Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
senetnza n. 36394 del 5 settembre 2013
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 17 maggio 2012, confermava quella di primo grado, emessa in data 7 giugno 2010 dal Tribunale di Fermo che dichiarò E.G. responsabile del delitto di cui all’art. 40 cpv. c.p., art. 590 c.p., commi 1, 2, 3 e 5 – commesso in danno della dipendente C.G. – alla quale cagionava, in qualità di rappresentante legale della “Gomat s.r.l.”, per colpa generica e per la specifica violazione delle disposizioni antinfortunistiche dettate dall’art. 2087 cod. civ. e dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, lesioni personali gravi: frattura incompleta alla base del 5^ metacarpo cui conseguiva una malattia durata sessantaquattro giorni. Si era acclarato in punto di fatto che, il giorno (omissis), mentre la C. era intenta, all’interno dello stabilimento calzaturiero di (omissis), alla bagnatura delle suole usando l’apposito macchinario in dotazione all’azienda – privo, a causa delle omissioni colpose ascritte all’imputato, di idonee protezioni preordinate ad impedire che l’operatore potesse venire con la mani a contatto con i rulli in movimento – costei infilò inopinatamente la mano sinistra all’interno, nel tentativo di riprendere una suola dagli stessi rulli fuoriuscita, così subendo le descritte lesioni.
La Corte d’appello, facendo propri gli assunti motivazionali del Tribunale (che aveva ricostruito l’infortunio sul lavoro in conformità al contenuto del capo d’accusa) ha ribadito l’affermazione di colpevolezza dell’imputato. Propone ricorso per cassazione l’imputato per tramite del difensore articolando cinque motivi per vizi di violazione di legge e per vizi motivazionali, così riassunti.
Con il primo e con il secondo motivo, rileva il ricorrente, quanto all’affermata configurabilità della colpa specifica, che la violazione della regola cautelare ritenuta dai Giudici di merito (integrandosi vicendevolmente le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, in presenza di c.d. doppia conforme) sarebbe consistita nell’omessa adozione di un dispositivo “inamovibile”, in relazione alle prescrizioni dettate dall’art. 2087 c.c. che invero (al pari di alcun’altra norma di settore) non impone l’adozione di segregazioni fisse ed inamovibili tali da precludere le operazioni di pulizia e di manutenzione della macchina, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata. Nè l’evento avrebbe potuto esser evitato per effetto della installazione di un siffatto dispositivo.
Con la terza e con la quarta censura (dedotte congiuntamente, al pari delle due precedenti) si duole il difensore, in primo luogo, della violazione dell’art. 521 c.p.p. (integrante la nullità anche della sentenza impugnata ex art. 522 c.p.p.) conseguente alla pronunziata condanna dell’imputato per non aver adeguatamente vigilato sull’attività dei propri dipendenti,: circostanza non fatta oggetto della contestazione. Ha rimarcato in particolare il difensore che, contrariamente all’orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di correlazione tra accusa e sentenza in ordine ai delitti colposi, nel caso di specie, non verrebbe in gioco la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto originariamente contestato in termini di colpa specifica e ritenuto invece integrare estremi di colpa generica,ma la diversità stessa del “fatto”: si contestava all’imputato di aver messo a disposizione una macchina priva dei dispositivi di protezione; lo si condannava poi per aver omesso di vigilare. In subordine sostiene la difesa che all’imputato non poteva esser ascritta una responsabilità per non aver vigilato sulla singola azione compiuta dall’operaia infortunata, dal momento che il predetto aveva gestito il rischio produttivo con appositi documenti di valutazione; aveva adempiuto all’obbligo di formazione dei lavoratori anche sulle sequenze procedimentali da seguire nelle operazioni di pulizia, come pure all’obbligo di dotare la macchina dei necessari presidi antinfortunistici; aveva disposto l’installazione dei dispositivi di segregazione dei rulli; aveva incaricato della vigilanza diretta un proprio collaboratore; non aveva ricevuto da costui o dalla dipendente segnalazioni apposite circa disfunzioni o malfunzionamenti della macchina in questione.
Con il quinto motivo, si duole il ricorrente della mancata declaratoria di prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche a fronte della ritenuta incensuratezza dell’imputato e dell’esclusione di valutazioni negative a suo carico.
Conclude per l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso èinfondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen..
