Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 5979 del 7 febbraio 2013
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 07/04/2011 la Corte d’Appello di Bolzano ha confermato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Bolzano del 05/02/2010, di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di G.C. alle pena di anni due di reclusione per varie condotte riconducibili al reato di cui all’art. 544 ter c.p., in relazione al maltrattamento di vari cani, nonchè per i reati di cui agli artt. 612, 594 e 494 c.p.. 2.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo con un primo motivo inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione e lamentando la carenza del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo delle fattispecie di cui all’art. 544 ter c.p.; segnatamente denuncia, con riferimento al capo a) d’imputazione, la mancanza di un’analisi circa l’effettiva riconducibilità all’imputato di qualsivoglia condotta che abbia causato la situazione di fatto in cui gli animali versavano nonchè della sussistenza dell’elemento soggettivo poichè, essendo pacifico che l’imputato non agì per crudeltà, mancherebbe la coscienza e volontà di maltrattare gli animali; al più le condotte sarebbero inquadrabili all’interno dell’art. 727 c.p., comma 2, incentrata anche solo sulla mera colpa; contesta altresì che il decesso del cane rottweiler, contestato come aggravante, sia riconducibile probatoriamente alle modalità di custodia dello stesso. Con un secondo motivo si duole, sempre in punto di violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo del reato, del fatto che, con riguardo al capo c) d’imputazione, non sia stato considerato che le lesioni e le patologie riportate dal cane di razza carlino siano state dovute alla sua fuga e al suo girovagare in stato di libertà nei boschi di (omissis), potendo al più lo smarrimento del cane da parte dell’imputato essere ricondotto all’interno dell’art. 727 c.p.. Con un terzo motivo, analogamente, si duole della violazione di legge e del difetto di motivazione circa la sussistenza del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo del reato anche con riguardo al reato di cui al capo f) in particolare avendo la Corte, e prima ancora il Tribunale, omesso di considerare l’effettivo stato di salute dei cani ivi indicati, comunque tale da non giustificare affatto il disposto sequestro, come risultante dalle visite cliniche effettuate dai Dottori L. e B..
Con un quarto motivo, con riguardo al reato di cui al capo m), denuncia che la sentenza impugnata non abbia dato conto di come la condotta di commercio di cuccioli di età inferiore a tre mesi possa essere inquadrata nell’alveo di applicabilità del reato contestato, tutt’al più riconducibile sub art. 727 c.p., e non essendo l’imputato neppure stato a conoscenza delle modalità di trasporto effettuate da S..
Con un quinto motivo, con riguardo ai capi d’imputazione sub e), g) ed h), deduce che G. era intimamente convinto di avere subito un grave torto da parte delle autorità avendo pertanto perso il controllo nei confronti di due veterinari e della rappresentante della Lav. Nè le minacce nè le ingiurie erano state sorrette dall’effettiva intenzione di ledere onore e decoro altrui, con conseguente riconoscimento della particolare tenuità del fatto essendo i fatti di competenza del giudice di pace.
Con un sesto motivo, con riguardo al capo d’imputazione sub k), lamenta che i giudici di merito abbiano disatteso l’assunto secondo cui la condotta ivi indicata non sarebbe prevista come reato difettando in proposito l’elemento di tipicità dell’art. 544 ter c.p..
Con un settimo motivo lamenta che, con riferimento al reato di cui al capo sub l) il giudice di primo grado, in ciò seguito da quello d’appello, abbia concluso per la sussistenza in base alla semplice contiguità di due connessioni ad Internet con due diversi nomi (dapprima G. e poi Ga.) e all’analisi del registro di accesso ai servizi Internet nonostante esso presentasse una semplice lista di nomi degli utilizzatori. In data 07/12/2012 la parte civile L.a.v. ha prodotto memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
3. Va anzitutto premesso che le doglianze, sostanzialmente comuni ai primi tre motivi di ricorso con riguardo ai capi a), b), c), d) e f), volte a sostenere la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo al nesso di causalità sussistente tra comportamento dell’imputato (detenzione dei cani all’interno di gabbie sporche, senza cibo ed acqua) e condizioni di salute riscontrate sugli animali (riassuntivamente, per tutti, stato di grave denutrizione, disidratazione, ipotrofia nonchè debolezza e prostrazione e, in specifici casi, lesioni cutanee e diarrea, tutte riconducibili al concetto di lesioni per quanto si dirà oltre sub 4), sono infondate.
