Illegittima la richiesta dell’acquisizione delle indagini difensive se la richiesta è fatta dopo la domanda per il giudizio abbreviato
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 6 dicembre 2016, n. 51950
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4704/2013 del 20/10/2015 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di penale responsabilita’, ha confermato la sentenza 3/10/2012 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona, ad esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcoolemico accertato pari a 1, 33 g/l), commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS) ed aggravato dall’ora notturna; ma, in punto di trattamento sanzionatorio, l’ha parzialmente riformata laddove ha concesso all’imputato (in considerazione della di lui incensuratezza e dell’assenza di qualsivoglia ragione ostativa) il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
In via preliminare la Corte ha respinto la richiesta difensiva di revoca della ordinanza 18/10/2012 con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di acquisizione del verbale di assunzione di informazioni in sede di indagine difensiva, osservando non solo che detta richiesta era stata articolata dopo la richiesta di giudizio abbreviato (non condizionato) ma anche che l’acquisizione sollecitata (volta a sostenere l’omesso avviso al (OMISSIS) della facolta’ di farsi assistere da un difensore nell’effettuazione dell’alcoltest) era diretta a “smentire il contenuto del verbale di accertamento redatto dagli operanti nell’immediatezza del fatto”, cioe’ un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, nella specie non presentata; ed ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale argomentando sul fatto che la presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado cede soltanto di fronte alla constatazione dell’impossibilita’ di decidere allo stato degli atti, constatazione nella specie “certamente non riscontrabile”.
Quindi, la Corte ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado in punto di avvenuto accertamento dello stato di ebbrezza del (OMISSIS) (con riguardo sia alle risultanze del test alcolemico che alle condizioni nelle quali la Polizia Stradale aveva sorpreso l’imputato alla guida della propria auto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone personalmente ricorso (OMISSIS), il quale articola due motivi di doglianza.
2.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 438 e 391 octies c.p.p., in punto di mancata acquisizione al fascicolo processuale di un verbale di dichiarazioni assunte dal difensore nella forma prevista dall’articolo 391 bis c.p.p..
Al riguardo il ricorrente, in punto di fatto, deduce di aver richiesto l’acquisizione del verbale ancor prima di essere stato ammesso al rito abbreviato, ma che il Giudice dell’udienza preliminare con ordinanza 18/10/2012 si era limitato a fissare udienza camerale (per provvedere sull’istanza di giudizio abbreviato o per procedere al relativo giudizio); deduce ancora di aver ribadito la richiesta di acquisizione in sede di atto di appello, chiedendo la revoca della suddetta ordinanza emessa dal giudice di primo grado, ma che la Corte territoriale ha respinto la sua richiesta argomentando sull’erroneo presupposto che il verbale in questione era stato prodotto nel giudizio di primo grado dopo che era gia’ stato richiesto il rito abbreviato senza che la richiesta fosse subordinata ad alcuna integrazione probatoria. In punto di diritto, il ricorrente sostiene che l’articolo 327 bis c.p.p. e’ applicabile anche nel giudizio abbreviato, nel senso che, a suo avviso, le indagini difensive possono essere svolte in ogni stato e grado del processo e sono legittimamente producibili anche nel giudizio abbreviato.
2.2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 168 bis c.p.p. in punto di mancata sua ammissione all’istituto della messa alla prova.
Al riguardo il ricorrente deduce di aver chiesto alla Corte di appello di essere ammesso alla messa alla prova, ma che la Corte, dopo aver disposto per due volte il rinvio dell’udienza in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite, all’udienza del 28/10/2015 aveva invitato il suo difensore a concludere senza pronunciarsi sulla richiesta.
3. In vista dell’odierna udienza, tramite difensore di fiducia, deposita memoria il (OMISSIS), nella quale si lamenta del fatto che la Corte di appello di Genova aveva omesso di considerare la particolare tenuita’ dell’offesa del fatto di reato per cui si e’ proceduto e chiede l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato.
1. Non fondato e’ il primo motivo di ricorso, concernente la mancata acquisizione al fascicolo processuale del verbale di dichiarazioni assunte dal difensore nella forma prevista dall’articolo 391 bis c.p.p..
