Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 19035 del 2 maggio 2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 27 marzo 2012 il Tribunale di Tempio Pausania – in funzione di Giudice del riesame – riformava parzialmente il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP di quel Tribunale nei confronti di D. F., indagato per i reati di cui agli artt. 2 commi 2 e 3 del D.L.vo 74/00, annullandolo limitatamente al disposto sequestro della somma di € 41.795,00 per evasione dell’IRAP e confermando, invece, il sequestro per equivalente della restante somma di € 335.385,00.
1.2 Il Tribunale, in particolare, dopo aver richiamato nella sua interezza il provvedimento cautelare reale emesso dal GIP, sottolineando, oltre gli esiti delle indagini fiscali e bancarie condotte dalla Guardia di Finanza, anche i risultati delle intercettazioni telefoniche, confermava la sussistenza del fumus commissi delicti con specifico riguardo alla conclusione, da parte dell’indagato (titolare di numerose società di capitali operanti nel territorio della Gallura ed esercente anche l’attività professionale di consulente fiscale), di contratti di sponsorizzazione in favore di numerosissime società o associazioni sportive operanti in quel medesimo contesto territoriale, che, in realtà, celavano operazioni commerciali inesistenti. Tali fatti venivano desunti dai numerosi rapporti intrattenuti dal D. F. con altri soggetti operanti in quel contesto territoriale e pur essi indagati per i medesimi reati, comprovati anche da un cospicuo giro di fatture relative a sponsorizzazioni senza che venissero acquisiti elementi atti a giustificare il corretto utilizzo di quelle sponsorizzazioni (vds. in particolare pagg. 13 e 14 dell’ordinanza impugnata). Veniva anche evidenziato il ruolo assolutamente centrale ricoperto dal D. F. nella complessa vicenda e sottolineata la anomala circostanza di prelievi in contanti di importi analoghi a quelli oggetto di specifici bonifici bancari accreditati da parte delle società appartenenti al DF ed al suo ristretto entourage familiare (moglie e figlio privo di redditi autonomi) alle società sportive di volta in volta sponsorizzata.
1.3 Ricorre per l’annullamento dell’ordinanza l’indagato D. F. a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo articolati motivi a sostegno. In particolare, con il primo motivo, si denuncia l’erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento all’art. 2 del D.L.vo 74/00, premettendosi che al D. F. è fatto carico del reato di cui all’art. 2 comma 1 del detto Decreto “perché, in qualità di legale rappresentante delle società D. s.r.l. al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture emesse da diverse associazioni sportive dilettantistiche, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi e sul valore aggiunto elementi passivi fittizi con riferimento agli anni di imposta compresi tra il 2005 ed il 2010”. Rileva la difesa che il Tribunale di Tempio Pausania non ha individuato gli elementi di prova suffraganti l’indicazione da parte del D. F. di elementi passivi fittizi nelle varie dichiarazioni annuali della società D. s.r.l., sottolineando come nessuna prova potesse trarsi dai rapporti – ritenuti invece sintomatici dal Tribunale – tra prelievi dai conti delle associazioni sportive sponsorizzate e versamenti di somme di analogo o similare importo sui conti personali dell’indagato o dei suoi stretti congiunti. Con un secondo motivo la difesa denuncia analogo vizio con riferimento all’art. 110 cod. pen. per non avere il Tribunale enucleato gli elementi di prova atti a suffragare la tesi dell’apporto concorsuale del D. F. rispetto agli altri coindagati. Con il terzo motivo si deduce inosservanza di norme processuali e, in particolare, carenza assoluta della motivazione in relazione ai ritenuto fumus criminis, sottolineandosi la sostanziale apparenza della motivazione. Analogo vizio motivazionale viene denunciato con il quarto motivo, per non avere il Tribunale dato adeguata risposta alle censure difensive sollevate in sede di riesame con particolare riguardo a due aspetti: a) mancata indicazione degli elementi fattuali concreti atti a dimostrare che il D. F. avesse amministrato tutte le società di capitali indicate nell’imputazione provvisoria elevata a suo carico; b) apoditticità della affermazione del Tribunale secondo la quale i proventi a titolo di