Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 24 novembre 2014, n. 48755

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di K.D. e N.L. per insussistenza del fatto in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 609 cod. pen., contestati come commessi quali appuntati dei Carabinieri di Mondovì.
1.1. da entrambi eseguendo perquisizioni arbitrarie a fini di ricerca di sostanze stupefacenti nei confronti di A.C. il (omissis) , di C.A.E. , R.M. , F.F. e R.S. il (omissis) e di B.A. nell’estate del (…), omettendo di indicare negli ordini di servizio tali operazioni ed il rinvenimento in possesso del B. gr. 2 o 3 di hashish, di redigere i relativi atti di polizia giudiziaria ed informare il pubblico ministero per la convalida, ed omettendo altresì di indicare nel primo ordine di servizio di aver provocato con un repentino sorpasso la caduta del ciclomotore dell’A. , cagionandogli lesioni, e di averlo poi accompagnato presso l’abitazione;
1.2. dal solo N. eseguendo una perquisizione arbitraria a fini di ricerca di sostanze stupefacenti nei confronti di M.A. il (omissis) ed omettendo di indicare nell’ordine di servizio tale operazione ed il rinvenimento in possesso del M. di un seme e residui di marijuana, di redigere i relativi atti di polizia giudiziaria ed informare il pubblico ministero per la convalida.
2. Dichiarava altresì non luogo a procedere nei confronti del K. e del N. per non costituire il fatto reato in ordine al delitto di cui all’art. 479 cod. pen., contestato come commesso indicando falsamente nella relativa annotazione di polizia giudiziaria che una perquisizione eseguita l'(omissis) sull’autovettura di G.F. era avvenuta presso la caserma dei Carabinieri e non in via (omissis) , ed omettendo di indicarvi che la G. era stata condotta presso la caserma sull’autovettura del K. .
3. Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta irrilevanza giuridica delle omissioni ai fini dell’integrazione dei reati di falso ideologico, intervenute su atti la cui redazione era obbligatoria e in presenza del dovere istituzionale di riferire su notizie rilevanti. Lamenta altresì illogicità della motivazione nell’apodittica affermazione della provenienza delle dichiarazioni accusatorie da persone inserite nell’ambiente del traffico degli stupefacenti e nella mancata valutazione del numero dei dichiaranti e dell’esistenza di riscontri in altre dichiarazioni testimoniali. Deduce infine mancanza di motivazione sul proscioglimento dall’imputazione di falso ideologico in relazione alla perquisizione dell’autovettura del G. .
4. L’imputato N. ha depositato memoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che il memoriale del servizio giornaliero dell’Arma dei Carabinieri, documento al quale afferiscono tutte le imputazioni ad esclusione di quella relativa alla perquisizione eseguita nei confronti della G. , ha natura di atto pubblico, essendo propria di tale documento non solo la funzione di ordine di servizio, ma anche quella di attestazione dell’effettiva esecuzione dell’ordine, e quindi di fatti inerenti all’attività di pubblici ufficiali e della regolarità dello svolgimento delle operazioni a cui gli stessi sono addetti (Sez. 5, n. 14902 del 29/01/2009, Boccia, Rv. 243607; Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215192).
Detto questo, il presupposto giuridico dell’argomentazione, con la quale nella sentenza impugnata è giustificata la ritenuta insussistenza dei reati di cui all’art. 479 cod. pen., è infondato. La falsità penalmente rilevante in un atto pubblico può assumere la forma omissiva non solo, come osservato dal giudice di merito, laddove l’omissione riguardi l’assunzione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, ma anche, in termini generali, in tutti i casi in cui l’attestazione incompleta, in quanto priva di informazione su determinati accadimenti, attribuisca all’atto un significato complessivamente contrario al vero (Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv. 257549; Sez. 6, n. 21969 del 14/12/2012 (dep. 22/05/2013), Bardi, Rv. 256544), in quanto sostanzialmente negativo dell’esistenza di fatti rilevanti (Sez. 5, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno, Rv. 243774;(Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231183). E nella specie non veniva esaminata la rilevanza, ai fini della documentazione dell’attività di servizio di polizia giudiziaria, dell’esecuzione di perquisizioni personali e veicolari, talune delle quali risoltesi nel rinvenimento di sostanze stupefacenti e in un caso caratterizzate da modalità che avevano portato alla causazione di lesioni in danno di uno dei soggetti perquisiti.
Indiscussa essendo altresì la natura di atto pubblico dell’annotazione di polizia giudiziaria, l’imputazione riguardante il documento relativo alla perquisizione eseguita l'(omissis) sull’autovettura di G.F. non si limitava, come rilevato nella sentenza impugnata, a contestare l’omessa indicazione della circostanza dell’essere stata la G. accompagnata presso la caserma dei Carabinieri, ma individuava detta omissione quale conseguenza necessitata della falsa indicazione del luogo di esecuzione della perquisizione presso la caserma e non, come invece precedentemente avvenuto, in una via cittadina; circostanza, questa, della quale pure in questo caso il giudice di merito non esaminava la rilevanza ai fini della corrispondenza dell’atto al vero.
La sussistenza del presupposto fattuale dei reati contestati, ossia l’effettiva esecuzione delle perquisizioni non riportate nel memoriale di servizio, veniva poi esclusa nella decisione impugnata in base ad un sostanziale giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni dei soggetti asseritamente perquisiti, in quanto prive di riscontri e provenienti da soggetti inseriti nell’ambiente del traffico degli stupefacenti ed altresì, quanto in particolare al B. , generiche sulla date dei fatti ed espresse da persona in cura presso un centro di salute mentale, nonché caratterizzate, nel caso del M. , da elementi di contraddittorietà fra i testi. In questi termini, la motivazione della sentenza si sostanzia tuttavia in un’inammissibile valutazione di merito sulla significatività degli elementi di prova, estranea alla natura essenzialmente processuale del giudizio pronunciato all’esito dell’udienza preliminare (Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247860; Sez. 4, n. 26410 del 19/04/2007, Giganti, Rv. 236800), limitato ad una prognosi di sostenibilità dell’accusa in giudizio in relazione ad una possibile evoluzione del materiale probatorio, in fase dibattimentale, in senso favorevole all’accusa, che consenta di superarne in quella sede eventuali insufficienze o contraddittorietà (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Luchi, Rv. 258806; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645; Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013, Narducci, Rv. 256848; Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464; Sez. 5, n. 22864 del 15/05/2009, Giacomin, Rv. 244202); tanto anche con riguardo, nella specie, alla convergenza delle dichiarazioni testimoniali ed agli ulteriori riscontri segnalati dal ricorrente.
È infine apodittica l’affermazione del giudice di merito in ordine alla ritenuta legittimità delle perquisizioni effettuate, in quanto giustificate dal fine di ricerca di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in assenza di verbali nei quali si desse ragione della sussistenza delle condizioni previste dalla norma citata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per la rivalutazione della vicenda processuale alla luce dei principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Cuneo.

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