La sentenza del Gup, cui il provvedimento impugnato si è preliminarmente espressamente richiamato, così consentendo a questa Corte di valutare complessivamente il contenuto di quella (vedi nel senso che allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, tra le altre, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv.216906), ha infatti posto in rilievo analiticamente, da pag. 8 a pag. 18, con motivazione puntuale ed accurata riferita ad ognuna delle contestazioni indicate, gli esiti dei vari accertamenti operati dai carabinieri di San Genesio o di Laives nonchè dei medici veterinari appartenenti al servizio pubblico i quali ebbero a constatare, successivamente anche relazionando, in occasione dei vari accessi eseguiti presso l’allevamento/pensione gestito dall’imputato, le pessime condizioni di detenzione e custodia degli animali nonchè le precarie, ed in taluni casi, gravi, condizioni di salute di questi, in particolare venendo anche riscontrati esiti, come la disidratazione, manifestamente riconducibili alla mancata somministrazione di acqua. Il secondo motivo è poi, in particolare, inammissibile laddove, con riferimento al capo e), riconducendo le patologie e gli eventi lesivi (segnatamente, oltre a disidratazione e denutrizione, una gravissima panoftalmite all’occhio destro, nonchè poliuria, polidipsia e diarrea profusa) nonchè il decesso in data (omissis), alla fuga del cane e non invece alle modalità di detenzione da parte dell’imputato, pretende di dare una diversa lettura dei dati processuali rispetto a quella operata dai giudici di merito introducendo però in tal modo questioni di fatto inammissibili nella presente sede.
Va infatti ricordato che, anche successivamente alla modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 il sindacato della Corte di Cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez.2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). In ogni caso già la sentenza di primo grado ha chiarito sul punto che lo stato cachettico, di disidratazione e denutrizione, con atrofia delle masse muscolari riscontrato nel cane dai veterinari non era condizione riconducibile ad un breve periodo trascorso all’addiaccio, bensì, evidentemente, alla detenzione dell’animale in condizioni e con modalità di custodia non compatibili con la sua natura, determinante uno stato di generale deperimento fisico.
4. Ciò posto, gli stessi motivi fin qui analizzati non appaiono fondati neppure con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, che il ricorrente vorrebbe, in subordine rispetto alla insussistenza degli stessi, ricondurre alla figura contravvenzionale ex art. 727 c.p.. La sentenza impugnata, condividendo sul punto la valutazione del giudice di primo grado, ha ricondotto le condotte contestate ai capi a), b), c), d), f), di cui si è già detto, all’interno del reato di cui all’art. 544 ter c.p.. Tale disposizione, introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, e rubricata “maltrattamento di animali”, prevede testualmente la condotta di chi “per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili”; è dunque necessaria, per l’integrazione della fattispecie, ed in doverosa osservanza del principio di tassatività della norma penale, una condotta che volontariamente (stante anche la connotazione del reato come delitto) cagioni una lesione all’animale ovvero, tra le altre, volontariamente sottoponga lo stesso animale a sevizie o comportamenti o lavori o fatiche insopportabili. Il maltrattamento di animali, dapprima globalmente disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è quindi divenuto, a seguito della novella sopra ricordata, delitto mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre dalla L. 1 agosto 2004, n. 189, art. 1, comma 3, contempla oggi, al comma 1, quale fattispecie contravvenzionale, la condotta di abbandono di animali, e, al comma 2, la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Si è già precisato, da questa Corte, che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa sia tenuta, invece, come nel caso in esame, senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez.3, n.44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238455).
Va aggiunto inoltre come l’art. 544 ter c.p., alla pari, del resto, di quanto previsto per l’art. 544 bis c.p., non essendo ivi richiesto che la azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi, presenta i caratteri di reato a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell’art. 582 c.p., sì che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all’evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo; in tale secondo caso, peraltro, è necessario accertare, alla stregua di quanto previsto dall’art. 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’obbligo giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le fattispecie in oggetto, l’evento costituito dalle lesioni. Ne deriva che ben può il dolo della condotta di maltrattamenti, che, come detto, è generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, assumere anche la forma di dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l’esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichino le lesioni in parola. Quanto all’evento lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l’insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell’animale qualificabile come “malattia” posto che, a differenza di quanto specificato dall’art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l’insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”. Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria.
