Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 6 dicembre 2016, n. 51957

Esclusa l’aggravante dello spaccio in prossimità di luoghi a rischio (scuole, comunità , caserme, carceri e altro) se il pusher va nel bar non lontano dal sert frequentato da tossicodipendenti

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 6 dicembre 2016, n. 51957

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS)

avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016 la relazione svolta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TAMPIERI LUCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, riqualificato ai sensi dell’articolo 73, comma 5, Testo Unico Stup., irrogando la pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 3.200 di multa per l’illecita detenzione a fini di spaccio e cessione a svariate persone, in prossimita’ del SERT di (OMISSIS), di eroina; con aggravio di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione di legge penale e processuale e per vizio di motivazione. In particolare, deduce l’erronea applicazione dell’articolo 500 c.p.p., comma 4, per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabili i verbali di sommarie informazioni rese da testi che avevano modificato la loro versione in presenza del mero sospetto che fossero stati destinatari di intimidazione; ritiene che la prova della cessione ad (OMISSIS) sia stata giustificata dalla Corte di Appello con mera riproduzione della sentenza di primo grado e contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 80, lettera g) Testo Unico Stup. sulla base della ritenuta prossimita’ del bar ove avvenivano le cessioni al SERT in quanto notoriamente frequentato da tossicodipendenti. In relazione al trattamento sanzionatorio, lamenta l’omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, la modestia della condotta di piccolo spaccio ed il nuovo percorso riabilitativo intrapreso dal (OMISSIS); deduce l’erroneo calcolo dell’aumento di pena per la recidiva, la contraddittoria motivazione di tale aggravante rispetto alla lievita’ del fatto gia’ considerata in primo grado, l’aumento per l’aggravante di cui all’articolo 80, lettera g) Testo Unico Stup. senza considerare che fosse riferibile solo ad alcune cessioni, l’errore di calcolo negli aumenti per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La censura inerente alla violazione dell’articolo 500 c.p.p., comma 4, e’ infondata.

1.1. La Corte di Appello ha premesso che la prova delle cessioni di sostanza stupefacente a coloro che erano stati citati come testimoni dell’accusa, segnatamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fosse desumibile dalle intercettazioni telefoniche intercorse tra l’imputato e tali testimoni e dalle numerose contestazioni effettuate dal pubblico ministero sulla base delle sommarie informazioni dagli stessi rese in fase di indagini preliminari. Il contrasto delle testimonianze con le precedenti versioni dei fatti e la reticenza dei testimoni in dibattimento sono stati valutati unitamente alla deposizione di altri due testimoni, i quali avevano ammesso di aver subito intimidazioni con minacce dall’imputato, quali elementi indiziari idonei a consentire l’acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell’articolo 500 c.p.p., comma 4.

1.2. Dal tenore della sentenza impugnata si evince, dunque, che la Corte di Appello ha fondato il giudizio di utilizzabilita’ degli atti d’indagine preliminare su elementi indiziari concreti, obiettivi e significativi piuttosto che, come sostenuto dal ricorrente, su meri sospetti, in ossequio al criterio interpretativo indicato in materia dalla Corte di legittimita’ (Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, De Vivo, Rv. 264016).

2. La censura inerente alla motivazione della prova della cessione ad (OMISSIS) e’ manifestamente infondata.

2.1. E’ sufficiente leggere quanto riportato alle pagg. 7-8 della sentenza per rilevare come le prove acquisite in primo grado avessero consegnato una tale evidenza istruttoria da rendere sufficiente il richiamo operato dal giudice di appello alla sentenza di primo grado per replicare all’assenza di prova certa dedotta dalla difesa nell’atto di gravame.

2.2. Il ricorrente non puo’ fondatamente dolersi della mancanza di una piu’ approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che, come gia’ e’ stato chiarito (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) e’ legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell’appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi sia cosi’ prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione.

3. La censura inerente al criterio di prossimita’ utile ai fini della sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 80, lettera g) Testo Unico Stup. e’ fondata.

3.1. La Corte territoriale ha, sul punto, confermato la sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi aggravata richiamando l’esito della prova dichiarativa, dalla quale era emerso che il bar presso il quale i cessionari sapevano di poter incontrare il (OMISSIS) e dove erano avvenute le cessioni, indicato da taluni come “bar vicino al SERT”, fosse frequentato da tossicodipendenti in quanto era risaputo che vi si potevano acquistare le droghe. Giova precisare che il concetto di prossimita’ non e’ stato desunto tanto dalla presenza di molte persone tossicodipendenti tra i frequentatori del bar quanto piuttosto dall’attrattiva esercitata per i frequentatori del SERT da un bar nelle vicinanze ove era nota l’attivita’ di spaccio. Nella sentenza si e’, peraltro, espressamente negato rilievo alla questione inerente alla distanza del bar dal SERT (secondo un testimone 100 metri, secondo altro 500 metri), affermandosi che l’articolo 80, lettera g) Testo Unico Stup. “non fa una questione di misure, ma parla semplicemente di cessioni effettuate in prossimita’, concetto questo non rigido, basato piu’ che altro sul fatto che il luogo della cessione, per la sua comoda ubicazione, consenta un facile accesso ai luoghi indicati nella norma”.

