Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 marzo 2017, n. 15197

Il difensore penale deve ritenersi legittimato a proporre autonomamente, per conto del proprio assistito, reclamo contro il provvedimento che ha negato all’imputato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 marzo 2017, n. 15197

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. RANALDI Alessand – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 11/5/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandro Ranaldi;

lette le richieste del PG, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di fiducia di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 11.5.2016 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99 avverso l’ordinanza di rigetto emessa dal magistrato di sorveglianza di Roma in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La detta inammissibilita’ veniva fondata sul fatto che la nomina del difensore di fiducia per il procedimento principale oggetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di una diversa espressa volonta’ dell’interessato, non poteva ritenersi “estesa anche alla pur collegata, ma diversa procedura definita con il provvedimento oggi impugnato”, in difetto di uno specifico mandato difensivo conferito all’avv. (OMISSIS) in occasione del ricorso dal medesimo proposto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 99.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge del provvedimento impugnato, che non tiene conto della sentenza delle Sezioni Unite (sent. n. 30181/2004) che su tale materia si sono pronunciate nel senso di attribuire al difensore una titolarita’ di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il motivo dedotto in ricorso e’ fondato.

Le Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 30181 del 2004, dopo aver esaminato le caratteristiche e le finalita’ della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato (normativa introdotta dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, modificata ampiamente dalla L. 29/3/2001 n. 134, e poi inserita nel Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), confermando l’impostazione di propria precedente sentenza (precisamente, della sentenza 24/11/1999 – Di Dona, poi recepita in senso conforme, sotto il profilo civilistico, dalle S.U. Civili 14/6/2000, Giuffrida/Spampinato), hanno ritenuto che gli elementi di specialita’, caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, consentono “di qualificare quest’ultimo come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui e’ indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalita’, e cioe’ con la disciplina del processo penale di cui agli articoli 568 e c.p.p. segg.”.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che: “la posizione processuale del difensore dell’imputato – nel caso in cui questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti – deve regolamentarsi in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui all’articolo 99 c.p.p. – articolo 571 c.p.p., comma 3 – articolo 613 c.p.p.. In altre parole, deve riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarita’ di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo, esercitabile in sede di reclamo Decreto del Presidente della Repubblica n. n. 115 del 2002, ex articolo 99, comma 1 (T.U.) e di presentazione di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo (ex articolo 99, comma 4)”.

Occorre aggiungere che il suddetto principio continua ad essere valido anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Invero, l’articolo 14 di detto decreto non ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99 (che indica, quale procedimento da applicare, quello speciale per gli onorari di avvocato) e neppure ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 99 c.p.p. e articolo 571 c.p.p., comma 3, ma si e’ limitato ad estendere l’applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie previste dalla L. n. 794 del 1942, articolo 28 (sia pure con alcuni limiti, che qui non rilevano).

Dunque, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, il difensore penale deve ritenersi legittimato a proporre autonomamente, per conto del proprio assistito, il ricorso/reclamo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99.

5. Per le ragioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso

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