SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 8 giugno 2015, n. 24342
Ritenuto in fatto
Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è stato accusato di avere violato gli artt. 609 quater e 600 ter c.p. ponendo in essere atti sessuali con una minore quattordicenne che gli era stata affidata per ragioni di cura, istruzione ed educazione nonché avere realizzato un video pornografico con altra minore ultrasedicenne.
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.
Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) violazione di legge per erroneo inquadramento della nozione di’affidamento’. Con ampiezza di argomenti (che qui si cerca di riassumere nei punti essenziali), si ricorda che la sentenza impugnata erra quando fa discendere il rapporto di affidamento dal rapporto di colleganza tra l’imputato e la madre della minore e sottolinea come la stessa giurisprudenza (sez. in, 6.12.12, n. 47220) abbia affermato che il contatto tra lo studente infrasedicenne e l’agente deve avvenire in ambito scolastico o per ragioni di docenza.
Il ricorrente sostiene, altresì, che, nell’esame della norma, che configura un reato di ‘pericolo astratto’, è comunque il caso di valutare la concretezza della pericolosità della condotta dell’imputato alla luce della particolare precocità e maturità della minore.
Diversamente opinando, infatti, si rischierebbe di ipotizzare una illegittimità costituzionale della disposizione per le ipotesi nelle quali risulti che la volontà del minore degli anni 16 non abbia subito alcun condizionamento.
Inoltre, la Corte non avrebbe dato replica alle considerazioni difensive contenute nell’atto di appello circa il fatto che la posizione di affidamento è qualificata dall’attribuzione, al soggetto attivo, di poteri tipici del titolare, ossia del genitore, e che, in ogni caso, l’atto sessuale deve collocarsi all’interno dell’esercizio di tale potere perché, diversamente, l’atto è perfettamente consenziente. A maggior ragione, quando, come nel caso in esame, si tratti di affidamento informale, temporaneo ed occasionale.
In altri termini, secondo il ricorrente, l’impostazione della corte territoriale ignora che la condizione di affidamento deve essere necessariamente attuale e valutata in concreto e, per di più, deve determinare una situazione di soggezione sessuale “direttamente discendente dalla qualifica ricoperta, cioè dall’affidamento, e non dalla normale soggezione o affettuosità devota insita nelle relazioni tra il minore ed il soggetto adulto”.
Inoltre, la corte d’appello ignora che, anche per la giurisprudenza di legittimità, l’affidamento si riconnette a ben altre situazioni rispetto a quella qui esaminata che presuppongono convivenza, frequentazione assidua ed un carattere di stabilità del rapporto. Al contrario, nella specie sarebbe stato confuso un rapporto di colleganza, stima e fiducia tra la madre della p.o. ed l’imputato con quello bene diverso che deve sussistere tra l’affidatario ed il minore.
Il ricorrente insiste nel richiamare l’attenzione sulla necessità di chiarire se, nella specie, il soggetto passivo al momento del compimento degli atti sessuali fosse o meno affidato al soggetto attivo ed invece, nella specie, i giudici di appello hanno trascurato di considerare che l’affidamento avrebbe dovuto essere determinato da ‘ragioni specifiche’ che, nella specie, non sono ravvisabili né nella frequentazione della minore del centro di arti marziali ove l’imputato era istruttore (visto che, all’epoca non si verificò alcun rapporto sessuale) né nella occasione della cena sociale della palestra (in cui l’imputato accompagnò a casa la minore ma non accadde nulla di penalmente rilevante.
Secondo il ricorrente all’epoca di quella cena, l’imputato neppure conosceva la persona offesa.
Nel proprio gravame, il ricorrente prosegue nella elencazione delle altre occasioni di incontri tra l’imputato e la p.o. (come, ad esempio quella del 26.11.11 quando avvennero anche i primi approcci sessuali) negando che in tali circostanze vi fosse stata una situazione di affidamento e critica la “foga argomentativa’ della sentenza laddove evoca una conversazione telefonica, intercorsa tra l’imputato e l’amico I. , nel corso della quale il primo avrebbe parlato di ‘affidamento’ della minore a lui da parte della madre quando gli aveva chiesto espressamente di accompagnarle a casa la figlia.
