Corte_de_cassazione_di_Roma

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

SENTENZA 16 marzo 2015, n. 11136

 

Presidente Claudio D’Isa

Ritenuto in fatto

 

1. Il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con sentenza in data 5.08.2011, affermava la penale responsabilità di C.M. , in riferimento al reato di omicidio colposo ascrittole, in concorso con altri, condannando la prevenuta alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Per quanto rileva in questa sede, alla C. , quale amministratore unico della casa di riposo Hotel Residence Glicini s.r.l., si contesta di aver concorso a cagionare il decesso della degente M.S. ; e ciò per aver omesso di adottare le misure necessarie ad impedire che gli ospiti della struttura potessero raggiungere ed aprire la porta che dal salone conduce all’esterno e che si affaccia su di una rampa di scale, di modo che, in data (omissis) , la M. , rimasta priva della vigilanza degli operatori, mediante una carrozzina, raggiungeva la predetta porta, la apriva, si portava sul pianerottolo delle scale, dove rovinava a terra, procurandosi lesioni gravissime conducenti alla morte.

2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 22.10.2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, revocava la già concessa sospensione condizionale e confermava nel resto. La Corte condannava l’imputata al pagamento delle spese in favore della parte civile.

Riferiva la Corte territoriale che, secondo il primo giudice, risultava accertato il nesso causale tra le condotte omissive contestate e l’evento mortale occorso alla paziente M. . Al riguardo, osservava che il Tribunale aveva rilevato che la caduta della anziana degente sarebbe stata evitabile predisponendo una costante vigilanza sui pazienti, ovvero dotando la porta in questione di un dispositivo di allarme, in conformità alla prescrizione che la Asl aveva impartito sin dall’anno 2003. Sotto altro aspetto, osservava che il Tribunale aveva anche accertato il profilo della prevedibilità dell’evento in concreto verificatosi, tenuto conto delle condizioni di scarsa autonomia e lucidità mentale degli anziani degenti. Nel censire i motivi di doglianza dedotti dall’imputata C. , la Corte di Appello evidenziava che il difensore della prevenuta, in sede di discussione, aveva dichiarato di non insistere sul tema relativo alla ricostruzione della dinamica del fatto; e che risultava pacificamente accertato, grazie alla deposizione di un teste oculare, che la M. , tramite la porta in questione, aveva raggiunto il pianerottolo ed era poi ruzzolata dalla rampa di scale. Ciò posto, la Corte di Appello osservava che non vi era alcuna incertezza nella individuazione dei doveri che la C. aveva violato, consistenti nella mancata adozione di misure necessarie ad impedire che gli ospiti potessero raggiungere la porta.

La Corte di Appello sottolineava che l’infortunio si era verificato in uno spazio temporale diverso da quello in cui venivano serviti i pasti; e che in tali frangenti, secondo quanto accertato in giudizio, gli anziani venivano lasciati privi di sorveglianza, in quanto le due operatrici presenti in reparto dovevano provvedere ad un elevato numero di incombenze. Con specifico riferimento alla posizione della C. , il Collegio osservava che quand’anche la prevenuta non avesse previsto un adeguato numero di operatori addetti alla vigilanza, la stessa imputata avrebbe comunque dovuto adempiere alla prescrizione imposta dalla Asl, in relazione alla necessità di dotare la porta di un sistema di allarme, che segnalasse l’apertura della stessa porta, ad una postazione permanentemente presidiata. Sul punto, il Collegio osservava che tale adempimento avrebbe scongiurato con elevata probabilità il verificarsi della rovinosa caduta, giacché la lentezza con cui la M. si muoveva, sulla carrozzina, avrebbe consentito agli operatori addetti di intervenire tempestivamente. La Corte di Appello osservava poi che la C. rivestiva la posizione di garanzia rispetto alla sicurezza degli ospiti, giacché l’amministratore della Casa di riposo risponde della organizzazione afferente alla gestione domestica degli ospiti, in reazione ai diversi aspetti della vita quotidiana.

3. Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione C.M. , a mezzo del difensore.

L’esponente, con il primo motivo, denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione, in ordine alla ricostruzione dei fatti.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ricostruzione della dinamica del fatto. Osserva che la sentenza resa dalla Corte di Appello resta silente, rispetto alla ricostruzione dell’evento, limitandosi a richiamare in parte le dichiarazioni rese dal teste Ca. .

La parte considera la Corte territoriale ha valutato in termini non congrui la complessiva deposizione resa dal testimone Ca. , atteso che il dichiarante ha pure riferito che gli ospiti della casa di riposo erano adeguatamente accuditi dal personale addetto.

Con il secondo motivo, viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla posizione di garanzia che la C. avrebbe assunto nei riguardi degli ospiti della struttura.

L’esponente ribadisce che la posizione di garanzia della C. deve essere valutata in relazione alle diverse figure del direttore sanitario e del responsabile infermieristico.

La parte rileva che secondo le indicazioni normative che regolano i compiti del direttore sanitario e quelli del responsabile del servizi infermieristico risulta evidente che debbono essere chiamati a rispondere penalmente, rispetto all’evento in concreto verificatosi, soggetti diversi dalla C. . L’esponente considera che non è sufficiente ricoprire una posizione di garanzia, ma occorre verificare la sussistenza di profili di colpa in capo al garante. La parte reitera la doglianza relativa al contenuto della contestazione, ove gli obblighi impeditivi vengono delineati in termini alternativi.

Con il terzo motivo viene denunciato il vizio motivazionale e l’errata applicazione della legge penale, rispetto alla imputazione causale dell’evento.

La ricorrente osserva che, secondo il contenuto dell’incolpazione, l’evento poteva essere evitato predisponendo un sistema di allarme delle porte, un particolare sistema di apertura delle stesse, ovvero organizzando un servizio di vigilanza costante. Osserva che tale ricostruzione causale non consente di selezionare con certezza la condotta ritenuta idonea a prevenire l’evento. E rileva che la Corte di Appello non ha esaminato la relativa questione, avendo assunto come causalmente rilevante la mancata adozione dei segnalatori acustici di apertura delle porte. L’esponente rileva che la difesa aveva prodotto in giudizio il piano di lavoro relativo all’organizzazione del servizio di vigilanza dei degenti da parte degli operatori sanitari; considera che, nel caso, del tutto imprevedibilmente, gli addetti, pure dotati di telefono senza cavo, avevano abbandonato il presidio all’ora del pranzo senza effettuare alcuna segnalazione; e ribadisce che la predisposizione di due operatori nel refettorio risultava certamente idonea a vigilare lo sparito gruppo anziani non autosufficienti. L’esponente sottolinea che la Corte territoriale ha censurato un sistema organizzativo che non aveva destato rilievi da parte degli enti deputati al controllo.

Con ulteriore motivo, la ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 40 comma 2, cod. pen. ed il vizio motivazionale con riferimento alla rilevanza causale assegnata alla mancata predisposizione di un sistema di allarme, per il caso di apertura della porta della sala refettorio. La parte rileva che la predisposizione del descritto sistema di allarme non avrebbe impedito il passaggio fisico di un ospite dalla porta; e considera che trattandosi di uscita di sicurezza non poteva essere chiusa.

Con l’ultimo motivo la deducente si duole della omessa motivazione rispetto all’elemento psicologico del reato in addebito; la parte rileva di avere predisposto una organizzazione aziendale idonea ad evitare il verificarsi dell’evento; e ribadisce che l’omessa vigilanza, come in concreto verificatasi, è riferibile al direttore sanitario ovvero al responsabile infermieristico.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.

Si osserva primieramente che, secondo la disciplina in materia di prescrizione, introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7.12.2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, in via generale, il reato si estingue per prescrizione qualora sia decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. L’art. 161 cod. pen., per quanto rileva in questa sede, stabilisce poi che il termine prescrizionale, per effetto di atti interruttivi, non può comunque essere aumentato in misura superiore ad un quarto.