Nella specie, la sentenza di primo grado ha specificato, con una considerazione valida per tutti gli addebiti sin qui esaminati, che la scelta di custodire gli animali affidatigli da terzi senz’acqua e cibo nonchè privati delle elementari necessità di spazio e movimento non poteva che essere consapevolmente attuata, dovendo considerarsi che, per giungere a tale stato di disidratazione e denutrizione e a tali precarie condizioni di salute, ì cani dovevano avere subito siffatti trattamenti per un periodo prolungato. Pertanto, correttamente le condotte ascritte a G. nei menzionati capi d’imputazione sono state ritenute integrare il delitto laddove una prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte dell’imputato di una situazione di custodia dei cani, già caratterizzata da incuria, lungi dal tradursi in un comportamento colposo, essenzialmente consistito nell’avere detenuto gli animali in pessime condizioni, sia sotto il profilo dell’igiene, che dell’alimentazione, che della mancata sottoposizione dei cani alle cure necessarie, si è in realtà tradotta, a fronte degli evidenti, progressivi segni, di peggioramento delle condizioni degli animali, in una volontaria accettazione del rischio dell’evento malattie e, per alcuni dei cani in oggetto, financo della morte, come in effetti poi verificatasi. In effetti, risulta dalle sentenze di merito che, per tutti i cani menzionati nei capi di imputazione sin qui considerati, sono stati accertate condizioni, quanto meno, di disidratazione e denutrizione (già rientranti, per quanto sopra detto, nel concetto di lesioni impiegato dall’art. 544 ter c.p.) e, in alcuni di essi, anche dermatiti, dissenteria, lesioni cutanee, ipotrofia ed altre più gravi patologie sino all’evento morte, da ricondursi tutte, per quanto già detto sopra sub 3, alla condotta omissiva dell’imputato. Nè può dubitarsi che in capo all’imputato, cui, come emergente dalle sentenze di merito, i cani erano stati appunto affidati in qualità di titolare di attività di pensione e allevamento, incombesse l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di detti eventi. 5. Erronea qualificazione giuridica ha invece operato la Corte territoriale con riferimento al reato contestato al capo m), oggetto di doglianza con il quarto motivo di ricorso. Premesso anzitutto che, anche in tal caso, la sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, ha diffusamente riepilogato, alle pagine da 30 a 32, gli elementi probatori che ricollegano l’imputato allo S. e alle modalità, ben conosciute da G., di trasporto dei cuccioli (segnatamente i contatti telefonici tra i due nei mesi di (omissis) e il contenuto di sommarie informazioni da parte di terzi) sicchè sono manifestamente infondate le censure volte a lamentare una omessa motivazione sul punto, va però osservato che la condotta contestata, consistita nell’operato trasporto dei tre cuccioli all’interno di un bagagliaio di auto per un lungo viaggio, e come tale pacificamente ritenuta dai giudici, è stata erroneamente inquadrata all’interno del delitto di cui all’art. 544 ter c.p., quando invece, più correttamente, avrebbe dovuto essere fatta rientrare nella contravvenzione ex art. 727 c.p.. La condotta rimproverata all’imputato è infatti consistita nel’avere costretto i diversi cuccioli di razza labrador a stare, per la durata del trasporto dalla (omissis) all'(omissis), rinchiusi all’interno del bagagliaio dell’autovettura Volkswagen Passat senza che, d’altra parte, risultino in alcun modo addebitate lesioni o sevizie inferte agli animali.
Già in precedenza questa Corte ha infatti affermato che la condotta consistente nel trasporto di cani, per un lungo viaggio, all’interno del bagagliaio di un’automobile non collegato con l’abitacolo, senza conseguente possibilità di movimento, integra, appunto, in considerazione dello stato di sofferenza prodotto, il reato di cui all’art. 727 c.p., anche nella nuova formulazione di cui alla L. n. 189 del 2004 (Sez. 3, n. 28102 del 15/05/2009, Montanarella, non massimata; con riferimento al previgente regime, Sez. 3, n. 24330 del 2004, Brao, Rv. 229429), mentre, d’altra parte, in nessun luogo la sentenza di primo grado accenna a condotte o comportamenti di sevizie che abbiano accompagnato il trasporto in contestazione.
6. Il quinto motivo, censurante le argomentazioni di affermazione della responsabilità per i capi d’imputazione sub e), g) ed h), è inammissibile; a fronte della motivazione, alle pagg. 18 – 20 della sentenza di primo grado cui quella di appello si è richiamata, con la quale si da atto, richiamando puntualmente gli elementi di prova in atti (fondamentalmente gli atti di denuncia – querela delle persone offese), del fatto che G. ebbe a minacciare V.E., a minacciare ed ingiuriare P.C. e ad ingiuriare e minacciare M.J., il ricorrente si limita a prospettare una pretesa mancanza di volontà che, oltre ad essere incompatibile con la versione dei fatti resa dalle persone offese e riportata in motivazione, ed in contrasto con il dolo generico che sorregge gli stessi e senza che ricorrano scriminanti di sorta, non attinge alcuno dei vizi di cui all’art. 606 c.p.p., restando pertanto estraneo all’orizzonte cognitivo di questa Corte.