Il discorso del ricorrente si completa con la critica a quella parte di motivazione nella quale si sottolinea il ruolo di ‘guida sessuale’ assunto dall’imputato verso la minore cui egli cercava di far conoscere e/o praticare condotte sessuali nuove e più ardite. Negando che l’imputato fosse giunto al punto di ‘strumentalizzare’ la minore;
2) error in iudicando e vizio motivazionale quanto al dolo ed alla ricorrenza della scusabilità dell’errore. Il ragionamento della Corte, sul punto, è stato errato ed illogico perché il dolo richiede rappresentazione dell’evento e sua volizione ma nella specie, se è certo che T. conosceva l’età della minore, non altrettanto chiaramente emerge una sua consapevolezza circa l’affidamento di cui si è detto nel paragrafo precedente;
3) vizio della motivazione circa la nozione di ‘affidamento’. Passando attraverso la disamina dettagliata delle dichiarazioni della minore, di quelle dell’imputato e delle intercettazioni telefoniche, il ricorrente punta a destituire di fondamento la tesi della sussistenza di un ‘affidamento’ della minore;
All’esito della particolareggiata ricostruzione delle prove acquisite (anche attraverso la riproduzione dei vari messaggi di testo (sms)) sulla c.d. ‘sudditanza psicologica’ della minore, il ricorrente conclude negando che essa sia mai esistita e censura la sentenza di primo grado quando sostiene che l’imputato avrebbe avuto un comportamento ‘rozzo e volgare’ a fronte di una minore sostanzialmente innamorata di lui laddove, invece, dalle dichiarazioni della minore (credibile sempre – non condividendosi la tesi del giudice di primo grado quando sostiene che la minore ha dichiarato lo stretto indispensabile per non danneggiare l’imputato), da quelle dell’imputato e dalle varie conversazioni intercettate (inclusi i contatti su Facebook) emerge un rapporto di altro genere in cui anche l’imputato era premuroso verso la minore e soprattutto non emerge mai il tema dell’affidamento;
4) violazione di legge nel mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuate di cui all’art. 609 quater u.c.. Il ricorrente rammenta tutti gli argomenti sviluppati nell’atto di appello (intraprendenza della minore, la sua pregressa esperienza sessuale, l’insorgenza di un rapporto ‘sentimentale’ tra la minore e l’imputato, l’affermazione della minore di avere vissuto il rapporto al pari di uno qualsiasi con un coetaneo, l’incensuratezza dell’imputato) a proposito della possibilità di ravvisare, nella specie, l’ipotesi attenuata speciale e critica la Corte per averli ignorati. Ciò anche in contrasto con un recente orientamento espresso da questa Corte di legittimità (sez. III, 14.6.11, n. 29618) in cui è stato valorizzato il comportamento consenziente della p.o.;
5) vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità. Per quanto detto nel punto precedente, la sentenza è, quindi, censurabile anche sotto il profilo della mancanza di motivazione
6) violazione di legge e vizio della motivazione a proposito del concreto pericolo di diffusione del materiale pedopornografico di cui al capo b) della rubrica. Ricordati i principi ermeneutici enunciati dalle S.U. (ric. Bove) in tema di 600 ter, sostiene che la Corte ha ignorato quei dettami.
In particolare, sottolinea che le riprese alla minore sono state fatte con una semplice fotocamera Sony digitale e che non vi è prova che le immagini fossero state scaricate su qualche supporto elettronico (p.c., telefono o simili) dal quale operare la diffusione, ricorda che le immagini rinvenute all’imputato sono solo pornografiche e non pedo-pornografiche se si eccettua l’unico video rinvenuto e realizzato con il consenso della p.o. a nulla rilevando la proposta dell’imputato all’amico F. di visionare il video da lui realizzato con la minore perché, a parte la rozzezza degli strumenti di ‘diffusione’, si dimentica che il video è sempre rimasto nella memory card della macchina fotografica;
7) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Il ragionamento della sentenza sul punto è apodittico ed illogico per travisamento delle risultanze processuali.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. (brevi notazioni in punto di fatto) – Per meglio comprendere gli argomenti che verranno spesi di seguito, sembra opportuno premettere molto sinteticamente un inquadramento fattuale della vicenda quale si evince dalla lettura di entrambe le sentenza di merito (legittimamente considerabili, sia, per il noto principio secondo cui, quando, la sentenza di appello conferma quella di primo grado, le due motivazioni si devono intendere come ‘saldate’ – S.U. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. I, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. I, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906 – sia, perché nella specie è lo stesso ricorrente a fare frequenti richiami alla decisione del G.u.p.).
Si ricorda, quindi, che il presente procedimento ha tratto origine occasionalmente dall’ascolto di conversazioni intercettate nell’ambito di altra indagine. In particolare, ad attrarre l’attenzione degli inquirenti, era stata una telefonata intercorsa tra il ricorrente e I.F. nel corso della quale il primo, con linguaggio assolutamente esplicito e con il tono di chi si vanta con l’amico per le proprie imprese amorose, raccontava (con ampiezza di particolari) di avere avuto un rapporto consenziente con una ragazzina di quattordici anni, figlia di una sua collega.
Il prosieguo delle investigazioni ha permesso di appurare che il ricorrente era un insegnante di italiano e storia presso un istituto professionale nonché istruttore in una palestra di arti marziali.
Il controllo dei tabulati telefonici portava all’accertamento di vari contatti (telefonici e di testo) con la madre dell’odierna p.o. nonché con la medesima (rispondente ai nome di Il. ) con la quale ultima, però, si rapportava esclusivamente via sms (ne sono stati rinvenuti una ‘quantità enorme’) e sul canale di comunicazione sociale denominato Facebook.
Sottoposto a misura cautelare, l’odierno ricorrente, nel suo interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di avere un ‘flirt’ con la figlia della propria collega che egli sosteneva di avere conosciuto nella palestra in cui insegnava arti marziali e che, su richiesta della stessa madre, aveva accompagnato la sera in cui si era tenuta una cena sociale della palestra. Da lì era nato il rapporto e gli incontri successivi erano avvenuti ad insaputa della madre quando la ragazzina diceva di andare in discoteca ovvero a casa dello stesso imputato ove ella era stata mandata dalla madre per prendere ripetizioni di storia. Egli aveva anche ammesso di avere avuto un rapporto con un’altra ragazza, che aveva già compiuto 16 anni (J. , M.N. ) alla quale aveva fatto anche un filmato, mai divulgato però (v. capo b)).
Dai predetti fatti sono scaturite le presenti imputazioni.
3.1. (sull’”affidamento’) – Con riferimento a quella di cui all’art. 609 quater, non essendovi dubbio che si sia trattato di rapporti sessuali consenzienti, (tanto è vero che è stato contestato l’art. 600 quater), il nodo centrale è rappresentato dalla esistenza di un rapporto qualificato, tra l’imputato e la minore posto che, avendo quest’ultima già compiuto i 14 anni, la punibilità – a mente del primo comma n. 2 – scatta solo se il soggetto attivo sia persona che è legata al minore da un determinato rapporto che, nella specie, i giudici hanno individuato nell”affidamento’ della minore all’imputato, ‘per ragioni di cura, educazione ed istruzione’.