1.1. La questione di diritto sottesa al suddetto motivo di ricorso riguarda il coordinamento del generale principio della continuita’ investigativa, valido anche per la parte privata (cfr. Corte cost. sent. nn. 238/1991, 16/1994, nonche’ ord. n. 245/2005) con l’altrettanto generale principio del giudizio abbreviato come giudizio caratterizzato dalla rinuncia al diritto alla prova.
1.2. In vista della soluzione da darsi al quesito nel caso di specie, occorre tener presente i dati fattuali, risultanti dagli atti del fascicolo, al quale questa Corte accede a motivo della natura del vizio denunciato. Precisamente risulta in atti che:
a) a seguito di richiesta 26-30/09/2011 del PM presso il Tribunale di Savona, il Gip di quel Tribunale ha emesso decreto penale di condanna in data 13/10/2011;
b) il (OMISSIS) in data 8/11/2011 ha personalmente presentato atto di opposizione al decreto penale di condanna, chiedendo il giudizio abbreviato ordinario;
c) il Gip con decreto 23/1/2012, redatto in calce all’istanza, ha fissato udienza in camera di consiglio del 4/4/2012 per provvedere sull’istanza e per l’eventuale giudizio abbreviato;
d) a seguito di richiesta 19/3/2012 del difensore avv. (OMISSIS), che deduceva un proprio legittimo impedimento, l’udienza e’ stata rinviata dal 4/4/2012 al 3/10/2012;
e) a detta udienza e’ comparso lo stesso avv. (OMISSIS) il quale ha preliminarmente chiesto l’acquisizione di verbale di assunzione di informazioni in indagine difensiva rese in data 12/1/2012 da (OMISSIS); all’acquisizione si e’ opposto il Pubblico Ministero sul presupposto che l’imputato era gia’ stato ammesso all’abbreviato; ed il giudice “rilevato che nel caso in esame il giudizio abbreviato segue all’opposizione a decreto penale proposta ai sensi dell’articolo 461 c.p.p., comma 3 e che pertanto, diversamente dalle altre ipotesi, l’imputato che ne abbia fatto richiesta deve ritenersi gia’ ammesso all’abbreviato”, ha ritenuto inammissibile la produzione del verbale.
1.3. Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, occorre in primo luogo ricordare che, secondo quanto prevede l’articolo 438 c.p.p., comma 2, l’imputato puo’ presentare richiesta di giudizio abbreviato, in forma scritta od orale, fino a quando nell’udienza preliminare non siano state formulate le conclusioni.
La richiesta di giudizio abbreviato, quindi, puo’ essere presentata anche dopo l’eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare ai sensi degli articoli 421 bis o 422 c.p.p.; e, a maggior ragione, anche dopo le produzioni documentali che, secondo quanto prevede l’articolo 421 c.p.p., comma 3, il giudice dell’udienza preliminare ammette dopo la costituzione delle parti.
Ne consegue che l’articolo 442 c.p.p., comma 1 bis si riferisce anche a tali produzioni e comunque a tutte le prove acquisite nell’udienza preliminare, quando stabilisce che, ai fini della deliberazione, il giudice del giudizio abbreviato utilizza, oltre agli “atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416 c.p.p., comma 2” e alla “documentazione di cui all’articolo 419 c.p.p., comma 3”, anche “le prove assunte nell’udienza”. Tali sono infatti anche i documenti prodotti dalle parti nell’udienza preliminare a norma dell’articolo 421 c.p.p., comma 3, perche’ il riconoscimento all’imputato della facolta’ di chiedere il giudizio abbreviato fino alla conclusione dell’udienza preliminare e’ inteso appunto a permettere l’utilizzazione nel giudizio speciale anche delle prove acquisite nel corso dell’udienza.
In definitiva, come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 5, sent. n. 6777 del 09/02/2006, Paolone, Rv.233829), la produzione di documenti ben puo’ avvenire “prima” della richiesta di giudizio abbreviato.
1.4. Nel caso di specie, tuttavia, come sopra rilevato, la richiesta di produzione di documenti e’ avvenuta in sede di preliminari dell’udienza 3/10/2012 e, dunque, “dopo” la richiesta di giudizio abbreviato (presentata in data 8/11/2011).