In ordine alle prime due censure. osserva il Collegio che è indiscusso (come confermato dall’Ispettore Ca. del servizio di prevenzione dell’ASL di (omissis) nonchè dalla stessa parte offesa, la cui deposizione risulta riportata testualmente in ricorso, nei tratti salienti) il fatto che, al momento in cui l’operaia era intenta al lavoro, alla macchina bagna- suole, questa era in funzione benchè priva dell’apposita protezione (predisposta per impedire il contatto con i rulli interni in movimento), non già perchè mai installata “bensì perchè da altririmossa”, come sottolineato dal difensore. Altro dato di fatto egualmente acclarato (sulla base delle deposizioni degli stessi testi a discarico, di cui aveva dato atto il Giudice di prime cure) attiene alla prassi di utilizzare lo stesso macchinario (soggetto a frequenti interventi di pulizia, come riferito dal teste G.) privo del carter di protezione anche al fine di “velocizzare la produzione”. Dalle colpose omissioni, come contestate all’imputato in veste di datore di lavoro (specificamente investito, ex art. 2087 cod. civ., della posizione di garanzia a tutela della incolumità fisica dei dipendenti) anche in termini di violazione del dovere di diligenza e di prudenza etiologicamente ritenuto determinante dell’evento, la Corte d’appello ha ineccepibilmente fatto discendere la conferma dell’affermazione di responsabilità. Appare altresì fuori discussione la violazione della specifica regola cautelare dettata dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 che impone, di segregare, di proteggere o comunque di dotare di dispositivi di sicurezza i macchinari i cui “organi lavoratori” possano costituire pericolo per l’incolumità degli addetti. Come evidenziato dalla sentenza impugnata, al fine di assicurare concreta ed effettiva attuazione a siffatta specifica prescrizione antinfortunistica, genericamente presupposta dall’obbligazione fondamentale dettata dal richiamato art. 2087 cod. civ. (soprattutto nel caso di macchinario “vecchio”, come quello de quo, a quanto ammesso dal teste G.) il datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere, facendo luogo all’adozione dei più moderni ed efficaci accorgimenti e ritrovati suggeriti dalla tecnica e dalla tecnologia applicata. A tale scopo, quindi, avrebbe dovuto dotarsi il macchinario in questione, di un sistema di blocco del funzionamento in caso di rimozione del carter di protezione, come specificamente prescritto dall’Ispettore ASL Ca. dopo il fatto all’imputato che a tanto effettivamente ebbe – significativamente – a provvedere, come dichiarato anche dal teste G. nonchè dallo stesso Ispettore. Nè, a causa di ciò, si sarebbero verificate interferenze o rallentamenti del ciclo produttivo posto che (come peraltro stabilito dallo stesso datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi) per intuitive quanto ovvie ragioni di sicurezza, questi aveva vietato di far funzionare il macchinario privo del suddetto dispositivo di protezione, prescrivendo che i pur frequenti interventi di manutenzione avessero luogo con il macchinario fermo. Ne discende quindi che l’omissione colposa in concreto ascrivibile all’imputato e logicamente posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità (secondo l’ordito argomentativo della pronunzia impugnata) non s’incentra, come erroneamente asserito dal ricorrente, sulla condizione di “inamovibilità” della protezione (che effettivamente qualificava il carter di cui il macchinario era dotato) bensì sul difetto di un sistema, in linea con la moderna tecnologia applicata, di blocco del funzionamento dello stesso in mancanza della protezione in sito.
Solamente in tal caso l’evento, com’è ovvio e come si è dimostrato a posteriori, sarebbe stato scongiurato (c.d. giudizio controfattuale).
Quanto al terzo ed al quarto motivo, incensurabili appaiono le puntuali e perspicue argomentazioni dei Giudici di seconda istanza che, pur a fronte delle generiche doglianze enunciate con l’atto d’appello in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ne hanno escluso la sussistenza, al pari di quanto motivato sul punto anche dal Tribunale. In conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 n. 31968 del 2009), si è correttamente affermato che non ricorre il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., qualora, nei procedimenti per reati colposi, si ritenga di sostituire od aggiungere un particolare profilo di colpa, sia pure generica, al profilo di colpa originariamente contestato. Nella concreta fattispecie, si era addebitato all’imputato di aver cagionato (ovvero non impedito) l’evento lesivo subito dalla dipendente, versando egli sia in colpa generica sia in colpa specifica, per la particolare inosservanza della normativa antinfortunistica di riferimento: art. 2087 cod. civ., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, essendo la macchina c.d. bagna-suole – cui era addetta l’operaia al momento del fatto – “sfornita di idonee protezioni atte ad impedire che il lavoratore potesse inserire le mani nello spazio dei rulli”. La circostanza,come già sopra riferito, era stata realmente dimostrata dall’istruttoria:la macchina, al momento dell’incidente, funzionava, per una scorretta e pericolosa prassi aziendale, priva della protezione di segregazione degli organi interni in movimento (pur installati ma rimossi dall’apposita sede per consentire il disbrigo delle operazioni di manutenzione e sovente non riposizionati prima che lo stesso macchinario riprendesse a funzionare) tant’è vero che dopo l’accaduto l’imputato provvide ad assicurarne il necessario adeguamento antinfortunistico mediante installazione di un dispositivo di blocco in caso di mancanza del riparo nell’apposito alloggiamento. Ovvia quindi l’inosservanza del disposto dell’art. 2087 cod. civ. e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, integrante la contestata omissione dell’imputato dovuta a colpa specifica ed a generica negligenza.