Gran parte del presente ricorso, primo motivo e terzo motivo, è stata spesa per confutare la tesi che, tra il T. e la minore Il. , sussistesse un rapporto di ‘affidamento’ rilevante ai fini della integrazione della fattispecie criminosa ipotizzata.
Le censure sono rivolte nel senso che i giudici avrebbero applicato erroneamente la legge (quindi, violazione delle lett. b) ed e) dell’art. 606) e motivato in modo carente, contraddittorio e manifestamente illogico sul punto (lett. e)).
Sebbene il tema sia ripartito tra due motivi diversi (primo e terzo), anche per semplificare, si ritiene di poterli trattare congiuntamente visto che, di certo, nella specie, non è il caso di parlare di motivazione mancante per la sentenza della Corte d’appello, né, in sé considerata, né, tantomeno, se la si esamina ‘integrata’ dall’ampia motivazione del G.u.p.. Come si avrà modo di considerare meglio in prosieguo, la decisione impugnata presenta una motivazione ampia, articolata e congrua (in rapporto alle emergenze processuali ed alle censure dell’appellante) e, di certo, non si può neppure sostenere che essa sia apparente visto che tale vizio è ravvisabile soltanto quando ciò che i giudici di merito dicono è del tutto avulso dalle risultanze processuali o si avvale di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.
Solo quando manchi del tutto (graficamente) (ex multisi sez. VI, 17.6.09, Greco, Rv. 244763) l’esposizione delle ragioni che sostengono la decisione ovvero quando essa sia meramente apparente (sez. V 16.3.00, Frasca, rv. 215966) il vizio motivazionale da luogo a violazione di legge, diversamente, si è al cospetto, semmai di un vizio logico della motivazione. Tuttavia, come si andrà precisando, la decisione in esame non presenta cesure logiche nella parte in cui afferma – correttamente – l’esistenza di un rapporto di ‘affidamento’ fra il T. e la minore Il. e, per l’effetto, l’applicazione della norma, sotto tale profilo, è avvenuta correttamente.
3.2.1 Nell’affrontare il problema della definizione del concetto di affidamento utilizzato dalla fattispecie in esame, può essere utile, preliminarmente, ‘inquadrare’ detta nozione nella norma in cui essa è inserita e ricordare, perciò, in via generale, che l’affidamento (così, come gli altri ‘rapporti qualificati’ descritti nell’art. 609 quater, primo comma n. 2) danno luogo ad ipotesi di ‘violenza sessuale presunta’, nel senso, cioè, che, sebbene il minore (di età compresa tra i 14 ed i 16 anni) sia consenziente, il legislatore ritiene che tale consenso sia viziato dall’esistenza di particolari rapporti con il colpevole.
In sede di approvazione della legge n. 66/1996 (che ha innovato tutta la normativa per i reati contro la libertà sessuale), il dibattito parlamentare relativo alla tutela della sessualità dei minorenni era stato uno dei più accesi essendosi contrapposte due esigenze di fondo difficilmente conciliabili tra di loro: da un lato, quella di garantire i minori che, in quanto soggetti immaturi, dovrebbero essere tutelati in maniera assoluta nella loro inviolabilità sessuale, dall’altro, quella di salvaguardare in qualche modo il loro diritto alla sessualità. È, però, subito prevalso l’orientamento tendente a recuperare e ribadire la figura della c.d. violenza presunta già prevista negli abrogati artt. 519 e 521, quale strumento di tutela avanzata di soggetti deboli e di attuazione dei principi costituzionali (art. 31, comma 2, Cost.) al punto che si è anche tentato di pervenire ad un abbassamento a dodici anni del limite al di sotto del quale il consenso prestato dal minore dovesse ritenersi valido.
Tale soluzione non aveva, però, raggiunto un numero sufficiente di consensi e, quindi, si era confermato, quale punto di partenza imprescindibile, il limite di quattordici anni al di sotto del quale la violenza sessuale si presume. Pertanto – quale soluzione di compromesso – era stata prevista la causa di non punibilità di cui al terzo comma dell’art. 609 quater, relativa, però, ai rapporti tra giovanissimi; per i restanti rapporti intrattenuti dal minore di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, il sistema prevede una tutela progressiva (due fasce di età:i4/i6 e 16/18) che configura, comunque, il reato anche in presenza del pieno consenso del minore.
Ciò è tanto vero che è stato anche asserito da questa S.C. che il delitto di cui all’art. 609 quater, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 609 bis, in generale, punisce chiunque compia atti sessuali con persona minore, anche se consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psicofisico (sez. III, 14.12.11, n. 12464, rv. 252360). In sostanza, tale fattispecie prescinde dalla concreta soggezione della persona offesa, assegnando rilevanza (nei n. 1) al mero dato dell’età, (nei n. 2) al dato formale della relazione esistente tra l’agente ed il minore (sez. III, 19.6.02, n. 32513, rv. 223101) e (nel 2 comma) all’abuso dei poteri connessi ad una delle posizioni qualificate dell’agente, rispetto al minore.
Quasi un corollario del principio appena enunciato è, perciò, che – come rilevato in altra decisione di questa corte di legittimità – non potendo il minore esprimere alcun consenso, il bene giuridico che il presente reato intende proteggere non è la sua libertà di autodeterminazione, ma “l’integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità” (sez. III, 27.5.10, n. 24258, rv. 247289).
