Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 21 gennaio 2015, n. 2799

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2811/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 07/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Genova, emessa il 7 ottobre 2013, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, del 17 novembre 2009, appellata dall’imputato e dal Procuratore generale, qualificato il fatto contestato al capo a) n. 2, ai sensi dell’articolo 216 legge fallimentare e qualificato il fatto contestato al capo b), ai sensi dell’articolo 217 legge fallimentare, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante ai sensi dell’articolo 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare, riduceva la pena ad anni due di reclusione. Con la decisione di primo grado (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo a) n. 2, diversamente qualificato come violazione dell’articolo 217, n. 1 legge fallimentare, nonche’ dei reati di cui ai capi b) e c) con le aggravanti equivalenti a quella di cui all’articolo 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare, contestata in fatto, ed era stato assolto per le altre ipotesi previste dal capo a), diverse dalla fattispecie di cui al n. 2. La vicenda riguardava l’imputazione per bancarotta fraudolenta per distrazione, compiuta da (OMISSIS), quale amministratore unico dal 4 novembre 2002 al 17 febbraio 2004, della societa’ (OMISSIS) S.r.l., esercente attivita’ di gestione di agenzie di viaggio, dichiarata fallita il 1 luglio 2004, realizzata attraverso l’acquisto, dalla societa’ (OMISSIS) S.r.l., di numerosi viaggi vacanza, per se’ e per i familiari e collaboratori, propri e del coimputato (OMISSIS) (amministratore di fatto), per complessivi euro 75.000, in parte estinti mediante compensazione con crediti sociali (capo a) n. 2), nonche’ l’ipotesi di bancarotta documentale poiche’, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, teneva le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione, attesa la totale mancanza dei libri sociali e l’assenza in contabilita’ della traccia dei movimenti finanziari e delle compensazioni, tra crediti e debiti, di cui al precedente capo di imputazione (capo b), nonche’ per il reato di cui all’articolo 224, n. 2 e articolo 217, n. 4 della legge fallimentare, per avere concorso ad aggravare il dissesto della societa’ astenendosi dal richiedere tempestivamente la dichiarazione di fallimento (capo c).
2. Il Tribunale aveva diversamente qualificato la residua ipotesi di cui al capo a), in quella meno grave prevista dall’articolo 217, n. 1 legge fallimentare, assolvendo l’imputato per le altre ipotesi distrattive.
3. Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello (OMISSIS), chiedendo l’assoluzione e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, e il Procuratore generale, lamentando l’ingiustificata concessione delle attenuanti generiche e la mitezza delle pene inflitte.
4. La Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta di cui al capo a) n. 2, trattandosi di societa’ di capitali, doveva qualificarsi, cosi’ come originariamente indicato nella richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’articolo 216 legge fallimentare, mentre la condotta di cui al capo b) doveva qualificarsi bancarotta semplice, ai sensi dell’articolo 217, comma 2, legge fallimentare. Quanto al profilo sanzionatorio ha accolto le doglianze dell’imputato appellante.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), lamentando:
– violazione di legge, ai sensi degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, con riferimento al capo a) n. 2 della rubrica, atteso il mancato coinvolgimento dell’imputato nelle condotte delittuose;
– violazione degli articoli 217 e 224, con riferimento ai capi b) e c), attesa la riferibilita’ della gestione societaria alla esclusiva posizione del coimputato (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Preliminarmente va rilevato che, con riferimento ai reati di cui ai capi b) e c) di imputazione, e’ maturato il termine di prescrizione. I reati di cui all’articolo 217 della legge fallimentare sono stati consumati il 7 luglio 2004 e, quindi, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, con la sospensione di anni uno e giorni otto, e’ maturato alla data del 3 settembre 2013, ma l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilita’ di dichiarare le cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). La censura, infatti, e’, per il primo motivo manifestamente infondata perche’ contraria alla documentazione in atti e per il secondo motivo, generica ed acriticamente ripetitiva dei motivi di appello, con i quali non si confronta in alcun modo.
2. Con il primo motivo la difesa rileva che, mentre il giudice di primo grado aveva condannato (OMISSIS) per il reato previsto all’articolo 217, comma 1, n. 2 legge fallimentare, con riferimento al capo a), la Corte territoriale ha qualificato quella condotta come ipotesi di bancarotta fraudolenta poiche’, trattandosi di societa’ di capitali, la sola distrazione rilevante e’ quella che riguarda il patrimonio della societa’, non potendosi ipotizzare le condotte previste per la bancarotta semplice, limitate ai soli casi di attivita’ di impresa esercitata in maniera individuale. Rispetto a tale assunto la difesa deduce che, come emergerebbe dalla relazione del curatore, le spese di natura privata relativa ai viaggi e ai soggiorni, riguardavano soltanto i familiari del coimputato (OMISSIS), con conseguente mancanza di responsabilita’ dell’imputato che non aveva mai avuto consapevolezza dell’attivita’ delittuosa posta in essere dall’amministratore di fatto.
