Cassazione 4

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 19 febbraio 2015, n. 7715

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 21 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Roma, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal locale tribunale, ha riconosciuto C.G. e P.A. responsabili rispettivamente dei delitti di diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo sulla pubblicazione, in relazione ad un articolo a firma del C. apparso il 13 ottobre 2008 sul quotidiano “(omissis) ”, del quale il P. era direttore responsabile; ha quindi tenuto ferma la condanna di entrambi alle pene di legge, riformando le statuizioni civili nel senso della condanna meramente generica al risarcimento dei danni in favore di S.V. , costituitosi parte civile.

Nel testo del servizio giornalistico era, fra l’altro, contenuta la frase “V. non accetta di censurare la vignetta, che ha fatto tanto ridere St.Gi. , in cui chiama N.F. sporca ebrea”.

1.1. La Corte di merito, esaminata la vignetta realizzata dal S. e pubblicata su “(OMISSIS) ”, cui si riferiva l’articolo del C. , ha ritenuto che in essa non fosse ravvisabile alcun significato antisemita, ma soltanto la denuncia dell’incongruenza (e quindi della mostruosità elettorale) insita nel fatto che una persona di origine ebraica (nel testo si parla di “religione ebraica”) si candidasse nella stessa lista di altre, che con l’ebraismo avevano avuto ragioni di contrasto. In considerazione di ciò ha ritenuto ingiustificata l’attribuzione al S. dell’espressione “sporca ebrea”, che era invece del tutto assente dalla vignetta: donde l’insussistenza del requisito della verità.

1.2. Ritenuto, per quanto sopra, che fosse configurabile il delitto di diffamazione, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’invocata esimente del diritto di critica e di satira in quanto la formulazione dell’articolo era tale da far percepire al lettore che la paternità dell’espressione “sporca ebrea” fosse da riferirsi al S. .

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.

3. Il ricorso proposto dall’Avv. Damiano La Rosa nell’interesse di C.G. , e personalmente da quest’ultimo, è articolato in due motivi.

3.1. Col primo di essi il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge penale, lamenta non essersi considerato che l’intento dell’articolista non era quello di diffamare il S. , ma soltanto di richiamare l’attenzione sul fatto che la vignetta poteva essere interpretata – e di fatto lo era stata – come portatrice di un messaggio antisemita: a maggior ragione in quanto non era accompagnata da alcuna frase illustrativa o didascalia interpretativa. Sostiene, ancora, il ricorrente, che l’aver posto tra virgolette l’espressione incriminata (“sporca ebrea”) aveva proprio il significato di chiarire che quelle parole non venivano dal S. , ma rappresentavano il giudizio che gli elettori potevano aver tratto dall’osservazione della vignetta.

3.2. Col secondo motivo il ricorrente insiste sulla necessità di immedesimarsi nella posizione del lettore, in mancanza della diversa chiave di lettura offerta dalla parte civile soltanto in sede giudiziale, a fronte di un disegno che mostrava la N. malvestita, con abiti consunti e stracciati, con la stella giudaica appuntata sul petto e coi caratteri somatici (naso adunco) tradizionalmente attribuiti agli ebrei dalla propaganda antisemita. Alla stregua di tale raffigurazione rivendica la legittimità della critica espressa nell’articolo, sia pure con l’uso di espressioni forti.

4. Altro ricorso è proposto congiuntamente dall’Avv. Fabio Viglione, difensore di ambedue gli imputati, e dall’Avv. Giovanni Di Cagno, difensore di P.A. .

4.1. Col primo dei due motivi dedotti a sostegno, i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello di aver ingiustificatamente negato applicazione all’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica. Assumono la sussistenza dei requisiti richiesti a tal fine dalla giurisprudenza, in quanto: la verità del fatto affermato emerge dalla grafica della vignetta ove, malgrado l’assenza dell’espressione “sporca ebrea” in forma esplicita, se ne coglie il senso nell’aspetto attribuito alla figura di N.F. , ispirato agli stilemi tipici dell’antisemitismo; la continenza verbale è rispettata, trovando l’uso di espressioni forti una sua giustificazione nella sintesi lessicale dello scritto; l’interesse della collettività deve essere valutato tenendo in considerazione il contesto di riferimento, caratterizzato dall’accesa polemica suscitata dalla vignetta e dalla totale indignazione della comunità ebraica.