Queste enunciazioni devono costituire da premessa per un corretto inquadramento della nozione di affidamento sul quale tanto si è speso il ricorrente, spesso, introducendo (erroneamente) il richiamo al ‘consenso’ ed alla ‘intraprendenza’ della minore quasi che essi potessero costituire fattori di esclusione della responsabilità dell’imputato (adulto).
3.2.2 Altro aspetto sul quale è bene fare chiarezza è quello relativo al concetto di ‘affidamento’ in sé.
In senso generale (come evincibile da un comune dizionario) esso definisce la condizione di chi da o riceve fiducia. Evidente, quindi, che la nozione è biunivoca e descrive la condizione di chi ‘si affida’ e quella di chi ‘affida’.
A tale stregua, risulta del tutto arbitrario e fuorviante cercare di circoscrivere il concetto di affidamento usato dalla presente norma alla sola ipotesi che sia il minore ad affidarsi’ (rectius) fidarsi dell’adulto posto che – anzi – la disposizione riguarda anche le ipotesi nelle quali il minore sia stato ‘affidato’ da un altro adulto per specifiche ragioni.
La distinzione, del resto, emerge chiaramente anche dalla stesa lettera della norma che distingue la categoria dei soggetti legati da uno specifico rapporto di ‘parentela’ (ascendente, genitore anche adottivo, il di lui convivente, il tutore) – ove la punibilità sussiste per il solo fatto di rivestire una di tali qualità ed ove l’affidamento è in re ipsa perché discende dalla peculiare solidità del vincolo – e la categoria di ‘altre persone’ alle quali (io dice la stessa norma) ‘il minore…. è affidato’.
La giurisprudenza di legittimità é costante nel ritenere che ‘l’affidamento’ può essere rappresentato da “qualunque rapporto fiduciario, anche quando sia temporaneo od occasionale” (sez. III, 13.509, n. 39057, rv. 244124; sez. III, 26.1.10, n. 16461, rv. 246755). Interessante evidenziare che, in una di tali fattispecie, si trattava (per l’appunto) di una minorenne autorizzata dalla madre ad uscire di casa in auto insieme all’imputato, amico di famiglia, e gli atti sessuali erano stati posti in essere in tali frangenti temporali.
3.2.3 Trasferendo i principi che precedono al caso in esame, la confutazione degli argomenti difensivi dovrebbe risultare agevole e chiara.
Nessun vizio logico si può ravvisare nel fatto che i giudici di merito abbiano valorizzato il rapporto di colleganza esistente tra la madre della minore e l’imputato.
È chiaro, infatti, che l’argomento non è stato utilizzato per dimostrare il rapporto di affidamento – visto che esso di sicuro non discendeva da ciò – ma è altrettanto innegabile che esso è rappresenta un ‘antecedente logico’ utile a sottolineare come fosse naturale che la madre di Il. nutrisse fiducia verso l’imputato; egli, non solo, era persona da lei conosciuta ma anche un suo collega e, per di più, in un lavoro – quello di insegnante – che, a fortiori, presuppone senso di responsabilità verso i minori.
È chiaro che l’affidamento di cui si va discutendo non consiste in ciò ma, sicuramente,vi si radica solidamente nel momento in cui la madre chiede al collega di riaccompagnare casa la ragazza da una cena sociale della palestra ovvero manda la figlia a casa del collega per delle ripetizioni.
Sono da disattendere, perciò, i reiterati richiami del ricorrente al fatto che – asseritamente – i giudici avrebbero confuso il rapporto di colleganza – vale a dire, di stima e fiducia tra la madre di Il. e l’imputato – e quello ben diverso che deve sussistere tra l’affidatario ed il minore. Come già puntualizzato nelle premesse generali, l’affidamento che qui rileva è quello tra l’affidante e l’affidatario, e non quello che si ingenera nel minore verso l’adulto; semmai, quest’ultimo può essere una conseguenza del fatto che l’adulto di riferimento abbia riposto la propria fiducia in altra persona tanto da affidarlo ad essa. Può anche trattarsi, in ipotesi, di affidamento autonomamente insorto nel minore, per le ragioni più varie (fascino dei professore più grande, interesse in sé e per sé per la figura maschile) tanto da acconsentire ai rapporti sessuali ma, é, peraltro, evidente che tale ultimo tipo di affidamento non rileva e va confuso con la ‘responsabilizzazione’ dell’agente da parte dell’affidante (genitore o chi per lui abbia un normale potere/dovere di controllo e cura del minore).
Né vale l’obiezione che, nello specifico, il rapporto tra la minore ed il ricorrente non fosse avvenuto in ‘ambito scolastico’.
La norma non richiede ciò ma solo che il contatto da cui ha origine l’affidamento sia stato determinato (tra gli altri) da ragioni di educazione o istruzione.
L’evocazione, da parte del ricorrente (v. f. 9 ricorso) di una breve frase della sentenza n. 47220/13, è solo suggestiva e non dimostra ciò che l’imputato vorrebbe; al contrario, essa costituisce, semmai, conferma di quanto si va qui affermando.
Non a caso, del resto, la stessa sentenza citata aveva escluso il reato perché l’incontro incriminato era avvenuto quando l’anno scolastico era terminato e, con esso, il rapporto di affidamento per ragioni di istruzione.
Tale non è, però, il caso in esame.
