Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 24 aprile 2015, n. 17175
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marc – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 3905/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 12/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Modena di essere restituito ne termine per proporre opposizione avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti e divenuto esecutivo in data 15 febbraio 2014, recante la condanna alla pena di euro 30,800 di rammenta con sospensione condizionale della pena e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Si assume che solo a seguito delle iniziative amministrative volte all’esecuzione della sanzione della sospensione della patente i ricorrente e’ venuto a conoscenza della esistenza del decreto penale in questione.
Si aggiunge che la notifica del detto decreto penale ha avuto luogo presso lo studio del difensore nel quale era stata compiuta elezione di domicilio. Tuttavia lo stesso difensore aveva avuto difficolta’ nel reperire il proprio assistito che, dal 30 gennaio al 14 febbraio 2014, termine ultimo per presentare opposizione, si trovava all’estero per lavoro, come emerge dai timbri di ingresso e d’uscita apposti sul passaporto.
Il giudice, con atto in data 12 settembre 2014, ha respinto la richiesta considerando che il decreto in questione e’ stato conosciuto dal richiedente che ne ha avuto notifica presso il domicilio eletto sicche’, non sussistono le condizioni per la remissione nel termine.
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2 nel testo novellato dalla Legge n. 67 del 2014. Si assume che il succinto provvedimento impugnato si pone in netto contrasto con lo spirito e la lettera della legge. Si rammenta che il testo previgente faceva gravare sul giudice l’onere di acquisire in atti l’eventuale prova della conoscenza del provvedimento nel caso di sentenza contumaciale o decreto penale di condanna. Ed in tal senso era consolidata la giurisprudenza di legittimita’. Tale linea interpretativa e’ stata fatta propria dalla corte di cassazione anche in riferimento al nuovo testo del richiamato articolo 175 (Sez. 4, 4 9 2014 n. 36949) proprio con specifico riguardo al processo per decreto. La formale ritualita’ della notificazione e’ un dato in conferente. E d’altra parte vi sono situazioni nelle quali il rapporto fiduciario tra difensore ed assistito non puo’ concretamente esplicarsi come e’ accaduto nei caso in esame a seguito del documentato viaggio all’estero. D’altra parte, infine, considerata la gravita’ della sanzione accessoria disposta, costituita dalla revoca della patente di guida, e’ inimmaginabile che t’imputato abbia potuto rinunziare al diritto di proporre opposizione avverso il decreto.
Ha fatto seguito la presentazione di una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Si ripropongono ed ampliano le deduzioni in precedenza prospettate rimarcando che anche a voler fare applicazione di altre recente giurisprudenza di legittimita’ che ha escluso l’onere a carico dell’autorita’ giudiziaria di compiere le necessaria verifiche rimanendo a carico dell’istante le conseguenze del mancato superamento dell’incertezza circa l’effettiva conoscenza dei provvedimento ritualmente notificato, (Sez. 4, 30 9 2014, n. 43478), resta il fatto che il richiedente ha documentato le circostanze dimostrative della mancata conoscenza dell’atto; e che il giudice ha mancato di esaminare la documentazione e di decidere alla luce di essa.
3. Il ricorso e’ fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudice di merito nell’ambito di cui si discute la formale ritualita’ della notifica avvenuta presso il difensore non puo’ essere ritenuta fatto dirimente. Questa Corte (Sez. 4, 30 settembre 2009, Rv, 260312) ha in materia affermato il condiviso principio che in tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall’articolo 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla Legge 28 aprile 2014, n. 67, articolo 11, comma 6, e’ onere dell’imputato allegare il momento in cui e’ venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta a giudice verificare che l’istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell’istante le conseguenze del mancato superamento dell’incertezza circa l’effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell’istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato al coniuge dell’imputato presso il domicilio eletto.
La pronunzia prospetta la ragionevole esigenza che il richiedente fornisca allegazione di circostanze che, come accade nel caso in esame, non possono di regola trasparire dagli atti del procedimento.
Non e’ in contrasto con tale indirizzo, nel suo nucleo, l’altra sentenza (Sez. 4, 4 9 2014 n. 36949) di questa Corte (non massimata) richiamata dal ricorrente che altrettanto ragionevolmente considera che porre un onere probatorio gravante sul richiedente potrebbe risultare in non pochi casi, in concreto, eccessivamente gravoso e suscitare dubbi di compatibilita’ con i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo.
Il ricorrente ha fatto fronte all’indicato onere di allegazione e dunque il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. Il Giudice di merito esaminera’ nuovamente l’istanza alla luce dei principi sopra esposti.
Annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena.
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