Occorre allora ricordare che il rito abbreviato “ordinario”, disciplinato dall’articolo 438 c.p.p., comma 1, e’ di per se’ caratterizzato dalla fisiologica incompatibilita’ con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come si evince dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, “allo stato degli atti” e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come evidente eccezione rispetto a tale definibilita’ allo stato degli atti, e’ consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione cui il rito stesso viene condizionato.
Ne consegue che, una volta richiesto il rito speciale nella configurazione “secca” del comma 1, nessuna prova, documentale od orale, puo’ essere acquisita.
In altri termini, come questa Sezione ha gia’ avuto modo di recente di precisare (sent. n. 6969 del 20/11/2012, 2013, Carani e altro, Rv. 254478), la richiesta da parte dell’imputato del rito abbreviato comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti”, con la conseguenza che il quadro probatorio gia’ esistente non e’ suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi gia’ acquisiti deve formarsi la “res iudicanda”.
1.5. Ovviamente, l’imputato, dopo aver richiesto il giudizio abbreviato, conserva la facolta’, qualora venga ammesso al rito speciale richiesto, di sollecitare l’esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione ex articolo 441 c.p.p., comma 5, come pure di sollecitare l’esercizio, da parte del giudice d’appello, del potere di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3.
I suddetti poteri, tuttavia, restano poteri officiosi del giudice, che non presuppongono affatto un diritto dell’imputato all’assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria “assoluta”.
Quindi, come gia’ rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 5, sent. n. 23706 del 10/04/2006, Cervone ed altro, Rv. 235186) l’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato – anche a prescindere dalla valutazione sulla decisivita’ o meno della prova che si lamenta non acquisita – non e’ di per se’ legittimato a dolersi della mancata attivazione di tali poteri (ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), che garantisce la giustiziabilita’ del vulnus recato al diritto alla prova).
1.6. Il principio sopra affermato, in base al quale la produzione di documenti deve avvenire “prima” della richiesta di giudizio abbreviato, opera anche nel caso in cui la documentazione che si intenda produrre rappresenti l’esito di investigazioni difensive (come per l’appunto e’ avvenuto nel caso di specie, nel quale il difensore all’udienza del 3/10/2012 aveva chiesto l’acquisizione di verbale di assunzione delle informazioni in indagine difensiva, che erano state rese il precedente 12/1/2012 – cioe’ dopo la richiesta di giudizio abbreviato e prima dell’istanza del differimento dell’udienza – da tale (OMISSIS)).
Piu’ precisamente: e’ indubbio che le indagini difensive sono di per se’ compatibili con il giudizio abbreviato. La Corte costituzionale, fin dalle prime pronunce di poco successive all’entrata in vigore della L. n. 397 del 2000, ha affermato l’utilizzabilita’ a fini decisori delle indagini difensive nel procedimento speciale previsto dall’articolo 438 c.p.p., e segg. (cfr., sent. n. 115 del 2001, nonche’ le ord. n. 57 e 245 del 2005); d’altra parte, e’ indubbio che la difesa, in forza dell’articolo 391 bis c.p.p., per l’appunto introdotto dalla citata L. n. 397 del 2000, ha facolta’ di raccogliere in ogni stato e grado del procedimento elementi favorevoli all’imputato, per poi produrli davanti al giudice, anche in sede di giudizio abbreviato.
Ferma restando la suddetta compatibilita’, dalla lettura coordinata dell’articolo 415 bis c.p.p., articolo 419 c.p.p., comma 3 e articolo 391 octies c.p.p. con il citato articolo 321 bis c.p.p. si evince che il difensore ha facolta’ di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso dell’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione ex articolo 421 c.p.p., cioe’ nel termine coincidente per richiedere il giudizio abbreviato.
Ne consegue che i risultati delle indagini difensive, se presentati prima della richiesta di giudizio abbreviato, possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice e’ chiamato ad assumere nel corso dell’udienza preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo del giudizio abbreviato.
