve pervenire per l’ A..

Sulla sua partecipazione al sodalizio criminoso di cui si discute non vi sono dubbi, potendosi desumere da una serie di elementi dal sicuro valore sintomatico: egli conosceva perfettamente le modalità di funzionamento dell’organizzazione, di cui, come si è visto, ha ampiamente riferito nel corso delle indagini, apparendo del tutto inverosimile che un estraneo al sodalizio fosse messo a conoscenza di tali particolari; ha ammesso di essere a conoscenza delle falsità delle polizze-vita, circostanza confermata dalle convergenti dichiarazioni sul punto del M., del Mi. e del R.; risulta avere frequentato lo studio del R., come dichiarato da due dipendenti di quest’ultimo; il Mi. riferisce di avergli attribuito lo specifico compito di tenere i collegamenti tra i vari sodali dopo gli arresti effettuati in Svizzera, particolare confermato dai contenuti delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e lo stesso Mi., riportati alle pagg. 58-59 della sentenza della corte territoriale, tra le quali si segnala per la sua importanza quella dell’otto novembre 2008 (progr. 285), dalla quale si evince che per i suoi servizi l’ A. riceveva un compenso dall’associazione criminosa, sintomo inequivocabile della sua affiliazione (“il Mi. dice che “(OMISSIS)” ( T.) li aveva avvisati di non fare niente e l’ A. risponde che lui era pronto a non fare niente basta che gli davano la parte”).

Il ricorrente, inoltre, ha provveduto al pari di altri associati, a cambiare la propria utenza telefonica cellulare, acquisendo un nuovo numero, dopo gli arresti effettuati in Svizzera, all’evidente scopo precauzionale di impedire alle forze dell’ordine di risalire a lui attraverso le intercettazioni; si era attivato presso il Mi. per ottenere copie di “polizze di garanzia” che gli interessavano, ricevendo assicurazioni dal sodale al riguardo; infine presso il residence di (OMISSIS), dove l’ A. viveva, sono state rinvenute polizze e moduli assicurativi dell’INA ASSITALIA, con l’indicazione fittizia della sede di (OMISSIS) (cfr. pagg. 57-59 della sentenza di secondo grado). Come si vede, dunque, gli elementi raccolti a carico delineano con assoluta certezza l’inserimento di quest’ultimo all’interno della compagine criminosa, con un ruolo di supporto logistico finalizzato ad assicurare il mantenimento in vita e l’operatività dell’associazione a delinquere, che ha assunto evidenti connotati soprattutto dopo gli arresti dello J., del Re. e del P. in territorio elvetico.

Va, dunque, disattesa la tesi difensiva che vorrebbe qualificare in termini di mero favoreggiamento la condotta dell’ A.. Ed invero il delitto di partecipazione ad associazione si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, come ha fatto l’ A., quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (cfr. Cass., sez. 6, 8.10.2008, n. 40966 P., rv. 241701, nonchè, in senso conforme, Cass. sez. 5, 24.11.2004, n. 8431, C, secondo cui in tema di delitti associativi, la condotta favoreggiatrice di un soggetto a vantaggio dei componenti di una struttura malavitosa può essere assunta come grave indizio di partecipazione alla stessa, piuttosto che quale elemento materiale del delitto di cui all’art. 378 c.p., quando l’esame complessivo del comportamento dell’agente consenta di desumerne la sua intraneità ai sodalizio delinquenziale, ben potendo la predetta condotta di favoreggiamento costituire indispensabile aiuto alla piena operatività dello stesso, piuttosto che ausilio ai singoli associati). Con riferimento, invece, ai singoli reati-scopo che sono contestati all’ A., se è assolutamente pacifico che la prova dell’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso può prescindere dalla prova della commissione da parte sua dei singoli reati-fine, non può, invece, affermarsi il contrario, vale a dire che, raggiunta la prova della partecipazione di un soggetto ad un’associazione a delinquere, per ciò solo debba ritenersi raggiunta la prova della consumazione da parte dello stesso soggetto dei singoli reati-scopo, oggetto del pactum sceleris.

In materia di reati associativi, infatti, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti ai sodalizio, anche se riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente” (cfr. Cass., sez. 6, 15.11.2007, n. 3194, S.B., rv. 238402, nonchè, in senso conforme, Cass., sez. 6, 28.9.2007, n. 37115, V. e altro).

Orbene, nel caso in esame è su tale erroneo assunto che è stata affermata la responsabilità penale dell’ A. per i reati diversi da quello associativo, laddove non è dato rinvenire nelle risultanze processuali nessun dato che consenta di ritenere fornito dal ricorrente un qualche contributo, sia pure minimo, alla commissione dei reati di truffa e di falsità in scrittura privata che gli sono stati contestati, rispetto ai quali egli sembra essere rimasto del tutto estraneo. Si impone, di conseguenza, ai sensi dell’art. 629 c.p.p., l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in favore del ricorrente, per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di cui ai capi B); C); D); E); F); G); I); J); L), con conseguente rideterminazione della pena residua in anni uno mesi quattro di reclusione (che si ottiene eliminando gli aumenti stabiliti in sentenza per la ritenuta continuazione ed applicando sulla pena finale di anni di anni due di reclusione, fissata dai giudici di merito, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il solo delitto associativo, la riduzione di un terzo prevista per la scelta del rito) e revoca delle statuizioni civili che lo riguardano, laddove, come si è visto, il ricorso dell’ A. va rigettato nel resto. Il parziale accoglimento del ricorso dell’ A. nei termini innanzi indicati rende del tutto privo di rilevanza il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con cui si lamentava essenzialmente il percorso seguito dai giudici di merito nella determinazione degli aumenti sulla pena base previsti in applicazione della disciplina della continuazione. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi proposti nell’interesse di M. M., Mi.Fa., T.R.R. e R. V., vanno, dunque, integralmente rigettati, ai sensi dell’art. 615 c.p.p., comma 2, con condanna di ciascuno dei ricorrenti, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonchè in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, liquidate in Euro 2500,00 in favore di “INA ASSITALIA s.p.a.”; in Euro 5000,00 in favore della “LLB”; in Euro 5000, in favore della “BIPIELLE Bank Suisse”, oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A. M. in ordine ai reati di cui ai capi B); C); D); E); F); G); I);

J); L) per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena e ridetermina quella residua in anni uno mesi quattro di reclusione.

Revoca le statuizioni civili nei confronti dell’ A..

Rigetta nel resto il ricorso dell’ A..

Rigetta i ricorsi degli altri imputati e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali, nonchè in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in Euro 2500,00 in favore di “INA ASSITALIA s.p.a.”; in Euro 5000,00 in favore della “LLB”; in Euro 5000, in favore della “BIPIELLE Bank Suisse”, oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

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