Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 2 agosto 2017, n. 38584

Unica condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, la ravvisabilità del dolo o della colpa grave che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita (ex articolo 314 cpp).

 

Sentenza 2 agosto 2017, n. 38584
Data udienza 18 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

lette/sentite le conclusioni del PG Paolo Canevelli, annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui avanzata in relazione alla sottoposizione alla misura cautelare per complessivi giorni 646, di cui giorni 75 in stato di custodia in carcere e giorni 571 agli arresti domiciliari, in comunita’, in ordine ad una imputazione di concorso in rapina aggravata, da cui era stato assolto, per non aver commesso il fatto, dal Tribunale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ il giudice a quo ha ritenuto di individuare la colpa grave nell’atteggiamento assertivo del (OMISSIS), che, in sede di interrogatorio di garanzia, ha affermato di aver conosciuto il suo accusatore, (OMISSIS), solo in carcere, nel 2011, e non prima. Il (OMISSIS) ha comunque ammesso di aver conosciuto l’ (OMISSIS), onde non si comprende quale rilievo possa assumere l’avere taciuto che la conoscenza era piu’ risalente, tanto piu’ che il (OMISSIS) ha dichiarato la propria estraneita’ ai fatti contestati e si e’ reso disponibile ad una ricognizione da parte della persona offesa. La Corte d’appello ha dunque proceduto illegittimamente ad una nuova valutazione degli elementi indiziari che hanno costituito oggetto del giudizio di merito, definito con assoluzione, senza specificare in che modo il comportamento del (OMISSIS) abbia inciso causalmente sulla protrazione della restrizione della liberta’ personale.

3. Con requisitoria in data 6 ottobre 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze formulate sono fondate. L’articolo 314 c.p.p., pone infatti, come condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, la ravvisabilita’ del dolo o della colpa grave, che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita. Il giudice deve pertanto verificare se la condotta dell’istante, nel procedimento penale nel corso del quale si e’ verificata la privazione della liberta’ personale, sia connotata da dolo o da colpa grave. In particolare, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della liberta’ personale, connotati da macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorita’ procedente, la falsa apparenza della configurabilita’ di estremi di illiceita’ penale a carico dell’imputato, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. La sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della liberta’ o dalle eventuali pronunce emesse in sede di riesame o di appello. Il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell’interessato sull’adozione della misura cautelare, deve dunque effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni che la motivazione dell’ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Sez. U., n. 32383 del 27-5-2010, D’Ambrosio; Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, De Benedictis). Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, e’ dunque necessario distinguere nettamente l’operazione logica tipica del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perche’ il suo compito e’ di stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato ma se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell’altrui errore, alla produzione dell’evento-detenzione. In relazione a tale profilo il giudice della riparazione ha piena ed ampia liberta’ di apprezzamento del materiale acquisito nel processo, non gia’ per rivalutarlo, bensi’ al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro; Sez. 4, 10-3-2000, Revello, Rv. 216479; Sez. 4, n. 2895 del 13-122005, Rv. 232884).

2. La pronuncia impugnata individua due profili di colpa grave: la condotta menzognera tenuta dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio di garanzia e l’invio, mentre l’istante si trovava in carcere, di somme di danaro, pari a 50 Euro, ad (OMISSIS), affinche’ ritrattasse le accuse. Tuttavia manca, nel tessuto motivazionale della pronuncia impugnata, una disamina del profilo inerente all’incidenza di tali condotte sul mantenimento della misura custodiale. Viceversa, il giudice della riparazione ha l’obbligo di motivare in ordine non solo all’obiettiva esistenza della colpa ma anche all’incidenza di quest’ultima sul convincimento del giudice del processo penale in ordine all’instaurazione e al mantenimento della custodia cautelare (Cass., Sez. 4, n. 1098 del 15-2-2007, Rv. 236508; Sez. 4, n. 14000 del 15-1-2014, Rv. 259151). Il mancato assolvimento di tale obbligo e’ censurabile in cassazione (Cass., Sez. 4, n. 10987

del 15-2-2007, Rv. 236508). Dall’apparato giustificativo della pronuncia impugnata emerge infatti che (OMISSIS) dichiaro’ di conoscere da tempo il (OMISSIS) e che (OMISSIS) confermo’ che i due si conoscevano bene, tant’e’ che si appellavano con il termine confidenziale di “compare”. Il giudice a quo specifica pero’ che la pronuncia assolutoria si fonda sulla mancanza di riscontri estrinseci, di carattere individualizzante, a carico del (OMISSIS), dato che il (OMISSIS) si era limitato a riferire su quanto confidatogli dallo stesso (OMISSIS) e che la persona offesa aveva affermato, gia’ in denuncia, di non essere in grado di riconoscere i due rapinatori. Si tratta pertanto di carenze dell’impianto accusatorio sussistenti ab origine e del tutto indipendenti dall’atteggiamento assertivo del (OMISSIS). Alla luce di tali risultanze, la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto spiegare in qual modo l’affermazione del (OMISSIS) di aver conosciuto (OMISSIS) in carcere nel 2011 abbia esplicato influenza sulle decisioni de libertate del giudice della cautela. Anche in ordine all’ invio delle somme di danaro all’ (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire sotto quale profilo tale dato abbia inciso sulla decisione di mantenere la custodia cautelare, tenuto conto anche dell’entita’ della somma offerta e della circostanza, pure evidenziata dal giudice a quo, che il giudice della cognizione non aveva utilizzato questo elemento come riscontro alle dichiarazioni accusatorie. Cosi’ come manca la trattazione della tematica inerente alla qualificabilita’ o meno dei profili in esame in termini di colpa non grave e quindi non idonea ad elidere il diritto all’indennizzo ma comunque rilevante ai fini del quantum debeatur, in applicazione del principio generale di autoresponsabilita’, enucleabile dagli articoli 1227 e 2056 c.c., per il quale non e’ da indennizzare il pregiudizio causato da colpa, seppur lieve, dello stesso danneggiato (Cass., Sez. 4, n. 2430 del 1312-2011, Rv. 251739; Sez. 4, 21-4-1994, Lin Xian Le, Rv. 198307).

Sotto altro profilo, poiche’ i comportamenti individuati dal giudice a quo come integranti gli estremi della colpa grave sono successivi all’instaurazione dello status custodiae, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la problematica inerente alla ravvisabilita’ o meno di una colpa grave che abbia inciso sulle determinazioni dell’autorita’ giudiziaria procedente in ordine all’emanazione del titolo custodiale.

E’ pertanto ravvisabile, nel caso di specie, il vizio di mancanza di motivazione, riscontrabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763).

3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo.

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