Suprema Corte di Cassazione

sezione  lavoro

sentenza n. 17327 del 11 ottobre 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2067 del 2005, accoglieva, in parte, l’appe1lo proposto da G. E. nei confronti della società Fratelli C. spa in amministrazione straordinaria ex lege n. 95 del 1979, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 29 settembre 2000, con la quale era stata rigettata la domanda del G. di declaratoria dell’il1egittimità del licenziamento intimato senza forma scritta dalla suddetta società, presso cui ricopriva il ruolo di dirigente, in data 28 aprile 1997 e poi con lettera raccomandata ricevuta il giorno successivo e datata il 17 aprile 1997, salva la modulazione delle domande sulla data del 5 luglio 1997, nella quale era stato inviato e ricevuto un telegramma di licenziamento.
2. Il Tribunale rigettava il ricorso.
3. La Corte d’Appello, ritenendo la mancanza di giustificazione del licenziamento e il diritto del ricorrente a percepire l’indennità supplementare, ai sensi degli artt. 19 e 22 del CCNL dei dirigenti industria del 27 aprile 1995, condannava la società al pagamento della stessa, quantificata nella somma di euro 167.715,78, comprensiva di sorte, danno da svalutazione e interessi secondo il dettaglio di cui in motivazione.
4. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la società Fratelli C. in amministrazione straordinaria ex lege n. 95 del 1979, prospettando con due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, G. E.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
1.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione di norme di diritto relative alla disciplina della legge fallimentare (art. 360, n. 3, cpc), nonché sulla competenza (art. 360, n. 2, cpc).
Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appe11o aveva emesso una statuizione di condanna al pagamento di somme a carico di una società assoggettata alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria prevista dalla legge n. 95 del 1979 (a seguito di D.M. 26 marzo 1996).

La sentenza in esame violerebbe il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla citata normativa, per cui i crediti di lavoro sorti in costanza della procedura concorsuale per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione alla continuità dell’esercizio di impresa, devono essere accertati esclusivamente con il procedimento previsto per la formazione dello stato passivo.

Il motivo è fondato e deve essere accolto, non potendo trovare ingresso l’eccezione, formulata dal G., di inammissibilità dello stesso, per le ragioni di seguito enunciate.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 52 comma secondo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), ogni credito verso soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V (art. 92 e ss. legge fall.), salvo diverse disposizioni della legge. L’art. 201, primo comma, della legge fallimentare (in terna di liquidazione coatta amministrativa), dispone che dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sez. II e sezione IV, nonché le disposizioni dell’art. 66, mentre il secondo comma aggiunge che si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa preposta a vigilare sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Restano quindi richiamati gli artt. 51 e seguenti della legge fallimentare. L’art. 1, sesto comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 1 aprile 1979, n. 95, relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilisce che questa procedura si attua secondo il disposto degli artt. 195 e seguenti della legge fallimentare (è cosi richiamato anche il citato art. 201).

La ratio di tale normativa è quella di concentrare davanti all’organo identificato attraverso il procedimento (il giudice delegato al fallimenti o il commissario governativo nelle altre procedure concorsuali) tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del fallito e di assicurare, imponendo un rito implicante la necessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto della concorsualità anche nella fase di cognizione.

Nel quadro di questo principio, estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria e concernente anche i crediti prededucibili, per regola fondamentale dell’istituto fallimentare, tutti i crediti che devono essere soddisfatti sul patrimonio dell’imprenditore insolvente vanno fatti valere e vanno accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.

Ne deriva che il creditore dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa (o in amministrazione straordinaria) non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, che resta poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo.
E ciò, come si è detto, vale anche nel caso in cui l’impresa sia assoggettata ad amministrazione straordinaria, come nel caso in esame.
Pertanto la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria è (temporaneamente) improponibile e, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile. L’improcedibilità deve essere rilevata di ufficio, anche nel giudizio di cassazione (quando, come nella specie, non si siano create preclusioni), in quanto discende da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio credimrum (Cass., n. 6659 del 2001).
ll Collegio condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità, perché esso sul piano testuale è ancorato al tenore dell’art. 52 della legge fallimentare (il cui ampio dettato comprende ogni credito, salve le eccezioni disposte dalla legge) e, sul piano sistematico, trova saldo sostegno nella ratio della citata normativa, sopra posta in evidenza. `
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del CCNL (art. 360, n. 3, cpc) ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cpc).
Come statuito da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 141 del 2006), e confermato dalla successiva giurisprudenza (Cass., n. 11674 del 2005, n. 7129 del 2011), nel caso di sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deduce la società che la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, pur dando atto di contrasti e divergenze di intenti tra le parti, avrebbe omesso di esporre l’iter logico seguito per ritenere la non incidenza degli stessi sul vincolo fiduciario. La decisione della Corte d’Appello violerebbe, inoltre, le richiamate disposizioni della contrattazione collettiva in quanto, senza motivazione in merito, liquidava l’indennità supplementare nella misura massima, mentre la stessa dovrebbe essere graduata in ragione degli elementi che caratterizzano la singola fattispecie.
2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
La Corte d’Appello con motivazione congrua e logica che non è censurata in modo adeguato, ha affermato che le divergenze alle quali si faceva riferimento nel telegramma di licenziamento non erano connotate da caratteristiche di illiceità, colpevolezza, inadempimento, o anche solo da caratteristiche che rendono comunque inadeguata la prestazione delicatissima del dirigente di vertice, o da caratteristiche che identifichino un credibile e ragionevole deperimento del rapporto fiducia necessario.
Ha ritenuto, quindi, rendendo chiaro e ripercorribile l’iter logico-giuridico della decisione, che la mera enunciazione di divergenze che incidono sullo svolgimento del rapporto non dichiara neppure il carattere negativo di tale incidenza, mentre l’esistenza di divergenze non meglio definite può in sé appartenere ad una fase dialettica della collaborazione che, senza costituire alcun disvalore, può viceversa arricchire i risultati della collaborazione stessa.
Quanto alla determinazione dell’indennità, la stessa avveniva da parte della Corte d’Appello, a seguito di CTU e sul presupposto di giustificazioni del tutto inadeguate al severo provvedimento adottato nei confronti del G. dopo una lunga collaborazione, considerato, altresì, che le finalità dell’amministrazione controllata non sono necessariamente liquidatorie, e pertanto in ragione della considerazione delle specificità della fattispecie in esame.
3. Con il ricorso incidentale condizionato il G. prospetta due motivi attinenti al merito della controversia.
Il primo verte sulla violazione dell’art.7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970; il secondo sul vizio di omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Da un lato, infatti il resistente si duole della mancata applicazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970, in quanto tale disposizione attiene anche ai dirigenti di azienda come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità;

dall’altro, proprio in ragione di detta disciplina, comportamenti negligenti o colpevoli di esso G. gli sarebbero dovuti essere contestati prima del licenziamento.
3.1. In ragione delle statuizioni relative al ricorso principale, il ricorso incidentale è assorbito.
4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Assorbito il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cpc, la sentenza della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo. Assorbito il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e compensa tra le parti metà delle spese sia dei gradi di merito che del presente giudizio e liquida le spese con riferimento all’intero nella seguente misura: per il giudizio di primo grado in euro tremila di cui settecentocinquanta per diritti, per il giudizio di secondo grado in euro quattromila di cui mille per diritti, per il giudizio di cassazione euro cinquemila per onorario, oltre euro cinquanta per esborsi, oltre accessori
Così deciso in Roma l’8 maggio 2012

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