verbale dei carabinieri

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
Sentenza 9 gennaio 2014, n. 195

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7676/2008 proposto da:
PREFETTURA RIMINI, in persona del Prefetto in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 100754/2007 del GIUDICE DI PACE di BARI, depositata il 27/12/2007 R.G.N. 5742/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) una pattuglia di Carabinieri della stazione di Misano Adriatico (RN) irrogo’ al sig. (OMISSIS) una sanzione amministrativa per eccesso di velocita’, ai sensi dell’articolo 141 del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
2. Poiche’ la sanzione non venne pagata, l’agente per la riscossione (nella specie, la ” (OMISSIS)” s.p.a.) notifico’ al sig. (OMISSIS) la cartella esattoriale n. (OMISSIS), avverso la quale l’intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, luogo di sua residenza.
3. Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., l’ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione.
4. La sentenza e’ stata impugnata dalla Prefettura di Rimini, sulla base di tre motivi.
Il sig. (OMISSIS) non si e’ difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminari: l’integrita’ del litisconsorzio.
1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. (OMISSIS) propose la propria domanda (qualificata dal giudice di pace come “opposizione all’esecuzione” ex articolo 615 c.p.c.) nei confronti della Prefettura di Rimini e del concessionario del servizio di esazione, la (OMISSIS) s.p.a..
Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia stato notificato anche a quest’ultima societa’.
1.2. Non e’ purtroppo pacifico, nella giurisprudenza di legittimita’, se al giudizio di opposizione a cartella esattoriale debba partecipare soltanto l’amministrazione per conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure anche l’ente esattore che ha emesso la cartella oggetto del giudizio: talune decisioni, infatti, ritengono che l’esattore sia un litisconsorte necessario, in quanto l’eventuale annullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra l’ente impositore e quello che riscuote il tributo (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230); altre decisioni, all’opposto, ritengono che l’ente incaricato della riscossione non sia un litisconsorte necessario, in quanto mero adiectus solutionis causa ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 22617 del 20/10/2006 (Rv. 593140.
Nel presente giudizio, tuttavia, non e’ necessario prendere posizione su tale controversia: infatti, poiche’ per quanto si dira’ piu’ oltre il ricorso e’ manifestamente fondato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale societa’ nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto della mancata partecipazione al giudizio di legittimita’. E cio’ in applicazione del principio, ormai consacrato dall’intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della ragionevole durata del processo rende superflua l’integrazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, se l’impugnazione appaia prima facie infondata (cosi’ Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449).
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, il terzo dei motivi di ricorso proposti dalla Prefettura di Rimini, perche’ idoneo a definire il giudizio, in virtu’ del c.d. principio della “ragione piu’ liquida” (gia’ ripetutamente condiviso da questa Corte: tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591349).
2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di Rimini lamenta la violazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. (OMISSIS) non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie l’infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig. (OMISSIS) ritiro’, rifiutandosi pero’ di firmare.
La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale.
2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato dall’amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione dell’infrazione, il sig. (OMISSIS) ritiro’ una copia del verbale, ma rifiuto’ di sottoscriverla.
Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l’atto rifiuti di sottoscriverlo (Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416). Dal 23 maggio 2002, pertanto, inizio’ a decorrere per il sig. (OMISSIS) il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 205, nel testo vigente ratione temporis. Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del verbale, e’ effettivamente incorso nella violazione dell’articolo 205 cit..
2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, rigettando l’opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di un verbale ormai inoppugnabile.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dell’intimato, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e articolo 385 c.p.c., comma 2.
Non e’ luogo a provvedere su quelle del primo grado di giudizio, poiche’ in quella sede il Giudice di pace dichiaro’ nulla la costituzione in giudizio della Prefettura, e tale statuizione non e’ stata impugnata.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 384 c.p.c., comma 2:
-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal sig. (OMISSIS) nei confronti della Prefettura di Rimini;
-) condanna il sig. (OMISSIS) alla rifusione nei confronti della Prefettura di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.800 (di cui 200 per spese).

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