sponsorizzazione figuranti nelle varie fatture emesse dalle associazioni sportive apparivano sproporzionate (per eccesso) e ingiustificate anche in correlazione con il livello agonistico in cui quelle società risultavano operare. Con il quinto motivo si deduce analogo vizio di motivazione in ordine alla individuazione, da parte dei Tribunale, del soggetto che avrebbe tratto profitto dai reati ipotizzati e delle somme da assoggettare al sequestro. Con il sesto motivo, si denuncia analogo vizio di motivazione con riguardo alla mancata individuazione dei presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, evidenziando che, in relazione alla affermazione del GIP (poi avallata dal Tribunale) circa la sussistenza del pericolo di protrazione ed aggravamento delle conseguenze dannose dei reati ascritti al D. F., il P.M. si era limitato a richiedere il sequestro preventivo ai sensi del comma 2 bis dell’art. 321 cod. proc. pen. Con il settimo, ed ultimo, motivo si deduce violazione della norma processuale in tema di osservanza dei termini disposti a pena di decadenza, evidenziando che la decisione del Tribunale è intervenuta oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione processuale con conseguente inefficacia dei provvedimento impugnato ex art. 324 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Va evidenziato che il provvedimento impugnato si segnala per una motivazione estremamente articolata e puntuale non solo circa i presupposti idonei ad individuare il fumus criminis delle (numerosissime) ipotesi di reato contestate al D. F., ma anche: 1) circa i suoi rapporti con gli altri coindagati; l’apporto concorsuale offerto dal DF (del quale è stata sottolineata anche la competenza professionale specifica derivategli dall’attività di consulente che certamente lo ha agevolato nella commissione dei reati); 2) in ordine alla esattezza, sia pure allo stato delle indagini compiute, della tesi relativa alla fittizietà delle operazioni commerciali ricavata anche dalla limitata operatività delle varie associazioni sportive operanti in ambito dilettantistico ed in un contesto territoriale assai limitato: circostanza, quest’ultima, correttamente ricollegata alla sproporzionalità dei contributi versati in favore delle società comprovati dalle fatture emesse da tali società. Il particolare evidenziato dal Tribunale in ordine alla stretta connessione causale tra i contributi versati, le fatture emesse ed i corrispondenti e pressoché contestuali prelievi effettuati dal or in circostanze temporali ravvicinatissime rispetto alle fatture e per di più per cifre sostanzialmente corrispondenti agli importi delle fatture è stato, a ragione, considerato come complesso di elementi quanto mai sintomatici della sostanziale fittizietà delle numerose operazioni commerciali condotte dal D. F. Vero è, come ricordato dal Tribunale, che l’indagato aveva concluso numerosi contratti di sponsorizzazione con società operanti in varie discipline sportive a livello dilettantistico. Ma, altrettanto correttamente, il Tribunale ha segnalato che molte di queste sponsorizzazioni erano davvero modeste in relazione ai ritorni pubblicitari ed, ancora – circostanza ritenuta a ragione ancor più significativa – che la maggior parte dei contratti conclusi dal DF nella veste di rappresentante legale della D. s.r.l., ma anche di altre società di capitali a lui comunque riconducibili non era stata sottoscritta dai destinatari delle sponsorizzazioni (vds. pag. 3 dell’ordinanza). Assolutamente puntuale e specifica la motivazione resa dal Tribunale con riguardo agli esiti delle verifiche fiscali e delle indagini bancarie condotte dalla P.G., sicchè è da escludere il vizio di motivazione dedotto dalla difesa del ricorrente con riguardo ad una apparenza di motivazione in merito al fumus criminis.
Infatti il vorticoso giro di fatture; i continui scambi tra le società del D. F. (ivi comprese altre a lui sostanzialmente facenti capo) e le società sponsorizzata; il contemporaneo prelievo dai conti delle società sponsorizzata seguito dal versamento pressoché contestuale di denaro di importo equivalente sui conti personali D. F., sono stati a ragione considerati dal Tribunale indice della condotta elusiva volta ad indicare elementi fittizi passivi nelle dichiarazioni annuali dei redditi protrattasi per un arco temporale assai significativo (dal 2005 ininterrottamente fino al 2010).