Si ha, pertanto, che il termine prescrizionale massimo relativo alla ipotesi di omicidio colposo in esame, ai sensi dell’art. 589, comma 1, cod. pen., in applicazione della disciplina ora richiamata, già vigente alla data di commissione del fatto – verificatosi il (omissis) – è quello sopra indicato, pari ad anni sette e mesi sei. Detto termine risulta decorso in data 25.07.2013, tenuto per conto del periodo di sospensione, pari a complessivi giorni 35.

Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Occorre, peraltro, considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, ecc, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile; e che in tali ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi. La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. impone, cioè, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto il compendio probatorio, ai fini della responsabilità civile (Cass. Sez. U, sentenza n. 35490 del 28.5.2009, dep. 15.09.2009, Rv. 244273).

Tanto chiarito, è dato procedere all’esame dei diversi motivi di ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile, in riferimento alla censura relativa alla mancanza di motivazione, circa la ricostruzione delle modalità con le quali M.S. , raggiunta la rampa di scale, rovinò a terra, provocandosi lesioni conducenti a morte. Ed invero, la Corte territoriale ha precisato che la difesa, in sede di discussione, ebbe espressamente a rinunciare al tema relativo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, di talché la doglianza in esame risulta inammissibile. Questa Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito che l’abrogazione del cd. patteggiamento in appello, previsto dall’art. 599 cod. proc. pen., commi 4 e 5, ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, comporta che la rinunzia parziale ai motivi di impugnazione debba ritenersi incondizionata e che la stessa determini il passaggio in giudicato della sentenza gravata, sui capi oggetto di rinuncia. Pertanto, una volta che sia intervenuta rinuncia ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve intendersi limitarsi ai motivi non rinunciati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46053 del 21/11/2012, dep. 27/11/2012, Rv. 255069).

Deve peraltro rilevarsi che del pari inammissibile risulta l’ulteriore tema di doglianza affidato al primo motivo di ricorso, con il quale l’esponente si duole dell’apprezzamento della prova dichiarativa, da parte del giudice di merito. Al riguardo, risulta dirimente considerare che la Corte di Appello si è soffermata sulla deposizione del teste Ca. con esclusivo riguardo alle modalità con le quali l’anziana degente raggiunse la porta della sala e non già rispetto alle modalità di custodia degli ospiti, da parte degli addetti al servizio. Pertanto, la doglianza relativa alla incongruità del complessivo apprezzamento della deposizione resa dal Ca. risulta, in termini, priva di conferenza, rispetto al punto oggetto di censura.

3. Si viene ora ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta di aver ricoperto in concreto la posizione di garanzia, rispetto alla sicurezza della degente M. , giacché a ciò erano preposti il direttore sanitario ed il responsabile del servizio infermieristico.

Si tratta di censure che involgono il tema del contenuto degli obblighi impeditivi, oggetto di addebito, gravanti specificamente sull’amministratore della casa di riposo di cui si tratta, pure in riferimento alla compresenza di ulteriori soggetti titolari di posizioni di garanzia nei riguardi dei degenti.

I rilievi non hanno pregio.

La Corte di Appello ha osservato che la C. rivestiva la posizione di garanzia rispetto alla sicurezza degli ospiti, nella sua qualità di amministratrice unica della società gestrice della casa di riposo e di direttrice della struttura. Segnatamente, il Collegio ha considerato che la prevenuta rispondeva della organizzazione afferente alla gestione domestica degli ospiti, in relazione ai diversi aspetti della vita quotidiana; e che – diversamente dal direttore sanitario e dal responsabile infermieristico, i quali sono garanti, rispettivamente, della salute e delle esigenze di cura degli ospiti – la direttrice C. era garante della gestione dei degenti, rispetto alle generali esigenze di vita dei medesimi, comprendenti la pulizia, la vestizione, la nutrizione, la deambulazione e la permanenza nella struttura nell’intero corso della giornata. Al riguardo, la Corte di merito ha evidenziato che l’Hotel Residence I Glicini non è una casa di cura, bensì una struttura deputata alla accoglienza degli anziani, ove preponderante è l’aspetto della assistenza degli ospiti, nelle loro esigenze di vita quotidiana.

E bene, le riferite valutazioni espresse dalla Corte territoriale risultano del tutto coerenti rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dagli anni novanta, nella elaborazione della “teoria del garante”. In via di estrema sintesi, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha colto il significato profondo degli obblighi di garanzia, nello speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente. In tale ambito ricostruttivo, i profili solidaristici che permeano le posizioni di garanzia, sono stati così definiti da questa Corte regolatrice: “Nel l’affronta re questo problema non è superfluo osservare che le cosiddette posizioni di garanzia, che sono inequivoche espressioni di una particolare solidarietà hanno, oggi, un indubbio retroterra, un innegabile punto di riferimento in quella norma – art. 2 – della Carta Costituzionale che, ispirandosi, come da tutti riconosciuto in dottrina, al principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; norma che costituisce una indubbia chiave di lettura di tante altre norme della Costituzione, tra la quali la norma dell’art. 32, che esalta il diritto alla salute e, quindi, all’integrità psicofisica” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191792). E nella pronuncia ora richiamata si è quindi chiarito: che il paradigma sostanziale che giustifica la stessa esistenza delle posizioni di garanzia è dato dalla sussistenza di una relazione di dipendenza a contenuto protettivo; che il fondamento degli obblighi impeditivi si coglie nella necessità, riconosciuta dall’ordinamento, di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, stante l’incapacità – totale o parziale – dei loro rispettivi titolari a proteggerli adeguatamente, donde l’attribuzione a taluni soggetti, diversi dai rispettivi titolari, della speciale posizione di garanti dell’integrità dei beni che si ha interesse a salvaguardare; e che la funzione del garante è volta “a riequilibrare la situazione di inferiorità, in senso lato, di determinati soggetti, attraverso l’instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo”.

Si tratta di principi che vengono riaffermati in questa sede, per condivise ragioni, e che guidano la valutazione rimessa all’interprete – per tutti i casi della vita, non tipizzati dal legislatore, in cui sussiste una situazione di passività in cui versa il titolare del bene protetto – sia nella selezione della figura del garante, sia nella individuazione del contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia.

Orbene, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi ora richiamati, nel censire gli obblighi impeditivi riferibili alla direttrice di una casa di riposo, proprio in riferimento alle specifiche finalità alle quali è preposta una simile struttura assistenziale. Ed invero, del tutto correttamente, si è considerato, che in riferimento alla specifica relazione protettiva oggetto di esame, veniva in rilievo la gestione dei degenti rispetto alle ordinarie esigenze di vita, comprendenti il controllo sulle fonti di pericolo per l’incolumità fisica degli anziani; e che la posizione di garanzia assunta dalla C. poteva cioè qualificarsi di ordine strutturale, rispetto alla cura delle esigenze di vita quotidiana degli anziani, presenti nella casa di riposo.

Deve poi osservarsi, conclusivamente sul punto, che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che in caso di pluralità delle posizioni di garanzia, allorché i titolari delle stesse siano di pari grado – come nel caso di specie – ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e non può fare affidamento sull’eliminazione da parte di altri coobbligati della situazione pericolosa da lui creata o consentita (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191802). E si è in particolare chiarito (Cass. Sez. IV, sentenza n. 38810 del 19.4.2005, Rv. 232415) che, in caso di più posizioni di garanzia, neppure il comportamento colposo del garante sopravvenuto è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l’evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata.

Preme allora rilevare che la Corte di Appello ha sottolineato che l’infortunio si era verificato in uno spazio temporale diverso da quello in cui venivano serviti i pasti; e che in tali frangenti, secondo quanto accertato in giudizio, gli anziani venivano lasciati privi di sorveglianza, in quanto le due operatrici presenti in reparto dovevano provvedere ad un elevato numero di incombenze. Con specifico riferimento alla delineata posizione di garanzia della C. , il Collegio ha quindi osservato, con rilievo di ordine dirimente, nell’individuare lo specifico contenuto degli obblighi impeditivi omessi, che quand’anche la prevenuta non avesse previsto un adeguato numero di operatori addetti alla vigilanza, la stessa imputata avrebbe comunque dovuto adempiere alla prescrizione imposta dalla Asl, in relazione alla necessità di dotare la porta di un sistema di allarme, che segnalasse l’apertura della stessa porta, ad una postazione permanentemente presidiata. Sul punto, il Collegio ha osservato che tale adempimento avrebbe scongiurato, con elevata probabilità, il verificarsi della rovinosa caduta, giacché la lentezza con cui la M. si muoveva, sulla carrozzina, avrebbe consentito agli operatori addetti di intervenire tempestivamente.

