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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7715. In tema di diritto di critica, ai fini della applicazione dell’esimente, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. Ne consegue che risponde di diffamazione il giornalista che nel suo articolo, in commento ad una vignetta, attribuisce all’autore della stessa una frase che non è assolutamente desumibile dalle caratteristiche grafiche della vignetta

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 19 febbraio 2015, n. 7715 Ritenuto in fatto   1. Con sentenza in data 21 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Roma, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal locale tribunale, ha riconosciuto C.G. e P.A. responsabili rispettivamente dei delitti di diffamazione a mezzo stampa e...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6408. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione è configurabile solo quando il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all'atto del compimento dell'attività antidoverosa

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6408 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. CAPUTO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 gennaio 2015, n. 2768. L'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali. In particolare, tra gli elementi innovativi della fattispecie figura l'indicazione del locus nel quale è necessario che l'agente s'introduca al fine della commissione del reato: la formulazione previgente incentrata sul luogo destinato ad abitazione è stata sostituita dal riferimento all'edificio o ad altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze di esso. Il dettato normativo, confermando l'orientamento giurisprudenziale incline ad una interpretazione estensiva dei concetto di abitazione, ha esteso l'ambito di operatività della figura criminosa allineandola, sotto questo profilo, al delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.»

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 gennaio 2015, n. 2768 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 09/10/2013, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 27/03/2009 con la quale il Tribunale di Torino, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato A. B. colpevole del reato di cui all’art....

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Corte di Casaszione, sezione V, sentenza 20 novembre 2014, n. 48391. Se un fatto ha già costituito materia di esercizio dell'azione penale nell'ambito di un procedimento penale, il medesimo ufficio del PM non può, nella medesima sede giudiziaria, procedere nuovamente per lo stesso fatto iscrivendo un nuovo procedimento, contro il medesimo soggetto. Tanto che nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione penale sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 20 novembre 2014, n. 48391 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. CAPUTO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355. Ai fini della configurabilità del reato di falso in testamento olografo, è irrilevante che questo presenti profili di annullabilità o di nullità, ai sensi della disciplina civilistica, dovendosi considerare come testamento olografo, ai fini penalistici, qualsiasi manifestazione di volontà estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 cc, con la quale taluno disponga, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. A parere del collegio, viceversa, la prospettiva va radicalmente rovesciata, atteso che una cosa è la nullità o la annullabilità civilisticamente intese (che vanno eventualmente accertate nella deputata sede processuale), altra cosa è la falsità come rilevante in diritto penale. Se falsità è immutatio veri, è di tutta evidenza che solo una alterazione (materiale, nel caso in esame) significativa del documento originale può e deve essere presa in considerazione. Se, come nel caso di specie, la parte aggiunta e/o alterata è nettamente e agevolmente distinguibile dalla parte originaria, è ovvio che la falsità, se deve essere dichiarata, deve essere dichiarata in parte qua, non dovendosi (né potendosi), oltretutto, il giudice penale sostituire a quello civile in quello che è un accertamento connotato da squisito tecnico, ancorato ai principi di quel ramo dello scibile giuridico.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355 Ritenuto in fatto 1. P.E. è stata assolta in primo grado dai delitti di cui agli articoli 485 e 489 cp, per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, senza essere concorsa nella falsità, fatto uso di un falso testamento olografo a nome...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48755. Il memoriale del servizio giornaliero dell'Arma dei Carabinieri, documento al quale afferiscono tutte le imputazioni ad esclusione di quella relativa alla perquisizione eseguita nei confronti dell'imputato, ha natura di atto pubblico, essendo propria di tale documento non solo la funzione di ordine di servizio, ma anche quella di attestazione dell'effettiva esecuzione dell'ordine, e quindi di fatti inerenti all'attività di pubblici ufficiali e della regolarità dello svolgimento delle operazioni a cui gli stessi sono addetti. La falsità penalmente rilevante in un atto pubblico può assumere la forma omissiva non solo, come osservato dal giudice di merito, laddove l'omissione riguardi l'assunzione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, ma anche, in termini generali, in tutti i casi in cui l'attestazione incompleta, in quanto priva di informazione su determinati accadimenti, attribuisca all'atto un significato complessivamente contrario al vero, in quanto sostanzialmente negativo dell'esistenza di fatti rilevanti. E nella specie non veniva esaminata la rilevanza, ai fini della documentazione dell'attività di servizio di polizia giudiziaria, dell'esecuzione di perquisizioni personali e veicolari, talune delle quali risoltesi nel rinvenimento di sostanze stupefacenti e in un caso caratterizzate da modalità che avevano portato alla causazione di lesioni in danno di uno dei soggetti perquisiti.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48755 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di K.D. e N.L. per insussistenza del fatto in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 609...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48744. Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest'ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sé: cosiddetto selfservice), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti. E ovvio, che, ricorrendo la eadem ratio, il principio va applicato anche alla ipotesi contravvenzionale ex art. 689 cp, atteso che non sono indifferenti né la condotta di colui che fruisce della bevanda, né le modalità con le quali è venuto in possesso della stessa, modalità che certamente possono dipendere da "situazioni ambientali", essendo evidente, ad esempio, che ben diversa è l'ipotesi in cui la bevanda venga consegnata dal gestore del locale (o da un suo dipendente), da quella in cui sia lo stesso consumatore ad appropriarsene, prelevandola, come nel caso di cui alla ricordata sentenza, da un frigobar, ovvero dagli scaffali di un supermercato

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48744 Ritenuto in fatto 1. Il GdP di Termoli con la sentenza di cui in epigrafe ha dichiarato ndp a carico di P.A. in relazione al reato di cui all’articolo 590 cp per essere esso estinto per remissione di querela; ha assolto la predetta...

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