4.2. Col secondo motivo i ricorrenti, facendo leva sugli stessi argomenti, ripercorrono in chiave critica la motivazione della sentenza denunciandone la carenza e illogicità.

Considerato in diritto

 

1. La sentenza impugnata resiste al controllo di legittimità, pur dovendosi rettificare alcune affermazioni imprecise che si riscontrano nella motivazione, sulle quali ci si soffermerà più oltre.

2. Corre l’obbligo, innanzi tutto, di rimarcare l’irrilevanza del fatto che l’autore dell’articolo incriminato non fosse mosso dall’intento di diffamare S.V. , autore della vignetta che diede innesco alla vicenda qui dibattuta.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già chiarito che in tema di delitti contro l’onore, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l’animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente, (così Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 – dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390; v. anche Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 – dep. 2014, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631). Nel caso di cui ci si occupa, l’aver attribuito all’autore della vignetta una valutazione cosi spregiativa della persona di N.F. , quale quella compendiata nell’espressione “sporca ebrea”, è valso ad additarlo ai lettori del quotidiano “(omissis) ” come responsabile di un insulto connotato da discriminazione razziale: e cioè di un fatto che, oltre a costituire reato, è oggetto di pubblica riprovazione in base al comune sentire.

2.2. Al riguardo va precisato che l’accenno, contenuto nella sentenza impugnata, alla “religione ebraica” quale elemento qualificante l’espressione attribuita al S. , è totalmente fuori centro: il fattore discriminatorio che ha informato l’antisemitismo in un passato storico a tutti noto, e che tuttora ne informa le perduranti esternazioni, è di carattere prettamente etnico e nulla ha a che vedere col credo religioso. Conseguentemente l’insulto nei confronti della N. , se tale fosse effettivamente stato, come sostenuto nell’articolo del C. , avrebbe tanto più screditato il S. per la sua componente razzista.

3. Una volta assodato, alla stregua di quanto fin qui annotato, il carattere diffamatorio del commento giornalistico cui l’imputazione si riferisce, resta da verificare se sia fondatamente invocabile l’esimente del diritto di critica o, alternativamente, quella del diritto di satira.

3.1. Per quanto si riferisce a quest’ultima ipotesi va subito detto che, se con la parola satira ci si riferisce – come è d’obbligo in base al suo significato lessicale – a quel genere letterario o artistico che si propone di mettere in ridicolo personaggi, ambienti o costumi con toni comici o sarcastici e intenti moralistici, è giocoforza riconoscere che nulla di satirico è dato evidenziare nella frase in contestazione; la sua collocazione in un inserto del quotidiano dedicato alla satira non può assumere valenza decisiva in proposito, potendo semmai trovare spiegazione nel riferimento alla vignetta – essa, sì, certamente satirica – realizzata dal S. e pubblicata a suo tempo sul giornale “(omissis) ”.

3.2. Quanto al diritto di critica, giova innanzi tutto richiamarsi alle ripetute enunciazioni giurisprudenziali secondo le quali in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell’esimente in questione, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica, (così Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794; v. anche Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524).

In punto di fatto, le caratteristiche grafiche della vignetta realizzata dal S. emergono in tutta chiarezza dalla descrizione fattane nelle sentenze di merito. Da esse si apprende che, sotto il titolo “Mostri elettorali”, era effigiata una donna espressamente indicata come N.F. (per quanto il suo cognome fosse alterato in “Frankenstein”), recante appuntata sul petto la stella di David e descritta fisicamente con naso adunco, occhi grossi e labbra pronunciate: cioè munita di quei caratteri somatici con i quali la propaganda antisemita ha sempre raffigurato le persone di etnia ebraica. In aggiunta a ciò, la sentenza impugnata rileva che nella testa erano riconoscibili segni che richiamavano il personaggio di Frankenstein, ad ulteriore riprova della mostruosità elettorale, esaltata anche con il fatto di aver appuntato sul petto della persona il fascio littorio e il simbolo del “Popolo delle libertà”.