3. Quanto al ruolo centrale assunto dal D. F. nella vicenda (contestato recisamente da|l’indagato in sede di riesame), il Tribunale ha tratto il relativo convincimento dalle numerose attività di captazione delle telefonate intercorse tra il D. F. ed i suoi sodali: convincimento che testimonia proprio della attività concorsuale espletata dal D. F., ritenuto, a ragione, il reale e pressochè esclusivo punto di riferimento per gli altri coindagati nella frenetica attività di predisposizione di operazioni commerciali con le numerose associazioni sportive operanti nella zona. E’ quindi da escludere l’apparenza motivazionale in relazione al ruolo del D. F. Le considerazioni che precedono valgono a ritenere infondati i primi tre motivi di ricorso.
4. Senza fondamento anche la censura difensiva collegata alla mancata risposta data dal Tribunale a specifiche doglianze mosse in sede di riesame (motivo quarto) anche con riferimento alla riconducibilità della società E. s.r.l., alla E. D. s.r.l. ed alla C. s.r.l. se solo si ponga mente alla analisi delle indagini svolte dalla GdF di cui è ampio cenno a pag. 2 dell’ordinanza, ma anche agli esiti delle intercettazioni riportati per ampi stralci, da pag. 6 a pag. 11 dell’ordinanza che sono state ritenute indicative del coinvolgimento del D. F. nella gestione di numerose società di capitali anche se apparentemente riconducibili a terze persone (in realtà orbitanti nel ristretto nucleo familiare del D. F.).
5. Quanto alle deduzioni contenute nel quinto motivo del ricorso, va, anzitutto, ricordato che le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/01 hanno introdotto un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa del|’ente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che in que||’ente ricopre una posizione di vertice. Si tratta di una nuova forma di responsabilità che, lungi dal costituire una atipica ipotesi di responsabilità oggettiva, integra invece una responsabilità collegata alla mancanza di organizzazione da parte del soggetto di vertice che non ha evitato la perpetrazione dell’illecito penale.
La tesi difensiva poggia sul fatto che le somme sottoposte a vincolo non hanno alcun riferimento con il soggetto che avrebbe conseguito il profitto. Tale profitto, individuabile, secondo la prospettazione difensiva, in un risparmio fiscale pari ad € 550.836,00, non poteva comunque portare al sequestro, mancando la dimostrazione che le somme rinvenute nella abitazione del D. F. provenissero da disponibilità delle società.
5.1 La tesi non è fondata, avendo, invece, il Tribunale dato adeguata risposta a tale profilo affermando, sulla base delle verifiche effettuate dalla GdF, ma anche sulla base delle indagini bancarie e delle stesse intercettazioni, che in realtà si trattava di somme custodite dal D. F. per conto delle varie società da lui amministrate, non presenti nelle casse sociali. Del resto la riprova della infondatezza di tale tesi emerge a giudizio del Tribunale con maggiore evidenza nella misura in cui la difesa apoditticamente e contrariamente alle risultanze delle indagini bancarie asserisce versarsi in una situazione diversa, senza offrire alcun supporto a tale tesi (vds. pagg. 15-16 dell’ordinanza impugnata laddove il Tribunale riprende, condividendole, le conclusioni del GIP in ordine alla sequestrabilità del patrimonio in quanto profitto dei reato tributario anche in capo a ditte e società riconducibili all’indagato, ribadendosi il concetto, del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, della sequestrabilità di beni di cui il reo abbia la disponibilità quale titolare o amministratore di società che hanno beneficiato di tali profitti, ex art. 1, lett. c) ed e) del D.L.vo 74/00).
6. Palesemente infondato, anche perchè generico, il sesto motivo afferente alla asserita, mancata individuazione dei presupposti del sequestro preventivo ai fini della confisca, non mancando di osservare che la considerazione del Tribunale è fatta incidenter tantum, privilegiandosi invece – conformemente a quanto richiesto dal P.M. – l’aspetto del sequestro obbligatorio finalizzato alla confisca per equivalente in relazione all’oggetto del reato.
7. Con riferimento, infine, al settimo motivo, va rilevata l’infondatezza della relativa censura posto che la causa del ritardo da parte del Tribunale nell’assumere la decisione rispetto ai termini indicati ne|l’art. 324 cod. proc. pen. è derivata dalla iniziativa della parte che ha sollecitato un differimento del|’udienza, così concorrendo a dar causa alla nullità e determinando, quindi, l’effetto sanante di cui al comma 1 dell’art. 182 cod. proc. pen.
6. Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2012
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