3.2. L’interpretazione della norma offerta dalla Corte territoriale non e’ condivisibile.

In linea di principio, si osserva che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale e’ nel caso in esame il termine “prossimita’”, impone all’interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell’aggravante onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie aggravata, giustifichi la maggiore gravita’ del fatto e l’incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensivita’ che deve guidare l’interprete nell’individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresi’ l’interpretazione degli elementi circostanziali del fatto, cosicche’ si possa “cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l’accresciuta severita’ sanzionatoria” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione).

3.3. Esaminando il testo normativo, l’articolo 80, comma 1, lettera g) Testo Unico Stup. prevede l’aggravamento della pena se l’offerta o la cessione e’ effettuata all’interno o in prossimita’ di scuole di ogni ordine o grado, comunita’ giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. La finalita’ della norma risiede nell’esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunita’ notoriamente piu’ aggredibili, perche’ frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane eta’ o per particolari condizioni soggettive. Del resto, nelle suddette comunita’ il rilevato pericolo si manifesta particolarmente evidente, in quanto l’elevato numero delle persone presenti e la concentrazione delle stesse rappresentano le condizioni per un allargamento “a macchia d’olio” del contatto con la droga (Sez.4, n.3786 del 19/01/2016, Terrezza, n.m.).

Il termine “prossimita’” non puo’, dunque, che indicare la contiguita’ fisica, il posizionamento topografico dell’agente dedito allo spaccio in un luogo che consenta l’immediato accesso alle droghe a persone che frequentano dette comunita’. Eliminando un ostacolo alla caduta (o alla ricaduta) nella tossicodipendenza, la vicinanza fisica dello spacciatore alle potenziali vittime rende la condotta tipica del reato maggiormente insidiosa ed aggressiva per il bene protetto dalla norma. Non aggrava il disvalore del fatto, dal punto di vista in esame, la circostanza che l’agente si sia reso reperibile in un luogo dove notoriamente si cede droga ma il cui raggiungimento implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima.

3.4. La pronuncia impugnata, in cui si e’ espressamente negato rilievo alla contiguita’ fisica dello spacciatore ai fini della sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi aggravata in esame, deve essere pertanto annullata sul punto.

4. Le censure inerenti al trattamento sanzionatorio sono fondate nei seguenti termini.

4.1. Va esclusa la sindacabilita’ dei criteri ritenuti dirimenti dal giudice di merito per la determinazione della pena quando il giudizio non appaia manifestamente illogico ovvero sconfini nell’arbitrarieta’. Giova, qui, evidenziare che nel caso concreto la pena e’ stata determinata in misura inferiore alla media edittale e che la Corte ha espressamente spiegato, con il richiamo al numero delle cessioni ed alla personalita’ dell’imputato, per quali ragioni la pena non fosse stata commisurata al minimo edittale. Occorre, poi, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’articolo 133 c.p. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). L’obbligo di motivazione puo’, peraltro, ritenersi assolto con l’indicazione dei criteri ritenuti dirimenti senza che il giudice sia tenuto a motivare con esplicita analisi di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo.

4.2. Il Collegio ritiene, tuttavia, corretta la censura inerente all’errata quantificazione dell’aumento della pena detentiva per la recidiva in quanto sulla pena base di un anno di reclusione e’ stato operato l’aumento di nove mesi anziche’ otto, corrispondenti alla misura di due terzi ai sensi dell’articolo 99 c.p., comma 4.

4.3. E’ inammissibile per difetto d’interesse la censura circa l’errata indicazione dell’aumento di 30 giorni di reclusione per ciascuna delle ulteriori sei cessioni, avendo la Corte errato per difetto ed applicato ai sensi dell’articolo 81 c.p., comma 2, l’aumento complessivo di mesi quattro di reclusione.

5. Conclusivamente, rigettato il ricorso nel resto, la pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera g) Testo Unico Stup., nonche’ con riguardo all’erroneo aumento per la recidiva, con rideterminazione della pena ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l) nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera g), circostanza che esclude; nonche’ in ordine alla misura dell’aumento di pena detentiva per la recidiva. Per l’effetto, ridetermina la pena in un anno e 8 mesi di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso

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