Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 7 ottobre 2014, n. 41822
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3869/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO, del 16/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con restituzione atti.
Al prevenuto si contesta, nella sua qualita’ di dirigente del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, di aver cagionato il decesso del dipendente (OMISSIS), in servizio presso l’Ufficio Geodetico Cartografico. Segnatamente, all’imputato si addebita di non aver individuato nel documento di valutazione dei rischi, in riferimento al tema dell’accesso dei topografi ai punti in alta quota, le procedure per la concreta attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione; di talche’ il dipendente (OMISSIS), privo di qualsivoglia formazione in materia di tecnica alpinistica e in assenza dell’ausilio di guida alpina, dopo essere stato scaricato dall’elicottero nei pressi del Passo Finestra, sul Monte (OMISSIS), per effettuare delle operazioni topografiche in quota, scivolava lungo il pendio della montagna, riportando ferite mortali.
Il giudicante rileva che l’esame degli atti di indagine impone di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, per mancanza del nesso di causalita’ tra la condotta colposa ascritta all’imputato e l’evento verificatosi.
Dopo aver considerato che il rilevamento topografico in alta quota da parte degli operatori del Servizio Catasto costituisce attivita’ tipica svolta dal Servizio di cui si tratta, di talche’ il documento cardine per la tutela dei lavoratori deve essere individuato nella valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, comma 1, lettera a), articoli 28 e 29, il G.i.p. assume che il passaggio percorso dall’infortunato non avrebbe richiesto l’utilizzo delle tecniche di sicurezza indicate dagli ispettori del Lavoro nella relazione afferente all’infortunio di cui si tratta. E ritiene che nulla provi che la previsione nel documento di valutazione dei rischi di puntuali criteri di sicurezza per l’effettuazione dei percorsi in alta quota, avrebbe determinato l’attuazione di cautele diverse da quelle adottate nel caso di specie. Al riguardo, il giudicante afferma che anche la presenza di una guida alpina non avrebbe modificato le modalita’ del camminamento, argomentando sulla base delle dichiarazioni rese dalle guide sentite in corso in indagini.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo violazione di legge con riguardo all’articolo 425 cod. proc. pen. e vizio motivazionale.
La parte osserva che il ragionamento sviluppato dal giudice poggia sulla ritenuta irrilevanza causale delle carenze, pure presenti nel piano di valutazione dei rischi sottoscritto dall’imputato, rispetto alla verificazione dell’evento mortale. Sul punto considera che la valutazione controfattuale sia stata effettuata in termini del tutto impropri dal giudicante; e sottolinea che il G.i.p. ha travalicato i limiti decisoli dettati dall’articolo 425 cod. proc. pen., come individuati dal diritto vivente.
2.1 (OMISSIS), a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. La parte chiede che la Suprema Corte voglia rigettare il ricorso e confermare integralmente la sentenza impugnata.
3.1 Deve considerarsi che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento ha posto a fondamento della decisione oggi impugnata valutazioni sulla conducenza del compendio probatorio a sostenere l’accusa nel giudizio di merito, che risultano affatto estranee alla regola di valutazione propria dell’udienza preliminare, come delineata dal diritto vivente.
La giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo chiarito l’ambito funzionale dell’udienza preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve osservare il giudice consiste nella prognosi di non evoluzione del materiale probatorio: lo scrutinio “del merito” demandato al giudice della udienza preliminare, cioe’, volgendo a soddisfare un ruolo processuale – tale essendo, infatti, la natura dell’epilogo decisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di “non luogo a procedere”, ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l’esito al quale tende l’udienza preliminare – deve raccordarsi con l’implausibilita’ di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto (Cass., sez. 2, sentenza n. 14034 del 18 marzo 2008, Rv. n. 239514; conforme Cass. Sez. 2, sentenza n. 45046 del 3.12.2008).
In tale ambito ricostruttivo, il giudice dell’udienza preliminare deve effettuare un apprezzamento critico del compendio probatorio, nella prospettiva di una valutazione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale di prova raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio dell’imputato.
3.2 E bene, nel caso di specie, la regola di valutazione di ordine processuale, ora richiamata, non risulta osservata, giacche’ il giudicante si e’ soffermato sull’elemento obiettivo del reato in addebito, sotto il profilo della idoneita’ della condotta attesa a scongiurare la verificazione dell’evento, omettendo di effettuare alcuna prognosi rispetto alla possibile evoluzione del compendio probatorio, in sede dibattimentale.
Al riguardo, deve sottolinearsi che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata – in riferimento alle pure evidenziate carenze presenti nel documento di valutazione dei rischi ed alla ritenuta irrilevanza delle diverse previsioni che sarebbe stato necessario adottare, al fine di scongiurare la rovinosa caduta del dipendente, come in concreto versificatasi – non risultano conferenti, rispetto all’ambito funzionale dell’udienza preliminare, come sopra delineato.
Ed invero, come correttamente considerato dal pubblico ministero ricorrente, le modalita’ dell’intervento di garanzia dato dalla presenza di una guida alpina a fianco del (OMISSIS) – rispetto allo stato dei luoghi, nelle riferite condizioni di tempo (stagione autunnale) – costituiscono oggetto del tema centrale del presente processo, tema che risulta certamente suscettibile di evoluzione nella sede dibattimentale, posto anche mente al fatto che la questione di cui si tratta non risulta specificamente affrontata nelle deposizioni rese dalle guide alpine escusse in corso di indagini.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
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