3. Con il secondo motivo, relativo ai capi b) e c), lamenta violazione degli articoli 217 e 224 della legge fallimentare, deducendo che (OMISSIS), escluso dalla gestione della societa’ fallita e dalla contabilita’ della stessa, non era in grado di conoscere le anomalie relative alla contabilita’, trattandosi di condotte esclusivamente riferibili alla posizione dell’amministratore di fatto, (OMISSIS).
4. Il primo motivo e’ manifestamente infondato. Come evidenziato anche dalla difesa, la Corte territoriale sostiene che la fattispecie relativa alla bancarotta semplice ex articolo 217 della legge fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 1942) per spese personali eccessive, non e’ applicabile all’amministratore di societa’ di capitali.
5. La motivazione appare incensurabile avendo fatto corretta applicazione del principio secondo cui la nozione di “spese personali eccessive” richiamata dal citato articolo 217, disciplinando e punendo le spese personali eccessive dell’imprenditore dichiarato fallito, e’ tipicamente riferibile all’imprenditore individuale e non anche all’amministratore societario. Questi, invero, non puo’ essere ritenuto legittimato a spese personali, neppure se non eccessive, mentre puo’ essere chiamato a rispondere di operazioni manifestamente imprudenti o delle altre ipotesi di cui al citato articolo 217, nn. 4 e 5, che, in tali limiti, deve intendersi richiamata dall’articolo 224 della medesima normativa con riferimento all’amministratore di societa’ dichiarata fallita (Cass. Sez 5, 30 ottobre 2013 n. 44248).
6. Devono, infatti, considerarsi spese “eccessive”, quelle spese personali o per la famiglia che, pur essendo razionali e piu’ o meno connesse alla vita dell’azienda, risultano sproporzionate rispetto alla capacita’ economica dell’imprenditore.
7. Per il resto, la prospettazione del ricorrente e’ contraria ai fatti documentalmente accertati dalla Corte territoriale la quale, come motivazione puntuale e completa, ha evidenziato che i viaggi e soggiorni alberghieri erano stati compiuti, sia da (OMISSIS) direttamente, che dal coimputato (OMISSIS), anche in compagnia di parenti e familiari, di entrambi, come risulta dall’allegato n. 26 della relazione del curatore, contenente il prospetto dei viaggi organizzati dalla societa’ (OMISSIS). Sotto tale profilo il ricorrente, con evidente vizio di autosufficienza, si e’ limitato a dedurre il mancato coinvolgimento proprio e dei familiari delle spese eccessive (circa euro 75.000) relative a viaggi e soggiorni, senza documentare in alcun modo tale circostanza, con l’allegazione o il richiamo in copia della relazione del curatore, nella parte relativa al prospetto delle spese di viaggio.
8. Quanto al secondo motivo, con riferimento al capo b), le censure sono manifestamente infondate poiche’, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, dalla relazione del curatore fallimentare e dalle dichiarazioni rese in udienza, emerge l’assoluta inattendibilita’ della contabilita’ in quanto non risultano i movimenti finanziari della societa’ fallita. La societa’ aveva il libro giornale ed i registri IVA, ma non era stata effettuata nessuna registrazione, in particolare riguardo i consistenti pagamenti effettuati per i viaggi oggetto di imputazione. Sotto tale profilo, pertanto, l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato e’ del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della societa’ fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. Con riferimento al capo c) il ricorso e’ assolutamente generico, poiche’ la difesa si limita a ribadire quanto gia’ dedotto riguardo alla differente ipotesi oggetto del precedente capo b), senza confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni poste a sostegno della sentenza di appello. In ogni caso, occorre prendere atto che non e’ vi e’ contestazione in ordine alla materialita’ del fatto e non vi sono censure riguardo ai dati documentali e contabili richiamati in sentenza, dai quali emerge, come adeguatamente evidenziato dalla Corte territoriale, il dato oggettivo, riferito gia’ all’anno 2002, di una perdita superiore al capitale sociale, in assenza di provvedimenti idonei a porre rimedio a tale anomali. Inoltre, nell’anno 2003, risultano emesse fatture relative a operazioni inesistenti per ridurre le perdite.
9. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue ex articolo 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

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