7. Il sesto motivo, volto ad invocare l’insussistenza del reato di maltrattamenti per il fatto che nelle condotte in esso descritte non potrebbe trovare collocazione quella, di cui al capo k) d’imputazione, attribuita all’imputato, è infondato. Come già detto, l’art. 544 ter c.p., prevede il fatto di colui che, tra l’altro, sottoponga l’animale “a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. L’analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di “insopportabilità”, lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici delle natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell’animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità “fisiche” dell’animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l’altro, per attribuire al concetto di “comportamenti” un significato sostanzialmente coincidente con quello di “fatiche” quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di “comportamenti” un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie animale e dall’altro non si esaurisca in quello di “fatiche”, la nozione di “insopportabilità” deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quella descritta al capo k) dell’imputazione, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale” della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma. Ed allora, se così è, non può non seguirne la corretta attribuzione alla condotta di specie, consistita nella coazione all’accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico, della qualificazione di “maltrattamenti”, non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane. Proprio la necessità di interpretare il concetto di comportamenti insopportabili in connessione con i due profili sopra richiamati, consente, dunque, di ricondurre all’interno della norma le pratiche di “zooerastia” o “zoopornografia” senza necessità di una apposita, specifica, previsione (come accade, ad esempio, nella legislazione francese, ove l’art. 521 c.p., comma 1, contempla anche il fatto di esercitare, nei confronti di un animale domestico, sevizie “di natura sessuale”).
Una tale interpretazione si pone, peraltro, in sintonia con la ratio della incriminazione che, come indicato dalla collocazione della fattispecie all’interno del titolo 9^ bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, consiste nella compassione suscitata agli occhi dell’uomo dall’animale maltrattato, tanto più assumendo disvalore, in un tale contesto, pratiche come quella in oggetto. Ne consegue che il giudizio operato sul punto dal giudice di primo grado e ripreso dalla Corte territoriale, allorquando ha argomentato su un trattamento del cane assolutamente estraneo alle leggi della biologia e della zoologia e, in quanto tale, insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, appare, alla luce dell’interpretazione che della norma si deve dare, esente da censure. Nè a conclusioni diverse potrebbe giungersi per effetto della necessità della ricorrenza, nella struttura delle norma, del requisito, alternativamente, della non necessità o della crudeltà. Escluso che, nella specie, ricorra tale seconda situazione, questa Corte ha già affermato che nel concetto di necessità che esclude la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., ante novellam del 2004 e dei delitti di cui agli attuali all’art. 544 bis c.p. e ss., è compreso lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., e ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez. 3, n.44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238456); peraltro, anche a non voler fare stretto riferimento alla scriminante in parola, è comunque richiesto che il comportamento attuato nei confronti dell’animale sia, se non imposto, quanto meno legittimato da norme che tutelino beni giuridici di valore non inferiore a quello tutelato dalla norma in oggetto e che, dunque, la coscienza sociale giustifichi nel fine, in considerazione di un interesse umano rilevante per la cui apprezzabilità occorre rapportarsi non solo a norme giuridiche ma anche morali e culturali. Nella specie, al contrario, il fine perseguito dal soggetto agente, ovvero la realizzazione di film pornografici, non rientra ictu oculi in tale orizzonte. 8. Il settimo motivo è invece fondato. Il ricorrente aveva, con l’atto di appello, mosso specifici rilievi alla sentenza di primo grado con cui si era affermata la responsabilità penale per il reato continuato di sostituzione di persona fondata, essenzialmente, sul fatto che si era accertato che la sessione di navigazione di tale Ga.Ma. (ovvero di colui il cui nome, secondo la contestazione, l’imputato si sarebbe attribuito) presso l’Internet (omissis) era iniziata in data (omissis) proprio nell’esatto momento in cui terminava quella di G.; in particolare l’appellante aveva sostenuto l’inconferenza di tale argomentazione, non dimostrando la stessa che, successivamente alla sessione del G., fosse stato proprio costui a proseguirla sotto il falso nome di Ga.. La Corte si è invece limitata ad affermare, a pag.8, che gli elementi fattuali evidenziati nella sentenza impugnata non lasciano dubbi sulla sussistenza del reato, senza null’altro aggiungere e senza così confrontarsi specificamente con le doglianze dell’appellante. E’ infatti viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi “per relationem”, limitandosi a richiamare quest’ultima e senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure (da ultimo, tra le tante, Sez.3, n. 24252 del 13/05/2010, O., Rv. 247287; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241188). 9. Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al reato contestato al capo m) d’imputazione, da riqualificare, per quanto detto sopra sub 5, in quello di cui all’art. 727 c.p., e con rinvio per nuovo giudizio relativamente al reato di cui all’art. 494 c.p., di cui al capo l); all’esito del giudizio il giudice del rinvio provvederà, inoltre, in ogni caso, a nuova determinazione della pena derivante dalla qualificazione giuridica operata da questa Corte relativamente al reato di cui al capo m). Infine l’imputato va condannato alla rifusione delle spese di patrocinio per il presente grado sopportate dalla costituita parte civile L.a.v., liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Infatti il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione (Sez.5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo e altro, Rv. 242611).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo m) di imputazione che qualifica come violazione dell’art. 727 c.p., e con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento limitatamente al capo l) ed alla determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
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