4. In tali termini si introduce l’esame dei motivi con i quali la deducente contesta la riferibilità causale dell’evento, rispetto alla condotta attesa.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’imputazione causale dell’evento al soggetto agente richiede, secondo la teoria condizionalistica, l’individuazione della specifica legge scientifica (la legge di copertura) che disciplina – e spiega – i nessi di condizionamento tra il comportamento umano e gli eventi naturalistici, penalmente rilevanti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191793).

Le Sezioni Unite, intervenute nei primi anni duemila, hanno in particolare affermato, nel dirimere la questione che veniva agitandosi sull’impiego giudiziale delle leggi (scientifiche ovvero statistiche) di copertura, che il giudice del merito, per la ricostruzione del fatto, non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma che di converso deve ricorrere alla probabilità logica, la quale consente “la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale”. La Corte regolatrice ha chiarito che il nesso casuale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerta che immaginandosi come realizzata la condotta doverosa l’evento hic et nunc non si sarebbe verificato; che non è consentito il ricorso meccanicistico al coefficiente probabilistico espresso dalla legge di copertura; e che il giudice può addivenire all’affermazione di responsabilità penale solo nel caso in cui pervenga alla conclusione, con alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale, che la condotta dell’imputato sia stata condizione necessaria dell’evento. E le Sezioni Unite hanno chiarito che, per affermare che la condotta dell’agente sia condizione necessaria dell’evento, la cornice nomologica censita dal giudice deve essere tale da superare il ragionevole dubbio, fondato su elementi di insufficienza, contraddittorietà o incertezza del riscontro probatorio. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Rv. 222138)

Come si vede, l’intervento delle Sezioni Unite ha messo nitidamente a fuoco il rapporto che deve intercorrere tra il fondamento probabilistico del nesso causale e la certezza processuale idonea a fondare un verdetto di condanna; ed ha chiarito il governo che il giudice deve fare delle nozioni probabilistiche offerte dalla legge di copertura, attingendo ad un procedimento logico non dissimile dalle sequenze di ragionamento inferenziale al quale il giudice è quotidianamente chiamato, in tema di valutazione della prova indiziaria (ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) e più in generale, in considerazione della “doverosa ponderazione” delle ipotesi antagoniste prescritta dall’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Nell’alveo di tale insegnamento si collocano numerose decisioni successive delle sezioni semplici della Suprema Corte, ove si è evidenziato che, ai fini dell’imputazione causale dell’evento, il giudice di merito deve formulare giudizi sulla scorta di generalizzazioni causali, congiunte con l’analisi delle contingenze fattuali proprie della fattispecie concreta (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 43786 del 17.9.2010, dep. 13.12.2010, Rv. 248943; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32121 del 16/06/2010, dep. 20/08/2010, Rv. 248210; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43459 del 04/10/2012, dep. 08/11/2012, Rv. 255008).

In tale ambito ricostruttivo, si è osservato che, nella verifica dell’imputazione causale dell’evento occorre, in realtà, dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato, ove il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto, se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con riferimento alla casualità omissiva, si è evidenziato il carattere condizionalistico della stessa, osservando che il giudizio di certezza sul ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica”. E si è chiarito che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto, quando l’apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 43786 del 17.9.2010, dep. 13.12.2010, Rv. 248943, cit.).

