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Suprema Corte di Cassazione 

sezione IV

sentenza del 19 dicembre 2012, n. 49350

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.F. avverso la sentenza emessa in data 20.5.2011 dalla Corte di Appello di L’Aquila che, in parziale riforma di quella del Tribunale di L’Aquila in data 15.12.2009, assolveva il C. dal delitto di cui all’art. 337 c.p. e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art. 187 Cds in mesi uno di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 1.140,00 di ammenda.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’affermazione di responsabilità del C. in relazione al reato di cui all’art. 187 C.d.S. assumendo come non fosse sufficiente a tal fine l’esito positivo alla cannabis (nella quantità di 38 mg/l) dell’analisi tossicologica delle urine effettuata, dal momento che la presenza del principio attivo di stupefacente, come osservato dalla stessa S.C., permane per diverso tempo dopo l’assunzione. Sicché a tal fine, al terzo comma dell’art. 187 C.d.S., era stata prescritta anche la visita medica, nel caso di specie omessa.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 187 C.d.S. riposa solo sull’esito positivo dell’analisi tossicologica delle urine.
Invero, la condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo C.d.S., è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 41796 del 11.6.2009, Rv. 245535).
Peraltro, sullo specifico punto questa Corte si è già pronunciata, affermando che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass. pen. Sez. IV, n. 48004 del 4.11.2009, Rv. 245798).
Nel caso di specie si è richiamata solo l’analisi delle urine, effettuata in Ospedale due ore dopo l’incidente automobilistico in cui l’imputato rimase coinvolto, che ha accertato l’avvenuta assunzione da parte del medesimo di cannabinoidi in quantitativo peraltro modesto (38 mg/l).
Null’altro (condizioni fisiche di palese alterazione con sintomi tipici di assunzione di stupefacenti in atto) è stato rilevato che consenta, in simbiosi con tale accertamento tossicologico, di ritenere che il C. avesse realmente guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per giunta del tipo accertato dall’analisi, tanto più che l’imputato ammise (v. ricorso) d’aver guidato sotto l’effetto di sostanze alcooliche e patteggiò la pena relativa a tale imputazione.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui all’art. 187 C.d.S., con rinvio (attesa la mancanza di altra Sezione penale nella Corte di Appello di L’Aquila) alla Corte di Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all’art. 187 C.d.S., con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.

Depositata in Cancelleria il 19.12.2012

 

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