Senza alcuna immutazione del “fatto” (come infondatamente sostenuto dalla difesa) – che resta unicamente quello riportato nel capo d’accusa e ritenuto nelle sentenze di merito – e quindi senza alcun vulnus all’esercizio del diritto di difesa (di cui in verità il ricorrente non si è invero doluto con la proposta impugnazione omettendo di indicare quali effettive strategie difensive, a causa di ciò, gli sarebbero state precluse) i Giudici di merito hanno “aggiunto” ai contestati profili di colpa generica e specifica, la culpa in vigilando, quale inosservanza della specifica regola cautelare dettata a partire dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e poi riprodotta nei testi normativi posteriori,attualmente in vigore, come sottolineato dalla Corte d’appello. All’imputato si è quindi ascritto di aver omesso di controllare, in deroga ad un preciso obbligo strettamente connesso alla posizione di garanzia rivestita, (Sez. 3 n. 29229/2005; Sez. 4 n. 18638/2004), a nulla rilevando che “nè il (collaboratore esterno) Ce. nè la lavoratrice mai gli avessero segnalato disfunzioni dei macchinar’ e dell’attività produttiva in genere” (come si sostiene in ricorso) anche mediante lo strumento della delega, il rispetto delle disposizioni antinfortunistiche dallo stesso impartite nel documento di valutazione dei rischi e nello svolgimento dell’attività formativa dei lavoratori, in relazione al divieto di funzionamento del macchinario, privo del carter di protezione.
Infondata è altresì l’altra censura cumulativamente dedotta.
Come esaustivamente motivato da entrambi i Giudici di merito in coerenza con le emergenze fattuali sopra descritte, la causa esclusiva dell’evento non poteva farsi risalire alla condotta, pur imprudente, della sola lavoratrice. In conformità al prevalente e consolidato insegnamento di questa Corte (di cui alle citate sentenze della Sezione 4 n. 25532 del 2007 rv. 236991 e n. 36339 del 2005 rv. 233227) nel caso di specie non ricorre l’ipotesi di una condotta imprevedibile, abnorme, inimmaginabile, anomala, estranea al processo produttivo od alle mansione all’operaia demandate, “avulsa da ogni ipotizzatole intervento e prevedibile scelta del lavoratore” (Sez. 4 n. 38850/2005) tale da interrompere il rapporto di causalità risalente alle omissioni ascritte all’imputato.
Per concludere, deve altresì osservarsi che l’imputato non può legittimante invocare (onde sottrarsi alla ritenuta responsabilità penale) l’affidamento riposto sulla diligente condotta dei lavoratori (benchè,come dimostrato dall’istruttoria, adeguatamente formati ed informati sui rischi specifici derivanti dall’impiego del macchinario de quo nonchè delle regole cautelari di tipo organizzativo da osservarsi a proposito della sequenza degli interventi di pulizia della macchina, da eseguire rigorosamente quando la stessa non era in movimento) non avendo egli impedito l’evento lesivo subito dal lavoratore a causa delle condizioni di pericolo per la sua incolumità in cui essa operava, in dipendenza dalle omissioni dovute a colpa generica ed a colpa specifica dello stesso datore di lavoro (Sez. 4 n. 23729/2005 rv. 231736; Sez. 4 n. 16890/2012 rv. 252544).
Infondato è infine il quinto motivo di ricorso. Previa corretta applicazione dei parametri fissati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen. il Giudice di prime cure (con statuizione confermata dalla Corte d’appello) ha ritenuto di irrogare la pena pecuniaria in misura assai contenuta (contestualmente dichiarata estinta in applicazione dell’indulto) implicitamente ritenendo logicamente congruo il giudizio di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche, rispetto all’aggravante contestata. Di tanto comunque (è opportuno per completezza rilevarlo) il difensore non si è minimamente doluto con l’atto d’appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.
Leave a Reply