E bene, la conforme valutazione espressa, nel caso di specie, dai giudici di merito, risulta del tutto coerente, rispetto ai principi di diritto ora richiamati. Invero, i giudici hanno chiarito: che la direttrice della casa di riposo, titolare di poteri decisionali e di spesa, ben avrebbe potuto approntare le misure di salvaguardia dell’incolumità dei degenti, prescritte dalla autorità di controllo. In particolare, la Corte di Appello ha osservato che la C. avrebbe dovuto adempiere alla prescrizione imposta dalla Asl, in relazione alla necessità di dotare la porta della sala di un sistema di allarme, che segnalasse l’apertura della stessa porta, ad una postazione permanentemente presidiata. E, sviluppando un percorso argomentativo di ordine controfattuale, che risulta immune da aporie di ordine logico e che appare del tutto conferente rispetto all’acquisito quadro probatorio, il Collegio ha osservato che tale adempimento avrebbe scongiurato, con elevata probabilità, il verificarsi della rovinosa caduta, giacché la lentezza con cui la anziana M. si muoveva, sulla sedia a rotelle, avrebbe consentito agli operatori addetti, avvisati dal segnale acustico attivato dalla apertura della porta, di intervenire in tempo utile, bloccando la degente prima che potesse raggiungere la sommità della rampa di scale, dalla quale era caduta, trovando la morte.

Conclusivamente sul punto, si osserva che le argomentazioni poste a base delle censure in esame non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato, al quale la parte ricorrente ha in realtà inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto, facendo riferimento al vizio motivazionale: pur asserendo di volere contestare l’omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, la ricorrente ha piuttosto richiesto a questa Corte un inammissibile intervento in sovrapposizione argomentativa, rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dal giudice di merito.

Deve poi osservarsi che in tema rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30818 del 19/06/2008, dep. 23/07/2008, Rv. 241958, in motivazione). Pertanto, in presenza di più soggetti obbligati al medesimo comportamento, l’omissione del secondo non vale ad escludere la rilevanza causale della precedente omissione laddove non sia ravvisabile nel comportamento successivo una eccezionalità atta ad interrompere la concatenazione causale, eccezionalità che non viene in rilievo nel caso di specie. E bene, la Corte di Appello ha chiarito che l’infortunio non si era verificato mentre il pasto veniva servito, ma in un periodo di tempo lontano dall’orario del pranzo, periodo in cui gli anziani venivano sovente lasciati privi di vigilanza diretta, atteso che le due operatrici dovevano provvedere a numerose incombenze; e che doveva escludersi il carattere eccezionale di tale situazione, che rifletteva i criteri organizzativi, ordinariamente adottati dalla direzione per la gestione del reparto.

5. L’ultimo motivo di doglianza del pari non ha pregio.

È principio pacifico, in giurisprudenza, quello secondo cui, nel caso di “doppia conforme”, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, “ex plurimis”, Cass. Sez. 3, sentenza n. 4700 del 14/02/1994, dep. 23/04/1994, Rv. 197497; Cass. Sez. 2, sentenza n. 11220 del 13/11/1997, dep. 05/12/1997, Rv. 209145).

E bene, la Corte di Appello ha espressamente rilevato che già il Tribunale aveva evidenziato, in relazione al requisito della prevedibilità dell’evento, che il rischio di situazioni simili a quella occorsa alla M. era senz’altro prevedibile, date le condizioni di non autonomia e scarsa lucidità mentale della maggior parte degli ospiti della struttura; e posto mente al fatto che gli stessi stazionavano per molte ore al giorno, anche senza vigilanza, nella sala ove si trovava la porta utilizzata dalla vittima per raggiungere le scale. Si tratta di una valutazione conforme all’insegnamento espresso dalla Corte regolatrice, sul punto di interesse. La Suprema Corte ha, infatti, da tempo chiarito che in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità dell’evento, deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione in capo all’agente, dell’evento dannoso concretamente realizzatosi (cfr. Cass. Sez. 4. sentenza n. 21513 del 25.02.2009, dep. 22.05.2009, Rv. 243983).

6. La sentenza impugnata, per quanto detto, deve essere annullata senza rinvio quanto alle statuizioni penali, perché il reato risulta estinto per prescrizione, non ricorrendo l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 129, cod. proc. pen., per le ragioni sopra ampiamente evidenziate. Il ricorso, quanto alle statuizioni civili, deve essere rigettato.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni penali essendo il reato estinto per prescrizione, rigetta il ricorso quanto alle statuizioni civili.

 

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