Se si eccettua la sera dell’accompagnamento a casa dopo la cena sociale, i successivi incontri sono stati realizzati proprio perché la ragazzina si recava a casa dell’imputato affinché questi le impartisse ripetizioni di storia. Indubbio, quindi, che l’affidamento della minore all’imputato era avvenuto, da parte della madre, nell’assoluta fiducia che la frequentazione dell’uomo avvenisse per ragioni didattiche. La presunta cessazione di tale rapporto di docenza è meramente asserita e, comunque, sarebbe contro la logica visto che, nell’ottica della minore e dell’imputato/docente (interessato a coltivare la relazione sessuale), le lezioni costituivano un ottimo pretesto per continuare a frequentarsi (sarebbe, del resto, irrilevante se – nel sostenere l’interruzione del rapporto didattico – ci si intendesse riferire al fatto che, da un certo momento in poi, l’imputato e la ragazzina avevano cessato le lezioni per dedicarsi a coltivare la loro relazione visto che, comunque, ciò che rileva ai presenti fini, è che la madre della p.o. continuava ad esser convinta che la figlia andava dal professore per le lezioni).
Non è quindi, validamente contrastata dall’imputato l’affermazione secondo cui l’affidamento della minore, da parte della madre al proprio collega/istruttore/insegnante, “si è snodato senza soluzione di continuità fino alla cattura dell’imputato, senza che sia rinvenibile una cesura tra la frequentazione della palestra da parte della minore….. e le lezioni di storia” (f.8).
Con argomenti logici ed incisivi, la Corte ribatte anche al tentativo di minimizzare il ruolo del ricorrente di istruttore di arti marziali valorizzando il fatto che, ad un certo punto, le lezioni di tale disciplina non le venivano più impartite dall’imputato bensì da un altro insegnante (ma sempre nel centro ove operava il T. ). Si ricordano, infatti, le stesse parole dell’imputato, in una delle conversazioni intercettate, ove egli, parlando con l’amico, descriveva un contesto di abitualità (“ti spiego, praticamente è la figlia di una mia collega, una professoressa (….) che praticamente eh..fa il corso di autodifesa da me (…) e. praticamente, la mamma fa no, portamela tu a casa, avanti e indré”) (f. 6).
È giusta, quindi, la considerazione conclusiva dei giudici secondo cui le incombenze che connotano l’affidamento della minore in capo all’imputato riguardano l’insegnamento (della disciplina delle arti marziali e di una materia scolastica) “e, tra di esse, non vi è uno iato, uno scollamento poiché tutti i rapporti fra T. e la minore Il. sono avvenuti sotto l’egida dell’iniziale affidamento per iniziativa della R. (madre divaria n.d.r.)”.
Del resto, nello stesso precedente citato dal ricorrente (sez. in, 9.11.12, n. 43888), si dice anche che “il sistema accorda favore a situazioni di affido non rigidamente ancorate a parametri normativi”. Orbene, nella specie, il tutto ha avuto inizio ‘formale’ la sera della cena sociale quando, grazie all’incarico della madre, T. accompagnò la minore e – già in quella circostanza – le rivolse apprezzamenti chiari e preliminari a quanto avvenuto in seguito; d’altro canto è la stessa p.o. (v. verbale di s.i. allegato ai ricorso) a raccontare che T. le aveva detto di averla già notata in precedenza in palestra.
Ciò che è seguito è indiscusso perché è lo stesso imputato a descriverlo, al telefono, all’amico e ad ammetterlo nel proprio interrogatorio.
Vano è, peraltro, lo sforzo difensivo di ‘frazionare’ la vicenda, in una sorta di cronistoria, incontro per incontro, perché ciò, non solo, é difficilmente controllabile in questa sede di legittimità ma, sostanzialmente, è irrilevante visto che è lo stesso ricorrente (ff. 15 e 16 dei ricorso) ad ammettere che, effettivamente, ‘quantomeno si può discutere’ della sussistenza del rapporto di affidamento avvenuto in occasione delle ripetizioni di storia che l’imputato aveva impartito alla ragazza.
A prescindere, perciò da quant’altro accertato, tanto basterebbe, di per sé, ad incardinare la responsabilità del T. affidatario perché, di certo, è priva di pregio la considerazione difensiva secondo cui il rapporto di affidamento dovrebbe essere negato in tale occasioni visto che la stessa minore ha detto di essere stata lei a sollecitare alla madre le ripetizioni per avere una scusa per incontrare l’imputato.
Anche ammesso, infatti, che le cose siano andate in questo modo, la posizione dell’imputato non cambierebbe perché era lui l’adulto di riferimento e ben sapeva che l’affidamento della madre della minore verso di lui era stato carpito subdolamente dalla figlia. Egli ne accettava a pieno le conseguenze pur essendo consapevole del fatto che, se la madre avesse minimamente sospettato la vera ragione della richiesta di autorizzazione ad andare a casa del professore, il permesso sarebbe stato negato.
Con tale argomento, quindi, il ricorrente mostra nuovamente di ignorare il senso della disposizione qui applicata che, come detto in principio, non annette alcuna rilevanza al ‘consenso’ del minore’. Né, sicuramente, l’imputato può farsi scudo con la manifestazione di volontà di una persona adolescente ed immatura che – attratta da un gioco più grande di lei – ‘corrompe’ il genitore per carpire il consenso verso un affidamento che l’adulto non avrebbe certo dato se fosse stato consapevole della ‘slealtà’ dell’altro adulto.
Ferma restando la validità dell’intera decisione, è un fatto che basterebbe considerare anche solo le occasioni nelle quali la minore era stata affidata dalla madre al collega-professore, per ripetizioni di storia, per ravvisare gli estremi del reato ipotizzato.