1.7. Resta inteso che, anche in caso di presentazione dei risultati delle indagini difensive prima della richiesta di giudizio abbreviato, come il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare (ord. n. 245 del 2005), a ciascuna delle parti “va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte, in modo da contemperare l’esigenza di celerita’ con la garanzia dell’effettivita’ del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie”.
In altri termini, nella lettura adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, il principio di continuita’ investigativa diventa funzionale all’esercizio del diritto alla controprova, nel senso che la posizione del pubblico ministero va riequilibrata rispetto alle produzioni difensive frutto delle indagini svolte ai sensi della L. n. 397 del 2000.
Cosi’, se il deposito dei risultati dell’investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la possibilita’ di riequilibrare il “quadro probatorio” procedendo al necessario supplemento investigativo attraverso l’espletamento delle indagini previste dall’articolo 419 c.p.p., comma 3; se, invece, i risultati dell’inchiesta difensiva vengono prodotti all’udienza preliminare, il pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell’udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l’impianto accusatorio rispetto alle novita’ introdotte dalla difesa.
In questo modo, come gia’ rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 6, sent. n. 31683 del 31/03/2008, P.M. in proc. Reucci, Rv. 240779) non viene messo in crisi ne’ il carattere fondamentale del giudizio abbreviato, che e’ quello che privilegia l’apporto probatorio unilaterale, e neppure il principio del contraddittorio, proprio perche’ il PM, a fronte dell’apporto probatorio difensivo, ha sempre la possibilita’ di allegare nuove indagini in replica a quelle presentate dalla difesa.
1.8. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona all’udienza del 3710/2012, non ha affatto violato gli articoli 438 e 391 octies c.p.p. laddove non ha acquisito al fascicolo processuale il verbale di assunzione di informazioni in indagine difensiva rese il precedente 12/1/2012 dalla (OMISSIS), proprio perche’ la richiesta di produzione di detto verbale e’ stata fatta “dopo” la presentazione della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato.
3. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo di ricorso.
Invero, come questa Corte ha avuto piu’ volte modo di precisare (cfr., ad es. Sez. 2, sent. n. 18625 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263792), nei processi pendenti in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, l’imputato non puo’ chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ex articolo 464-bis c.p.p., non essendo prevista la possibilita’ di dare ingresso ad una procedura strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione.
Pertanto, la decisione della Corte territoriale e’ stata ineccepibile laddove, in sede di verbale di udienza 20/10/2015, ha rilevato che “per consolidata giurisprudenza della sezione di questa Corte, non e’ ammissibile la messa alla prova in grado di appello” ed ha quindi disposto procedersi nel merito.
4. Inammissibile e’ infine l’applicabilita’ della disposizione di cui all’articolo 131 bis c.p., sollecitata in sede di memoria presentata in vista dell’odierna udienza.
E’ indubbio che la questione relativa alla esclusione della punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto e’ astrattamente proponibile anche nel giudizio di legittimita’ ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2 (allorquando si tratti di questione che – essendo stato introdotto l’articolo 131 bis c.p. dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, comma 2, – non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello); e che il giudice di legittimita’, eseguita la preliminare verifica della cornice edittale, e’ chiamato a verificare la sola sussistenza in astratto delle condizioni di applicabilita’ del nuovo istituto (reato punito con pena detentiva edittale non superiore nel massimo a cinque anni, anche congiunta a pena pecuniaria; particolare tenuita’ dell’offesa e non abitualita’ del comportamento alla luce delle modalita’ della condotta e dell’eseguita’ del danno o del pericolo, valutate alla luce dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.p., comma 1) basandosi sulle valutazioni espresse nella motivazione del provvedimento impugnato (ad es., irrogazione di una pena in misura superiore al minimo, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, eventuali valutazioni sulla complessiva gravita’ del fatto), salvo poi, in caso di valutazione positiva, procedere all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di merito.
Tuttavia, dal verbale di udienza 20 ottobre 2015 risulta che il difensore non aveva chiesto alla Corte territoriale, quale giudice di merito di secondo grado, di applicare l’istituto di nuovo conio, che era entrato in vigore gia’ dal precedente 2 aprile 2015, e nessuna norma di legge imponeva a detta Corte di valutarne l’applicabilita’ in difetto di una specifica richiesta difensiva.
5. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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