La massima
1. Il debito indennitario nell’assicurazione contro gli infortuni, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e, solo successivamente a tale momento, diventa obbligazione di valuta.
2. Il debito di indennizzo dell’assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 7 novembre 2013, n. 25046
Ritenuto in fatto
Con citazione ritualmente notificata P.G.B. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti delle Assicurazioni di Italia. Esponeva a riguardo di aver stipulato con tale compagnia una polizza per gli infortuni; di aver richiesto il relativo indennizzo per un infortunio occorsogli il 19.11.1998, nel quale aveva riportato la frattura composta dell’epifisi distale del radio sinistro, con apposizione di apparecchio gessato al braccio per la durata di trenta giorni; di aver promosso giudizio arbitrale, come da contratto, per la determinazione dell’entità dalla inabilità permanente e temporanea parziale, a seguito del quale la compagnia aveva corrisposto la somma di Euro 2.943,80, accettata a titolo di mero acconto; di aver invano richiesto la restante soma dovutagli per l’apposizione dell’apparecchio gessato, per le spese legali affrontate e gli interessi e di aver visto rigettata la domanda da parte del primo giudice in conseguenza dell’erronea interpretazione di una clausola contrattuale che prevedeva il pagamento di una diaria per la convalescenza gessata. In esito al giudizio di secondo grado,in cui si costituiva la società appellata, il Tribunale di Sassari con sentenza depositata il 29 dicembre 2006 rigettava l’appello proposto.
Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt.1362, 1366, 1367, 1369 e 1370 cc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Appello ha ritenuto non dovuta la diaria di convalescenza con gesso, perché non prevista nel contratto trascurando il contenuto di uno stampato distribuito in sede di trattative, costituente un’aggiunta alle clausole contrattuali. Ed infatti, nell’ultima parte della pagina 4 del modello 15114, ove era collocata tale clausola prevedente la diaria per ‘degenza domiciliare per convalescenza con gesso’ era specificato che questa clausola era ‘in aggiunta alle garanzie generali di cui al presente contratto…’. Senza considerare che alla precedente pag. 1 era specificato ‘formano parte integrante della presente polizza redatta su 5 pagine i seguenti allegati: modello di proposta, modello 15115 delle condizioni generali e particolari di assicurazioni…’. La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni, peraltro strettamente connesse.
In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal difetto di autosufficienza del ricorso in esame. Ed invero, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al contenuto di un atto, non può limitarsi a specificare la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività1 di detta violazione e soprattutto, per il principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, deve assolvere l’onere di riportare il contenuto saliente del documento in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata.
A tal fine, ove assuma che una determinata clausola, contenuta in un separato opuscolo, costituisci ‘un’aggiunta’ alle clausole contenute in uno specifico contratto, in modo da costituire parte integrante del contratto medesimo, il ricorrente non può e non deve limitarsi a trascrivere una sintesi assai breve e sommaria della clausola che sarebbe stata aggiunta, come è avvenuto nella specie, ma deve riportare per intero il contenuto della clausola contrattuale che richiami espressamente e specificamente la clausola aggiunta, contenuta nell’opuscolo.
E ciò, al fine di consentire al giudice di legittimità l’apprezzamento della asserita connessione tra il contratto specifico e la clausola che si assume aggiunta. Il controllo deve essere infatti svolto sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, mediante l’accesso a fonti esterne e l’esame diretto degli atti di causa, che resta precluso alla Corte di cassazione.
L’inammissibilità deriva inoltre dal difetto di correlazione della censura con le ragioni della decisione impugnata, fondata essenzialmente sulla considerazione che ‘nell’opuscolo esplicativo si faccia riferimento generico alla diaria senza riferimento alcuno al preventivo ricovero, atteso il fatto che l’opuscolo indica la fattispecie con modalità generiche per niente contrastanti con il contenuto specifico della clausola contrattuale’.
Le ragioni della pronuncia, relativamente al merito della valutazione, si fondavano pertanto sull’assoluta mancanza di prova circa il preteso collegamento tra la clausola contenuta nell’opuscolo, prevedente la diaria, e quella contenuta nel contratto, la quale non prevedeva invece come dovuta la ‘diaria di convalescenza con gesso’.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a reiterare le medesime questioni sollevate nel giudizio di secondo grado, senza muovere doglianze specifiche, atte a contrapporsi alla tesi del giudice di appello mentre le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante e volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.
Merita invece di essere attesa la seconda ragione di censura, svolta per violazione e falsa applicazione dell’art.1282 cc, con cui il ricorrente ha lamentato l’erroneità della decisione impugnata in ordine alla statuizione sugli interessi richiesti per aver il giudice di appello ritenuto che, trattandosi di obbligazione derivante da contratto ed in assenza di un precedente atto di messa in mora, gli interessi fossero dovuti dalla citazione trascurando che, in ipotesi di indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione per infortuni, gli interessi sono compensativi e decorrono dal momento del verificarsi del danno.
Ed invero,secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, appare decisamente minoritario l’indirizzo in base al quale si affermava che, con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni – nel quale venisse assicurato un determinato capitale a fronte della morte, dell’inabilità permanente o di quella temporanea – la prestazione dell’assicuratore costituisse un debito di valuta (cfr Cass. n. 15407/2000, n.9388/94). Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità – con motivazioni che questo Collegio condivide pienamente – ha quindi statuito in numerose decisioni che il debito indennitario nell’assicurazione contro gli infortuni, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta (Cass. n. 17950/2002, n. 4753/2001, n. 15425/2004, n. 3321/2004). Ciò, in quanto il debito di indennizzo dell’assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass. 395/2007, n. 3268/08). Ne deriva l’accoglimento della doglianza.
Deve essere invece dichiarata inammissibile l’ultima censura, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art.1224 cc in relazione all’art. 360 n.3 cpc, con cui il ricorrente lamenta che il giudice di appello, nel rigettare la domanda di rifusione delle spese legali avanzata da esso ricorrente per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta in sede stragiudiziale, avrebbe trascurato che la Compagnia non si era affatto attivata affinché l’indennizzo fosse determinato da un collegio di arbitri e che pertanto egli era stato costretto ad avvalersi dell’opera di un legale per attivare sia il collegio arbitrale e sia per ottenere l’esatta quantificazione delle proprie spettanze.
L’inammissibilità discende dalla mancanza oggettiva – nonché nella stessa prospettazione del ricorrente – del minimo collegamento dell’art. 1224 cc, norma asseritamente violata, con la fattispecie dedotta in giudizio.
Ed invero, premesso che il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 del C.P.C., consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma della legge sostanziale, deve evidenziarsi che nell’articolazione della ragione di doglianza il ricorrente non ha chiarito come e perché nel caso di specie il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 1224 cc, norma la quale, come è noto, regola e disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie.
Ora, il vizio di violazione di legge, a pena di inammissibilità, deve essere dedotto non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di ‘errori di diritto’ individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, senza chiarire e spiegare le ragioni per le quali il giudice impugnato sarebbe incorso in un’erronea individuazione della norma applicabile al caso di specie o in un’erronea interpretazione della stessa.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, devono essere dichiarati inammissibili il primo ed il terzo motivo di impugnazione, deve essere invece accolto il secondo motivo. La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti del motivo accolto.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
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