Nessun dubbio, quindi – ad onta di quanto sostiene il ricorrente – che i giudici di merito abbiano apprezzato la concretezza ed attualità dell’affidamento pervenendo senza cesure logiche ad una conclusione affermativa.
Si è trattato, peraltro, di una situazione che ha avuto anche una certa continuità nel tempo (fra novembre 2011 e marzo 2012) fermo restando che (è stato già evocato in precedenza) l’affidamento è rilevante anche quando assuma carattere temporaneo (sez. in, 13.509, n. 39057, rv. 244124; Sez. III, 26.1.10, n. 16461, Rv. 246755).
3.2.4 Come sopra riassunto, il ricorrente sostiene, altresì, che, nell’esame della norma, che configura un reato di ‘pericolo astratto’, è, comunque, il caso di ‘valutare la concretezza della pericolosità della condotta dell’imputato alla luce della particolare precocità e maturità della minore’.
La replica a tale argomento è stata già anticipata in premessa laddove si è evidenziata la assoluta irrilevanza del ‘consenso’ del minore sottolineando, anzi, che tale consenso’ è la premessa per applicare l’art. 609 quater invece dell’art. 609 bis (ove – si rammenti – non sono contemplati solo gli atti sessuali commessi con violenza e/o minaccia, ma anche quelli posti in essere con ‘abuso di autorità’). Dunque, nessun vizio costituzionale affligge la norma che da anche per scontata la irrilevanza dell’assenso del minore agli atti sessuali.
È chiaro, infatti, che il legislatore, punendo gli atti sessuali con minore infrasedicenne – sia pure circoscrivendo la sanzione alle ipotesi di soggetti ‘qualificati’ – ha inteso predisporre una tutela ‘avanzata’ anche per il minore ‘emancipato’ ed apparentemente ‘consenziente’ sull’implicito convincimento che la maturità complessiva del minore di anni 18 non sia ancora tale da consentirgli di esprimere un consenso valido e soppesato rispetto alla delicata sfera sessuale (che,, soprattutto nei giovani, è guidata più da pulsioni istintive che da sentimenti profondi e scelte mediatte).
Nel fare ciò, del resto, l’ordinamento italiano si è allineato quasi del tutto (specie dopo la introduzione della L. 172/12 che ha dato esecuzione all’art. 22 della ‘Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori, contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale’ sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007) allo schema Europeo che vuole che il minore degli anni diciotto sia un ‘bambino’.
Ricorre, quindi, una sorta di presunzione di sua ‘immaturità’ che non può esser emessa in discussione per facta concludentia evocando comportamenti disinvolti e spregiudicati del minore stesso. Ad essi, infatti, non corrisponde quasi mai quella maturità e consapevolezza che – ad un giudizio superficiale – potrebbero lasciar supporre ma, anzi, non pongono il minore al riparo dall’approfittamento di un adulto (perdi più, se affidatario).
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, la Corte spiega bene come, e perché, l’imputato ben sapesse che la minore gli era stata ‘affidata’ (riferendolo lui stesso all’amico nelle telefonate). Ovvio che, in modo speculare, si registri la ‘cooperazione’ della minore che -evidentemente – era lusingata ed attratta dalle attenzioni dell’adulto ma non aveva la maturità sufficiente per cogliere la pericolosità di un simile comportamento.
È sicuramente un fuor d’opera, perciò, tentare di strumentalizzare, per fini difensivi l’immaturità del minore ritorcendo proprio contro di lei la sua mancanza di prudenza.
3.2.4 Il ricorso (alquanto ‘alluvionale’) si diffonde, altresì, nella contestazione del ruolo di ‘guida sessuale’ attribuita all’imputato rispetto alla minore nonché nel confutare che egli fosse giunto a ‘strumentalizzare’ la minore portandola come una sorta di ‘trofeo’; peraltro, anche in tali argomentazioni difensive, si continua a confondere l’affidamento della minore verso l’agente con quello del genitore verso l’imputato.
All’esito della particolareggiata ricostruzione delle prove acquisite (anche attraverso la riproduzione dei vari messaggi di testo (sms)) sulla c.d. ‘sudditanza psicologica’ della minore, il ricorrente conclude negando che essa sia mai esistita e censura la sentenza di primo grado (quando sostiene che l’imputato avrebbe avuto un comportamento ‘rozzo e volgare’) a fronte di una minore che sarebbe stata sostanzialmente innamorata di lui ed avrebbe ella stessa descritto una differente realtà di rapporti tra di loro.
Si tratta, però, di considerazioni che rilevano, semmai, solo ai fini della valutazione della gravità della condotta non certo per la sua esclusione.
In ogni caso, esse si sostanziano in valutazioni di tipo fattuale, nel senso, cioè, che cercano di indurre questa corte di legittimità a ‘rileggere’ deposizioni e dichiarazioni dell’imputato, nonché le stesse intercettazioni, onde convincere della possibilità di trarre da essi conclusioni diverse e meno severe di quelle assunte dai giudici.
Il punto è, però, che tale non è il compito della Cassazione cui spetta esclusivamente verificare la logicità e completezza della motivazione addotta. Una volta che la verifica in tal senso porti a conclusioni positive, non ha alcuna importanza la eventualità (astrattamente possibile) che gli stessi atti possano essere interpretati diversamente ed in modo altrettanto logico. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si ‘saggia’ la oggettiva ‘tenuta’ sotto il profilo logico-argomentativo restando ‘preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’ (Sez. III 27.9.06 Rv 234155; ex multis, Sez. VI, 8.5.09, n. 22445, Rv. 244181; Sez. I, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. Il 11.1.07, Messina, Rv. 235716).
Nella specie, non vi è dubbio che i profili evidenziati dall’imputato siano stati vagliati in modo corretto dalla Corte ricordando la, più volte citata, telefonata dell’imputato con I. ove, con dovizia di particolari, si descrive il tipo di rapporto posto in essere dall’imputato con la ragazzina sì che, nella sostanza, non ha alcuna incidenza – ai fini della ricorrenza del reato – verificare quale sia stato tipo di congiunzione intervenuta tra i due ovvero valorizzare il grado di infatuazione esistente tra i due (reciprocamente o meno).
Quanto, poi, all’”atteggiamento’ dell’imputato verso la minore è un dato di fatto che, dallo stesso verbale di s.i. da lei rilasciato (ed allegato ai ricorso), si apprende delle esitazioni e dei temporeggiamenti della ragazzina che era un po’ impaurita ed un po’ infastidita perché non convinta di fare ciò che l’uomo le proponeva. È stata lei stessa, del resto, ad usare l’espressione secondo cui l’uomo la usava come un ‘trofeo’.
3.2. (sul dolo) – Il secondo motivo di ricorso – che affronta il tema dell’elemento psichico – rasenta l’inammissibilità per la sua quasi manifesta infondatezza. Che Il. fosse minorenne era circostanza indubbiamente nota all’imputato per ragioni connesse al suo ruolo di istruttore/insegnante anche nella scuola frequentata dalla ragazzina di cui conosceva sicuramente la classa di appartenenza. Del resto, la piena coscienza di stare violando la legge la si evince anche dalla, ripetutamente citata, telefonata con l’amico I. quando quest’ultimo afferma “quattordici anni….minchia è una roba da rapina a mano armata” e l’imputato replica: “quattordici anni…. Si si è venuta, si però… ha quattordici anni” e soggiunge di volerla tenere un po’ ‘a distanza’ (vale a dire, frequentarla non troppo assiduamente) perché, altrimenti “…m’arrestano sul serio questa volta”.
Va, infine, soggiunto che nessun dubbio può ricorrere a proposito della consapevolezza, in capo all’imputato, dell’affidamento riposto in lui dalla madre della minore visto che, anzi, i loro incontri speculavano proprio sul ‘tradimento’ di quella fiducia (ben sapendo il T. che la ragazzina raccontava alla madre la scusa delle ripetizioni di storia per poter essere autorizzata ad andare a casa dell’imputato).
Non è, quindi, criticabile la conclusione della Corte d’appello che, a tal fine, evidenzia anche come l’atteggiamento dell’imputato di approfittamento della fiducia (evidentemente mal riposta) dalla collega su di lui era così evidente da non mancare di “corroborare i termini dell’affidamento chiedendo espressamente alla R. , ad esempio, l’autorizzazione a riaccompagnare a casa Il. ” (f. 10).
Alla luce di siffatte ‘evidenze’, non vi è assolutamente spazio per dubitare della ricorrenza del dolo nella fattispecie contestata.
3.3. (circa l’attenuante della minore gravità) – Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di ricondurre il fatto nell’alveo dell’ipotesi attenuata formulata con il quarto e quinto motivo. Sul punto, la motivazione offerta dalla Corte è ineccepibile e devono ritenersi richiamate le considerazioni svolte inizialmente a proposito della non ricorrenza del vizio di erronea applicazione della legge (ed, al contempo, di quello della motivazione con riferimento allo steso aspetto) visto che esso è stato puntualmente vagliato dalla Corte con attenzione e rispetto dei principi giurisprudenziali in materia.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che l’attenuante in discussione “non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo”, ma concerne la “minore lesività del fatto in concreto” rapportata al bene giuridico tutelato. A tal fine, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (sez. III, 29.2.00, Pirello della Rotonda, rv. 215954,; sez. III, 24.3.00, Improta, Rv. 215954; Sez. III, 28.10.03, Rv. 226865).
Si può tranquillamente affermare che, nel negare l’attenuante, la Corte ha fatto buon uso dei suddetti parametri ricordando come, nello specifico, la minore fosse stata indotta a compiere atti sessuali per lei degradanti (fellatio) ed a subire anche le critiche dell’imputato – e la conseguente mortificazione – per la loro cattiva esecuzione per non essere stata all’altezza delle aspettative. Risulta, poi, che il ricorrente, al fine di indurla a ‘performance’ più ardite (ma non gradite dalla ragazzina, come il coito anale, la masturbazione od i rapporti contemporanei con più persone) non aveva neppure esitato ad inviarle nottetempo un video con scene di una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina della quale l’imputato non aveva mancato di sottolineare la giovanissima età.
Richiamando l’imponente mole di messaggi di testo e di contatti sulla ‘chat di Facebook’, la Corte ricorda come essi costituiscano una documentazione difficilmente confutabile e sicuramente realistica dalla quale evincere il “subdolo approfittamento, da parte dell’imputato, dell’immaturità psichica della minore”.
Al contrario, il ricorrente, nuovamente mostrando un intento strumentale, valorizza l’intraprendenza e la disinibizione della ragazzina per ottenere un apprezzamento più mite della condotta ascrittagli. A tal fine, evoca un precedente di questa stessa sezione ove, in effetti, l’atteggiamento della p.o. era stato ritenuto significativo a tal fine.
Il punto è, però, che, in quella decisione (rv. 250626), il fatto presentava delle connotazioni oggettive decisamente più modeste del presente. Nella motivazione di quella sentenza si parla, infatti, di atti sessuali di minima intrusività (leggeri toccamenti che non possono essere comparati in alcun modo alla varietà, molteplicità ed invasività degli atti qui posti in essere (comprensivi di penetrazioni).
Nessun dubbio, quindi, che nella specie, l’apprezzamento dei giudici di merito abbia dato corretta attuazione alla norma e non abbia registrato alcun vizio motivazionale.
3.4. (il capo b)) – Il sesto motivo affronta la contestazione sub b), quella relativa alla realizzazione del video pornografico.
La doglianza, sul punto, deve essere disattesa perché si risolve essenzialmente nella sottolineatura di profili fattuali (certamente qui non verificabili), e non, in una confutazione puntuale della buona motivazione offerta dalla Corte per giustificare la propria decisione.
Essendo patrimonio di conoscenza comune che è operazione molto agevole e veloce il trasferimento dei files su altri supporti magnetici (quali il semplice p.c.) (dai quali, poi, procedere alla loro potenziale diffusione visto che non quasi più esiste un p.c. che non sia in rete) è persino banale sottolineare che il video fosse ‘sempre rimasto’ nella memory card della macchina fotografica.
Tuttavia, il punto è che gli argomenti difensivi qui svolti non intaccano minimamente le puntuali osservazioni della Corte che, nella decisione impugnata, dando corretta applicazione ai dettami giurisprudenziali (s.u., 31.5.00, Bove, rv. 216337), sottolinea come il reato di pericolo qui in considerazione fosse da considerare integrato dall’accertata esistenza di un contesto organizzativo di beni strumentali e di persone adeguato, anche per le disponibilità logistiche ed èconomiche dell’imputato. A prescindere, poi, dal rilievo che l’imputato disponeva di ulteriore materiale rispetto a quello ritraente la minore (dato che, pur non essendo di rilievo penale illumina un contesto in cui la gestione di materiale pornografico non era causale) è Sicuramente ineccepibile il rilievo dei giudici di secondo grado quando evocano la conversazione telefonica n. 5141, tra l’imputato e F.R. , nel corso della quale il primo propone all’amico di fargli vedere il video della ‘negretta’ (riferendosi, cioè, alla minore J.N. ). Comportamento, questo, che, anche se non portato a compimento, come sostiene l’imputato, non depone certo “per l’estemporaneità della condotta né per l’inidoneità diffusiva della realizzazione”. Ciò, anche considerato il fatto che, nei sui discorsi, l’imputato aveva mostrato di possedere le conoscenze ed i mezzi necessari per realizzare l’operazione (via skype, posizionando la videocamere con il video davanti alla telecamera del p.c.).
È pertinente anche l’obiezione della Corte a quella, difensiva (svolta anche nel presente ricorso), secondo cui il mancato rinvenimento di collegamenti a siti pedopornografici dovrebbe fare escludere il pericolo di diffusione del video fatto alla minore J. . L’argomento, infatti, non è per nulla decisivo perché tale tipo di collegamenti non costituisce requisito essenziale per la integrazione della fattispecie criminosa in esame.
Infine, è corretta anche la replica dei giudici a proposito della qualificazione giuridica da dare alla condotta dell’imputato. L’invocazione della norma meno severa di cui all’art. 600 quater, infatti, non è pertinente perché detta disposizione contiene una clausola di riserva, si applica, cioè, alle ipotesi che non rientrino nell’art. 600 ter ma riguarda, comunque, la condotta di chi ‘si procura o detiene’ il materiale pornografico.
Nella specie, è fuor di dubbio, invece, che il T. , quel video, lo ha ‘realizzato’ ‘utilizzando’ una minore di anni 18: esattamente come recita l’art. 600 ter.
3.5. (sulle attenuanti generiche) – Da ultimo, deve rimarcarsi la sostanziale inammissibilità del settimo motivo nel quale ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La genericità della doglianza è assoluta. Si fa riferimento ad un, non meglio precisato, travisamento delle risultanze processuali e si trascura di considerare che la decisione sul peso da riconoscere alle circostanze è frutto di un apprezzamento fattuale e discrezionale da parte del giudice di merito che diviene inoppugnabile in questa sede di legittimità una volta che sia sostenuto da valida e logica motivazione.
A riguardo, i giudici osservano, nello specifico, che l’applicazione delle attenuanti generiche in misura ridotta rispetto a quella massima calcolabile “è spiegata dal fatto che l’ammissione degli accadimenti storici da parte del T. è stata necessitata dall’evidenza probatoria raccolta e, comunque, dall’oggettiva concreta gravità dei fatti reato, che dimostrano la strumentalizzazione da parte sua delle due minori, trattate alla stregua di cose, veicoli per il soddisfacimento degli impulsi sessuali, pratica reificante questa che è stata paludata da ipocrite e, peraltro rare, espressioni non strettamente attinenti alla sfera sessuale contenute nella trascritta messaggistica con la P. e che si desume, inoltre, dagli sgradevoli tentativi dello stesso imputato, davanti all’autorità giudiziaria, di far apparire aspetti di dissolutezza nelle sue vittime, evocanti quello stato di corruzione morale del minore che rendeva non punibile il reato di corruzione di minorenni ex art. 530 c.p. abrogato”.
A fronte di una siffatta motivazione del tutto logica e consequenziale con le emergenze probatorie, come detto, il ricorrente si limita a mere critiche assertive ed indimostrate.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 70 D.lgs 150/09 dispone che copia del presente dispositivo sia trasmessa all’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.
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