Su tali premesse fattuali non merita censura l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui nella vignetta realizzata dal S. non è riscontrabile l’attribuzione a N.F. della qualifica di “sporca ebrea”.

Pacifico essendo che le parole in questione non erano esplicitamente scritte nell’area del disegno, secondo la tesi difensiva dei ricorrenti il medesimo concetto sarebbe emerso per implicito dalle caratteristiche fisiche della donna raffigurata, dal suo vestiario consunto e dall’inconfondibile simbolo rappresentato dalla stella di David. Ma logicamente ineccepibile è invece il risultato della disamina portata dalla Corte d’Appello alla vignetta nella sua globalità, con l’osservare che i tratti grafici identificativi dell’ebraismo erano necessari a evidenziare la “mostruosità elettorale” insita nel fatto che una persona appartenente a quella stessa etnia che era stata perseguitata dai cultori di una certa ideologia (la sentenza, per vero, non parla di persecuzione, ma di “ragioni di contrasto”, incorrendo in una di quelle imprecisioni delle quali in apertura si è preannunciata la rettifica) si fosse candidata alle elezioni unitamente ad un gruppo politico che di quella ideologia – non interessa qui se a torto o a ragione – era considerato l’erede.

Certa ed inevitabile era dunque, nell’ottica del vignettista e coerentemente con lo spirito del messaggio satirico, la qualificazione della N. come ebrea; ma l’aggettivo “sporca”, con tutta la carica spregiativa che vi si sarebbe ricollegata, è rimasto assente dal contenuto descrittivo della vignetta, nella quale l’aspetto sdrucito del vestiario era piuttosto evocativo – in una con l’imposizione della stella giudaica – delle miserande condizioni nelle quali gli ebrei erano stati ridotti nei campi di concentramento gestiti dagli alleati del fascismo.

4. Quanto fin qui osservato spiega come non possa considerarsi sorretta da verità l’affermazione che il S. avesse trattato la N. da “sporca ebrea”. Di ciò pare essersi reso consapevole lo stesso C. , il quale infatti sostiene che “a prescindere dalle più nobili ma pur sempre soggettive intenzioni dell’autore satirico [omissis], nel momento in cui si decide di usare una raffigurazione di questo tipo, non si può certo escludere che nella mente e nella coscienza di una massa di persone, nemmeno tanto ristretta stando alle risultanze istruttorie, il paragone con le immagini riportate e riprodotte in allegato n. 2 (foto estratte dall’Archivio Storico della Memoria) sia stato percepito come una delle possibili (o quantomeno potenziali) chiavi di lettura della vignetta” (pag. 8 del ricorso a firma dell’Avv. De Rosa e dello stesso C. ). Ma a tale argomento si può obiettare che l’articolista, nel prospettare al pubblico dei lettori quella che era soltanto una delle possibili interpretazioni della vignetta (fra l’altro neppure corretta, alla stregua di quanto testé osservato), avrebbe dovuto dare atto espressamente del carattere soggettivo di essa, anziché propugnarla come un dato di verità.

Su quest’ultimo versante non giova alla difesa insistere sul fatto che, nello scritto pubblicato su “(omissis) ”, le parole “sporca ebrea” fossero poste tra virgolette. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, l’uso delle virgolette nel riferire il contenuto di affermazioni attribuite a taluno serve proprio a sottolineare il carattere testuale della citazione; col risultato che, nel contesto della frase “V. non accetta di censurare la vignetta, che ha fatto tanto ridere St.Gi. , in cui chiama N.F. sporca ebrea”, il messaggio trasmesso al lettore è proprio quello – contrario al vero, per quanto dianzi si è visto – che il S. abbia testualmente definito la N. una “sporca ebrea”.

5. Una volta esclusa la verità del fatto, si rende superflua ogni valutazione circa la sussistenza dei restanti requisiti per l’applicabilità dell’esimente del diritto di critica, che va conseguentemente esclusa.

5.1. I ricorsi sono pertanto da rigettare, con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.2. Non può essere riconosciuta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità, in mancanza della necessaria presentazione delle richieste in forma scritta.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *